Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 25/02/2026, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00525/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01032/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1032 del 2024, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuela Mazzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;
per l'annullamento
del decreto del Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per le risorse Umane, Prot. n.-OMISSIS-, notificato il 03.05.2024, con il quale è stata inflitta al ricorrente - già -OMISSIS-. - la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso, a decorrere dal 19.05.2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2026 il dott. BA AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente è stato assunto quale -OMISSIS-. Con nota dell’1 luglio 2016 il Tribunale di Palermo, Sez. GIP, comunicava che nei confronti dell’interessato era stata disposta, il 9 giugno 2016, la misura cautelare degli arresti domiciliari per i reati di cui agli artt. -OMISSIS-.
Pertanto, con D.M. n. -OMISSIS- il ricorrente veniva sospeso obbligatoriamente dal servizio. Al contempo, nei confronti del predetto veniva avviato, con contestazione d’addebito prot. n. -OMISSIS-, notificata il 12 luglio 2016, il procedimento disciplinare di cui era disposta contestualmente la sospensione, ai sensi dell’art. 13 del C.C.N.L. (Comparto Aziende ed Amministrazioni Autonome dello Stato) del 26 maggio 2004, fino alla definizione del giudizio penale.
Con il D.M. -OMISSIS-– a seguito dell’Ordinanza del GIP presso il Tribunale di Palermo del -OMISSIS-, di revoca, con effetto immediato, della misura cautelare dell’obbligo di dimora nel medesimo Comune – il ricorrente veniva riammesso in servizio, con decorrenza immediata e sotto condizione “ di riserva circa l’esito del giudizio penale ancora in corso, restando impregiudicata ogni valutazione, anche in sede disciplinare, in relazione ad ogni eventuale nuovo elemento che emerga dagli sviluppi del procedimento penale ”.
Successivamente alla riammissione in servizio, la Commissione Medico Ospedaliera di Messina, in data 14 novembre 2017, giudicava l’interessato “ non idoneo in forma assoluta al servizio d’istituto nel CNVVF, sì idoneo al transito nel S.A.T.I. del CNVVF ” e, pertanto, con D.M. del 22 dicembre 2017 il medesimo veniva inquadrato, per transito a domanda, nella qualifica di -OMISSIS-, -OMISSIS-.
Il Tribunale di Palermo, Quinta Sezione Penale, con sentenza n. -OMISSIS-, dichiarava il ricorrente colpevole dei reati a lui ascrittigli e precisamente: A) -OMISSIS-; B) art. -OMISSIS-); C) -OMISSIS-.
Avverso la sentenza di primo grado veniva proposto appello e la Corte di Appello di Palermo, III Sezione Penale, con sentenza n.-OMISSIS-, in parziale riforma della decisione impugnata, dichiarava l’assoluzione dell’imputato dal reato di cui al Capo C della rubrica, perché il fatto non sussiste, confermando nel resto la sentenza gravata e rideterminando la pena in anni due e mesi nove di reclusione ed euro 2.750,00 di multa, nonché revocando la pena accessoria dell’interdizione legale e sostituendo l’interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea. Il successivo ricorso per Cassazione era dichiarato inammissibile con ordinanza n. 29732/23.
A seguito della ricezione della predetta ordinanza della Suprema Corte, pervenuta il 17 ottobre 2023, con nota del 24 gennaio 2024, l’Amministrazione provvedeva alla riattivazione del procedimento disciplinare.
Nell’ambito del procedimento disciplinare riattivato, con nota del 6 marzo 2024 l’interessato veniva convocato, per il giorno 13 marzo 2024, ai fini della prescritta difesa orale. All’incontro prendeva parte, in modalità telematica, il legale incaricato.
A seguito dell’istruttoria, con D.M. del -OMISSIS-, notificato il 3 maggio 2024 presso la Casa Circondariale di Palermo, il Ministero irrogava nei confronti del ricorrente la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso a far data dal 19 maggio 2023, inizio del periodo di detenzione in carcere.
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento disciplinare espulsivo, articolando i seguenti motivi di censura:
(I) Violazione dell’art. 13 del C.C.N.L. sottoscritto il 26.05.2024 (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il comparto delle Amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo recante la disciplina del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco) – Perenzione della potestà disciplinare per violazione dei termini di inizio e conclusione del procedimento disciplinare – Violazione dell’art. 6 CEDU – Violazione dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali di Nizza ;
(II) Violazione dell’art. 12 del C.C.N.L. sottoscritto il 26.05.2024 (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il comparto delle Amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo recante la disciplina del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco) – Vizio di motivazione – Motivazione apparente – Violazione dei canoni di proporzionalità e gradualità della sanzione disciplinare – Mancanza di autonoma valutazione disciplinare – Violazione delle regole della correttezza .
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, il quale con memoria del 19/01/2026 ha articolato difese, chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2026, la causa, previo deposito di memoria di replica del ricorrente, è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Tanto premesso in fatto, il ricorso è infondato.
Con il primo motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione dell’art. 13 CCNL del 26 maggio 2004 in ordine al termine di riattivazione del procedimento disciplinare all’esito della sentenza penale irrevocabile di condanna.
Secondo il ricorrente l'Amministrazione sarebbe incorsa nella violazione del termine di riattivazione del procedimento con conseguente perenzione del potere disciplinare, dovendo tale termine decorrere, a suo dire, dal momento in cui la p.a. abbia avuto notizia della irrevocabilità della sentenza di condanna e risultando inverosimile che la stessa abbia appreso della definitività della sentenza di condanna solamente a partire dal 17 ottobre 2023 (data di comunicazione dell’ordinanza della Corte di cassazione), visto che il ricorrente mancava dal lavoro dal 19.05.23 (data di inizio del periodo di detenzione).
Il motivo è infondato.
Il caso di specie è regolato dal CCNL del 25 maggio 2004, il cui art. 13, comma 3, stabilisce che il procedimento disciplinare sospeso è riattivato entro 180 giorni da quando l’Amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva e si conclude entro 120 giorni dalla sua riattivazione.
Orbene, come emerge dalla documentazione in atti, l’ordinanza della Corte di Cassazione che ha dichiarato inammissibile il ricorso contro la sentenza della Corte d’Appello di Palermo è stata acquisita agli atti dell’Amministrazione il 17 ottobre 2023 ed è, pertanto, da tale data che cominciava a decorrere il termine per la riattivazione del procedimento, che è avvenuta il 24 gennaio 2024, ossia il 99mo giorno e, dunque, ampiamente entro il termine di 180 giorni previsto dall’art. 13 CCNL. Non solo, il procedimento disciplinare si è concluso il -OMISSIS-, ossia 86 giorni dopo la sua riattivazione e, dunque, entro il successivo termine di 120 giorni previsto dalla contrattazione collettiva.
A tal proposito, l’interpretazione di parte ricorrente, secondo cui il dies a quo del termine per la riattivazione del procedimento disciplinare decorrerebbe dalla generica conoscenza della sentenza irrevocabile di condanna, che l’amministrazione avrebbe potuto desumere dall’assenza ingiustificata dal lavoro del ricorrente (che nulla aveva comunicato all’ente di appartenenza) già a partire dal 19.05.2023, non può essere condivisa.
Come già chiarito dal Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria (sent. n. 10/2006) e dalla Corte Costituzionale (sent. n. 186/2004) il termine per l’instaurazione o la riattivazione del procedimento disciplinare previsto dall’art. 5, co.4, l. 97/2001 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei/ dipendenti delle amministrazioni pubbliche) decorre dalla trasmissione all’Amministrazione del testo integrale della sentenza divenuta irrevocabile, completa di motivazione, dovendosi intendere che la sentenza stessa debba essere certificata come irrevocabile dalla competente cancelleria del giudice penale, mentre il termine per la conclusione decorre dal termine di inizio o di proseguimento del procedimento, fermo quanto disposto dall’art. 653 c.p.p. (cfr. Cons. Stato, Sez, VI, sent. n, 4350/2015). Termini che si cumulano tra loro ai fini della conclusione del procedimento disciplinare (cfr. TAR Sicilia, Palermo, Sez. V, sent. n. 2330/2023).
Ragioni analoghe a quelle evidenziate dall’indirizzo giurisprudenziale appena ricordato impongono di interpretare la norma contrattuale (art. 13 C.C.N.L. di categoria) in modo tale da garantire che l'azione amministrativa si svolga secondo i canoni del giusto procedimento e del buon andamento, che suggeriscono di individuare il dies a quo del termine in questione dalla data di conoscenza della pronunzia penale irrevocabile. Diversamente opinando, si perverrebbe alla conclusione, illogica e contraddittoria, di sottoporre l’esercizio del potere disciplinare al termine decadenziale in questione senza che l'Amministrazione competente abbia alcuna conoscenza degli elementi fattuali emersi in sede penale e suscettibili di legittimare il procedimento sanzionatorio (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 1458/2014; n. 2942/2011).
Tanto precisato, sul punto va osservato che l’odierno ricorrente nulla ha mai comunicato all’Amministrazione circa l’esito del ricorso per cassazione, mentre è documentalmente provato che, a seguito della notizia della proposizione di tale ricorso, pervenuta il 6 marzo 2023, l’Amministrazione si sia attivata presso la Suprema Corte – come emerge dalle note in data 10 marzo 2023, 7 giugno 2023 e 13 giugno 2023 dai relativi riscontri interlocutori del 13 marzo 2023, del giorno 8 giugno 2023 e del 16 giugno 2023 (doc. 15 della produzione dell’amministrazione) – ottenendo la copia integrale dell’ordinanza (completa di motivazioni) solo in data 17 ottobre 2023 (doc. 7) a seguito di ennesima richiesta trasmessa il 16 ottobre 2023.
Ebbene, come affermato in giurisprudenza, il dovere della P.A. di monitore i procedimenti disciplinari che interessano i propri dipendenti non può risolversi in un onere di compulsare, in continuazione, le cancellerie dei diversi Tribunali al fine di acquisire notizie su ogni procedimento penale collegato a un procedimento disciplinare (cfr. Cons. Stato, Sez. II, sent. n. 6726/2022). Peraltro, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la giurisprudenza ripete da tempo che “ a presidio della certezza e della speditezza dei tempi del relativo procedimento disciplinare è consentita all'interessato, che è necessariamente a conoscenza degli esiti del processo penale che lo riguardano, la possibilità di notificarne la sentenza conclusiva ” (cfr. ancora Cons. Stato, Sez. II, sent. n. 6726/2022; TAR Lazio, Sez. I-quater, sent. n. 13881/2024).
A ogni modo, a parere del Collegio, è da escludere che, nel totale silenzio e nell’assoluta mancanza di collaborazione dell’interessato (nel caso di specie resosi irreperibile dal lavoro a partire dal 19.05.2023 senza alcuna comunicazione o giustificazione all’amministrazione di appartenenza), i tempi occorsi alla p.a. al fine di acclarare le ragioni dell’assenza dal lavoro e apprendere dell’esecuzione della pena conseguentemente all’irrevocabilità della sentenza penale di condanna possano computarsi nel termine di riattivazione convenzionalmente previsto. Infatti, un tale esito interpretativo confliggerebbe con il rispetto dei principi della collaborazione e della buona fede che, a norma dell’art. 1, comma 2 bis, L. 241/1990, improntano l’insieme dei rapporti tra i cittadini e l’amministrazione, tanto più nell’ambito di un rapporto qualificato quale è quello dell’impiego pubblico.
Col secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dei principi di proporzionalità e di gradualità della sanzione sanciti dall’art. 12 C.C.N.L. di categoria, poiché la motivazione del provvedimento disciplinare si baserebbe su formule di puro stile le quali non danno conto degli indici di commisurazione della risposta sanzionatoria come individuati dalla lett. a) dell’art. 12 cit., avuto particolare riguardo all’intenzionalità della condotta, alla mancanza di disservizi, all’esame delle circostanze aggravanti e attenuanti.
Il motivo non coglie nel segno.
L’art. 12, comma 1, C.C.N.L., richiamato il principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, stabilisce alla lett. a) che “ il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati anche in relazione:
- alla intenzionalità del comportamento, alla rilevanza della violazione di norme o disposizioni;
- al grado di disservizio o di pericolo provocato dalla negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell’evento;
- all’eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti;
- alle responsabilità derivanti dalla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
- al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra loro;
- al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo ai precedenti disciplinari, nell’ambito del biennio previsto dalla legge;
- al comportamento verso gli utenti ”.
Gli indici di valutazione della gravità della condotta sanzionata e di determinazione della risposta sanzionatoria, costituenti applicazione del più generale principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, sono indicati dall’art. 12, comma 1, lett. a) a titolo puramente esemplificativo e non tassativo, come è reso evidente dall’utilizzo dell’avverbio “ anche ”, dal che deriva che l’amministrazione possa legittimamente fondare il suo giudizio su uno o più dei predetti indici o anche su elementi di diverso tipo.
Occorre inoltre ricordare in proposito che l'accertamento della proporzionalità e della graduazione della sanzione rispetto alla condotta contestata, risolvendosi in un giudizio di merito, sfugge al sindacato del giudice amministrativo, salvo che non emergano profili di manifesta illogicità, contraddittorietà o irragionevolezza, sintomatici del vizio di eccesso di potere, a causa di abnorme distonia fra condotta e sanzione (Consiglio di Stato sez. I, 7/11/2024, n. 1342).
Nel caso di specie la decisione dell’Amministrazione appare logicamente e congruamente motivata, frutto di una coerente valutazione della gravità della condotta extralavorativa contestata, quale emersa all’esito del processo penale, di entità tale da recidere radicalmente e definitivamente il vincolo fiduciario tra le parti del rapporto di lavoro.
In tal senso il provvedimento ha ricordato le fondamentali funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a tutela della pubblica e privata incolumità e della preservazione dei beni, che richiedono l’indispensabile possesso della piena affidabilità e indiscussa integrità morale da parte di tutti i suoi appartenenti, e ciò anche in ragione di quanto previsto dall’art. 54 Cost., per cui i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore.
I comportamenti accertati in sede penale a carico del ricorrente, secondo l’apprezzamento non irragionevole né abnorme compiuto dall’autorità amministrativa, denotano assenza della necessaria integrità morale e mancanza delle qualità morali e di condotta richieste agli appartenenti al Corpo, a prescindere dalle qualifiche e dai ruoli rivestiti, ed il cui possesso, oltre che all’atto dell’assunzione, deve sussistere durante tutta la vita lavorativa.
Col provvedimento impugnato il Ministero ha applicato la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso (art. 12, comma 6, lett. b, C.C.N.L.) richiamando l’art. 26 della L. 53/1989, che richiede per gli appartenenti alle forze dell’ordine “ il possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria ”, ossia, in definitiva, l'incensurabilità della condotta ex art. 2, comma 2, lettera b-bis), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante “Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150”.
Tale disposizione si applica anche agli aspiranti vigili del fuoco in virtù del richiamo contenuto nell’art. 5, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 217/2005. L’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 217/2005 prevede altresì: “ Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione ”.
I medesimi requisiti, dai quali dipende la valida instaurazione del rapporto di impiego, devono chiaramente sussistere per tutta la durata della vita lavorativa, in quanto la loro sopravvenuta carenza elide il presupposto genetico di carattere fiduciario su cui il rapporto di lavoro si fonda, compromettendo l’affidabilità del prestatore di lavoro secondo la valutazione tipica compiuta dal legislatore, che esclude dalla partecipazione al concorso di ammissione alla carriera di vigile del fuoco colui che, tra le altre cose, abbia riportato condanna irrevocabile per un delitto non colposo.
Nel caso di specie, il ricorrente è stato condannato con sentenza penale irrevocabile della Corte d’appello di Palermo per i delitti (non colposi) di cui agli artt. -OMISSIS-). L’Amministrazione, nel motivare la propria decisione, non si è limitata al riscontro della natura non colposa del reato (circostanza di per sé già sufficiente a recidere il rapporto di impiego), ma ha ulteriormente evidenziato, alla luce degli accadimenti oggetto di accertamento processuale penale, l’intenzionalità, non tenuità e professionalità della condotta in relazione alla ingente quantità di -OMISSIS- raccolto e divulgato e alla perizia tecnica manifestata dall’incolpato nel compimento dell’attività criminosa: elementi tutti idonei ad arrecare gravissimo nocumento all’immagine del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che gode della piena fiducia della collettività, in considerazione della rilevanza sociale dei compiti istituzionali, mentre la specifica gravità dei reati ascritti all’interessato è tale da offendere la sensibilità collettiva ed inficiare il rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini.
La logicità e la ragionevolezza del giudizio amministrativo non sono contraddette dai rilievi di parte ricorrente, i quali – lungi dall’evidenziare l’esistenza di effettivi elementi sintomatici di eccesso di potere – manifestano la volontà di un sindacato sostitutivo che, come visto, è precluso al giudice amministrativo nello specifico ambito.
In primo luogo, l’intenzionalità della condotta, come rilevato dallo stesso ricorrente, è insita nel carattere doloso dei delitti per cui il ricorrente è stato condannato, senza che possa rilevare in senso attenuante il disturbo cronico della personalità da cui il medesimo era affetto e in virtù del quale con provvedimento della DMML di Messina, n.-OMISSIS-, veniva dichiarato inidoneo in forma assoluta al servizio d’istituto nel C.N.VV.F. nel ruolo operativo e idoneo al transito nel S.A.T.I. dello stesso Corpo, in collegamento con il seguente giudizio diagnostico: “ 1) Disturbo di personalità NAS cronicizzato; 2) Obesità severa ”. Il disturbo diagnosticato non ha invero alcuna incidenza sulla intenzionalità della condotta già accertata dal giudice penale.
Dal giudizio penale non sono emerse circostanze attenuanti (tipiche o generiche) né elementi attenuatori della responsabilità disciplinare sono emersi d’altronde dall’istruttoria amministrativa, atteso che, da un lato, l’Amministrazione ha valutato e ritenuto non rilevante il disturbo di personalità cronicizzato diagnosticato al ricorrente in epoca successiva ai fatti incriminati e, dall’altro, l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Palermo, del 19.06.2024, che concedeva l’affidamento in prova al servizio sociale, non poteva formare oggetto di valutazione, trattandosi di provvedimento giudiziario sopravvenuto alla conclusione del procedimento disciplinare.
Del tutto irrilevante è infine che la condotta criminosa (essendo di natura extralavorativa) non abbia cagionato all’Amministrazione alcun danno da disservizio, evidenziandosi comunque un danno all’immagine e la lesione del rapporto fiduciario desunta dal complesso degli elementi sopra indicati.
Il ricorso, pertanto, va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri previsti dal d.m. n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e della media complessità delle questioni giuridiche affrontate, avendo riguardo ai minimi tariffari e senza tener conto della fase istruttoria in quanto nessuna attività difensiva rilevante è stata concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore del Ministero dell’Interno delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 2.000,00 (euro duemila/00) per compensi, oltre spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EF TE, Presidente
BA AL, Primo Referendario, Estensore
Andrea Illuminati, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BA AL | EF TE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.