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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 01/04/2025, n. 1448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1448 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa AT Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6076/22 RG iscritta in data 12.7.22, avente per oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
TRA
C.F.: ), rappresentato e difeso, come da procura allegata Parte_1 C.F._1
al ricorso introduttivo, dagli avv.ti Carla Santarsiere e Lucia Muscariello, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno alla via San Leonardo n. 131/R;
RICORRENTE
E
(C.F.: , rappresentata e difesa, come da procura allegata CP_1 C.F._2 alla memoria difensiva, dall'avv. Laura Giovine, presso il cui studio elettivamente in Battipaglia alla via Trieste n. 23;
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 9.1.25, fissata con modalità di trattazione scritta, la causa era riservata al collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., sulle conclusioni ivi rassegnate nelle note di trattazione scritta
(cui si rinvia).
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.7.22, premettendo di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario in data 20.12.86 in Battipaglia con e che dalla loro unione erano nati i CP_1 figli (7.3.87), (26.7.92) e AT (24.10.2006), allegando altresì che con decreto Per_1 Per_2 pronunciato dal Tribunale di Salerno in data 8.10.13 era stato omologato la separazione alle condizioni concordate tra le parti, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, deducendo che non era intervenuta tra le parti alcuna riconciliazione.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la resistente che si opponeva alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, eccependo l'intervenuta riconciliazione, in quanto il ricorrente era rientrato nella casa familiare a far tempo dal maggio 2021, ripristinando il rapporto con la moglie. In via subordinata, chiedeva che, in caso di accoglimento della domanda di divorzio, venisse riconosciuto un assegno di mantenimento per la figlia e per lei, in quanto la sua Per_2 occupazione non era connotata da stabilità.
Espletata la fase presidenziale, il Presidente del Tribunale, con ordinanza depositata in data 12.12.22, revocava il mantenimento previsto per la figlia nonché per la resistente, affidando la figlia Per_2 minore AT ad entrambi i genitori con incontri liberi, confermando per il resto le condizioni della separazione e rimetteva le parti innanzi al giudice istruttore per il prosieguo del giudizio, demandando in tale sede l'accertamento sulla proposta eccezione di riconciliazione.
Ammesso ed espletato l'interrogatorio formale del ricorrente, rigettate le altre richieste istruttorie, la causa, all'udienza del 9.1.25, fissata con modalità di trattazione scritta, era riservata in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, al fine di valutare la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio si impone di esaminare la proposta eccezione di riconciliazione che, ove accolta, determinerebbe l'inammissibilità della domanda principale.
In proposito, si ricorda che il coniuge che ha interesse a far accertare l'avvenuta riconciliazione, dopo la separazione, ha l'onere di fornire una prova piena e incontrovertibile della ricostituzione del consorzio familiare, che il giudice di merito è chiamato a verificare (in tal senso Cass. Civ. n.
27963/22).
Ed, in forza dell'art. 157 c.c., in mancanza di una dichiarazione espressa di riconciliazione, gli effetti della separazione cessano soltanto col fatto della coabitazione, la quale non può, quindi, ritenersi ripristinata per la sola sussistenza di ripetute occasioni di incontri e di frequentazioni tra i coniugi, ove le stesse non depongano per una reale e concreta ripresa delle relazioni materiali e spirituali costituenti manifestazione ed effetto della rinnovata società coniugale.
Ne consegue, che passata in giudicato la sentenza di separazione personale con addebito reciproco, il coniuge superstite al fine di far valere diritti successori, è tenuto ad allegare specificamente l'avvenuta cessazione degli effetti della separazione, con correlata caducazione della sentenza a far data dal ripristino della convivenza spirituale e materiale. Quel che rileva è il ripristino della comunione di vita e di intenti, materiale e spirituale, che costituisce il fondamento del vincolo coniugale, laddove la mera coabitazione non è sufficiente a provare la riconciliazione tra coniugi separati essendo necessario il rispristino della comunione de qua.
Orbene, nel caso di specie, dalle dichiarazioni rese dal ricorrente, nel corso dell'interrogatorio, è emerso che egli ha ripreso una frequentazione con la resistente ma solo per la frequentazione delle figlie, anche perché non è contestato che egli avesse altra compagna con cui, a sua volta, aveva avuto altro figlio. Ha negato che abbia ripreso a dormire presso l'abitazione della resistente e, pur avendo ammesso di essersi recato a Firenze, ove la lavorava, comunque lo ha fatto per cercare di CP_1 mantenere un rapporto con i figli.
Queste le uniche emergenze processuali, dovendo confermarsi quanto già disposto nel corso del processo sul rigetto della prova testimoniale, in quanto non relativa a circostanze oggettive ma piuttosto a valutazione.
Da ciò segue il rigetto dell'eccezione di riconciliazione con conseguente pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Dalle risultanze di causa emerge, difatti, che si è realizzata la fattispecie di cui all'art 3, n.2, lett. b) della L. 898/1970 così come mod. dalla L. n 74/ 1987 e dalla L. n.55/2015, atteso il decorso del termine di oltre un anno dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al giudice delegato per la separazione.
Ne segue che va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Quanto alle altre domande, deve darsi atto che, nelle more del giudizio, anche AT è divenuta maggiorenne, di talchè nessuna statuizione in ordine all'affido ed al diritto di visita va emessa.
Va invece quantificato il mantenimento per le figlia AT, dovendo evidenziarsi che, nelle note di trattazione scritta nell'udienza di precisazione delle conclusioni, la resistente conclude per il solo mantenimento in favore di AT, ormai divenuta maggiorenne, senza insistere per il mantenimento di Per_2
Ora, considerando il tempo trascorso dalla pronuncia della separazione, dovendo presumersi le maggiori esigenze della ragazza, da poco maggiorenne, va determinato dalla presente pronuncia la somma di € 350,00 che il padre è tenuto a corrispondere alla resistente entro il 10 di ogni mese a titolo di mantenimento, dovendo ciascuno dei genitori contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie.
Va, quindi, scrutinata la domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente (in tal senso intrepretandosi la sua domanda di mantenimento) ed avversata dal ricorrente.
Ebbene, ritiene il Tribunale che la domanda sia infondata e come tale vada rigettata, in applicazione dei principi di recente elaborazione giurisprudenziale, condivisi da questo Tribunale. In particolare, con sentenza n. 18287/2018 le SS.UU., premessa la ricostruzione dell'evoluzione legislativa e giurisprudenziale in ordine al riconoscimento ed alla quantificazione dell'assegno divorzile, hanno evidenziato che l'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, nel testo vigente, impone al giudice di accertare l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio nelle condizioni di vita degli ex coniugi, anche avvalendosi di poteri officiosi, e di valutare l'inadeguatezza dei mezzi della parte richiedente alla luce di tutti gli indicatori contenuti nella norma citata, in posizione equiordinata, costituendo tali indicatori espressione del principio di solidarietà e di pari dignità dei coniugi.
Il criterio dell'adeguatezza dei mezzi assume pertanto un contenuto prevalentemente perequativo – compensativo e la sua valutazione va effettuata in relazione al contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e di quello dell'altra parte, anche con riferimento alle future potenzialità , considerando che tale contributo e frutto di decisioni comuni, adottate nel corso della vita familiare nell'assolvimento degli obblighi imposti dall'art. 143 c.c., ed e espressione dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità su cui si fonda, ai sensi degli artt. 2 e
29 Cost., la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio.
In particolare, le Sezioni Unite hanno precisato che il profilo assistenziale dell'assegno divorzile, valorizzato nelle più recenti sentenze di legittimità in base al riferimento normativo all'adeguatezza dei mezzi ed alla capacita del coniuge richiedente di procurarseli, va calato nel contesto sociale della parte economicamente più debole, determinato sia da condizioni strettamente individuali sia da situazioni che sono conseguenza della relazione coniugale, specie se di lunga durata e caratterizzata da uno squilibrio nella realizzazione personale e professionale fuori dal nucleo familiare.
Pertanto, il criterio attributivo e quello determinativo vanno coniugati nel criterio assistenziale – compensativo, in base al quale l'adeguatezza dei mezzi va valutata non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione al contributo dato dal coniuge richiedente alla vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi per una sola parte.
Tale funzione equilibratrice dell'assegno non è pertanto finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita coniugale, bensì al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale.
Orbene, osserva il Tribunale che la resistente, per come dalla stessa ammesso, ha cominciato a lavorare, percependo una retribuzione mensile di € 1400,00 circa, di talchè non vi sono i presupposti per riconoscerle un assegno divorzile, neanche sotto il profilo perequativo contributivo, non avendo allegato la resistente, ancora prima che provato, di aver rinunciato ad occasioni di lavori per far fronte alle esigenze della famiglia.
In definitiva, in virtu dei principi enunciati, delle risultanze istruttorie documentali e delle considerazioni che precedono, la domanda avanzata dalla resistente deve essere rigettata.
Le spese di lite vanno integralmente compensate, stante la natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (nato a Parte_1
Beruhausen Germania il 2.7.61) e (nata a [...] l'[...]), CP_1 celebrato nel Comune di Pompei il 20.12.86 e trascritto nel relativo Registro Atti
Matrimonio del predetto comune;
2) Determina in € 350,00 dalla presente pronuncia l'assegno di mantenimento che il ricorrente è tenuto a corrispondere per la figlia AT alla resistente entro il 10 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
3) Dispone che ciascuno dei genitori contribuisca nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie contratte nell'interesse della figlia AT;
4) Rigetta la domanda di assegno divorzile;
5) Ordina l'annotazione della presente decisione nel relativo registro degli atti di matrimonio;
6) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 1.4.25
Il Presidente est.
dott.ssa Ilaria Bianchi