TRIB
Ordinanza 19 marzo 2025
Ordinanza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, ordinanza 19/03/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
PROC. N. 206/2024 sub/1 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di LECCE
III sezione civile
Il Giudice delegato dott.ssa Maria Gabriella Perrone,
- Vista la domanda depositata in data 30 settembre 2024 dal sig. TA (C.F. Parte_1
) per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti ex artt. 67 e C.F._1
segg. CCII;
- Visto il decreto di apertura depositato in data 31 ottobre 2024;
- Letta la relazione depositata dal Gestore della crisi avv. ai sensi Parte_2
dell'art. 70, CO. 6, CCII;
- Dato atto che non sono state formulate contestazioni da parte dei creditori e che le uniche osservazioni pervenute sono state formulate dal creditore Comune di Bologna al fine di precisare il credito dovuto dal ricorrente;
- Esaminati gli atti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Va premesso che per omologare il piano di ristrutturazione proposto dal debitore consumatore, ai sensi dell'art. 70 CCII, il Giudice deve verificare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolvendo eventuali contestazioni insorte.
Quindi, in presenza di contestazioni della convenienza da parte di alcuno dei creditori,
l'omologa potrà essere concessa a condizione che il Giudice ritenga che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.
Nel caso in esame non sono pervenute formali contestazioni al piano pochè l'unica osservazione pervenuta, quella del Comune di Bologna, era funzionale a precisare il credito in misura inferiore a quella indicata nel Piano.
Ciò dedotto, vanno confermate le condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 65, 67 e ss CCII, non sussistendo alcuna condizione ostativa di cui all'art. 69, co. 1 nè il debitore risulta aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (come evidenziato nella relazione del Gestore dell'OCC). La situazione di sovraindebitamento del ricorrente è dipesa, infatti, dai debiti contratti durante lo svolgimento di una piccola attività di impresa e dal perdurare dello stato di disoccupazione per un lungo periodo.
Il piano proposto si appalesa maggiormente utile anche rispetto alternativa liquidatoria emergendo dagli atti che il sig. TA è proprietario solo di piccole quote di immobili, di difficile alienazione ex sé, aventi scarso valore commerciale come da perizia di stima in atti.
Il piano di ristrutturazione proposto dal consumatore risulta giuridicamente ammissibile e fattibile, prevedendo che il sig. TA metta a disposizione della procedura la somma Parte_1 di euro 24.000,00 mediante il versamento di 80 rate mensili di € 300,00 e a partire dall'omologa del piano ciascuna per soddisfare i creditori nei seguenti limiti: pagamento integrale delle spese di procedura, pagamento al 30% del credito fiscale privilegiato e il pagamento del 40% del creditore ipotecario Agenzia delle Entrate Riscossione e in parte i creditori chirografari nella misura del 30% con copertura eventuali spese bancarie tenuta conto corrente.
Come innanzi precisato, il compenso in prededuzione dell'OCC, comprensivo del compenso del
Gestore, sarà soddisfatto al 100% con possibili versamenti in acconto e saldo solo al termine del soddisfacimento dei creditori chirografari, cioè al completamento dell'esecuzione della procedura.
I pagamenti dovranno avvenire secondo lo schema riportato nella relazione definitiva.
Le rate saranno versate dal ricorrente sul conto corrente intestato alla procedura di sovraindebitamento, già aperto dal Gestore della crisi su autorizzazione del Tribunale adito, sul quale dovranno confluire le somme destinate alla soddisfazione dei crediti concorsuali.
Il compenso destinato all'OCC, come detto, sarà versato sul conto corrente della procedura e verrà liquidato e versato al termine della procedura, giusta previsione dell'art. 71 CCII, salvi possibili acconti.
In conclusione, ricorrono tutte le condizioni per omologare il piano di ristrutturazione presentato dal ricorrente e disporre la chiusura della procedura con avvio della fase esecutiva affidata all'OCC.
Visto l'art. 70 CCII
P. Q. M.
OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto dal sig. Parte_3
(C.F. ) come esposto nella relazione presentata dalla Avv. C.F._1 [...]
professionista incaricato di svolgere i compiti e le funzioni proprie degli Parte_2
organismi di composizione della crisi, dispone che la presente sentenza di omologa sia comunicata a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi p.e.c. comunicati a cura dell'OCC, trascritta ove ne ricorrano le condizioni, nonché pubblicata entro 48 ore, a norma dell'art. 70, co. 1, CCII, nell'apposita area del sito web del
Tribunale per estratto, contenente il nome del debitore, la misura omologata e l'indicazione del
Gestore della Crisi, con l'avvertimento che eventuali soggetti interessati, documentando tale loro qualità, potranno accedere all'esame integrale degli atti presso il Gestore della crisi;
avverte
i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII;
avverte il debitore che è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, attenendosi a quanto previsto dall'art. 71 per eventuali vendite e cessioni previste nel piano;
avverte
il Gestore dell'OCC che dovrà:
- vigilare sull'esatto adempimento del piano;
- risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano, ivi compresa l'apertura di un conto dedicato alla procedura sul quale far accreditare le somme previste dal piano e quelle già eventualmente accantonate;
- relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi, allegando estratto del conto corrente intestato alla procedura, a decorrere dalla data della presente sentenza.
Avverte
- che ai sensi dell'art. 72 CCII l'omologa potrà essere revocata d'ufficio o su istanza di un creditore, del p.m. o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo.
Dichiara chiusa la procedura.
Così deciso in Lecce, 18.03.2025
Il giudice
Dr.ssa Maria Gabriella Perrone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di LECCE
III sezione civile
Il Giudice delegato dott.ssa Maria Gabriella Perrone,
- Vista la domanda depositata in data 30 settembre 2024 dal sig. TA (C.F. Parte_1
) per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti ex artt. 67 e C.F._1
segg. CCII;
- Visto il decreto di apertura depositato in data 31 ottobre 2024;
- Letta la relazione depositata dal Gestore della crisi avv. ai sensi Parte_2
dell'art. 70, CO. 6, CCII;
- Dato atto che non sono state formulate contestazioni da parte dei creditori e che le uniche osservazioni pervenute sono state formulate dal creditore Comune di Bologna al fine di precisare il credito dovuto dal ricorrente;
- Esaminati gli atti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Va premesso che per omologare il piano di ristrutturazione proposto dal debitore consumatore, ai sensi dell'art. 70 CCII, il Giudice deve verificare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolvendo eventuali contestazioni insorte.
Quindi, in presenza di contestazioni della convenienza da parte di alcuno dei creditori,
l'omologa potrà essere concessa a condizione che il Giudice ritenga che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.
Nel caso in esame non sono pervenute formali contestazioni al piano pochè l'unica osservazione pervenuta, quella del Comune di Bologna, era funzionale a precisare il credito in misura inferiore a quella indicata nel Piano.
Ciò dedotto, vanno confermate le condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 65, 67 e ss CCII, non sussistendo alcuna condizione ostativa di cui all'art. 69, co. 1 nè il debitore risulta aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (come evidenziato nella relazione del Gestore dell'OCC). La situazione di sovraindebitamento del ricorrente è dipesa, infatti, dai debiti contratti durante lo svolgimento di una piccola attività di impresa e dal perdurare dello stato di disoccupazione per un lungo periodo.
Il piano proposto si appalesa maggiormente utile anche rispetto alternativa liquidatoria emergendo dagli atti che il sig. TA è proprietario solo di piccole quote di immobili, di difficile alienazione ex sé, aventi scarso valore commerciale come da perizia di stima in atti.
Il piano di ristrutturazione proposto dal consumatore risulta giuridicamente ammissibile e fattibile, prevedendo che il sig. TA metta a disposizione della procedura la somma Parte_1 di euro 24.000,00 mediante il versamento di 80 rate mensili di € 300,00 e a partire dall'omologa del piano ciascuna per soddisfare i creditori nei seguenti limiti: pagamento integrale delle spese di procedura, pagamento al 30% del credito fiscale privilegiato e il pagamento del 40% del creditore ipotecario Agenzia delle Entrate Riscossione e in parte i creditori chirografari nella misura del 30% con copertura eventuali spese bancarie tenuta conto corrente.
Come innanzi precisato, il compenso in prededuzione dell'OCC, comprensivo del compenso del
Gestore, sarà soddisfatto al 100% con possibili versamenti in acconto e saldo solo al termine del soddisfacimento dei creditori chirografari, cioè al completamento dell'esecuzione della procedura.
I pagamenti dovranno avvenire secondo lo schema riportato nella relazione definitiva.
Le rate saranno versate dal ricorrente sul conto corrente intestato alla procedura di sovraindebitamento, già aperto dal Gestore della crisi su autorizzazione del Tribunale adito, sul quale dovranno confluire le somme destinate alla soddisfazione dei crediti concorsuali.
Il compenso destinato all'OCC, come detto, sarà versato sul conto corrente della procedura e verrà liquidato e versato al termine della procedura, giusta previsione dell'art. 71 CCII, salvi possibili acconti.
In conclusione, ricorrono tutte le condizioni per omologare il piano di ristrutturazione presentato dal ricorrente e disporre la chiusura della procedura con avvio della fase esecutiva affidata all'OCC.
Visto l'art. 70 CCII
P. Q. M.
OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto dal sig. Parte_3
(C.F. ) come esposto nella relazione presentata dalla Avv. C.F._1 [...]
professionista incaricato di svolgere i compiti e le funzioni proprie degli Parte_2
organismi di composizione della crisi, dispone che la presente sentenza di omologa sia comunicata a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi p.e.c. comunicati a cura dell'OCC, trascritta ove ne ricorrano le condizioni, nonché pubblicata entro 48 ore, a norma dell'art. 70, co. 1, CCII, nell'apposita area del sito web del
Tribunale per estratto, contenente il nome del debitore, la misura omologata e l'indicazione del
Gestore della Crisi, con l'avvertimento che eventuali soggetti interessati, documentando tale loro qualità, potranno accedere all'esame integrale degli atti presso il Gestore della crisi;
avverte
i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII;
avverte il debitore che è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, attenendosi a quanto previsto dall'art. 71 per eventuali vendite e cessioni previste nel piano;
avverte
il Gestore dell'OCC che dovrà:
- vigilare sull'esatto adempimento del piano;
- risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano, ivi compresa l'apertura di un conto dedicato alla procedura sul quale far accreditare le somme previste dal piano e quelle già eventualmente accantonate;
- relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi, allegando estratto del conto corrente intestato alla procedura, a decorrere dalla data della presente sentenza.
Avverte
- che ai sensi dell'art. 72 CCII l'omologa potrà essere revocata d'ufficio o su istanza di un creditore, del p.m. o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo.
Dichiara chiusa la procedura.
Così deciso in Lecce, 18.03.2025
Il giudice
Dr.ssa Maria Gabriella Perrone