Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 07/04/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
n. 1216/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -Presidente relatore dott.ssa Federica Abiuso -Giudice dott. Nicola Del Vecchio -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di modifica delle condizioni della separazione n. 1216/2025 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Parte_1 C.F._1
Visentin ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Indirizzo telematico, e (C.F ), rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Parte_2 C.F._2
Bonaldi ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Indirizzo telematico;
ricorrenti
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI Per i ricorrenti revocare l'assegno di mantenimento di cui al punto 5) del verbale separazione consensuale coniugi e stabilire un contributo al mantenimento del solo figlio da porre a carico del Per_1 sig. ed in favore della Sig.ra concordato nella somma di € 300,00 Parte_2 Parte_1 oltre a rivalutazione ISTAT al 100% di anno in anno oltre al 50% delle spese straordinarie intendendosi per esse quelle previste dal protocollo di spese in uso presso il Tribunale di Rovigo;
-Integralmente compensate tra le parti le spese di lite
Ragioni della decisione
1. Con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27- 3-2025, e hanno chiesto la modifica delle condizioni della Parte_3 Parte_2 separazione consensuale stabilite nel verbale del 6-11-2017, omologato dal Tribunale di Rovigo con decreto n. 11552/2017, con il quale era stato stabilito l'obbligo del di Pt_2 corrispondere alla a titolo di contributo al mantenimento dei figli , e Pt_1 Per_2 Per_3
un assegno mensile di 500,00 euro, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie Per_1 da sostenere nell'interesse degli stessi.
1
svolge l'attività di personal trainer.
[...]
Hanno dunque concordemente domandato che sia dichiarato cessato l'obbligo del Pt_2 di contribuire al mantenimento di e e sia stabilito in 300,00 euro Per_2 Per_3 l'ammontare del contributo paterno al mantenimento del solo , nato l'8 gennaio Per_1 2007, fermo restando l'obbligo del padre di sostenere la quota di metà delle spese straordinarie nell'interesse del figlio “previste dal protocollo in uso presso il Tribunale di Rovigo”.
2. Gli atti sono stati comunicati al P.M. ex art. 70 c.p.c. in data 28-3-2025.
3. Il Tribunale, valutata la conformità alla legge degli accordi raggiunti dalle parti ai fini del mantenimento del figlio , che ha da poco raggiunto la maggiore età, ritiene di Per_1 accogliere la domanda.
4. Come richiesto dalle parti, le spese processuali si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n.1216/ 2025 R.V.G. promosso da Pt_3
e
[...] Parte_2
a parziale modifica del verbale di separazione consensuale del 6-11-2017 omologato dal Tribunale di Rovigo con decreto n. 11552/2017, fermo restando il resto,
- dichiara cessato l'obbligo di di contribuire al mantenimento dei figli Parte_2
e Per_2 Per_3
- dichiara tenuto a corrispondere a entro il giorno 5 di Parte_2 Parte_3 ogni mese, la somma di 300,00 euro, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie come di seguito indicate:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche e ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa;
2 spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze.
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso a Rovigo, il 1° aprile 2025
Il Presidente estensore
Paola Di Francesco
3