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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 31/03/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1711/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1711/2022 promossa da:
( ) rappresentata e difesa dall'avv. TALAMONE Parte_1 C.F._1
ERMANNO giusta procura in atti;
opponente contro
(C.F. - P.IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, e per essa la mandataria (C.F. Controparte_2
e Partita IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. FAGGELLA P.IVA_3 P.IVA_2
PELLEGRINO ANTONIO CHRISTIAN giusta procura in atti;
opposta
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva rituale opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n° 526/2022, emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno, con il quale le si intimava il pagamento, in favore di della somma di euro 51.392,16, oltre interessi dal Controparte_1
dovuto al saldo, oltre le spese liquidate in euro 286,00 per spese ed euro 2.000,00 per compensi, oltre
CPA ed il 15% per spese generali.
A fondamento dell'opposizione deduceva la carenza di legittimazione sostanziale e processuale di
[...]
affermando l'assenza di prova dell'intervenuta cessione del credito tra l'originario Controparte_1 creditore e la cessionaria odierna opposta, non avendo quest'ultima fornito la prova della notifica della cessione alla debitrice ceduta. Disconosceva, infatti, la sottoscrizione apposta in calce alla cartolina di ritorno prodotta dalla al fine di dimostrare la comunicazione della cessione alla In CP_1 Pt_1
considerazione della mancata regolare notifica della intervenuta cessione del credito all'opponente pagina 1 di 6 eccepiva, altresì, la prescrizione parziale del credito ingiunto, in assenza di un valido atto interruttivo della stessa.
Concludeva, dunque, chiedendo “in via pregiudiziale I. Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione processuale della convenuta opposta in ragione della mancata notificazione della cessione del credito alla debitrice;
II. Revocare, per l'effetto, il Decreto Ingiuntivo n° Parte_1
526/2022; Nel merito 1. Accertare la mancata rituale notifica dell'avvenuta cessione del credito da parte di a 2. Dichiarare, per l'effetto, la carenza di Controparte_1 Parte_1
legittimazione sostanziale di ad agire nei confronti di;
3. Controparte_1 Parte_1
Accertare l'estinzione parziale del debito esistente in capo a per l'importo di 7.683,90, Parte_1
stante il decorso del termine di prescrizione decennale;
4. Revocare, conseguentemente, il Decreto
Ingiuntivo n° 526/2022; In ogni caso spese e onorari rifusi con distrazione in testa al patrono di causa che se ne dichiara anticipatario”.
Si costituiva in giudizio l'opposta, contestando in fatto ed in diritto la fondatezza delle ragioni poste a fondamento dell'opposizione. Affermava l'irrilevanza, ai fini del perfezionamento della cessione, della notifica al debitore ceduto e, in ogni caso, l'onere della parte di proporre querela di falso avverso quanto risultante dal processo di notificazione e, solo in via subordinata, chiedeva la verificazione.
Contestava, poi, la fondatezza dell'eccezione di prescrizione parziale avanzata dalla opponente e concludeva chiedendo “in via preliminare: concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, come previsto dall'art. 648 c.p.c.; concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010; In via preliminare subordinata: nell'eventualità in cui, per qualsiasi ragione, non venisse concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, si chiede all'Ill.mo Giudice adito di concedere la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente all'importo di euro 43.708,26, per le ragioni di cui al presente atto;
Nel merito, in via principale: respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per
l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, in via subordinata: nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di Controparte_1 dell'importo di Euro 51.392,16, oltre successivi interessi di mora come da ricorso, dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio”.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, era espletato, con esito negativo, il tentativo obbligatorio di mediazione e, rigettate le richieste istruttorie e di CTU, il procedimento era pagina 2 di 6 chiamato all'udienza del 21.3.2025 – udienza poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e, all'esito, deciso con la presente pronuncia mediante deposito della stessa nella “consolle del magistrato”.
L'opposizione è infondata e, in quanto tale, andrà rigettata.
Il credito portato dal decreto ingiuntivo oggi opposto sorgeva dal contratto stipulato da Parte_1
con PS Consum.it S.p.A. in data 01.08.2011 (cfr. doc. 3 fascicolo monitorio). È documentato in atti che, in data 25.03.2015, Consum.it S.p.A. si è fusa per incorporazione in Controparte_3
(doc. 5) e che, in data 22.06.2015, ha ceduto il credito per cui è causa a (cfr.
[...] Controparte_4
doc. 4 fasc. mon.). E' altresì documentato in atti che in data 29 giugno 2018 ha Controparte_4
conferito ad il ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli Controparte_1
di crediti distressed di (doc. 6-7). A seguito di mutamento di denominazione Controparte_4 CP_1
diveniva ed azionava il credito che ci occupa (v. visura camerale in
[...] Controparte_1
atti).
Come anticipato, l'attrice, contestava l'intervenuta cessione del credito tra PS (Consumit) e la cessionaria affermando assenza di prova dell'intervenuta notifica della cessione al debitore ceduto.
L'eccezione è del tutto destituita di fondamento oltre che smentita dall'intero impianto codicistico in tema di cessione del credito. Del tutto superfluo, infatti, si palesa il disconoscimento della notifica della cessione al debitore ceduto effettuata dalla opponente posto che – in disparte la circostanza che l'opponente avrebbe dovuto proporre querela di falso - come noto, per pacifica giurisprudenza cui in questa sede si intende dare continuità, la notifica della cessione si ritiene perfezionata anche con la notifica del solo ricorso e del pedissequo decreto ingiuntivo. Si è detto, infatti, che “la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ.” (ex multis Cass., 28/01/2014, n. 1770). Ed ancora, è stato autorevolmente affermato che “la notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ., non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, senza che risulti prescritto, ai fini della efficacia della cessione, che questa sia notificata al debitore prima che quest'ultimo sia citato in giudizio. Pertanto, la notificazione della cessione può essere effettuata anche mediante comunicazione scritta - eventualmente mediante
pagina 3 di 6 citazione in giudizio - con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto o anche successivamente, nel corso del giudizio” (Cass. n. 20143/2005).
In ogni caso, basti in questa sede evidenziare che la cessione del credito è un contratto bilaterale;
l'art. 1260 c.c. non richiede, per il perfezionamento della stessa, il consenso del debitore ceduto, essendo irrilevante per il debitore pagare all'uno o all'altro creditore. Unici soggetti necessari e sufficienti, ai fini del perfezionamento della cessione, sono infatti il cedente e il cessionario laddove la comunicazione della cessione al debitore ceduto ha la sola funzione di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento fatto al cedente, ma non influisce, ovviamente, sulla validità della cessione che si perfezione al momento dell'incontro dei consensi di cedente e cessionaria. Detto in altri termini,
l'eventuale mancata notifica della comunicazione si traduce esclusivamente in termini di opponibilità solo nel caso in cui il debitore avesse già provveduto al pagamento di quanto dovuto al Cedente anziché al Cessionario: circostanza che, nel caso di specie, non si è avverata (cfr. Cass., 02/11/2010, n.
22280).
Chiariti tali aspetti, va altresì detto che, al fine di dimostrare l'intervenuta cessione, la parte opposta produceva in giudizio la copia del testo della Gazzetta Ufficiale contenente “l'avviso di cessione di crediti, pro soluto e in blocco” (doc. 8), crediti aventi specifici requisiti tutti corrispondenti a quelli posseduti dal credito che ci occupa. Ai fini della prova dell'inclusione del credito nella cessione l'opponente depositava, poi, il contratto di cessione (doc. 4), una copia dell'elenco dei crediti ceduti ove si menziona il credito oggetto di causa (doc. 10) ed un documento attestante il trasferimento del credito nell'ambito del conferimento del ramo d'azienda tra e (doc. 11). CP_4 CP_1
Tutti i predetti documenti non erano in alcun modo specificamente contestati dalla controparte cosicchè gli stessi andranno posti a fondamento della presente decisione.
È in atti, poi, la dichiarazione della Banca Monte dei Paschi di Siena, cedente, con la quale la stessa ammetteva l'intervenuta cessione di “tutte le ragioni di credito (originariamente vantate da Consum.it) in essere nei Vostri confronti derivanti dal contratto di finanziamento da Voi stipulato con Consum.it identificato dal codice pratica n. 4135526 (incluso il diritto al pagamento del capitale, spese ed interessi relativi a detto contratto di finanziamento), unitamente a tutte le garanzie reali e/o personali che eventualmente assistono detti crediti”, precisando altresì che “resta quindi convenuto che, per effetto della cessione sopra menzionata, viene a cessare qualsiasi nostro diritto in relazione ai crediti derivanti dal suddetto contratto di finanziamento e che, pertanto, ogni qualsiasi Vostro versamento in relazione a detti crediti dovrà da Voi essere effettuato, con le modalità che Vi saranno indicate da
, a favore della citata , quale cessionaria dei crediti medesimi” (cfr. doc. 5 pag. CP_4 CP_4
5 fascicolo monitorio).
pagina 4 di 6 Anche tale documento non era in alcun modo contestato dall'opponente cosicchè, ex art. 115 c.p.c., andrà posto da questo giudice a fondamento della presente decisione.
Ne discende che se unico interesse del debitore ceduto è quello di “pagare bene” - essendo indifferente la persona del creditore - e se la cedente stessa confermava alla debitrice di dover pagare alla cessionaria, non si vede quale ragione ostativa potrebbe addurre la debitrice ad adempiere alla propria obbligazione.
Ed infatti, l'opponente non contestava in alcun modo né l'esistenza dell'obbligazione di pagamento, né il quantum, dovendosi dunque, anche sotto tale profilo, riconoscere ex art. 115 c.p.c. sia la vigenza delle obbligazioni scaturenti dal contratto di finanziamento che ci occupa a carico della opponente, sia la loro esatta quantificazione nella misura indicata nel decreto ingiuntivo opposto.
Del pari infondata è l'eccezione di prescrizione parziale del credito.
Basti sul punto rilevare come nel contratto di mutuo il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata. Ne discende che il momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo (ex multis Cass. 4232 del 2023 ma anche Cass. 2301 del 2004;
19291 del 2010; 17798 del 2011). Pertanto, essendo documentalmente provato – oltre che pacifico tra le parti – che l'ultima rata del finanziamento che ci occupa sarebbe scaduta nel 2031 è chiaro che la prescrizione del relativo credito non può dirsi in alcun modo consumata, nemmeno parzialmente, dal momento che la stessa non è ancora iniziata a decorrere.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'opposizione andrà rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese di lite seguiranno la soccombenza ed andranno liquidate come da dispositivo in relazione al valore del procedimento, al numero e complessità delle questioni trattate ed all'attività effettivamente posta in essere dal procuratore della parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 1711 del 2022, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano nella somma complessiva di € 4300,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Ascoli Piceno, 31 marzo 2025
pagina 5 di 6 Il Giudice
Enza Foti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1711/2022 promossa da:
( ) rappresentata e difesa dall'avv. TALAMONE Parte_1 C.F._1
ERMANNO giusta procura in atti;
opponente contro
(C.F. - P.IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, e per essa la mandataria (C.F. Controparte_2
e Partita IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. FAGGELLA P.IVA_3 P.IVA_2
PELLEGRINO ANTONIO CHRISTIAN giusta procura in atti;
opposta
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva rituale opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n° 526/2022, emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno, con il quale le si intimava il pagamento, in favore di della somma di euro 51.392,16, oltre interessi dal Controparte_1
dovuto al saldo, oltre le spese liquidate in euro 286,00 per spese ed euro 2.000,00 per compensi, oltre
CPA ed il 15% per spese generali.
A fondamento dell'opposizione deduceva la carenza di legittimazione sostanziale e processuale di
[...]
affermando l'assenza di prova dell'intervenuta cessione del credito tra l'originario Controparte_1 creditore e la cessionaria odierna opposta, non avendo quest'ultima fornito la prova della notifica della cessione alla debitrice ceduta. Disconosceva, infatti, la sottoscrizione apposta in calce alla cartolina di ritorno prodotta dalla al fine di dimostrare la comunicazione della cessione alla In CP_1 Pt_1
considerazione della mancata regolare notifica della intervenuta cessione del credito all'opponente pagina 1 di 6 eccepiva, altresì, la prescrizione parziale del credito ingiunto, in assenza di un valido atto interruttivo della stessa.
Concludeva, dunque, chiedendo “in via pregiudiziale I. Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione processuale della convenuta opposta in ragione della mancata notificazione della cessione del credito alla debitrice;
II. Revocare, per l'effetto, il Decreto Ingiuntivo n° Parte_1
526/2022; Nel merito 1. Accertare la mancata rituale notifica dell'avvenuta cessione del credito da parte di a 2. Dichiarare, per l'effetto, la carenza di Controparte_1 Parte_1
legittimazione sostanziale di ad agire nei confronti di;
3. Controparte_1 Parte_1
Accertare l'estinzione parziale del debito esistente in capo a per l'importo di 7.683,90, Parte_1
stante il decorso del termine di prescrizione decennale;
4. Revocare, conseguentemente, il Decreto
Ingiuntivo n° 526/2022; In ogni caso spese e onorari rifusi con distrazione in testa al patrono di causa che se ne dichiara anticipatario”.
Si costituiva in giudizio l'opposta, contestando in fatto ed in diritto la fondatezza delle ragioni poste a fondamento dell'opposizione. Affermava l'irrilevanza, ai fini del perfezionamento della cessione, della notifica al debitore ceduto e, in ogni caso, l'onere della parte di proporre querela di falso avverso quanto risultante dal processo di notificazione e, solo in via subordinata, chiedeva la verificazione.
Contestava, poi, la fondatezza dell'eccezione di prescrizione parziale avanzata dalla opponente e concludeva chiedendo “in via preliminare: concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, come previsto dall'art. 648 c.p.c.; concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010; In via preliminare subordinata: nell'eventualità in cui, per qualsiasi ragione, non venisse concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, si chiede all'Ill.mo Giudice adito di concedere la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente all'importo di euro 43.708,26, per le ragioni di cui al presente atto;
Nel merito, in via principale: respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per
l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, in via subordinata: nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di Controparte_1 dell'importo di Euro 51.392,16, oltre successivi interessi di mora come da ricorso, dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio”.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, era espletato, con esito negativo, il tentativo obbligatorio di mediazione e, rigettate le richieste istruttorie e di CTU, il procedimento era pagina 2 di 6 chiamato all'udienza del 21.3.2025 – udienza poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e, all'esito, deciso con la presente pronuncia mediante deposito della stessa nella “consolle del magistrato”.
L'opposizione è infondata e, in quanto tale, andrà rigettata.
Il credito portato dal decreto ingiuntivo oggi opposto sorgeva dal contratto stipulato da Parte_1
con PS Consum.it S.p.A. in data 01.08.2011 (cfr. doc. 3 fascicolo monitorio). È documentato in atti che, in data 25.03.2015, Consum.it S.p.A. si è fusa per incorporazione in Controparte_3
(doc. 5) e che, in data 22.06.2015, ha ceduto il credito per cui è causa a (cfr.
[...] Controparte_4
doc. 4 fasc. mon.). E' altresì documentato in atti che in data 29 giugno 2018 ha Controparte_4
conferito ad il ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli Controparte_1
di crediti distressed di (doc. 6-7). A seguito di mutamento di denominazione Controparte_4 CP_1
diveniva ed azionava il credito che ci occupa (v. visura camerale in
[...] Controparte_1
atti).
Come anticipato, l'attrice, contestava l'intervenuta cessione del credito tra PS (Consumit) e la cessionaria affermando assenza di prova dell'intervenuta notifica della cessione al debitore ceduto.
L'eccezione è del tutto destituita di fondamento oltre che smentita dall'intero impianto codicistico in tema di cessione del credito. Del tutto superfluo, infatti, si palesa il disconoscimento della notifica della cessione al debitore ceduto effettuata dalla opponente posto che – in disparte la circostanza che l'opponente avrebbe dovuto proporre querela di falso - come noto, per pacifica giurisprudenza cui in questa sede si intende dare continuità, la notifica della cessione si ritiene perfezionata anche con la notifica del solo ricorso e del pedissequo decreto ingiuntivo. Si è detto, infatti, che “la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ.” (ex multis Cass., 28/01/2014, n. 1770). Ed ancora, è stato autorevolmente affermato che “la notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ., non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, senza che risulti prescritto, ai fini della efficacia della cessione, che questa sia notificata al debitore prima che quest'ultimo sia citato in giudizio. Pertanto, la notificazione della cessione può essere effettuata anche mediante comunicazione scritta - eventualmente mediante
pagina 3 di 6 citazione in giudizio - con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto o anche successivamente, nel corso del giudizio” (Cass. n. 20143/2005).
In ogni caso, basti in questa sede evidenziare che la cessione del credito è un contratto bilaterale;
l'art. 1260 c.c. non richiede, per il perfezionamento della stessa, il consenso del debitore ceduto, essendo irrilevante per il debitore pagare all'uno o all'altro creditore. Unici soggetti necessari e sufficienti, ai fini del perfezionamento della cessione, sono infatti il cedente e il cessionario laddove la comunicazione della cessione al debitore ceduto ha la sola funzione di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento fatto al cedente, ma non influisce, ovviamente, sulla validità della cessione che si perfezione al momento dell'incontro dei consensi di cedente e cessionaria. Detto in altri termini,
l'eventuale mancata notifica della comunicazione si traduce esclusivamente in termini di opponibilità solo nel caso in cui il debitore avesse già provveduto al pagamento di quanto dovuto al Cedente anziché al Cessionario: circostanza che, nel caso di specie, non si è avverata (cfr. Cass., 02/11/2010, n.
22280).
Chiariti tali aspetti, va altresì detto che, al fine di dimostrare l'intervenuta cessione, la parte opposta produceva in giudizio la copia del testo della Gazzetta Ufficiale contenente “l'avviso di cessione di crediti, pro soluto e in blocco” (doc. 8), crediti aventi specifici requisiti tutti corrispondenti a quelli posseduti dal credito che ci occupa. Ai fini della prova dell'inclusione del credito nella cessione l'opponente depositava, poi, il contratto di cessione (doc. 4), una copia dell'elenco dei crediti ceduti ove si menziona il credito oggetto di causa (doc. 10) ed un documento attestante il trasferimento del credito nell'ambito del conferimento del ramo d'azienda tra e (doc. 11). CP_4 CP_1
Tutti i predetti documenti non erano in alcun modo specificamente contestati dalla controparte cosicchè gli stessi andranno posti a fondamento della presente decisione.
È in atti, poi, la dichiarazione della Banca Monte dei Paschi di Siena, cedente, con la quale la stessa ammetteva l'intervenuta cessione di “tutte le ragioni di credito (originariamente vantate da Consum.it) in essere nei Vostri confronti derivanti dal contratto di finanziamento da Voi stipulato con Consum.it identificato dal codice pratica n. 4135526 (incluso il diritto al pagamento del capitale, spese ed interessi relativi a detto contratto di finanziamento), unitamente a tutte le garanzie reali e/o personali che eventualmente assistono detti crediti”, precisando altresì che “resta quindi convenuto che, per effetto della cessione sopra menzionata, viene a cessare qualsiasi nostro diritto in relazione ai crediti derivanti dal suddetto contratto di finanziamento e che, pertanto, ogni qualsiasi Vostro versamento in relazione a detti crediti dovrà da Voi essere effettuato, con le modalità che Vi saranno indicate da
, a favore della citata , quale cessionaria dei crediti medesimi” (cfr. doc. 5 pag. CP_4 CP_4
5 fascicolo monitorio).
pagina 4 di 6 Anche tale documento non era in alcun modo contestato dall'opponente cosicchè, ex art. 115 c.p.c., andrà posto da questo giudice a fondamento della presente decisione.
Ne discende che se unico interesse del debitore ceduto è quello di “pagare bene” - essendo indifferente la persona del creditore - e se la cedente stessa confermava alla debitrice di dover pagare alla cessionaria, non si vede quale ragione ostativa potrebbe addurre la debitrice ad adempiere alla propria obbligazione.
Ed infatti, l'opponente non contestava in alcun modo né l'esistenza dell'obbligazione di pagamento, né il quantum, dovendosi dunque, anche sotto tale profilo, riconoscere ex art. 115 c.p.c. sia la vigenza delle obbligazioni scaturenti dal contratto di finanziamento che ci occupa a carico della opponente, sia la loro esatta quantificazione nella misura indicata nel decreto ingiuntivo opposto.
Del pari infondata è l'eccezione di prescrizione parziale del credito.
Basti sul punto rilevare come nel contratto di mutuo il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata. Ne discende che il momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo (ex multis Cass. 4232 del 2023 ma anche Cass. 2301 del 2004;
19291 del 2010; 17798 del 2011). Pertanto, essendo documentalmente provato – oltre che pacifico tra le parti – che l'ultima rata del finanziamento che ci occupa sarebbe scaduta nel 2031 è chiaro che la prescrizione del relativo credito non può dirsi in alcun modo consumata, nemmeno parzialmente, dal momento che la stessa non è ancora iniziata a decorrere.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'opposizione andrà rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese di lite seguiranno la soccombenza ed andranno liquidate come da dispositivo in relazione al valore del procedimento, al numero e complessità delle questioni trattate ed all'attività effettivamente posta in essere dal procuratore della parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 1711 del 2022, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano nella somma complessiva di € 4300,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Ascoli Piceno, 31 marzo 2025
pagina 5 di 6 Il Giudice
Enza Foti
pagina 6 di 6