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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 09/06/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. /1910/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel. dott. Nicola Del Vecchio Giudice dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n.° 1910/2024 del ruolo generale
TRA
, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
MALTARELLO LORENZO, elettivamente domiciliati come in atti
RICORRENTE
E
, C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “dichiarazione di scioglimento del matrimonio, nulla avanzando in punto di condanna alle spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato ai sensi dell'art.10 della Convenzione dell'Aja del
1965, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Tribunale di pronunciare lo
Pagina 1 scioglimento del matrimonio dalla coniuge residente negli Controparte_1
Stati d'Uniti d'America.
Il ricorrente ha assunto di avere contratto matrimonio in data 8.5.2004 in Adria (atto registrato negli atti di matrimonio del Comune di Adria dell'anno 2004, numero 7 parte 1)
e che il tribunale di Rovigo ha dichiarato la separazione personale dei coniugi con sentenza n. 56/2024 pubblicata il 17/01/2024.
Dal matrimonio non sono nati figli.
La resistente non si è costituita in giudizio e ne va dichiarata la contumacia.
Con decreto del 5.12.2024 il presidente ha designato il giudice delegato, dato gli avvisi previsti dall'art. 74314 bis cpc e disposto la trasmissione telematica degli atti al PM.
Con decreto di pari data il giudice delegato ha fissato l'udienza di comparizione dei coniugi e dato disposizioni sulla notifica di ricorso e decreti e sul deposito della prova del perfezionamento della notifica.
Con ordinanze del 12.5.2025 il giudice ha onerato il ricorrente di produrre certificazione anagrafica aggiornata e prova dell'avvenuta notifica dell'atto introduttivo.
All'udienza del 21 maggio 2025 il giudice ha disposto che la parte depositasse la copia della busta contenente l'avviso di ricevimento, con indicata la data di ricezione, ed indicazione della convenzione applicata per l'esecuzione della notifica da parte dell'ufficiale giudiziario, e rimesso la causa in decisione al Collegio, senza ulteriori termini.
Con deposito telematico del 21.5.2025 il ricorrente ha depositato la busta mediante la quale la resistente, a comprova della ricezione della notifica, ha restituito al notificante la cartolina di spedizione della raccomandata contenente la notifica all'estero di ricorso e decreti, in data 21.02.2025.
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalla parte, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la declaratoria di scioglimento del matrimonio atteso che il Tribunale di Rovigo con la sentenza n. 56/2024 pubblicata il 17/01/2024 ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, a seguito della udienza presidenziale tenutasi in data 7.3.2023, sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Considerati la natura e l'oggetto del procedimento e la espressa domanda del ricorrente sussistono i presupposti per disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Pagina 2 il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e , contratto in Parte_1 Controparte_1
ADRIA in data 08/05/2004, con atto trascritto nei Registri degli atti di
Matrimonio del Comune di ADRIA nell'anno 2004, al numero 7 parte 1;
B. manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge;
C. DICHIARA la compensazione delle spese di lite;
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 3.06.2025
Il Presidente rel. dott. ssa Federica Abiuso
Pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel. dott. Nicola Del Vecchio Giudice dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n.° 1910/2024 del ruolo generale
TRA
, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
MALTARELLO LORENZO, elettivamente domiciliati come in atti
RICORRENTE
E
, C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “dichiarazione di scioglimento del matrimonio, nulla avanzando in punto di condanna alle spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato ai sensi dell'art.10 della Convenzione dell'Aja del
1965, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Tribunale di pronunciare lo
Pagina 1 scioglimento del matrimonio dalla coniuge residente negli Controparte_1
Stati d'Uniti d'America.
Il ricorrente ha assunto di avere contratto matrimonio in data 8.5.2004 in Adria (atto registrato negli atti di matrimonio del Comune di Adria dell'anno 2004, numero 7 parte 1)
e che il tribunale di Rovigo ha dichiarato la separazione personale dei coniugi con sentenza n. 56/2024 pubblicata il 17/01/2024.
Dal matrimonio non sono nati figli.
La resistente non si è costituita in giudizio e ne va dichiarata la contumacia.
Con decreto del 5.12.2024 il presidente ha designato il giudice delegato, dato gli avvisi previsti dall'art. 74314 bis cpc e disposto la trasmissione telematica degli atti al PM.
Con decreto di pari data il giudice delegato ha fissato l'udienza di comparizione dei coniugi e dato disposizioni sulla notifica di ricorso e decreti e sul deposito della prova del perfezionamento della notifica.
Con ordinanze del 12.5.2025 il giudice ha onerato il ricorrente di produrre certificazione anagrafica aggiornata e prova dell'avvenuta notifica dell'atto introduttivo.
All'udienza del 21 maggio 2025 il giudice ha disposto che la parte depositasse la copia della busta contenente l'avviso di ricevimento, con indicata la data di ricezione, ed indicazione della convenzione applicata per l'esecuzione della notifica da parte dell'ufficiale giudiziario, e rimesso la causa in decisione al Collegio, senza ulteriori termini.
Con deposito telematico del 21.5.2025 il ricorrente ha depositato la busta mediante la quale la resistente, a comprova della ricezione della notifica, ha restituito al notificante la cartolina di spedizione della raccomandata contenente la notifica all'estero di ricorso e decreti, in data 21.02.2025.
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalla parte, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la declaratoria di scioglimento del matrimonio atteso che il Tribunale di Rovigo con la sentenza n. 56/2024 pubblicata il 17/01/2024 ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, a seguito della udienza presidenziale tenutasi in data 7.3.2023, sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Considerati la natura e l'oggetto del procedimento e la espressa domanda del ricorrente sussistono i presupposti per disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Pagina 2 il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e , contratto in Parte_1 Controparte_1
ADRIA in data 08/05/2004, con atto trascritto nei Registri degli atti di
Matrimonio del Comune di ADRIA nell'anno 2004, al numero 7 parte 1;
B. manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge;
C. DICHIARA la compensazione delle spese di lite;
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 3.06.2025
Il Presidente rel. dott. ssa Federica Abiuso
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