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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 13/06/2025, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Unico VI AL, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 1888 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, posta in decisione all'udienza cartolare del 10.06.2025, senza termini ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
C.F.: , rapp.to e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. REALE LUIGI e presso il suo studio elettivamente domiciliato, attore
CONTRO
, C.F.: , rapp.ta e difesa, giusta procura CP_1 CodiceFiscale_2 in atti, dall'avv. DI VITO CATERINA, e presso il suo studio elettivamente domiciliata, convenuta
E CONTRO
, C.F.: , in qualità di figlio ed erede CP_2 CodiceFiscale_3 della defunta , rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. RENATO CP_1
REA e presso il suo studio elett.te domiciliato, convenuto
OGGETTO: danni a cose.
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 10/06/2025 , che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
-Con atto di citazione del 12/04/2018, notificato il 03/05/2018, Parte_1 ha convenuto in giudizio per sentir accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
“- condannare ad eseguire le lavorazioni necessarie per ripristinare la CP_1 funzionalità del muro di confine tra le due proprietà nella parte interrata e fino al piano di campagna come indicate nel computo metrico dell'ing. del 9.12.16; Persona_1
-condannare al pagamento della somma di €. 3.533,17 per l'eliminazione del CP_1 degrado all'interno dell'abitazione dell'attore determinatosi per la mancata e/cattiva manutenzione Con del muro controterra fino al piano di campagna da parte della
- condannare a demolire il vano-rimessa descritto in premessa realizzato in CP_1 aderenza all'abitazione dell'attore;
- condannare a rimuovere la tubazione che convoglia le acque meteoriche e CP_1 quelle di scarico del lavello all'interno del locale-rimessa e che scarica sulla cunetta stradale della Via Caio Mario;
-condannare a rimuovere alberi, rampicanti e piantagioni che ha impiantato CP_1 nel terrapieno di cui è causa a distanza inferiore da quella legale;
- condannare al risarcimento dei danni che si indicano in misura non inferiore CP_1 ad €. 10.000,00 o a quella diversa maggiore o minor somma che il Tribunale vorrà accertare come dovuta anche in via equitativa;
-condannare al pagamento delle spese e competenze di lite ivi comprese quelle CP_1 relative al procedimento di ATP ex art. 696 bis cpc” (v. atto introduttivo del giudizio e successiva conclusionale).
-Con comparsa di risposta del 15/04/2019 si è costituita rassegnando le CP_1 seguenti conclusioni:
“in via preliminare per sentir dichiarare: l'improcedibilità della domanda giudiziale per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria;
il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in ordine al vano-rimessa; l'incompetenza per materia del Tribunale in ordine alle distanze legale di alberi e piante ornamentali;
l'inammissibilità delle domande per essere le stesse tardive e/o proposte con rito inconferente.
Nel merito per sentir dichiarare: la non responsabilità per i danni lamentati;
il rigetto di tutte le domande in quanto infondate in fatto ed in diritto;
la condanna dell'attore al risarcimento dei danni per lite temeraria. In via subordinata: rideterminare l'esatto importo dovuto per l'eliminazione del degrado pari ad €817,10 oltre IVA, così come previsto da CTU. Con vittoria delle spese di lite” (v. comparsa di costituzione e successiva conclusionale).
-Così instaurato il contraddittorio,
--concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.;
--interrotto il processo e ritualmente riassunto dal figlio ed erede della defunta che si riportava alle eccezioni e difese tutte CP_1 CP_2 della convenuta come innanzi testualmente trascitte;
--ispezionati i luoghi di causa e depositata proposta conciliativa di questo giudice ex art. 185-bis c.p.c.; la causa viene ora per la decisione, senza necessità di ulteriore attività istruttoria, previo concesso termine per memorie conclusionali, ritualmente depositate dalle parti.
Ciò posto, in estrema sintesi in punto di fatto e di svolgimento del processo,
2 ritiene questo giudice di poter pervenire alla definitiva statuizione sulla base dell'applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo il quale
“la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre, ponendosi a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisce il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (sul punto, v. Cass., Sez. V, Sent. 363/19; Cass., Sez. V, Sent. 11458/18).
Passando alla disamina delle emergenze processuali, deve in primo luogo rilevarsi che la sola parte convenuta, all'udienza del 19.12.2024, ha accettato -in via transattiva- la poposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. del 21.11.2024, per cui questo giudice, ai fini della presente decisione, da un lato, tiene conto dell'istruttoria espletata, limitata alla sola produzione documentale e all'ispezione dei luoghi di causa, e dall'altro lato, tiene conto della proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. (v. verbale di udienza e relativa ordinanza del
21.11.2024).
Orbene, sotto il primo aspetto, va evidenziato che la causa è stata ritenuta matura per la decisione dal precedente Istruttore senza necessità di attività istruttoria (v. verbale di udienza cartolare e relativa ordinanza del 10.03.2021), per cui la causa risulta istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e del fascicolo di ATP cui proviene il presente giudizio e la successiva ispezione dei lughi di causa (v. verbale di udienza del
24.05.2024) cui è seguita la suddetta proposta conciliativa di questo giudice, subentrato al precedente.
Pertanto, sotto il secondo aspetto, si ritiene che l'ipotesi conciliativa modulata da questo giudice ex art. 185-bis c.p.c., risponde non solo alle risultanze processuali, ma anche ad un principio di equità e di equilibrio delle posizioni, laddove propone di:
“-taglio delle piante esistenti sulla striscia di terreno in questione a totale spese del convenuto;
-cementificazione con impermeabilizzazione della striscia di terreno a totale spese del convenuto;
-integrale compensazione delle spese di lite…”.
E in questi termini si ritiene di accogliere parzialmente la domanda secondo il suesteso principio della “ragione più liquida”, come da dispositivo che segue.
Né si ritengono sussistere elementi che potrebbero portare ad un diverso convincimento di questo giudice.
Ogni ulteriore istanza, eccezione e pretesa, reciprocamente avanzata dalle parti, deve ritenersi ragionevolmente respinta o assorbita dalla presente pronuncia, come da dispositivo che segue.
Quanto alle spese di giudizio, posto che “la compensazione delle spese di lite non si può fondare su generici motivi di opportunità, in quanto l'articolo 92 consente la compensazione delle
3 spese processuali se ricorrono «gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione»” (v. sentenza Tribunale di Cassino 07/05/2013, n. 396/2013) e, come tale, deve trovare riferimento in particolari e specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (Cass. Civ. 26987/2011), va richiamato e integralmente confermato in questa sede, l'orientamento più volte espresso da questo Tribunale, perfettamente applicabile al caso di specie, nella parte in cui ritiene “opportuno disporre la compensazione per la natura della controversia, i rapporti acclarati, la necessità di non esasperare la situazione… anche in un'ottica di contemperamento di ulteriori, potenziali spinte conflittuali” (v. sentenza Tribunale Cassino del 15/02/2016, n. 217).
Tanto anche tenuto conto della suestesa proposta conciliativa e della pronuncia del Giudice delle Leggi con sentenza n. 77 del 19.04.2018, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, oltre quelle nominativamente indicate nell'art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino VI AL, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1
, ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa, così provvede: CP_1
a) accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto,
b) ordina il taglio delle piante esistenti sulla striscia di terreno in questione a totale spese del convenuto;
c) ordina la cementificazione con impermeabilizzazione della medesima striscia di terreno a totale spese del convenuto;
d) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giiudizio, anche di
ATP e di CTU.
Così deciso in Cassino il 12/06/2025
Il GIUDICE
VI AL
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Unico VI AL, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 1888 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, posta in decisione all'udienza cartolare del 10.06.2025, senza termini ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
C.F.: , rapp.to e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. REALE LUIGI e presso il suo studio elettivamente domiciliato, attore
CONTRO
, C.F.: , rapp.ta e difesa, giusta procura CP_1 CodiceFiscale_2 in atti, dall'avv. DI VITO CATERINA, e presso il suo studio elettivamente domiciliata, convenuta
E CONTRO
, C.F.: , in qualità di figlio ed erede CP_2 CodiceFiscale_3 della defunta , rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. RENATO CP_1
REA e presso il suo studio elett.te domiciliato, convenuto
OGGETTO: danni a cose.
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 10/06/2025 , che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
-Con atto di citazione del 12/04/2018, notificato il 03/05/2018, Parte_1 ha convenuto in giudizio per sentir accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
“- condannare ad eseguire le lavorazioni necessarie per ripristinare la CP_1 funzionalità del muro di confine tra le due proprietà nella parte interrata e fino al piano di campagna come indicate nel computo metrico dell'ing. del 9.12.16; Persona_1
-condannare al pagamento della somma di €. 3.533,17 per l'eliminazione del CP_1 degrado all'interno dell'abitazione dell'attore determinatosi per la mancata e/cattiva manutenzione Con del muro controterra fino al piano di campagna da parte della
- condannare a demolire il vano-rimessa descritto in premessa realizzato in CP_1 aderenza all'abitazione dell'attore;
- condannare a rimuovere la tubazione che convoglia le acque meteoriche e CP_1 quelle di scarico del lavello all'interno del locale-rimessa e che scarica sulla cunetta stradale della Via Caio Mario;
-condannare a rimuovere alberi, rampicanti e piantagioni che ha impiantato CP_1 nel terrapieno di cui è causa a distanza inferiore da quella legale;
- condannare al risarcimento dei danni che si indicano in misura non inferiore CP_1 ad €. 10.000,00 o a quella diversa maggiore o minor somma che il Tribunale vorrà accertare come dovuta anche in via equitativa;
-condannare al pagamento delle spese e competenze di lite ivi comprese quelle CP_1 relative al procedimento di ATP ex art. 696 bis cpc” (v. atto introduttivo del giudizio e successiva conclusionale).
-Con comparsa di risposta del 15/04/2019 si è costituita rassegnando le CP_1 seguenti conclusioni:
“in via preliminare per sentir dichiarare: l'improcedibilità della domanda giudiziale per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria;
il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in ordine al vano-rimessa; l'incompetenza per materia del Tribunale in ordine alle distanze legale di alberi e piante ornamentali;
l'inammissibilità delle domande per essere le stesse tardive e/o proposte con rito inconferente.
Nel merito per sentir dichiarare: la non responsabilità per i danni lamentati;
il rigetto di tutte le domande in quanto infondate in fatto ed in diritto;
la condanna dell'attore al risarcimento dei danni per lite temeraria. In via subordinata: rideterminare l'esatto importo dovuto per l'eliminazione del degrado pari ad €817,10 oltre IVA, così come previsto da CTU. Con vittoria delle spese di lite” (v. comparsa di costituzione e successiva conclusionale).
-Così instaurato il contraddittorio,
--concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.;
--interrotto il processo e ritualmente riassunto dal figlio ed erede della defunta che si riportava alle eccezioni e difese tutte CP_1 CP_2 della convenuta come innanzi testualmente trascitte;
--ispezionati i luoghi di causa e depositata proposta conciliativa di questo giudice ex art. 185-bis c.p.c.; la causa viene ora per la decisione, senza necessità di ulteriore attività istruttoria, previo concesso termine per memorie conclusionali, ritualmente depositate dalle parti.
Ciò posto, in estrema sintesi in punto di fatto e di svolgimento del processo,
2 ritiene questo giudice di poter pervenire alla definitiva statuizione sulla base dell'applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo il quale
“la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre, ponendosi a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisce il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (sul punto, v. Cass., Sez. V, Sent. 363/19; Cass., Sez. V, Sent. 11458/18).
Passando alla disamina delle emergenze processuali, deve in primo luogo rilevarsi che la sola parte convenuta, all'udienza del 19.12.2024, ha accettato -in via transattiva- la poposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. del 21.11.2024, per cui questo giudice, ai fini della presente decisione, da un lato, tiene conto dell'istruttoria espletata, limitata alla sola produzione documentale e all'ispezione dei luoghi di causa, e dall'altro lato, tiene conto della proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. (v. verbale di udienza e relativa ordinanza del
21.11.2024).
Orbene, sotto il primo aspetto, va evidenziato che la causa è stata ritenuta matura per la decisione dal precedente Istruttore senza necessità di attività istruttoria (v. verbale di udienza cartolare e relativa ordinanza del 10.03.2021), per cui la causa risulta istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e del fascicolo di ATP cui proviene il presente giudizio e la successiva ispezione dei lughi di causa (v. verbale di udienza del
24.05.2024) cui è seguita la suddetta proposta conciliativa di questo giudice, subentrato al precedente.
Pertanto, sotto il secondo aspetto, si ritiene che l'ipotesi conciliativa modulata da questo giudice ex art. 185-bis c.p.c., risponde non solo alle risultanze processuali, ma anche ad un principio di equità e di equilibrio delle posizioni, laddove propone di:
“-taglio delle piante esistenti sulla striscia di terreno in questione a totale spese del convenuto;
-cementificazione con impermeabilizzazione della striscia di terreno a totale spese del convenuto;
-integrale compensazione delle spese di lite…”.
E in questi termini si ritiene di accogliere parzialmente la domanda secondo il suesteso principio della “ragione più liquida”, come da dispositivo che segue.
Né si ritengono sussistere elementi che potrebbero portare ad un diverso convincimento di questo giudice.
Ogni ulteriore istanza, eccezione e pretesa, reciprocamente avanzata dalle parti, deve ritenersi ragionevolmente respinta o assorbita dalla presente pronuncia, come da dispositivo che segue.
Quanto alle spese di giudizio, posto che “la compensazione delle spese di lite non si può fondare su generici motivi di opportunità, in quanto l'articolo 92 consente la compensazione delle
3 spese processuali se ricorrono «gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione»” (v. sentenza Tribunale di Cassino 07/05/2013, n. 396/2013) e, come tale, deve trovare riferimento in particolari e specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (Cass. Civ. 26987/2011), va richiamato e integralmente confermato in questa sede, l'orientamento più volte espresso da questo Tribunale, perfettamente applicabile al caso di specie, nella parte in cui ritiene “opportuno disporre la compensazione per la natura della controversia, i rapporti acclarati, la necessità di non esasperare la situazione… anche in un'ottica di contemperamento di ulteriori, potenziali spinte conflittuali” (v. sentenza Tribunale Cassino del 15/02/2016, n. 217).
Tanto anche tenuto conto della suestesa proposta conciliativa e della pronuncia del Giudice delle Leggi con sentenza n. 77 del 19.04.2018, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, oltre quelle nominativamente indicate nell'art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino VI AL, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1
, ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa, così provvede: CP_1
a) accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto,
b) ordina il taglio delle piante esistenti sulla striscia di terreno in questione a totale spese del convenuto;
c) ordina la cementificazione con impermeabilizzazione della medesima striscia di terreno a totale spese del convenuto;
d) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giiudizio, anche di
ATP e di CTU.
Così deciso in Cassino il 12/06/2025
Il GIUDICE
VI AL
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