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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/12/2025, n. 2784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2784 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, Seconda sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 2729/2023 R.G., avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1456/2023 del Giudice di Pace di Torre Annunziata TRA
, , elettivamente domiciliato in Parte_1 Parte_2
Castellammare di Stabia (NA), alla Via Virgilio n. 110, presso lo studio dell'Avv. Aniello Guarnaccia, che li rappresenta e difende giusta procura in atti APPELLANTI E
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, con sede legale in Milano al Corso Sempione n. 39, rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Crescenzo, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello APPELLATA NONCHÉ
(società assicuratrice straniera), in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, (proprietario veicolo Controparte_3 straniero), elettivamente domiciliati in Italia, ai sensi e per gli effetti di legge, presso l' con sede al Corso Sempione n. 39 in Controparte_4
Milano (MI), c.a.p. 20145, p. iva;
P.IVA_1
APPELLATI CONTUMACI
*********** CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 25 novembre 2025, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2
, quali proprietari dell'auto Mercedes Classe B tg. DG327BP, evocavano in
[...] giudizio innanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata e la Controparte_3
rispettivamente in qualità di proprietario del veicolo Controparte_2 straniero e relativa compagnia assicurativa straniera, nonché l' Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al fine di sentir dichiara-
[...]
1 re l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Honda nella causazione del sinistro verificatosi il 25. 9.2016, in Castellammare di Stabia alla Strada Napoli, alle ore 12,00 circa e, per l'effetto, condannare l' in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore al risarcimento dei danni materiali subiti dagli attori. A tal fine gli istanti, in qualità di proprietari dell'auto Mercedes Classe B tg. DG327BP (come da copia del titolo di proprietà ed estratto PRA allegato in atti), premettevano che il conducente di tale veicolo, nelle sopraindicate circostanze di tempo e di luogo, mentre percorreva la Via Strada Napoli a doppio senso di circola- zione, nello svoltare a sinistra per entrare nella Concessionaria veniva CP_5 urtato nella fiancata destra dal ciclomotore Honda tg. 511HGZ (estera nazionalità Germania) di proprietà di ed assicurato per la r.c.a. con la compa- Controparte_3 gnia di assicurazioni estera , proveniente dall'opposto senso Controparte_2 di marcia a velocità elevata. In seguito all'urto, gli attori subivano danni al veicolo di loro proprietà per come individuati in citazione e per la cui riparazione si rendeva necessaria la somma di euro 3.006,14 iva inclusa;
sicché, risultato vano il tentativo di bonario componimento della controversia, si vedevano costretti ad adire le vie giudiziarie. Instauratosi il contraddittorio, mentre restavano contumaci e la Controparte_3
, benché regolarmente evocati in giudizio, si costituiva con Controparte_2 comparsa di costituzione e risposta l' , in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., il quale eccepiva l'improponibilità, l'improcedibilità della domanda e la mancanza di documentazione, e contestava nel merito la fondatezza della domanda, da ritenersi sfornita di prova, instando per il suo rigetto. Il giudizio, istruito attraverso la produzione documentale, l'escussione testimoniale e l'esperimento di una c.t.u., sulle conclusioni rassegnate dalle parti veniva rimesso in decisione dal giudice di prime cure, il quale, con sentenza n. 1456/2023 deposi- tata il 27.4.2023, dichiarava la domanda improponibile, inammissibile e improcedi- bile per violazione del disposto di cui all'art. 148 del D.Lgs. n. 2019/2005, compen- sando integralmente le spese di giudizio.
1.1. Avverso tale pronuncia hanno proposto gravame e Parte_1 [...]
lamentando la contraddittorietà dei motivi della decisione, la falsa Parte_2 applicazione di legge ed i vizi di motivazione. Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata l' CP_1 che eccepiva l'inammissibilità del proposto appello ex art. 342 e 348 bis c.p.c., richiedendo lo stralcio della nuova documentazione prodotta in virtù del divieto di produzione di nuovi documenti ex art. 345 c.p.c. e contestava, nel merito, l'an ed il quantum della pretesa di controparte. Acquisito il fascicolo di primo grado la causa è stata rimessa in decisione sulle conclusioni rese dalle parti all'udienza cartolare del 25.11.2025.
2 2. Preliminarmente, va dato atto della procedibilità dell'appello tempestivamente spiegato entro il termine di rito dal deposito della sentenza impugnata.
2.1. Sempre in limine litis, deve dichiararsi l'infondatezza dell'eccezione di inammis- sibilità dell'appello formulata dalla convenuta compagnia di assicurazione, atteso che, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., non sono richieste formule sacramentali ma che l'appello contenga una chiara individuazione dei punti contestati del provvedimento impugnato e delle argomentazioni con le quali l'impugnante intende contestare le ragioni addotte dal primo giudice, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Nel caso di specie, nell'atto di appello risultano ben delineati i capi di sen-tenza oggetto di gravame e gli specifici motivi di impugnazione. L'appello va, pertanto, dichiarato ammissibile ai sensi e per gli effetti delle norme richiamate.
3. Con il primo ed unico motivo di appello si denuncia l'erronea ed illegittima declaratoria di improponibilità della domanda risarcitoria, per avere il Giudice di Pace ritenuto - in contrasto con le prove documentali offerte dagli odierni appellanti
- che non vi fosse idonea documentazione atta a comprovare la legittimazione delle parti. Va innanzitutto rilevato un difetto di coerenza tra la motivazione del rigetto della domanda ed il dispositivo avendo il giudice di prime cure dato atto in primis del pieno rispetto da parte degli attori delle prescrizioni di cui agli artt. 145,148 e 149 del C.d.a. Dall'analisi dell'argomentazione svolta dal giudice di pace nell'appellata sentenza, il fondamento del rigetto della domanda deve, piuttosto, individuarsi nella carenza di prova circa la legittimazione attiva degli attori, odierni appellanti. A tal proposito, la documentazione versata in atti vale a dire il libretto di circolazione del veicolo di proprietà attorea ed il preventivo di riparazione, veniva reputata insuffi- ciente a comprovare la condizione dell'azione. Occorre, pertanto, innanzitutto richiamarsi ai principi, ampiamente consolidatisi sul punto, espressi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la legittimazione ad agire ed a contraddire si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione dell'attore, quest'ultimo ed il convenuto assumano la veste di -rispettivamente- soggetto che ha il potere di chiedere la pronunzia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla;
mentre attiene invece al merito della lite la questione relativa alla reale titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che si risolve nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata. Ne consegue che trattasi di questione di "legitimatio ad causam" nel (solo) caso in cui si faccia valere in via giurisdizionale un diritto rappresentato come altrui od oggetto della propria sfera di azione e di tutela, al di fuori del relativo modello legale tipico;
laddove attiene viceversa al merito della causa la controversia concernente la reale titolarità del diritto sostanziale del diritto
3 fatto valere in giudizio, in ordine al quale trovano applicazione le regole in tema di preclusioni dettate per ciascun grado di giudizio. (Cfr. Sez. 3, Sentenza n. 13756 del 14/06/2006) In applicazione del suindicato principio va rilevato che, nel caso di specie, la supposta carenza di prova in punto di legittimazione risulta smentita dalla produ- zione attorea, avendo la stessa allegato il libretto di circolazione del veicolo di proprietà attorea ed il preventivo di riparazione, poiché, contrariamente a quanto rilevato dal giudice di prime cure;
ora, atteso che non è necessario a tal fine produrre il certificato P.R.A., il quale ha mera valenza presuntiva al pari dei prodotti documenti e la cui mancanza non può in alcun modo comportare il difetto di legittimazione, in assenza di elementi presuntivi di segno contrario, deve ritenersi dimostrata la legittimazione degli istanti (cfr. Corte D'Appello di Napoli, sent. n. 194 del 15 gennaio 2015).
3.1. La documentazione in atti si reputa, inoltre, pienamente idonea a comprovare altresì la titolarità del diritto azionato, in assenza di specifica contestazione di controparte sul punto. È pur vero che è onere dell'attore provare l'effettiva titolarità del diritto azionato, ma tale prova può ricavarsi anche in forza del comportamento processuale del convenuto qualora quest'ultimo svolga difese incompatibili con la negazione della titolarità in applicazione principio di non contestazione (Cfr., ex multis, Cassazione Civile SS.UU., sent. n. 2951/2016).
4. Volgendo al merito della controversia, va premesso che, in diritto, la domanda proposta dai danneggiati deve essere inquadrata nella previsione normativa di cui all'art. 2054 co. 1 c.c., che disciplina il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione dei veicoli, ai sensi della quale il conducente di un veicolo senza guida di rotaie (e quindi il proprietario, ai sensi del terzo comma), è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Secondo la giurisprudenza sviluppatasi in materia, il danno derivante dalla circolazione dei veicoli costituisce applicazione particolare dei principi in materia di esercizio di attività pericolosa, alla luce della quale l'attore è tenuto a dimostrare il verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità. È necessario quindi avere riguardo all'assolvimento dell'onere probatorio gravante sulle parti del presente giudizio. In adempimento di quanto stabilito dall'art. 2697 c.c., sull'attore incombe l'onere di provare quei fatti che (salva l'esistenza di fatti modificativi o estintivi della sua pretesa) producono gli effetti da lui invocati (cfr. ex plurimis Cass. Civ. n.13390/2007) ossia tutti gli elementi costitutivi del diritto, vale a dire la prova del fatto storico dell'avvenuto investimento e delle sue concrete modalità; specularmen- te, dal canto suo, il conducente del mezzo deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro per andare esente da responsabilità.
4 Il giudice, d'altro canto, può formare il proprio convincimento in ordine alla fonda- tezza della pretesa fatta valere in giudizio, traendo argomento da tutto ciò che risulta allegato e provato agli atti del processo, purché acquisito nel rispetto delle regole processuali, in ossequio al principio di cui all'art.116 c.p.c. (cfr. Cass. Civ. n.4077 del 1996; Cass. Civ. n. 3564 del 1995). Ciò posto, deve dirsi che, nel caso che ci occupa, gli appellanti, in ragione di quanto di seguito precisato, non hanno fornito sufficiente prova dell'effettivo accadimento dell'evento dannoso occorso nei termini dai medesimi descritti, con la conseguenza che l'appello deve essere nel merito rigettato. In particolare, ritiene chi scrive che la prova offerta da e Parte_1 [...]
in primo grado, che si sostanzia nella sola testimonianza di Parte_2 [...]
, è incapace a supportare la domanda, come emerge alla luce delle Testimone_1 osservazioni critiche di seguito esplicitate che mettono sostanzialmente in discus- sione l'esistenza stessa del fatto storico dedotto. In primo luogo, occorre evidenziare che, nel caso che ci occupa, nessun rilievo è stato effettuato sul luogo del sinistro da parte delle autorità competenti né sono stati allegati rilievi fotografici ritraenti lo scontro nell'immediatezza ma soltanto i danni riportati dal veicolo scattati in un secondo momento rispetto al verificarsi dello stesso. In secondo luogo, l'unico elemento di prova a sostegno della pretesa risarcitoria è da ravvisarsi nella testimonianza di , il quale, escusso in primo grado, Testimone_1 rendeva dichiarazioni alquanto generiche in ordine alle manovre effettuate dai conducenti dei veicoli coinvolti, non specificando in maniera chiara la dinamica dell'impatto e nulla sapendo riferire finanche sui modelli dei mezzi. Giova ribadire che la prova testimoniale nel processo civile è liberamente apprezza- bile dal giudice e per ricostruire l'esatta dinamica di un sinistro stradale le prove testimoniali si rivelano spesse inidonee o comunque insufficienti a porre il giudice nella posizione di valutare autonomamente se il fatto si sia effettivamente verificato, in che modo si sia verificato e di chi sia la colpa. Posto che incombe sull'attore l'onere della prova circa il fatto storico e il nesso di causalità, le sole dichiarazioni dell'unico teste attoreo, prive di indicazioni sufficien- temente precise e puntuali in ordine alle circostanze di fatto caratterizzanti il sinistro né sostenute da dati esterni corroboranti, non essendo stato, peraltro, neppure prodotto il modello CAI, si rivelano inidonee a far ritenere adempiuto l'onere probatorio incombente sull'appellante ai sensi dell'art. 2697 c.c., non avendo fornito idonea e certa prova dei fatti costituitivi posti a fondamento della domanda e, segnatamente, dell'evento e del nesso di causalità con i lamentati danni secondo la prospettazione dei fatti come dedotti nell'atto introduttivo.
5 Invero, sulla base delle emergenze processuali versate in atti, il fatto storico come prospettato deve ritenersi non provato o quantomeno non verificatosi nei termini indicati. Il precario compendio probatorio risulta, poi, ulteriormente scalfito dalla disamina delle risultanze della consulenza espletata in primo grado, nell'ambito della quale il perito poteva esprimersi soltanto in ordine ad un'astratta coerenza dei danni lamentati con la dinamica del sinistro narrata, poiché non era stato messo in condizione di esaminare e confrontare personalmente e direttamente tutti i veicoli coinvolti. In particolare, del veicolo convenuto non conosceva neppure il modello mentre il veicolo attoreo risultava esser stato nelle more del giudizio alienato. Tali circostanze conducono a non poter ritenere provati neppure i danni, oltre che il verificarsi, a monte, del fatto storico così come dedotto in citazione. Il dott. ha Per_1 specificato, inoltre, che i dati in suo possesso non potevano indurre ad escludere una corresponsabilità nell'evento e, in ogni caso, riduceva all'incirca di metà l'importo eventualmente spettante. Orbene, alla luce di tale lacunoso quadro probatorio e della conseguente impossibi- lità di affermare il verificarsi del sinistro nella sua storicità, l'appello va rigettato.
4. Le spese del presente giudizio possono essere compensate in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018: la fondatezza soltanto parziale dell'appello stante l'evidente errore in cui è incorso il giudice di prime cure può integrare quelle “ragioni” che contendono l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. accoglie parzialmente l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara la domanda proponibile;
B. rigetta nel merito la domanda attorea;
C. compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudi- zio. Così deciso in Torre Annunziata, l'11 dicembre 2025
Il giudice monocratico
dott.ssa Cristina Longo
6
, , elettivamente domiciliato in Parte_1 Parte_2
Castellammare di Stabia (NA), alla Via Virgilio n. 110, presso lo studio dell'Avv. Aniello Guarnaccia, che li rappresenta e difende giusta procura in atti APPELLANTI E
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, con sede legale in Milano al Corso Sempione n. 39, rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Crescenzo, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello APPELLATA NONCHÉ
(società assicuratrice straniera), in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, (proprietario veicolo Controparte_3 straniero), elettivamente domiciliati in Italia, ai sensi e per gli effetti di legge, presso l' con sede al Corso Sempione n. 39 in Controparte_4
Milano (MI), c.a.p. 20145, p. iva;
P.IVA_1
APPELLATI CONTUMACI
*********** CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 25 novembre 2025, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2
, quali proprietari dell'auto Mercedes Classe B tg. DG327BP, evocavano in
[...] giudizio innanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata e la Controparte_3
rispettivamente in qualità di proprietario del veicolo Controparte_2 straniero e relativa compagnia assicurativa straniera, nonché l' Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al fine di sentir dichiara-
[...]
1 re l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Honda nella causazione del sinistro verificatosi il 25. 9.2016, in Castellammare di Stabia alla Strada Napoli, alle ore 12,00 circa e, per l'effetto, condannare l' in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore al risarcimento dei danni materiali subiti dagli attori. A tal fine gli istanti, in qualità di proprietari dell'auto Mercedes Classe B tg. DG327BP (come da copia del titolo di proprietà ed estratto PRA allegato in atti), premettevano che il conducente di tale veicolo, nelle sopraindicate circostanze di tempo e di luogo, mentre percorreva la Via Strada Napoli a doppio senso di circola- zione, nello svoltare a sinistra per entrare nella Concessionaria veniva CP_5 urtato nella fiancata destra dal ciclomotore Honda tg. 511HGZ (estera nazionalità Germania) di proprietà di ed assicurato per la r.c.a. con la compa- Controparte_3 gnia di assicurazioni estera , proveniente dall'opposto senso Controparte_2 di marcia a velocità elevata. In seguito all'urto, gli attori subivano danni al veicolo di loro proprietà per come individuati in citazione e per la cui riparazione si rendeva necessaria la somma di euro 3.006,14 iva inclusa;
sicché, risultato vano il tentativo di bonario componimento della controversia, si vedevano costretti ad adire le vie giudiziarie. Instauratosi il contraddittorio, mentre restavano contumaci e la Controparte_3
, benché regolarmente evocati in giudizio, si costituiva con Controparte_2 comparsa di costituzione e risposta l' , in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., il quale eccepiva l'improponibilità, l'improcedibilità della domanda e la mancanza di documentazione, e contestava nel merito la fondatezza della domanda, da ritenersi sfornita di prova, instando per il suo rigetto. Il giudizio, istruito attraverso la produzione documentale, l'escussione testimoniale e l'esperimento di una c.t.u., sulle conclusioni rassegnate dalle parti veniva rimesso in decisione dal giudice di prime cure, il quale, con sentenza n. 1456/2023 deposi- tata il 27.4.2023, dichiarava la domanda improponibile, inammissibile e improcedi- bile per violazione del disposto di cui all'art. 148 del D.Lgs. n. 2019/2005, compen- sando integralmente le spese di giudizio.
1.1. Avverso tale pronuncia hanno proposto gravame e Parte_1 [...]
lamentando la contraddittorietà dei motivi della decisione, la falsa Parte_2 applicazione di legge ed i vizi di motivazione. Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata l' CP_1 che eccepiva l'inammissibilità del proposto appello ex art. 342 e 348 bis c.p.c., richiedendo lo stralcio della nuova documentazione prodotta in virtù del divieto di produzione di nuovi documenti ex art. 345 c.p.c. e contestava, nel merito, l'an ed il quantum della pretesa di controparte. Acquisito il fascicolo di primo grado la causa è stata rimessa in decisione sulle conclusioni rese dalle parti all'udienza cartolare del 25.11.2025.
2 2. Preliminarmente, va dato atto della procedibilità dell'appello tempestivamente spiegato entro il termine di rito dal deposito della sentenza impugnata.
2.1. Sempre in limine litis, deve dichiararsi l'infondatezza dell'eccezione di inammis- sibilità dell'appello formulata dalla convenuta compagnia di assicurazione, atteso che, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., non sono richieste formule sacramentali ma che l'appello contenga una chiara individuazione dei punti contestati del provvedimento impugnato e delle argomentazioni con le quali l'impugnante intende contestare le ragioni addotte dal primo giudice, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Nel caso di specie, nell'atto di appello risultano ben delineati i capi di sen-tenza oggetto di gravame e gli specifici motivi di impugnazione. L'appello va, pertanto, dichiarato ammissibile ai sensi e per gli effetti delle norme richiamate.
3. Con il primo ed unico motivo di appello si denuncia l'erronea ed illegittima declaratoria di improponibilità della domanda risarcitoria, per avere il Giudice di Pace ritenuto - in contrasto con le prove documentali offerte dagli odierni appellanti
- che non vi fosse idonea documentazione atta a comprovare la legittimazione delle parti. Va innanzitutto rilevato un difetto di coerenza tra la motivazione del rigetto della domanda ed il dispositivo avendo il giudice di prime cure dato atto in primis del pieno rispetto da parte degli attori delle prescrizioni di cui agli artt. 145,148 e 149 del C.d.a. Dall'analisi dell'argomentazione svolta dal giudice di pace nell'appellata sentenza, il fondamento del rigetto della domanda deve, piuttosto, individuarsi nella carenza di prova circa la legittimazione attiva degli attori, odierni appellanti. A tal proposito, la documentazione versata in atti vale a dire il libretto di circolazione del veicolo di proprietà attorea ed il preventivo di riparazione, veniva reputata insuffi- ciente a comprovare la condizione dell'azione. Occorre, pertanto, innanzitutto richiamarsi ai principi, ampiamente consolidatisi sul punto, espressi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la legittimazione ad agire ed a contraddire si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione dell'attore, quest'ultimo ed il convenuto assumano la veste di -rispettivamente- soggetto che ha il potere di chiedere la pronunzia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla;
mentre attiene invece al merito della lite la questione relativa alla reale titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che si risolve nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata. Ne consegue che trattasi di questione di "legitimatio ad causam" nel (solo) caso in cui si faccia valere in via giurisdizionale un diritto rappresentato come altrui od oggetto della propria sfera di azione e di tutela, al di fuori del relativo modello legale tipico;
laddove attiene viceversa al merito della causa la controversia concernente la reale titolarità del diritto sostanziale del diritto
3 fatto valere in giudizio, in ordine al quale trovano applicazione le regole in tema di preclusioni dettate per ciascun grado di giudizio. (Cfr. Sez. 3, Sentenza n. 13756 del 14/06/2006) In applicazione del suindicato principio va rilevato che, nel caso di specie, la supposta carenza di prova in punto di legittimazione risulta smentita dalla produ- zione attorea, avendo la stessa allegato il libretto di circolazione del veicolo di proprietà attorea ed il preventivo di riparazione, poiché, contrariamente a quanto rilevato dal giudice di prime cure;
ora, atteso che non è necessario a tal fine produrre il certificato P.R.A., il quale ha mera valenza presuntiva al pari dei prodotti documenti e la cui mancanza non può in alcun modo comportare il difetto di legittimazione, in assenza di elementi presuntivi di segno contrario, deve ritenersi dimostrata la legittimazione degli istanti (cfr. Corte D'Appello di Napoli, sent. n. 194 del 15 gennaio 2015).
3.1. La documentazione in atti si reputa, inoltre, pienamente idonea a comprovare altresì la titolarità del diritto azionato, in assenza di specifica contestazione di controparte sul punto. È pur vero che è onere dell'attore provare l'effettiva titolarità del diritto azionato, ma tale prova può ricavarsi anche in forza del comportamento processuale del convenuto qualora quest'ultimo svolga difese incompatibili con la negazione della titolarità in applicazione principio di non contestazione (Cfr., ex multis, Cassazione Civile SS.UU., sent. n. 2951/2016).
4. Volgendo al merito della controversia, va premesso che, in diritto, la domanda proposta dai danneggiati deve essere inquadrata nella previsione normativa di cui all'art. 2054 co. 1 c.c., che disciplina il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione dei veicoli, ai sensi della quale il conducente di un veicolo senza guida di rotaie (e quindi il proprietario, ai sensi del terzo comma), è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Secondo la giurisprudenza sviluppatasi in materia, il danno derivante dalla circolazione dei veicoli costituisce applicazione particolare dei principi in materia di esercizio di attività pericolosa, alla luce della quale l'attore è tenuto a dimostrare il verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità. È necessario quindi avere riguardo all'assolvimento dell'onere probatorio gravante sulle parti del presente giudizio. In adempimento di quanto stabilito dall'art. 2697 c.c., sull'attore incombe l'onere di provare quei fatti che (salva l'esistenza di fatti modificativi o estintivi della sua pretesa) producono gli effetti da lui invocati (cfr. ex plurimis Cass. Civ. n.13390/2007) ossia tutti gli elementi costitutivi del diritto, vale a dire la prova del fatto storico dell'avvenuto investimento e delle sue concrete modalità; specularmen- te, dal canto suo, il conducente del mezzo deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro per andare esente da responsabilità.
4 Il giudice, d'altro canto, può formare il proprio convincimento in ordine alla fonda- tezza della pretesa fatta valere in giudizio, traendo argomento da tutto ciò che risulta allegato e provato agli atti del processo, purché acquisito nel rispetto delle regole processuali, in ossequio al principio di cui all'art.116 c.p.c. (cfr. Cass. Civ. n.4077 del 1996; Cass. Civ. n. 3564 del 1995). Ciò posto, deve dirsi che, nel caso che ci occupa, gli appellanti, in ragione di quanto di seguito precisato, non hanno fornito sufficiente prova dell'effettivo accadimento dell'evento dannoso occorso nei termini dai medesimi descritti, con la conseguenza che l'appello deve essere nel merito rigettato. In particolare, ritiene chi scrive che la prova offerta da e Parte_1 [...]
in primo grado, che si sostanzia nella sola testimonianza di Parte_2 [...]
, è incapace a supportare la domanda, come emerge alla luce delle Testimone_1 osservazioni critiche di seguito esplicitate che mettono sostanzialmente in discus- sione l'esistenza stessa del fatto storico dedotto. In primo luogo, occorre evidenziare che, nel caso che ci occupa, nessun rilievo è stato effettuato sul luogo del sinistro da parte delle autorità competenti né sono stati allegati rilievi fotografici ritraenti lo scontro nell'immediatezza ma soltanto i danni riportati dal veicolo scattati in un secondo momento rispetto al verificarsi dello stesso. In secondo luogo, l'unico elemento di prova a sostegno della pretesa risarcitoria è da ravvisarsi nella testimonianza di , il quale, escusso in primo grado, Testimone_1 rendeva dichiarazioni alquanto generiche in ordine alle manovre effettuate dai conducenti dei veicoli coinvolti, non specificando in maniera chiara la dinamica dell'impatto e nulla sapendo riferire finanche sui modelli dei mezzi. Giova ribadire che la prova testimoniale nel processo civile è liberamente apprezza- bile dal giudice e per ricostruire l'esatta dinamica di un sinistro stradale le prove testimoniali si rivelano spesse inidonee o comunque insufficienti a porre il giudice nella posizione di valutare autonomamente se il fatto si sia effettivamente verificato, in che modo si sia verificato e di chi sia la colpa. Posto che incombe sull'attore l'onere della prova circa il fatto storico e il nesso di causalità, le sole dichiarazioni dell'unico teste attoreo, prive di indicazioni sufficien- temente precise e puntuali in ordine alle circostanze di fatto caratterizzanti il sinistro né sostenute da dati esterni corroboranti, non essendo stato, peraltro, neppure prodotto il modello CAI, si rivelano inidonee a far ritenere adempiuto l'onere probatorio incombente sull'appellante ai sensi dell'art. 2697 c.c., non avendo fornito idonea e certa prova dei fatti costituitivi posti a fondamento della domanda e, segnatamente, dell'evento e del nesso di causalità con i lamentati danni secondo la prospettazione dei fatti come dedotti nell'atto introduttivo.
5 Invero, sulla base delle emergenze processuali versate in atti, il fatto storico come prospettato deve ritenersi non provato o quantomeno non verificatosi nei termini indicati. Il precario compendio probatorio risulta, poi, ulteriormente scalfito dalla disamina delle risultanze della consulenza espletata in primo grado, nell'ambito della quale il perito poteva esprimersi soltanto in ordine ad un'astratta coerenza dei danni lamentati con la dinamica del sinistro narrata, poiché non era stato messo in condizione di esaminare e confrontare personalmente e direttamente tutti i veicoli coinvolti. In particolare, del veicolo convenuto non conosceva neppure il modello mentre il veicolo attoreo risultava esser stato nelle more del giudizio alienato. Tali circostanze conducono a non poter ritenere provati neppure i danni, oltre che il verificarsi, a monte, del fatto storico così come dedotto in citazione. Il dott. ha Per_1 specificato, inoltre, che i dati in suo possesso non potevano indurre ad escludere una corresponsabilità nell'evento e, in ogni caso, riduceva all'incirca di metà l'importo eventualmente spettante. Orbene, alla luce di tale lacunoso quadro probatorio e della conseguente impossibi- lità di affermare il verificarsi del sinistro nella sua storicità, l'appello va rigettato.
4. Le spese del presente giudizio possono essere compensate in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018: la fondatezza soltanto parziale dell'appello stante l'evidente errore in cui è incorso il giudice di prime cure può integrare quelle “ragioni” che contendono l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. accoglie parzialmente l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara la domanda proponibile;
B. rigetta nel merito la domanda attorea;
C. compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudi- zio. Così deciso in Torre Annunziata, l'11 dicembre 2025
Il giudice monocratico
dott.ssa Cristina Longo
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