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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 05/11/2025, n. 2466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2466 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa BE DO,
in esito al deposito delle note scritte, sostitutive, ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza del 04.11.2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 597/2023 R.G. e vertente
TRA
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
24/04/1978, da se stessa rappresentata e difesa,
ricorrente
CONTRO
, in Controparte_1 persona del Suo Presidente pro tempore e, come tale, legale rappresentante avv.
VA Militi, con sede in Roma, Via Ennio Quirino Visconti n. 8 (codice fiscale
1 , elettivamente domiciliata in Messina, Via XXIV Maggio 40 nello P.IVA_1 studio dell'avv. Attilio De Gregorio, giusta procura in atti
, (di seguito ), in persona del legale Controparte_2 CP_3 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Franciò elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Messina, viale Boccetta n.
20, come da procura apposta in foglio separato al presente atto ma materialmente congiunta ad esso (ex art. 83 ultimo comma cpc),
Resistente
OGGETTO: opposizione alla cartella di pagamento n. 29520220033596253 notificata a mezzo pec in data 13/01/2023
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in 03/02/2023 parte ricorrente impugnava la cartella di pagamento in oggetto per i seguenti motivi: - inesistenza della notifica;
- vizio di motivazione;
- prescrizione del diritto di credito.
Nella resistenza degli enti, esperita eccezione di incompetenza territoriale, con le note di udienza del 25.2.2025 la ricorrente dava atto dell'avvenuto accoglimento dell'istanza di rateizzazione da parte degli enti impositori e con le note sositutive dell'odierna udienza chiedeva la pronuncia di cessazione della materia del contedere.
La causa viene così decisa.
2. In ossequio al principio della ragione più liquida, si osserva come dagli atti versati in giudizio, risulta documentalmente che la ricorrente, successivamente all'introduzione del procedimento, ha presentato istanza di rateizzazione.
Tale condotta, in relazione alla disciplina vigente, sebbene determini la cessazione della materia del contedere, assume valore di implicita rinuncia
2 all'azione di impugnazione, fattispecie che diverge dalla presentazione di un'istanza di rottamazione o di definizione agevolata.
In tali ultime ipotesi, viene in rilievo l'intento deflattivo del contenzioso, tale da determinare una causa di compensazione delle spese legali.
Nel caso che ci occupa, invece, come affermato dalla Suprema Corte, la rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante (ex multis Cass. 18255/2004).
Esse vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e della serialità dei giudizi che giustifica l'applicazione dei minimi tariffari ex d.m. 55/2014 e 147/2022.
P.Q.M
II Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del degli enti resistenti, che liquida in euro 1.310,00 in favore di ciascuna per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, 05/11/2025
Il Giudice del Lavoro
BE DO
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S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa BE DO,
in esito al deposito delle note scritte, sostitutive, ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza del 04.11.2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 597/2023 R.G. e vertente
TRA
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
24/04/1978, da se stessa rappresentata e difesa,
ricorrente
CONTRO
, in Controparte_1 persona del Suo Presidente pro tempore e, come tale, legale rappresentante avv.
VA Militi, con sede in Roma, Via Ennio Quirino Visconti n. 8 (codice fiscale
1 , elettivamente domiciliata in Messina, Via XXIV Maggio 40 nello P.IVA_1 studio dell'avv. Attilio De Gregorio, giusta procura in atti
, (di seguito ), in persona del legale Controparte_2 CP_3 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Franciò elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Messina, viale Boccetta n.
20, come da procura apposta in foglio separato al presente atto ma materialmente congiunta ad esso (ex art. 83 ultimo comma cpc),
Resistente
OGGETTO: opposizione alla cartella di pagamento n. 29520220033596253 notificata a mezzo pec in data 13/01/2023
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in 03/02/2023 parte ricorrente impugnava la cartella di pagamento in oggetto per i seguenti motivi: - inesistenza della notifica;
- vizio di motivazione;
- prescrizione del diritto di credito.
Nella resistenza degli enti, esperita eccezione di incompetenza territoriale, con le note di udienza del 25.2.2025 la ricorrente dava atto dell'avvenuto accoglimento dell'istanza di rateizzazione da parte degli enti impositori e con le note sositutive dell'odierna udienza chiedeva la pronuncia di cessazione della materia del contedere.
La causa viene così decisa.
2. In ossequio al principio della ragione più liquida, si osserva come dagli atti versati in giudizio, risulta documentalmente che la ricorrente, successivamente all'introduzione del procedimento, ha presentato istanza di rateizzazione.
Tale condotta, in relazione alla disciplina vigente, sebbene determini la cessazione della materia del contedere, assume valore di implicita rinuncia
2 all'azione di impugnazione, fattispecie che diverge dalla presentazione di un'istanza di rottamazione o di definizione agevolata.
In tali ultime ipotesi, viene in rilievo l'intento deflattivo del contenzioso, tale da determinare una causa di compensazione delle spese legali.
Nel caso che ci occupa, invece, come affermato dalla Suprema Corte, la rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante (ex multis Cass. 18255/2004).
Esse vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e della serialità dei giudizi che giustifica l'applicazione dei minimi tariffari ex d.m. 55/2014 e 147/2022.
P.Q.M
II Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del degli enti resistenti, che liquida in euro 1.310,00 in favore di ciascuna per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, 05/11/2025
Il Giudice del Lavoro
BE DO
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