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Ordinanza 10 aprile 2025
Ordinanza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, ordinanza 10/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3742/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
La Giudice, letti gli atti ed esaminati i documenti di causa;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9 aprile 2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Parte attrice, con intimazione di sfratto per morosità notificata il 23 ottobre 2024 ha rappresentato: a) di essere proprietaria dell'unità immobiliare ubicata in Barletta alla via Canosa n. 1/a, piano secondo,
(individuato catastalmente al NCEU al Foglio 140, P.lla 11, Sub 9); b) di aver concesso in locazione il ridetto immobile, giusta contratto sottoscritto il 2 maggio 2019 (registrato in pari data) con Pt_1
c) che il canone di locazione è pari a € 430,00 mensili da corrispondersi anticipatamente
[...]
entro il giorno sei di ogni mese;
d) che il conduttore è moroso nel pagamento di n. 7 mensilità per complessivi € 3.010,00. Parte locatrice ha quindi concluso chiedendo la convalida di sfratto per morosità ai sensi dell'art. 660 c.p.c., con condanna dell'intimato al pagamento delle spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio giusta comparsa di Parte_1
costituzione e risposta depositata in data 9 gennaio 2025, con cui si è opposto alla convalida dello sfratto intimato, eccependo l'inadempimento del locatore alle obbligazioni su di esso gravanti, in ragione delle condizioni di insalubrità dell'immobile locato derivanti dai fenomeni infiltrativi verificatisi e attestati dalla perizia di parte prodotta.
Sulla scorta di tali allegazioni, parte intimata ha concluso per il rigetto dell'intimato sfratto e ha spiegato domanda riconvenzionale volta a ottenere la condanna dell'intimante all'esecuzione delle opere necessarie alla rimessione in pristino dell'appartamento; il tutto con vittoria delle spese del procedimento. Per la prima volta, all'udienza del 9 aprile 2025, parte intimata ha chiesto la concessione del c.d. termine di grazia.
Al riguardo preme osservare che la richiesta, formulata dopo quasi 6 mesi dalla notifica dello sfratto per morosità e dopo che si è già tenuta la prima udienza dinanzi al precedente magistrato assegnatario del fascicolo, non è meritevole di accoglimento. Come noto l'art. 55 della legge n. 392/1978 riconosce sì una facoltà al conduttore, ma postula in ogni caso una valutazione del giudice. Nella vicenda in esame, in contegno processuale e non adottato dall'intimato induce questa Giudice a respingere la richiesta di termine di grazia: invero il conduttore ha atteso oltre tre mesi dalla prima udienza per formulare la richiesta di termine di grazia aggravando, nelle more la morosità.
Tanto appurato, mette conto poi rilevare che -a fronte dell'opposizione spiegata dall'intimato- il locatore ha insistito nella richiesta di emissione di ordinanza di convalida dello sfratto per morosità nella quale deve ritenersi implicitamente ricompresa la domanda di emissione ordinanza di rilascio
(cfr. Cass. n. 20905/2004 “in tema di procedimento di convalida di sfratto per morosità, il locatore che, nonostante l'opposizione del conduttore, persista nella richiesta di convalida, esprime la volontà di ottenere l'unica forma possibile di tutela possibile attraverso il provvedimento provvisorio di rilascio”).
Ciò posto, va rimarcato che secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, "l'eccezione inadimpleti non est adimplendum, quale espressione del principio di autotutela di cui all'art. 1460
c.c., è applicabile anche al rapporto locatizio e, in applicazione analogica dell'art. 1584 c.c., postula la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, da valutare non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano, ma in relazione alla oggettiva proporzione degli inadempimenti stessi, riguardata con riferimento all'intero equilibrio del contratto e alla buona fede, da accertare attraverso la comparazione dei comportamenti delle parti che è riservata insindacabilmente al giudice del merito (nella specie, è stata tuttavia confermata la risoluzione contrattuale per l'incidenza causale nell'equilibrio del rapporto dell'autoriduzione del canone da parte del conduttore, che continuava a godere dell'immobile locato, nonostante i vizi lamentati, in assenza, peraltro, di una contrazione dell'attività commerciale esercitata nei locali e considerata l'esclusione della gravità del fatto dei locatori)" (così Cass. civ., sez. III, 8 gennaio 2010, n. 74). Il principio è stato ribadito da una recente pronuncia di legittimità, secondo cui In tema di locazione, al conduttore non è consentito di astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, e ciò anche quando si assume che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore. La sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è, difatti, legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un'alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti (esclusa, nella specie, la legittimità dell'azione del conduttore che non aveva pagato i canoni di locazione lamentando infiltrazioni di umidità che, a detta del ctu, non impedivano il godimento del bene ma, semmai, ne limitavano blandamente l'uso) (così Cass. civ., sez. VI, 26 gennaio 2015, n. 1317).
In applicazione delle coordinate ermeneutiche appena tracciate e alla luce delle emergenze processuali, il Tribunale ritiene che l'eccezione di inadempimento sollevata dal conduttore si appalesi
-allo stato e impregiudicata ogni diversa valutazione all'esito dell'istruttoria- inidonea a paralizzare la richiesta formulata dall'intimante di ordinanza non impugnabile di rilascio dell'immobile ai sensi dell'art. 665 c.p.c..
Tutto ciò premesso, ribadito, in ogni modo, che l'opposizione osta di per sé, indipendentemente da ogni valutazione sulla fondatezza e concludenza delle ragioni dedotte, alla convalida dello sfratto, occorrendo comunque dar corso a giudizio di cognizione per la decisione, nel merito, della controversia nel quale le parti possono esercitare tutte le facoltà connesse alle rispettive posizioni;
rilevato che ai sensi dell'art. 667 c.p.c. va disposto il mutamento di rito da sommario a speciale;
visto l'art. 5, comma 4, del D.Lvo n. 28 del 2010 (siccome sostituito dall'articolo 84, comma 1, lettera d), del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, con la decorrenza indicata nell'articolo 84, comma 2, del medesimo decreto) ai sensi del quale “I commi 1 e 2 non si applicano: …b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;
”
P.Q.M.
- accoglie la domanda di ordinanza provvisoria di rilascio dell'immobile e, per l'effetto, ordina a di rilasciare l'immobile oggetto di causa, sito in Barletta alla via Canosa Parte_1
n. 1/a, piano secondo, (individuato catastalmente al NCEU al Foglio 140, P.lla 11, Sub 9) in favore dell'intimante ; Controparte_1
- fissa per l'esecuzione dell'obbligo di rilascio la data del 30 maggio 2025;
- invita le parti a proporre il tentativo obbligatorio di mediazione nel termine di 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento
- dispone il mutamento del rito e rimette gli atti alla dott.ssa Maria Teresa Moscatelli,
Coordinatrice della Sezione Civile, per i provvedimenti di competenza in conformità alle vigenti Tabelle di organizzazione di questo Tribunale.
Si comunichi.
Trani, 10 aprile 2025
La Giudice
Diletta Calò
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
La Giudice, letti gli atti ed esaminati i documenti di causa;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9 aprile 2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Parte attrice, con intimazione di sfratto per morosità notificata il 23 ottobre 2024 ha rappresentato: a) di essere proprietaria dell'unità immobiliare ubicata in Barletta alla via Canosa n. 1/a, piano secondo,
(individuato catastalmente al NCEU al Foglio 140, P.lla 11, Sub 9); b) di aver concesso in locazione il ridetto immobile, giusta contratto sottoscritto il 2 maggio 2019 (registrato in pari data) con Pt_1
c) che il canone di locazione è pari a € 430,00 mensili da corrispondersi anticipatamente
[...]
entro il giorno sei di ogni mese;
d) che il conduttore è moroso nel pagamento di n. 7 mensilità per complessivi € 3.010,00. Parte locatrice ha quindi concluso chiedendo la convalida di sfratto per morosità ai sensi dell'art. 660 c.p.c., con condanna dell'intimato al pagamento delle spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio giusta comparsa di Parte_1
costituzione e risposta depositata in data 9 gennaio 2025, con cui si è opposto alla convalida dello sfratto intimato, eccependo l'inadempimento del locatore alle obbligazioni su di esso gravanti, in ragione delle condizioni di insalubrità dell'immobile locato derivanti dai fenomeni infiltrativi verificatisi e attestati dalla perizia di parte prodotta.
Sulla scorta di tali allegazioni, parte intimata ha concluso per il rigetto dell'intimato sfratto e ha spiegato domanda riconvenzionale volta a ottenere la condanna dell'intimante all'esecuzione delle opere necessarie alla rimessione in pristino dell'appartamento; il tutto con vittoria delle spese del procedimento. Per la prima volta, all'udienza del 9 aprile 2025, parte intimata ha chiesto la concessione del c.d. termine di grazia.
Al riguardo preme osservare che la richiesta, formulata dopo quasi 6 mesi dalla notifica dello sfratto per morosità e dopo che si è già tenuta la prima udienza dinanzi al precedente magistrato assegnatario del fascicolo, non è meritevole di accoglimento. Come noto l'art. 55 della legge n. 392/1978 riconosce sì una facoltà al conduttore, ma postula in ogni caso una valutazione del giudice. Nella vicenda in esame, in contegno processuale e non adottato dall'intimato induce questa Giudice a respingere la richiesta di termine di grazia: invero il conduttore ha atteso oltre tre mesi dalla prima udienza per formulare la richiesta di termine di grazia aggravando, nelle more la morosità.
Tanto appurato, mette conto poi rilevare che -a fronte dell'opposizione spiegata dall'intimato- il locatore ha insistito nella richiesta di emissione di ordinanza di convalida dello sfratto per morosità nella quale deve ritenersi implicitamente ricompresa la domanda di emissione ordinanza di rilascio
(cfr. Cass. n. 20905/2004 “in tema di procedimento di convalida di sfratto per morosità, il locatore che, nonostante l'opposizione del conduttore, persista nella richiesta di convalida, esprime la volontà di ottenere l'unica forma possibile di tutela possibile attraverso il provvedimento provvisorio di rilascio”).
Ciò posto, va rimarcato che secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, "l'eccezione inadimpleti non est adimplendum, quale espressione del principio di autotutela di cui all'art. 1460
c.c., è applicabile anche al rapporto locatizio e, in applicazione analogica dell'art. 1584 c.c., postula la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, da valutare non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano, ma in relazione alla oggettiva proporzione degli inadempimenti stessi, riguardata con riferimento all'intero equilibrio del contratto e alla buona fede, da accertare attraverso la comparazione dei comportamenti delle parti che è riservata insindacabilmente al giudice del merito (nella specie, è stata tuttavia confermata la risoluzione contrattuale per l'incidenza causale nell'equilibrio del rapporto dell'autoriduzione del canone da parte del conduttore, che continuava a godere dell'immobile locato, nonostante i vizi lamentati, in assenza, peraltro, di una contrazione dell'attività commerciale esercitata nei locali e considerata l'esclusione della gravità del fatto dei locatori)" (così Cass. civ., sez. III, 8 gennaio 2010, n. 74). Il principio è stato ribadito da una recente pronuncia di legittimità, secondo cui In tema di locazione, al conduttore non è consentito di astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, e ciò anche quando si assume che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore. La sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è, difatti, legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un'alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti (esclusa, nella specie, la legittimità dell'azione del conduttore che non aveva pagato i canoni di locazione lamentando infiltrazioni di umidità che, a detta del ctu, non impedivano il godimento del bene ma, semmai, ne limitavano blandamente l'uso) (così Cass. civ., sez. VI, 26 gennaio 2015, n. 1317).
In applicazione delle coordinate ermeneutiche appena tracciate e alla luce delle emergenze processuali, il Tribunale ritiene che l'eccezione di inadempimento sollevata dal conduttore si appalesi
-allo stato e impregiudicata ogni diversa valutazione all'esito dell'istruttoria- inidonea a paralizzare la richiesta formulata dall'intimante di ordinanza non impugnabile di rilascio dell'immobile ai sensi dell'art. 665 c.p.c..
Tutto ciò premesso, ribadito, in ogni modo, che l'opposizione osta di per sé, indipendentemente da ogni valutazione sulla fondatezza e concludenza delle ragioni dedotte, alla convalida dello sfratto, occorrendo comunque dar corso a giudizio di cognizione per la decisione, nel merito, della controversia nel quale le parti possono esercitare tutte le facoltà connesse alle rispettive posizioni;
rilevato che ai sensi dell'art. 667 c.p.c. va disposto il mutamento di rito da sommario a speciale;
visto l'art. 5, comma 4, del D.Lvo n. 28 del 2010 (siccome sostituito dall'articolo 84, comma 1, lettera d), del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, con la decorrenza indicata nell'articolo 84, comma 2, del medesimo decreto) ai sensi del quale “I commi 1 e 2 non si applicano: …b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;
”
P.Q.M.
- accoglie la domanda di ordinanza provvisoria di rilascio dell'immobile e, per l'effetto, ordina a di rilasciare l'immobile oggetto di causa, sito in Barletta alla via Canosa Parte_1
n. 1/a, piano secondo, (individuato catastalmente al NCEU al Foglio 140, P.lla 11, Sub 9) in favore dell'intimante ; Controparte_1
- fissa per l'esecuzione dell'obbligo di rilascio la data del 30 maggio 2025;
- invita le parti a proporre il tentativo obbligatorio di mediazione nel termine di 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento
- dispone il mutamento del rito e rimette gli atti alla dott.ssa Maria Teresa Moscatelli,
Coordinatrice della Sezione Civile, per i provvedimenti di competenza in conformità alle vigenti Tabelle di organizzazione di questo Tribunale.
Si comunichi.
Trani, 10 aprile 2025
La Giudice
Diletta Calò