Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 02/04/2025, n. 1181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1181 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2491/2012 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Prima Civile, composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Stefania Fontanarosa Presidente est.
Dott.ssa Enrica De Sire Giudice
Dott.ssa Aurelia Cuomo Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2491/2012 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta dell'11.12.2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in VIA GIACOMO MATTEOTTI,14 84014 NOCERA INFERIORE, presso lo studio dell'Avv. ANGRISANI ANTONIO (c.f.: , dal quale è rappresentata e C.F._2
difesa;
RICORRENTE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._3
VIA MATTEOTTI 13/19 (GALLERIA MAIORINO) 84014 NOCERA INFERIORE, presso lo studio dell'Avv. PAGNOTTA GIUSEPPE (c.f.: e dell'Avv. C.F._4
SALVATI LUCIA ( ) VIA ZARA 23 SCAFATI, dai quali è C.F._5
rappresentato e difeso;
RESISTENTE
E
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INTERVENTORE EX LEGE
E
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In via preliminare si rileva che in corso di causa con sentenza non definitiva (cfr. sentenza n. 31/2021, pubblicata il 7.1.2021) è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, per cui alcuna pronuncia sullo status va resa in questa sede dovendo, invece, il
Tribunale pronunciarsi sulle domande accessorie alla separazione avanzate in corso di giudizio.
Va innanzitutto esaminata la domanda di addebito formulata dalla ricorrente.
In tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (Cass. n. 16691/2020), mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cass. n. 3923/2018), con la precisazione che l'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest'ultima condotta, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio, e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, sicché, integrando un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo (Cass. n.20866/2021).
Nel caso di specie, dall'esame del report fotografico in atti e delle dichiarazioni rese dal teste (investigatore privato autore del suddetto report), il Collegio è giunto al Tes_1
convincimento che la rottura dell'unione coniugale sia ascrivibile al tradimento posto in essere dal resistente.
Nessun elemento di segno contrario, che possa fornire una spiegazione alternativa dei fatti è stato fornito dal resistente, il quale - del tutto genericamente – ha dedotto che la crisi
Pagina 2 di 5 coniugale sarebbe più risalente del preteso tradimento, senza evidenziare alcun elemento di riscontro al riguardo (essendo, peraltro, decaduto dalla facoltà di escutere i testi per non averli citati).
Pertanto, va accolta la domanda di addebito formulata dalla ricorrente, ritenendosi la rottura dell'affectio coniugalis eziologicamente riconducibile alla relazione extraconiugale intrattenuta dal marito in costanza di matrimonio.
Quanto alle ulteriori statuizioni, deve darsi atto che il figlio ha raggiunto Per_1
l'indipendenza economica, pertanto, alcun provvedimento sarà adottato per il suo mantenimento.
L'art. 156, primo comma 1, c.c., stabilisce che "Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri". Per quanto riguarda i figli, l'art. 155 c.c. richiama l'art. 337-ter c.c. (applicabile anche ai figli maggiorenni ancora non indipendenti economicamente), il quale prevede che
"Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio. 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori. 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore".
La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che, il giudice di merito, per quantificare l'assegno di mantenimento spettante al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione, deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento, il tenore di vita di cui la coppia abbia goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità
e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato. A tal fine, non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso (così, tra le tante, Cass. n. 9915-2007). Anche l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori, o maggiori d'età ma non autosufficienti economicamente, deve essere determinato considerando le esigenze del beneficiario in rapporto al tenore di vita goduto
Pagina 3 di 5 durante la convivenza dei genitori, tenendo conto di tutte le risorse a disposizione della famiglia, non potendo i figli di genitori separati essere discriminati rispetto a quelli i cui genitori continuano a vivere insieme (cfr. già Cass. n. 9915-2007 e, di recente, Cass. n.
16739-2020). È per questo che l'art. 706 c.p.c., nel disciplinare i procedimenti in materia di separazione personale dei coniugi, in deroga alla disciplina ordinaria dell'onere della prova, lasciata di regola alla libera iniziativa delle parti interessate, stabilisce che "Al ricorso e alla memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi presentate".
Dall'esame delle norme sopra richiamate si evince con chiarezza che ciò che rileva, al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge, al quale non sia addebitabile la separazione, e dei figli è l'accertamento del tenore di vita di cui i coniugi avevano goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato (Cass. n.
9915-2007), a prescindere, pertanto, dalla provenienza delle consistenze reddituali o patrimoniali da questi ultimi godute, assumendo rilievo anche i redditi occultati al fisco, in relazione ai quali l'ordinamento prevede, anzi, strumenti processuali, anche ufficiosi, che ne consentano l'emersione ai fini della decisione, quali le indagini di polizia tributaria (Cass.
n.22616-2022) e l'espletamento di una consulenza tecnica.
Nel caso di specie e quanto alla figlia maggiorenne ma portatrice di handicap, Per_2
la mancata acquisizione di elementi probatori tali da giustificare una modifica dei provvedimenti adottati dal Presidente del Tribunale impone di confermare il provvedimento di mantenimento in suo favore nella misura di euro 1.500,00, oltre rivalutazione Istat.
Quanto alla richiesta di mantenimento formulata dalla ricorrente per sé stessa, essa va rigettata, atteso che la stessa dispone di adeguati redditi propri (percepisce pensione da insegnante ed è proprietaria di immobili).
Tenuto conto della reciproca soccombenza, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando in particolare, sulle domande accessorie alla separazione dei coniugi già pronunciata con sentenza parziale n. 31/2021, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
1) accoglie la domanda di addebito della separazione avanzata da e per Parte_1
l'effetto dichiara, ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c., l'addebito della separazione personale dei coniugi a carico di;
Controparte_1
Pagina 4 di 5 2) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a la Controparte_1 Parte_1
somma mensile di euro 1.500,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia ER
. Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici
[...]
ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai, oltre le spese straordinarie nella misura del 50%;
3) rigetta la domanda di mantenimento formulata da per sé stessa;
Parte_1
4) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore, 31/03/2025
IL PRESIDENTE EST.
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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