TAR Palermo, sez. V, sentenza 25/02/2026, n. 525
TAR
Sentenza 25 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Perenzione della potestà disciplinare per violazione dei termini di riattivazione e conclusione del procedimento disciplinare

    Il Tribunale ha ritenuto infondato il motivo, poiché l'amministrazione ha riattivato il procedimento entro 180 giorni dalla ricezione dell'ordinanza della Corte di Cassazione (17 ottobre 2023) e lo ha concluso entro 120 giorni dalla riattivazione. Il dies a quo per la riattivazione decorre dalla data di conoscenza della sentenza definitiva, non dalla generica assenza dal lavoro. L'amministrazione ha agito diligentemente per acquisire la sentenza definitiva e il ricorrente non ha collaborato.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di proporzionalità e gradualità della sanzione disciplinare

    Il Tribunale ha ritenuto il motivo infondato. La sanzione è congruamente motivata dalla gravità della condotta extralavorativa accertata in sede penale, che ha leso il vincolo fiduciario e l'immagine del Corpo dei Vigili del Fuoco. La condanna per delitti non colposi è di per sé sufficiente a giustificare il licenziamento, e l'amministrazione ha considerato gli elementi di gravità della condotta, l'intenzionalità e la lesione del rapporto fiduciario. La diagnosi di disturbo di personalità non incide sull'intenzionalità della condotta, e il danno all'immagine è stato ritenuto sussistente anche se la condotta è stata extralavorativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Palermo, sez. V, sentenza 25/02/2026, n. 525
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
    Numero : 525
    Data del deposito : 25 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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