TRIB
Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 20/01/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1665/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
FAMIGLIA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Carmine Di Fulvio Presidente dott.ssa Patrizia Medica Giudice dott.ssa L. Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1665/2024 promossa da:
, (C.F ) elettivamente domiciliata in Pescara, alla Via Parte_1 C.F._1
Messina n. 28, presso lo studio dell'avv. Emanuela Barba che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
ATTRICE contro
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
OGGETTO: autorizzazione al trattamento chirurgico per modifica identità di genere. Rettificazione anagrafica.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la parte attrice ha chiesto a questo Tribunale di essere autorizzata a sottoporsi al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali primari e di disporre contestuale attribuzione di sesso da femminile a maschile e ordinare all'ufficiale dello stato civile del comune di nascita (Chieti – Amandola) di effettuare la rettificazione nel relativo registro, statuendo che il nome di “ ”, così come in atti Parte_1 identificata, venga sostituito con quello di “ ”. Controparte_1
2. In particolare, nel proprio atto introduttivo, l'attrice ha dedotto di avere da sempre manifestato una pagina 1 di 4 natura psicologica e comportamentale tipicamente maschile, tanto da vivere con grande sofferenza la sua condizione sessuale femminile.
3. L'istante ha inoltre precisato di essere di stato libero.
4. Ha, altresì, evidenziato l'urgenza di sottoporsi al trattamento di adeguamento somatico dei propri caratteri sessuali, anche al fine di eliminare la presenza di ormoni femminili incompatibili con quelli maschili che sta assumendo.
5. Infine, l'istante ha aggiunto che, in considerazione dell'attuale condizione, necessita dell'ulteriore rettifica anagrafica del proprio nominativo e del proprio sesso.
6. Ritiene il Collegio che le domande proposte possano essere interamente accolte.
7. Ed invero, l'istante ha prodotto relazione psicologica resa dalla dott.ssa psicologa- psicoterapeuta del 13.06.2023 descrittiva del percorso psicoterapeutico intrapreso e correlate da Persona_1 ulteriore documentazione medica U.O.C. Psichiatria (SPDC) DU - Ospedale Regionale San
Salvatore di L'Aquila, dalla quale risulta la diagnosi di "disforia di genere" e la necessità di iniziare una terapia ormonale mascolinizzante.
8. Dalla documentazione medica prodotta (come peraltro confermato dall'istante in udienza) è dato evincere che " si evidenzia la presenza di sintomi clinicamente significativi sia nell'area internalizzante (vissuti ansiosi, somatizzazioni e ritiro) che nell'area esternalizzante
(comportamento impulsivo, aggressivo e ostilità). Dai test effettuati a maggio 2023, a quasi un anno dal suo percorso terapeutico, si rileva che i sintomi nell'area internalizzante si sono attenuati, anche se, come emerge dai colloqui, rimane presente una compromissione del vivere serenamente in contesto socio-relazionale, con tendenza al ritiro o all'evitamento di situazioni sociali temute……si ritiene che V. possa avviare una terapia ormonale mascolinizzante, in quanto non risultano in atto incompatibilità sul piano psicologico” (cfr. relazione a firma Dott.ssa
[...]
allegata alla citazione, pag. 4) e che la terapia ormonale, attualmente assunta in Persona_2 modo regolare da parte attrice sotto il controllo dell'ambulatorio di Endocrinologia del Presidio Ospedaliero di L'Aquila, debba proseguire per tutelare il benessere psico-fisico dell'utente ed il suo percorso di transizione (cfr. relazione a firma dott.ssa allegata alla Persona_3 citazione, pag. 1).
9. Sulla base di tali elementi va, pertanto, accolta l'istanza di autorizzazione al trattamento chirurgico, essendo noto da tempo (v. anche sentenza della Corte Cost. n.161 del 1985) nella letteratura scientifica e nella pratica clinica internazionale, che la rettificazione chirurgica costituisce un percorso adeguato a migliorare la condizione esistenziale delle persone affette da transessualismo, ed a soddisfare i bisogni da loro espressi.
10. Parimenti, meritevole di accoglimento deve ritenersi la domanda volta alla rettificazione anagrafica, in ossequio alle pronunce della Corte Costituzionale (sentenza n.221/2015) e della
Corte di Cassazione. (Cass. Civ., n.15138/15)
11. Già in precedenza la Corte Costituzionale aveva rilevato come l'identità di genere non fosse integrata solo da una determinata struttura del genoma individuale e dei genitali esterni, bensì da una complessità di fattori, tra cui certamente quelli di ordine psicologico e dunque il radicato pagina 2 di 4 sentire di sé di ciascuno, profondamente condizionante l'esplicazione della personalità nel mondo delle relazioni e quindi l'equilibrio in cui si sostanzia la salute.
12. La suddetta pronuncia della Corte Costituzionale ha sancito come l'esecuzione del trattamento chirurgico non costituisca un prerequisito della rettificazione anagrafica, allorquando il soggetto risulti già stabilmente in equilibrio, dal punto di vista psicologico, nella diversa identità di genere;
rimettendo dunque al soggetto la valutazione in merito alla necessità, per il raggiungimento di un pieno equilibrio psicofisico, e dunque della sua salute, se sottoporsi o meno (e quando farlo), al trattamento chirurgico che, pur se giudicato per sé scevro di pericolosità, integra pur sempre un sacrificio che non può essere imposto, laddove già la rettificazione anagrafica costituisce un importante strumento di tutela dell'identità avvertita e vissuta dall'interessato (il quale potrebbe pure sentirsi appagato dal poter vivere la sua nuova identità senza intraprendere relazioni sessuali con persone del diverso sesso).
13. Nel caso di specie, l'istante ha mostrato la ferma volontà di sottoporsi al trattamento chirurgico, sollecitandone l'autorizzazione, ma è evidente, anche a prescindere dallo stesso, la stabilità del conseguimento da parte sua dell'identità maschile, frutto di una decisione irreversibile e comprovata dalla terapia ormonale cui si è sottoposta e che l'ha trasformata anche nel soma. Con conseguenze sul piano dell'identità sociale finanche maggiori rispetto a quelle che deriverebbero dalla modifica somatica dei genitali esterni.
14. Non vi è dunque motivo per non ordinare, sin d'ora, anche la rettificazione anagrafica dell'identità, onde tutelare effettivamente la salute dell'istante.
15. Nulla per le spese, mancando ogni ragione di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
[...]
a) autorizza , in atti generalizzata, a sottoporsi ai trattamenti medico- Parte_1 chirurgici ritenuti dai sanitari necessari all'adeguamento dei propri caratteri sessuali all'identità di genere maschile;
b) ordina all' ufficiale dello Stato Civile del Comune di Amandola (Fermo) di rettificare l'atto di nascita della predetta nel senso che laddove, in ogni occorrenza, si legge, quale generalità Pt_1 dell'intestataria " " debba invece leggersi ed intendersi " " e Pt_1 Controparte_1 laddove si legge, quanto al sesso dell'intestatario, la dicitura "femminile" debba leggersi ed intendersi invece quella "maschile";
c) nulla per le spese.
Pescara, 11 gennaio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. L. Tiziana Marganella dott. Carmine Di Fulvio
pagina 3 di 4 Dispone, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n.196/03, che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
FAMIGLIA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Carmine Di Fulvio Presidente dott.ssa Patrizia Medica Giudice dott.ssa L. Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1665/2024 promossa da:
, (C.F ) elettivamente domiciliata in Pescara, alla Via Parte_1 C.F._1
Messina n. 28, presso lo studio dell'avv. Emanuela Barba che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
ATTRICE contro
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
OGGETTO: autorizzazione al trattamento chirurgico per modifica identità di genere. Rettificazione anagrafica.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la parte attrice ha chiesto a questo Tribunale di essere autorizzata a sottoporsi al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali primari e di disporre contestuale attribuzione di sesso da femminile a maschile e ordinare all'ufficiale dello stato civile del comune di nascita (Chieti – Amandola) di effettuare la rettificazione nel relativo registro, statuendo che il nome di “ ”, così come in atti Parte_1 identificata, venga sostituito con quello di “ ”. Controparte_1
2. In particolare, nel proprio atto introduttivo, l'attrice ha dedotto di avere da sempre manifestato una pagina 1 di 4 natura psicologica e comportamentale tipicamente maschile, tanto da vivere con grande sofferenza la sua condizione sessuale femminile.
3. L'istante ha inoltre precisato di essere di stato libero.
4. Ha, altresì, evidenziato l'urgenza di sottoporsi al trattamento di adeguamento somatico dei propri caratteri sessuali, anche al fine di eliminare la presenza di ormoni femminili incompatibili con quelli maschili che sta assumendo.
5. Infine, l'istante ha aggiunto che, in considerazione dell'attuale condizione, necessita dell'ulteriore rettifica anagrafica del proprio nominativo e del proprio sesso.
6. Ritiene il Collegio che le domande proposte possano essere interamente accolte.
7. Ed invero, l'istante ha prodotto relazione psicologica resa dalla dott.ssa psicologa- psicoterapeuta del 13.06.2023 descrittiva del percorso psicoterapeutico intrapreso e correlate da Persona_1 ulteriore documentazione medica U.O.C. Psichiatria (SPDC) DU - Ospedale Regionale San
Salvatore di L'Aquila, dalla quale risulta la diagnosi di "disforia di genere" e la necessità di iniziare una terapia ormonale mascolinizzante.
8. Dalla documentazione medica prodotta (come peraltro confermato dall'istante in udienza) è dato evincere che " si evidenzia la presenza di sintomi clinicamente significativi sia nell'area internalizzante (vissuti ansiosi, somatizzazioni e ritiro) che nell'area esternalizzante
(comportamento impulsivo, aggressivo e ostilità). Dai test effettuati a maggio 2023, a quasi un anno dal suo percorso terapeutico, si rileva che i sintomi nell'area internalizzante si sono attenuati, anche se, come emerge dai colloqui, rimane presente una compromissione del vivere serenamente in contesto socio-relazionale, con tendenza al ritiro o all'evitamento di situazioni sociali temute……si ritiene che V. possa avviare una terapia ormonale mascolinizzante, in quanto non risultano in atto incompatibilità sul piano psicologico” (cfr. relazione a firma Dott.ssa
[...]
allegata alla citazione, pag. 4) e che la terapia ormonale, attualmente assunta in Persona_2 modo regolare da parte attrice sotto il controllo dell'ambulatorio di Endocrinologia del Presidio Ospedaliero di L'Aquila, debba proseguire per tutelare il benessere psico-fisico dell'utente ed il suo percorso di transizione (cfr. relazione a firma dott.ssa allegata alla Persona_3 citazione, pag. 1).
9. Sulla base di tali elementi va, pertanto, accolta l'istanza di autorizzazione al trattamento chirurgico, essendo noto da tempo (v. anche sentenza della Corte Cost. n.161 del 1985) nella letteratura scientifica e nella pratica clinica internazionale, che la rettificazione chirurgica costituisce un percorso adeguato a migliorare la condizione esistenziale delle persone affette da transessualismo, ed a soddisfare i bisogni da loro espressi.
10. Parimenti, meritevole di accoglimento deve ritenersi la domanda volta alla rettificazione anagrafica, in ossequio alle pronunce della Corte Costituzionale (sentenza n.221/2015) e della
Corte di Cassazione. (Cass. Civ., n.15138/15)
11. Già in precedenza la Corte Costituzionale aveva rilevato come l'identità di genere non fosse integrata solo da una determinata struttura del genoma individuale e dei genitali esterni, bensì da una complessità di fattori, tra cui certamente quelli di ordine psicologico e dunque il radicato pagina 2 di 4 sentire di sé di ciascuno, profondamente condizionante l'esplicazione della personalità nel mondo delle relazioni e quindi l'equilibrio in cui si sostanzia la salute.
12. La suddetta pronuncia della Corte Costituzionale ha sancito come l'esecuzione del trattamento chirurgico non costituisca un prerequisito della rettificazione anagrafica, allorquando il soggetto risulti già stabilmente in equilibrio, dal punto di vista psicologico, nella diversa identità di genere;
rimettendo dunque al soggetto la valutazione in merito alla necessità, per il raggiungimento di un pieno equilibrio psicofisico, e dunque della sua salute, se sottoporsi o meno (e quando farlo), al trattamento chirurgico che, pur se giudicato per sé scevro di pericolosità, integra pur sempre un sacrificio che non può essere imposto, laddove già la rettificazione anagrafica costituisce un importante strumento di tutela dell'identità avvertita e vissuta dall'interessato (il quale potrebbe pure sentirsi appagato dal poter vivere la sua nuova identità senza intraprendere relazioni sessuali con persone del diverso sesso).
13. Nel caso di specie, l'istante ha mostrato la ferma volontà di sottoporsi al trattamento chirurgico, sollecitandone l'autorizzazione, ma è evidente, anche a prescindere dallo stesso, la stabilità del conseguimento da parte sua dell'identità maschile, frutto di una decisione irreversibile e comprovata dalla terapia ormonale cui si è sottoposta e che l'ha trasformata anche nel soma. Con conseguenze sul piano dell'identità sociale finanche maggiori rispetto a quelle che deriverebbero dalla modifica somatica dei genitali esterni.
14. Non vi è dunque motivo per non ordinare, sin d'ora, anche la rettificazione anagrafica dell'identità, onde tutelare effettivamente la salute dell'istante.
15. Nulla per le spese, mancando ogni ragione di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
[...]
a) autorizza , in atti generalizzata, a sottoporsi ai trattamenti medico- Parte_1 chirurgici ritenuti dai sanitari necessari all'adeguamento dei propri caratteri sessuali all'identità di genere maschile;
b) ordina all' ufficiale dello Stato Civile del Comune di Amandola (Fermo) di rettificare l'atto di nascita della predetta nel senso che laddove, in ogni occorrenza, si legge, quale generalità Pt_1 dell'intestataria " " debba invece leggersi ed intendersi " " e Pt_1 Controparte_1 laddove si legge, quanto al sesso dell'intestatario, la dicitura "femminile" debba leggersi ed intendersi invece quella "maschile";
c) nulla per le spese.
Pescara, 11 gennaio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. L. Tiziana Marganella dott. Carmine Di Fulvio
pagina 3 di 4 Dispone, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n.196/03, che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
pagina 4 di 4