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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 01/04/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
Il Tribunale di Siena, Sezione Specializzata Agraria all'esito della camera di consiglio pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Sezione Specializzata Agraria
Il Tribunale nella seguente composizione:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice rel.
Dott. Andrea Mazzoni Esperto
Dott. Riccardo Clemente Esperto
Nel procedimento rubricato al n. 774/2024 R.G. introdotto da
Parte_1
), rappresentata e difesa giusta procura in atti
[...] P.IVA_1 dall'Avv. Italo Wongher ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in v.le di Tor di Quinto 39, Roma
PARTE RICORRENTE
nei confronti di
( ) Controparte_1 P.IVA_2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.4.2024 parte ricorrente ha domandato
“accertare e dichiarare il grave inadempimento della Controparte_2 alle obbligazioni assunte con il contratto d'affitto
[...] sottoscritto il 1° luglio 2021 - registrato in Montepulciano il 13.09.2021 al numero 001526 serie 3T - ed in particolare per non aver eseguito tutte le operazioni colturali necessarie, secondo le buone norme della tecnica agraria, per mantenere con cura le piante arboree esistenti alla consegna
e conservare integralmente la capacità produttiva del vigneto ed il valore commerciale dello stesso.
Per l'effetto voglia il Giudice adito dichiarare risolto per grave inadempimento della il contratto Controparte_2
d'affitto sottoscritto il 1° luglio 2021- registrato in Montepulciano il 13.09
.2021 al numero 001526 serie 3T - con conseguente condanna della stessa a rilasciare immediatamente alla Parte_2
i terreni tutti ed il fabbricato strumentale
[...] oggetto del predetto contratto, ivi meglio descritti, siti in Comune di
Montepulciano e Cortona liberi da persone e cose ed a reimmettere la nel Parte_2 possesso pieno ed esclusivo dei titoli all'aiuto temporaneamente trasferiti.
Voglia ancora il Tribunale di Siena – Sezione Agraria - condannare la conduttrice – in persona del suo Controparte_2 legale rapp.te pro-tempore – a pagare alla
[...] una indennità per l'occupazione Parte_2 dei terreni successiva dalla data del 29 settembre 2023, in misura pari ai canoni originariamente previsti, e ciò fino all'effettivo rilascio, oltre interessi come per legge;
2 Voglia il Tribunale di Siena – Sezione Agraria - accertare i danni arrecati dalla alla Controparte_2 CP_2 [...]
conseguenti alla omissione di Parte_2 tutte le operazioni colturali necessarie, secondo le buone norme della tecnica agraria, per mantenere con cura le piante arboree esistenti alla consegna e conservare integralmente la capacità produttiva del vigneto ed il valore commerciale dello stesso e per l'effetto condannare la
[...]
– in persona del suo legale rapp.te Controparte_2 pro-tempore - a corrispondere alla Parte_2
a titolo di risarcimento danni la complessiva
[...] somma di € 256.000 di cui € 94.000 per svalutazione commerciale del vigneto ed € 162.000 per spese per gli interventi necessari per il ripristino vegetativo del vigneto e la mitigazione delle disomogeneità o quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
con la rivalutazione e gli interessi a far tempo dal 29 settembre 2023.Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
A fondamento delle domande ha dedotto: - di essere proprietaria di un fondo rustico sito parte in Comune di Montepulciano – censito al Catasto terreni al foglio 33 part. 15, 16, 19, 20, 21, 23, 26, 12, 13 e 27 e parte nel Comune di Cortona censito al foglio 352 part. 46 e 50 ed al foglio 360 part. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12; - di aver concluso un contratto d'affitto in data 1.7.20221 con cui ha concesso in affitto a
[...] alcuni vigneti siti nel Comune di Cortona Controparte_2
(foglio 352, particelle 46 e 50, foglio 360 particelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11 e 12) e nel Comune di Montepulciano (foglio 33 particelle 12, 13,
15, 16, 19, 20, 21, 23, 26 e 27) oltre ad un fabbricato strumentale censito al foglio 352 part. 42 sub 4; - che con il contratto d'affittuaria si era obbligata ad eseguire tutte le operazioni colturali secondo le buone norme della tecnica agraria e a mantenere con cura le piante arboree esistenti;
- che con successivo accordo le parti avevano pattuito che l'affittuaria dovesse provvedere, a propria cura e spese, al ripristino delle fallanze
3 presenti, ponendo a dimora 6.500 barbatelle e 6.500 Parte_3 barbatelle messe a disposizione dalla proprietà; - che l'affittuaria Pt_4 non ha ottemperato alle proprie obbligazioni, non avendo negli anni provveduto ad effettuare le necessarie operazioni culturali risultando, pertanto, il vigneto in stato di semi abbandono, rappresentando la circostanza inadempimento grave tale da giustificare la risoluzione del contratto con l'immediata restituzione del terreno oltre al risarcimento del danno da svalutazione commerciale del vigneto e da compromissione della sua capacità produttiva con conseguenti costi di ripristino.
Ritualmente integrato il contraddittorio, la resistente è rimasta contumace.
Istruita la causa mediante CTU volta all'accertamento dello stato del fondo e alla quantificazione del danno, all'odierna udienza parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso con rinuncia alla domanda di condanna al risarcimento del danno.
La domanda è fondata nei termini che seguono.
Parte ricorrente chiede la risoluzione del contratto di affitto allegando l'inadempimento del conduttore che non avrebbe provveduto alla corretta manutenzione e cura del fondo.
È in atti copia della lettera raccomandata in data 29.9.2023 inoltrata dal difensore della società ricorrente a Controparte_2 avente ad oggetto la contestazione dell'inadempimento (doc. 7).
[...]
Parimenti è in atti copia della comunicazione inoltrata dalla ricorrente a mezzo pec del 16.11.2023 alla Regione Toscana Area Coord. Agricolo
Sviluppo Rurale Ufficio Territoriale di Siena con cui ha fatto domanda di tentativo obbligatorio di conciliazione (doc. 8) e copia del verbale redatto dalla Regione Toscana del tentativo di conciliazione esperito in modalità telematica in data 181.12.2023 con esito negativo per la mancata partecipazione di (doc. 9) Controparte_2 risultando, pertanto, rispettata la condizione di procedibilità della domanda.
4 Risultano, pertanto, adempiuti gli adempimenti di cui all'art. 11 D.Lgs.
150/2011.
Nel merito, ai sensi dell'art. 5, comma 2 L. 203/1982, “La risoluzione del contratto di affitto a coltivatore diretto può essere pronunciata nel caso in cui l'affittuario si sia reso colpevole di grave inadempimento contrattuale, particolarmente in relazione agli obblighi inerenti al pagamento del canone, alla normale e razionale coltivazione del fondo, alla conservazione e manutenzione del fondo medesimo e delle attrezzature relative, alla instaurazione di rapporti di subaffitto o di subconcessione”.
Nella presente fattispecie, ai fini dell'accertamento del grave inadempimento allegato dalla ricorrente, è stata disposta CTU le cui conclusioni vengono recepite dal Collegio in quanto frutto di rigorosi accertamenti ed esente da vizi logico-giuridici.
Il CTU durante il sopralluogo ha potuto “valutare lo stato del fondo e accertare, come evidenziato dalla documentazione fotografica allegata
(All.1), che durante l'ultima campagna agraria le pratiche di gestione del vigneto non sono state eseguite regolarmente o che non sono state adottate tutte le tecniche necessarie per garantirne il corretto stato di manutenzione” (pag. 10 CTU).
Inoltre, durante le attività peritali, “sono stati esaminati tutti gli appezzamenti di vigneto. Per ciascuno di essi sono stati verificati i sesti
d'impianto, la forma di allevamento e lo stato di manutenzione delle piante. Inoltre, è stata eseguita una valutazione delle fallanze (ovvero la percentuale di piante mancanti rispetto al numero teorico previsto dal sesto d'impianto) e, infine, è stato accertato lo stato di manutenzione della struttura di sostegno, comprensiva dei pali di testata, dei pali intermedi e dei fili di ferro. Per la stima delle fallanze, sono state definite delle aree di saggio, scelte all'interno della superficie vitata, su filari rappresentativi, evitando i bordi e sondando tutta la lunghezza dei filari.
In base alla tipologia d'impianto e alle caratteristiche dei vigneti è stato
5 ritenuto idoneo costituire delle aree di saggio composte da 50 viti consecutive” (pag. 11 CTU).
Dall'analisi di tutte le unità vitate il CTU ha accertato “una percentuale media di fallanze pari al 34 % alla quale viene però applicata una tolleranza del 15 %, pertanto si ottiene un valore netto che di circa il 29
%, che si concretizza nella mancanza di 22.294 barbatelle di cui 7.139 varietà e 15.155 varietà . Parte_3 Pt_4
Questo valore, considerando la data di impianto dei vigneti e le caratteristiche pedoclimatiche della zona, rappresenta una percentuale molto elevata, giustificabile solo da una scarsa attenzione alle attività di manutenzione e gestione dell'impianto.
Oltre alle fallanze, si rileva che non sono stati effettuati interventi adeguati di potatura secca, legatura dei tralci e potatura verde, necessari per ottimizzare le produzioni e favorire lo sviluppo delle viti.
Anche alla luce della documentazione fornita dalla parte resistente, che include copia di documenti contabili relativi all'acquisto di alcuni mezzi tecnici e una fattura per lavorazioni agro-meccaniche, tale documentazione non risulta sufficiente a giustificare l'effettiva esecuzione degli interventi di coltivazione e manutenzione.
Su tutti gli appezzamenti, oltre alla sostituzione delle fallanze, sarà necessario eseguire delle importanti potature di riforma, volte a garantire la corretta gestione dei capi a frutto per le prossime campagne agrarie.
Si conferma come rilevato dal tecnico CTP della parte ricorrente che vi sia una disomogeneità di sviluppo delle piante.
Considerando però che si tratta di impianti relativamente giovani (5-6 anni) e che circa il 30% delle barbatelle dovranno essere sostituite, si ritiene che questo non rappresenti un problema per il futuro sviluppo delle piante.
Sarà fondamentale, tuttavia, adottare, da qui in avanti, tutte le tecniche necessarie per una corretta gestione e manutenzione degli impianti, al fine di uniformare le produzioni nel corso di 2-3 campagne agrarie”.
6 Il CTU ha, quindi, proceduto alla quantificazione dei danni subiti dalla proprietà a causa della cattiva/omessa manutenzione sia in relazione alle spese per gli interventi necessari al ripristino vegetativo del vigneto e delle fallanze, sia in relazione alla perdita commerciale del fondo.
Il primo è stato quantificato in €170.000,00; il secondo in € 125.000,00.
Su tale ultimo aspetto il CTU ha evidenziato che “Per quanto concerne la perdita commerciale del fondo, questa, si concretizza con la mancata produzione delle Uve. Gli impianti di vigneto, come stabilito dalla normativa vigente e, in maniera ancor più restrittiva, dai vari disciplinari di produzione dei vini a DO o IG, raggiungono il massimo della loro produttività solo dopo 4-5 anni dall'impianto.
In questa circostanza, gli impianti, realizzati tra il 2019 e il 2020, si troverebbero nella fase produttiva ottimale per raggiungere il 100% della produzione, qualora fossero stati gestiti secondo le buone pratiche agricole. Al netto delle spese necessarie per il rispristino e la ristrutturazione dell'impianto, che vedremo successivamente, da tali vigneti, visto lo stato di manutenzione e l'elevato numero di fallanze, non sarà comunque possibile ottenere tale produzione. Alle produzioni previste dai vari disciplinari di produzione (che rappresenta la quantità massima rivendicabile per ettaro di vigneto specializzato) è stata applicata una riduzione in percentuale in base alle fallanze, ovvero del 29 %” (pag. 21
CTU).
Alla luce dell'istruttoria svolta, quindi, appare accertato il grave inadempimento dell'affittuaria nella manutenzione e coltivazione del fondo tale da determinare l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto con decorrenza dalla fine della corrente annata agraria.
Non può, quindi, trovare accoglimento la domanda di parte ricorrente di rilascio immediato del fondo in quanto l'ultimo comma dell'art. 11 D.Lgs.
150/2011 prevede espressamente “Il rilascio del fondo può avvenire solo al termine dell'annata agraria durante la quale è stata emessa la sentenza che lo dispone”.
7 2. Le spese di lite, liquidate in dispositivo con applicazione dei parametri medi per tutte le fasi ad eccezione di quella decisionale, liquidata nel minimo in considerazione della natura contumaciale del giudizio, seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico di parte resistente.
Analogamente, anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio, nei rapporti interni devono essere definitivamente poste a carico di parte resistente.
Resta ferma naturalmente la solidarietà nei confronti del consulente tecnico d'ufficio derivante dal fatto che la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 8 novembre 2013, n. 25179), ovvero nell'interesse alla realizzazione del superiore interesse della giustizia (cfr. Cassazione civile, sez. II, 30 dicembre 2009, n. 28094).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione assorbita e disattesa:
- accerta il grave inadempimento di Controparte_2 alle obbligazioni assunte con il contratto d'affitto del 1.7.2021 e per
[...]
l'effetto dichiarare risolto per grave inadempimento di
[...] il contratto d'affitto del 1.7.2021 avente ad oggetto i Controparte_2 vigneti siti nel Comune di Cortona (foglio 352, particelle 46 e 50, foglio
360 particelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12) e nel Comune di
Montepulciano (foglio 33 particelle 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 26 e
27) oltre ad un fabbricato strumentale censito al foglio 352 part. 42 sub 4;
- condanna al rilascio dei beni Controparte_2 oggetto di contratto di affitto del 1.7.2021 liberi da persone o cose al termine della corrente annata agraria;
- condanna alla rifusione in Controparte_2 favore di Parte_2
8 delle spese di lite che liquida in € 9.071,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie, oltre IVA e CPA se per legge;
- nei rapporti interni pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte resistente.
Siena, 01/04/2025
La Giudice rel. La Presidente
(Dott.ssa Giulia Capannoli) (Dott.ssa Marianna Serrao)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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