Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 19/06/2025, n. 1448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1448 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4916/2024 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gianpaolo Alice e Pierpaolo Chiorazzo Parte_1
-opponente-
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Marianna Caligiuri CP_1
-opposta-
Le parte opponente precisava le conclusioni come da note scritte depositate telematicamente e la parte opposta si riportava alle conclusioni della propria comparsa di costituzione.
COINCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La conveniva in giudizio la proponendo opposizione avverso il Parte_1 Parte_1 CP_1
decreto ingiuntivo n. 1192/2024 con cui il Tribunale di Taranto le aveva ingiunto di pagare in favore della convenuta la somma di euro 84.569,82, oltre interessi, quale corrispettivo per il nolo di una serie di mezzi ed attrezzature.A fondamento dell'opposizione deduceva di non aver mai ricevuto la consegna dei beni e che era stata ingiustamente estromessa dal sistema economico.Chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo.Si
costituiva la chiedendo il rigetto dell'opposizione sul rilievo della sua infondatezza.In diritto, CP_1
l'opposizione merita rigetto perché infondata.La domanda di condanna proposta in via monitoria
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allegati nn. 1 e 2 alla comparsa di risposta) e tre dei quali riguardanti attrezzature denominate “caricatore strada” (rif. allegati nn. 3,4,5 alla comparsa di risposta).E le fature prodotte (rif. allegati nn. 6,7,8,9 alla comparsa di ripsosta) riguardano il pagamento del compenso di noleggio.Segue, poi, lo scambio epistolare,
intercorso tra le parti in lite tramite pec, relativo al pagamento delle somme fatturate in adempimento dei n. 5 contratti di noleggio (rif. allegato n. 10 alla comparsa di risposta).I documenti prodotti in allegato alla comparsa di risposta, ed innanzi richiamati, sono utilizzabili come prova del credito rivendicato dalla società opposta in quanto sono gli stessi già prodotti a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo e messi a disposizione della società ingiunta quale contenuto del fascicolo telematico di parte ingiungente nel procedimento monitorio.Detti documenti risultano, infatti, gli stessi richiamati nel ricorso per decreto ingiuntivo prodotto dalla società opposta lo stesso giorno della sua costituzione in giudizio (17/3/2024).La
tardiva costituzione della opposta non impedisce l'esame, e l'utilizzo come prova, dei documenti allegati alla comparsa di risposta in quanto essi non sono da considerarsi documenti nuovi proprio per il fatto che sono gli stessi allegati al ricorso per decreto ingiuntivo.Infatti, poiché l'opposizione non costituisce giudizio autonomo rispetto alla procedura monitoria ma dà luogo ad una mera prosecuzione del giudizio a cognizione piena, i documenti prodotti in alegato al ricorso, anche se ridepositati tardivamente ed oltre i termini perentori per le produzioni documentali nel giudizio di opposizione, non soggiacciono ad alcuna preclusione probatoria in quanto già messi a disposizione della parte opponente fin dalla fase monitoria (in tal senso Cass. civ. sez. un. n. 14475/2015 e Cass. civ. nn. 27865/2024, 20584/2019, 8693/2017).Dai n. 5
contratti di noleggio, sottoscritti dalle parti in lite con firme da ritenersi tacitamente riconosciuta ex art. 215 comma 1 n. 2 c.p.c., risulta provato l'obbligo della opponente di versare il corrispettivo mensile, oltre
IVA, di euro 1900,00 per il Ducato targato GE377HZ, di euro 1900,00 per il Ducato targato GE376HZ, di euro 12.000,00 per il caricatore strada 5422RF710, di euro 10.000,00 per il caricatore strada 1205V8004, di euro 10.000,00 per il caricatore strada 5301AN06.Sia i veicoli che le altre attrezzature concesse a nolo devono ritenersi regolarmente posti a disposizione della opponente e da lei regolarmente utilizzati.Ciò di desume dal contenuto della corrispondenza intercorsa tra le parti in lite di cui all'allegato n. 10 del ricorso per decreto ingiuntivo e della comparsa di risposta della società opposta.Segnatamente, risulta provato che con pec del 5/2/2024 la opposta chiese il saldo dei compensi di nolo maturati e con pec dello stesso giorno la opponente, senza muovere alcuna contestazione sulla consegna ed effettivo utilizzo dei beni
2 concessi a nolo, si limitò a chiedere l'invio della situazione contabile aggiornata al 31/12/2023Con
successiva pec del 29/2/2024 la opposta richiese il pagamento dell'insoluto ed in risposta, con pec dell'1/3/2024, la opponente promise il versamento di un acconto sul debito scaduto.Ed a seguire, con altra pec dell'8/3/2024, la opponente comunicò di aver versato un acconto sulle somme portate dalla fattura n. 6/2023.Con altra pec del 14/5/2024 la opposta reiterò la richiesta di pagamento dell'insoluto,
pari ad euro 84.569,82, e con pec del 29/5/2024 la opponente, deducendo di non essere ancora stata pagata dalla propria committente, promise la comunicazione di un piano di rientro per il pagamento delle fatture emesse dalla opposta.La condotta extra processuale serbata dalla opponente, che a fronte delle varie richieste di pagamento si è limitata a versare acconti ed a promettere il pagamento dell'insoluto,
lascia presumere che i n. 5 contratti di noleggio per cui è causa hanno avuto regolare adempimento da parte della opposta con la effettiva messa a disposizione della cliente di tutte le attrezzature consesse a noleggio.Se così non fosse, in base ad un giudizio condotto in base all'id quod prelrumque accidit, la opponente avrebbe certamene, fin dalla priuma richiesta di pagamento, sollevato la contestazione riguardante la mancata consegna dei beni concessi a nolo.Viceversa, si è limitata a versare acconti sull'insoluto ed a promettere un piano di rientro per il residuo fatturato, implicitamente riconoscendo di aver ricevuto in consegna i beni.Non essendovi, dunque, stato alcun inadempimento della opposta non è
maturata alcuna facoltà della opponente di sottrarsi al pagamento dei canoni pattuiti nei contratti scritti agli atti.Ne consegue la infondatezza della sua opposizione sussistendo il suo debito per le somme richieste in via monitoria.Al rigetto dell'opposizione segue la condanna (art. 91 c.p.c.) della opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della opposta, liquidate come da separato dispositivo e secondo minimi tariffari attesa l'esigua attività difensoiva resasi necessaria per la definizione del procedimento, e la declaratoria di esecutorietà del decreto ingiuntivo in questa sede impugnato (art. 653 comma 1 c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato definitivamente pronunciando nelle due cause di cui all'epigrafe, così
provvede:
1) Rigetta l' opposizione e per l'effetto dichiara la esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1192/2024
Tribunale di Taranto;
3 2) Condanna la alla rifusione delle spese di lite in favore della Parte_1 CP_1
liquidate in euro 7052,00 per compensi, oltre IVA, CAP e rimborso spese generali in misura di legge.
Taranto, 19/6/2025
Il Giudice Dott. Antonio Pensato
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