Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 26/05/2025, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 2635/2024 Ruolo Generale Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa Carlotta Consani, all'udienza del 26 maggio 2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 2635 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, pendente TRA
, elettivamente domiciliato in Firenze, al Viale Spartaco Lavagnini n. 19, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Fabiola Garigliano che lo rappresenta e difende, giusto mandato in calce al ricorso;
RICORRENTE E
, in persona del pro tempore;
Controparte_1 CP_2 [...]
Controparte_3
, in persona del l.r. pro tempore, rappresentati e difesi ai sensi dell'art. 417-bis
[...] c.p.c., dal dott. Francesco Burgello, dipendente dell'Amministrazione, giusta delega in atti, domiciliati per il presente procedimento presso l , Controparte_3 sito in Firenze, Via Mannelli n. 113; CONVENUTI ha pronunciato la seguente SENTENZA MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato 26.7.2024, ha convenuto in giudizio, Parte_1 innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, il e l Controparte_1 [...]
per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni di Controparte_3 merito: nel merito, accertare la validità del titolo di servizio militare svolto dal sig. non in Parte_1 costanza di nomina dal 12.1.1998 al 5.10.1998; - accertare il diritto del sig. a vedersi Parte_1 attribuito il punteggio, rispettivamente previsto di 12 punti per il servizio specifico di prima fascia e di 6 punti per il servizio non specifico di seconda fascia, nelle GPS e GI, valide per il biennio 2022/2023 e 2023/2024, nonché per quelle che saranno pubblicate per il biennio 2024/2025 e 2025/2026 e, per l'effetto, ordinare all'Amministrazione resistente di provvedere ai relativi adeguamenti delle GPS e GI. Con vittoria di spese, compensi e onorari di causa.
2. Il convenuto si è ritualmente costituito in giudizio (v. verbale di udienza del 31.3.2025) CP_1 chiedendo al Tribunale adito di respingere il ricorso, con vittoria di spese.
3. Ex art. 151 c.p.c., parte ricorrente ha provveduto a notificare ricorso e pedissequo decreto ai soggetti controinteressati mediante pubblicazione sul sito internet del M.I.M. nell'area tematica dedicata.
4. La causa veniva istruita a mezzo delle produzioni documentali delle parti e all'odierna udienza era discussa e decisa come da sentenza con motivazione contestuale pubblicamente letta ex art. 429 c.p.c.
5. Date per conosciute le allegazioni in fatto e le argomentazioni in diritto delle parti, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte, all'esito dell'istruttoria documentale espletata, il Tribunale ritiene che il ricorso sia infondato e che, pertanto, debba essere respinto.
6. L'oggetto del contendere riguarda la soluzione del quesito di diritto relativo al minore punteggio spettante ai fini dell'inserimento del personale ATA nelle graduatorie generali di circolo e di istituto di pagina 1 di 3
[...]
. Controparte_1 7. Ai fini del decidere risulta, allora, dirimente osservare come la Suprema Corte di Cassazione (v., fra le altre, Cass. n. 22429/2024 e n. 22432/2024), in forza di argomentazioni che il Tribunale condivide e fa proprie, abbia recentemente affermato quanto segue: “Il tema di causa riguarda la possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso. Per affrontare la questione del punto di vista giuridico sono necessari vari chiarimenti. Va intanto qui precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, co. 7 e l'art. 569, co. 3 del d. lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del “riconoscimento del servizio agli effetti della carriera” (così l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del d. lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569). Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni - sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi. Si deve poi rilevare come il D.M. n. 50/2021, che riguarda il personale ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame. Esso prevede che: - il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All. A, punto A, primo inciso); - il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto A, secondo inciso); - è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso); - il servizio valutabile è in generale quello “effettivamente prestato” (punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati «nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti». In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assistente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A. fino ad un massimo di punti 0,60 annui. Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano fino ad un massimo di punti 0,60 annui. L'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati. Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso «con lo stesso punteggio» proprio dei «servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto. Il comma 2 – ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione «a tutti gli effetti». In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A. Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso. Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole. Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo – ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia pagina 2 di 3 costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione. Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto. Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo. Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo. Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081). D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma. A conclusioni analoghe, sulla base di argomentazioni non significativamente dissimili è pervenuto anche il Consiglio di Stato sez. VII 29 dicembre 2022 n. 11602. La domanda svolta in causa riguarda la partecipazione alle graduatorie generali di circolo e d'istituto di terza fascia. Non viene quindi in gioco una qualche pretesa a regimi di riserva previsti espressamente per militari in “ferma” (art. 1014, co. 1, d. lgs. n. 66 del 2010, Codice dell'Ordinamento Militare), per gli ufficiali di complemento (art. 678, co. 9, del medesimo d. lgs.) e ora, in esito al d.l. n. 44/23, conv. in L. n. 74/23 (con cui si è modificato il già menzionato art. 18, co., 4 del d. lgs. n. 40/17) per chi abbia svolto periodi di servizio civile “universale”. Pertanto, visto che la domanda in oggetto riguarda solo la graduatoria “generale”, non vi è luogo neanche ad affrontare, da nessun punto di vista, questa diversa tematica.”.
8. In conclusione, il punteggio attribuito dal al ricorrente è da giudicarsi corretto e va, pertanto, CP_1 respinta la rivendicazione in questa sede azionata di punteggio ulteriore.
9. Si compensano le spese di lite ex art. 92 c.p.c. in ragione della complessità della questione interpretativa, ben denotata dalla contrastante giurisprudenza prodotta dalle parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
- respinge il ricorso;
- compensa per intero fra le parti le spese di lite ex art. 92 c.p.c.
Firenze, 26 maggio 2025 Il Giudice del Lavoro Carlotta Consani
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