Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Accordi conclusi tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania;
a) Convenzione in materia di assicurazioni contro la disoccupazione e Protocollo finale conclusi in Roma il 5 maggio 1953;
b) Convenzione in materia di assicurazioni sociali Protocollo finale conclusi in Roma il 5 maggio 1953;
c) Accordo aggiuntivo alla Convenzione in materia di assicurazioni sociali del 5 maggio 1953 sulla concessione di rendite e pensioni per il periodo anteriore all'entrata in vigore della Convenzione e Protocollo finale conclusi in Roma il 12 maggio 1953.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Accordi conclusi tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania;
a) Convenzione in materia di assicurazioni contro la disoccupazione e Protocollo finale conclusi in Roma il 5 maggio 1953;
b) Convenzione in materia di assicurazioni sociali Protocollo finale conclusi in Roma il 5 maggio 1953;
c) Accordo aggiuntivo alla Convenzione in materia di assicurazioni sociali del 5 maggio 1953 sulla concessione di rendite e pensioni per il periodo anteriore all'entrata in vigore della Convenzione e Protocollo finale conclusi in Roma il 12 maggio 1953.