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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 13/03/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2361/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
Tribunale Impresa CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2361/2024 tra
Parte_1
ricorrente e
Controparte_1
resistente contumace
Oggi 13 marzo 2025 ad ore 1,21 innanzi al Collegio composto dai seguenti Giudici: dott. Gabriella Pompetti Presidente rel. dott. Maria Federica Minervini Giudice dott. Andrea Marani Giudice
sono comparsi:
Per l'avv. D'APRILE ANDREA il quale Parte_1 precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo;
Per ià contumace nessuno è comparso;
Controparte_1
Il Presidente, dopo la relazione al Collegio, invita la difesa di parte ricorrente alla discussione orale della causa;
l'avv. D'Aprile discute la causa riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi insistendo nell'accoglimento della domanda;
si rimette al Tribunale per la liquidazione delle spese.
IL TRIBUNALE dato atto si ritira in Camera di Consiglio per la decisione. All'esito dà lettura alla parte presente della sentenza che viene immediatamente depositata in allegato al presente verbale ai sensi degli artt. 281 sexies, 275 bis e 281 terdecies c.p.c.
Il Presidente rel./est dott. Gabriella Pompetti
pagina 1 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Giudici
Dott.ssa Gabriella Pompetti Presidente rel./est.
Dott.ssa Maria Federica Minervini Giudice
Dott. Andrea Marani Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2361/2024 R.G., decisa ex art. 275 bis c.p.c. all'odierna udienza del 13.03.2025, promossa da:
C.F. e P. Iva , con sede a Jesi (AN) Parte_1 P.IVA_1
in via Mario Lenti n. 22, in persona del Curatore avv. Manuel Virgili (C.F. , C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Andrea D'Aprile (C.F. ), con studio ad Ancona C.F._2
(AN) in Corso Mazzini 156/B, presso cui viene eletto domicilio, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da intendersi apposta in calce al ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ai sensi dell'art. 83
comma 3 c.p.c. e art. 18 comma 5 D.M. 44/2011, giusta autorizzazione del G.D. dott.ssa Maria Letizia
Mantovani del 25/03/2024 (doc. 1),
RICORRENTE
contro
(C.F. , nato a [...] l'[...] e Controparte_1 C.F._3
residente in [...],
pagina 2 di 12 RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: “Azione ex art. 146 l. fall. lett. a) – Responsabilità amministratore società fallita ex artt. 2393,
2393 bis e 2394 c.c.”
CONCLUSIONI
All'odierna udienza del 13/03/2025 il procuratore della parte ricorrente ha precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa come da relativo verbale da intendersi ivi integralmente richiamato e trascritto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 2.05.2024, la Parte_2
adiva il Tribunale di Ancona per sentire accogliere le seguenti e testuali conclusioni:
[...]
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione disattesa
In via principale, nel merito:
accertare e dichiarare l'illegittimità della descritta condotta del sig. in Controparte_1
qualità di ex amministratore della per violazione degli artt. 2392 e 2394 c.c., e per Parte_1
l'effetto condannare lo stesso, ai sensi del combinato disposto dell'art. 146 l. fall. con gli artt. 2393-2394
c.c., od in subordine ai sensi del combinato disposto dell'art. 146 l. fall. con il solo art. 2393 c.c., al
pagamento in favore dell'odierna ricorrente Curatela dell'importo di euro 295.533,88 o della minore
somma che dovesse eventualmente risultare all'esito del giudizio.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfettario 15% e CAP come
per legge” (conclusioni rassegnate a pag. 6 del ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e confermate nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente in data 11.02.2025 e nelle note conclusionali depositate telematicamente in data 21.02.2025).
A fondamento della domanda, la curatela deduceva (in sintesi e per quanto d'interesse) che:
- con sentenza n. 2/2022 del 3 marzo 2022, il Tribunale di Ancona aveva dichiarato il fallimento della società (doc. n. 2 all.to ricorso: sentenza fallimento); Parte_1
- la società era stata costituita nell'aprile 2014 da (amministratore e socio Controparte_1
unico della s.r.l.) e aveva il seguente oggetto sociale: “realizzazione di software – servizi SAAS
(Software As A Service): realizzazione di applicazioni informatiche e reti di comunicazione,
installazione di impianti di telecomunicazioni e relativa attività di assistenza, consulenza e
pagina 3 di 12 progettazione; rivendita di servizi di terze parti, commercializzazione e posa in opera di apparati
informatici e di telecomunicazione;
commercio all'ingrosso e al dettaglio di articoli di informatica
(hardware, software e servizi), di comunicazione e prodotti tecnologici in genere, la prestazione di
servizi inerenti le reti e il web in genere, compresa la costruzione e la gestione di siti internet …” (doc.
n. 3 all.to ricorso: visura CCIAA);
- dall'esame della contabilità svolto dal curatore, era emersa una sistematica attività di distrazione di somme effettuata attraverso l'effettuazione, da parte del legale rappresentante della società fallita di bonifici a favore di sé stesso - privi di causale o Controparte_1
muniti di causale generica “rimborso spese” (spese tuttavia non riscontrate nella contabilità
della società) – oppure effettuati per scopi non ricollegabili alla società, per un totale di euro
295.533,88;
- la condotta di che aveva ripetutamente prelevato e/o utilizzato denaro Controparte_1
della per scopi personali o comunque estranei alla società, integrava una Parte_1
violazione degli obblighi inerenti la conservazione dell'integrità del patrimonio sociale ex art. 2394 c.c. e dei doveri previsti dalla legge e dallo statuto della fallita ex artt. 2392-2393 c.c., con l'aggravante di essere stata posta in essere in un periodo, dal 2018 al 2022, un cui la situazione di crisi della società, poi fallita il 3.03.2022, era già conclamata, con conseguente peggioramento del dissesto (cfr. ricorso in atti).
Con decreto del 3.05.2024 il G.I. fissava l'udienza del 19.09.2024 ordinando al ricorrente di notificare il ricorso e il pedissequo decreto (il ricorso e il pedisseque decreto sono stati ritualmente notificati a parte resistente in data 15/05/2024; cfr. notifica depositata dal ricorrente in data 04/06/2024).
L'udienza del 19.09.2024 veniva rinviata d'ufficio e con salvezza dei diritti d'udienza al
26.09.2024, durante la quale il G.I. fissava dinnanzi al Collegio l'udienza del 13.03.2025 ex art.
pagina 4 di 12 Alle udienze del 19.09.2024 e del 26.09.2024 non costituito, non Controparte_1
compariva.
Deve essere -quindi- dichiarata formalmente la contumacia del resistente CP_1
il quale non si è costituito nel presente giudizio, nonostante la ritualità della notifica
[...]
del ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e del decreto di fissazione udienza avvenuta tramite
Ufficiale Giudiziario in data 15.05.2024.
La domanda attorea merita accoglimento nei limiti e per le motivazioni che si vanno ad esporre.
In diritto va rilevato che:
- ai sensi dell'art. 146, comma 2, l. fall., dopo la dichiarazione di fallimento spetta al curatore la legittimazione a proporre qualsiasi azione di responsabilità contro gli amministratori della società ormai fallita: tale azione di responsabilità cumula in sé le diverse azioni previste dagli articoli 2393 e 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali,
configurandosi quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale a garanzia sia dei soci che dei creditori sociali (vedasi per le s.r.l. l'art. 2476 c.c.);
- l'art. 146 l. fall. riconosce in capo al curatore la legittimazione esclusiva ad esercitare,
cumulativamente, le stesse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c. che prima del fallimento spettavano rispettivamente alla società ed ai creditori sociali, per cui, nell'esperimento di tali azioni, il curatore può formulare istanze risarcitorie verso gli amministratori, i liquidatori ed i sindaci, sia con riferimento ai presupposti della responsabilità di questi verso la società – che ha natura contrattuale -, sia quelli della responsabilità verso i creditori sociali, che ha natura extracontrattuale.
- L'azione di responsabilità proposta dal curatore nei confronti degli amministratori ai sensi dell'art. 146 della L. Fall. costituisce uno “strumento di reintegrazione del patrimonio
sociale previsto a garanzia sia dei soci che dei creditori sociali, nel quale confluiscono, con connotati
di autonomia, sia l'azione prevista dall'art. 2393 c.c. che quella di cui all'art. 2394 c.c., in
riferimento alla quale la clausola compromissoria non può operare per il semplice fatto che i creditori
sono terzi rispetto alla società (Cass. 19308/2014; Cass. 28533/2018; Cass. 15830/2020). Ne
pagina 5 di 12 discende che la mancata specificazione del titolo nella domanda giudiziale, lungi dal determinare la
sua nullità per indeterminatezza, fa presumere, in assenza di un contenuto anche implicitamente
diretto a far valere una sola delle azioni, che il curatore abbia inteso esercitare congiuntamente
entrambe le azioni (Cass., n. 23452/19; n. 15830/20). Nel caso concreto, l'azione ex art. 146 L. Fall.
ha carattere unitario ed inscindibile, compendiando in essa le azioni sociale e dei creditori sociali,
dovendosi cioè presumere un esercizio congiunto di tali azioni in mancanza di un contenuto
dell'azione dal quale possa desumersi la volontà del curatore di esercitare solo una delle azioni” (cfr.
fra le tante, Cassazione civile, sez. I, 12/12/2023, n. 34819,).
- La Suprema Corte di Cassazione ha ulteriormente precisato che “L'azione di responsabilità,
esercitata dal curatore ai sensi dell'art. 146, comma 2, l. fall., cumula in sé le diverse azioni previste
dagli artt. 2392-2393 c.c. e dall'art. 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori
sociali, tant'é che il curatore può, anche separatamente, formulare domande risarcitorie tanto con
riferimento ai presupposti dell'azione sociale, che ha natura contrattuale, quanto con riguardo a
quelli della responsabilità verso i creditori, che ha natura extracontrattuale. Tali azioni, peraltro,
non perdono la loro originaria identità giuridica, rimanendo tra loro distinte sia nei presupposti di
fatto, che nella disciplina applicabile, differenti essendo la distribuzione dell'onere della prova, i
criteri di determinazione dei danni risarcibili ed il regime di decorrenza del termine di prescrizione.”
(Cass. civ., Sez. I, 4 dicembre 2015, n. 24715).
L'azione sociale, anche se esercitata dal curatore fallimentare, ha natura contrattuale, in quanto trova la sua fonte nell'inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge o dall'atto costitutivo, ovvero nell'inadempimento dell'obbligo generale di vigilanza o dell'altrettanto generale obbligo di intervento preventivo e successivo, quando il patrimonio sociale sia stato diminuito da atti ovvero omissioni, imputabili ai suoi amministratori e volta a reintegrare il patrimonio sociale in conseguenza del suo depauperamento cagionato dagli effetti dannosi provocati dalle condotte (dolose o colpose) degli amministratori (Cass. 10488/98), il tutto nell'ottica di una diligente gestione della società al fine di evitare il perpetrarsi di fatti pregiudizievoli per la società o il permanerne degli effetti.
pagina 6 di 12 La norma di cui all'art. 2392 c.c. struttura una responsabilità degli amministratori in termini colposi, come emerge chiaramente sia dal richiamo, contenuto nel primo comma della disposizione menzionata, alla diligenza quale criterio di valutazione e di ascrivibilità
della responsabilità (richiamo che sarebbe in contrasto con una valutazione in termini oggettivi della responsabilità) sia dalla circostanza che il secondo comma consente all'amministratore di andare esente da responsabilità, fornendo la prova positiva di essere immune da colpa.
Dalla qualificazione in termini di responsabilità contrattuale dell'azione ivi esercitata dalla curatela ricorrente consegue che, mentre sull'attore (società o curatore fallimentare che sia)
grava esclusivamente l'onere di dedurre le violazioni agli obblighi gravanti sugli amministratori e dimostrare il nesso di causalità tra queste ed il danno verificatosi,
incombe, per converso, sugli amministratori l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé
del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati,
dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti.
L'inadempimento, dunque, si presumerà colposo e, quindi, non spetterà al curatore fornire la prova della colpa degli amministratori, mentre spetterà al convenuto amministratore evidenziare di avere adempiuto il proprio compito con diligenza ed in assenza di conflitto di interessi con la società, ovvero che l'inadempimento è stato determinato da causa a lui non imputabile ex art. 1218 c.c., ovvero, ancora, che il danno è dipeso dal caso fortuito o dal fatto di un terzo (Cass. civ., Sez. I, 24 marzo 1999, n. 2772; Trib. Roma, 8 maggio
2003; Cass. civ., Sez. I, 22 ottobre 1998, n. 10488).
La Suprema Corte ha precisato che, stante la natura contrattuale dell'azione “la società (o il curatore, nel caso in cui l'azione sia proposta ex art. 146 l.fall.) deve allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri e provare il danno e il nesso di causalità tra la violazione e il danno, mentre spetta agli amministratori provare, con riferimento agli addebiti contestatigli, l'osservanza dei doveri previsti dal nuovo testo dell'art. 2392 c.c. (ma lo stesso dicasi con riferimento all'art. 2476 c.c.), modificato a seguito della riforma del
2003, con la conseguenza che gli amministratori dotati di deleghe (cd. operativi) - ferma pagina 7 di 12 l'applicazione della "business judgement rule", secondo cui le loro scelte sono insindacabili a meno che, se valutate "ex ante", risultino manifestamente avventate ed imprudenti -
rispondono non già con la diligenza del mandatario, come nel caso del vecchio testo dell'art. 2392 c.c., ma in virtù della diligenza professionale esigibile ex art. 1176, comma 2,
c.c.” (Cass.civ. sez. 1, 31 agosto 2016, n. 17441)” (cfr. Tribunale Roma, Sez. spec. Impresa,
04/10/2023, (ud. 12/09/2023, dep.04/10/2023), n. 14011).
- L'azione di responsabilità sociale esercitata dal curatore fallimentare ex art. 146 L. fall. ha natura contrattuale e presuppone un danno alla società derivante dagli illeciti dolosi o colposi compiuti dagli amministratori, in violazione di doveri imposti dalla legge e/o dallo statuto, sicché la società stessa (o il curatore, nel caso in cui l'azione sia proposta ex art. 146
l. fall.) è tenuta ad allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri, come pure a provare il danno e il nesso di causalità tra la violazione e il danno, mentre spetta agli amministratori provare, con riferimento agli addebiti contestatigli, l'osservanza dei predetti doveri (Cass. 7 febbraio 2020, n. 2975; Cass. 31 agosto 2016, n. 17441).
- In conseguenza, a fronte di disponibilità patrimoniali pacificamente fuoriuscite, senza apparente giustificazione, dall'attivo della società, questa, nell'agire per il risarcimento del danno nei confronti dell'amministratore, può limitarsi ad allegare l'inadempimento,
consistente nella distrazione o dispersione delle dette risorse, mentre compete allo stesso amministratore la prova del suo adempimento, consistente nella destinazione delle attività
patrimoniali in questione all'estinzione di debiti sociali o il loro impiego per lo svolgimento dell'attività sociale, in conformità della disciplina normativa e statutaria (Proprio
muovendo dalla natura contrattuale della responsabilità dell'amministratore sociale, la
S.C. ha precisato che la società richiedente il risarcimento del danno sia tenuta a dedurre l'inadempimento dell'amministratore quanto alle giacenze di magazzino, restando poi a carico del convenuto l'onere di dimostrare l'utilizzazione delle merci nell'esercizio dell'attività di impresa;
Cass. 10 agosto 2016, n. 16952; e ad analoghe conclusioni la stessa
Corte è pervenuta in fattispecie in cui veniva in questione la distrazione di importi che l'amministratore aveva dedotto essere stati destinati a distribuzione di utili ai soci e a pagina 8 di 12 pagamento di compensi a lui spettanti;
Cass. 12 maggio 2021, n. 12567;” cfr. Cassazione
civile, sez. I, 01/09/2023, (ud. 27/06/2023, dep.01/09/2023), n. 25631).
Orbene, applicando i superiori principi al caso in esame, ne discende l'accoglimento della domanda del fallimento ricorrente limitatamente al minor importo di E. € 269.733,88
(rispetto alla somma richiesta), in quanto sono stati allegati e documentalmente provati i sopra indicati presupposti.
Dalla documentazione versata in atti è emerso che:
- è stato amministratore unico (oltre che socio unico) della società Controparte_1 [...]
dalla relativa costituzione (in data 10.04.2014 - con iscrizione nel registro Parte_1
delle Imprese dal 29.04.2014) alla data di dichiarazione del fallimento (in data 03.03.2022
cfr. visura camerale depositata dalla Curatela ricorrente sub doc. n. 3);
- la sentenza dichiarativa del fallimento (cfr. doc. n. 2 fascicolo parte ricorrente) risulta così
testualmente motivata: “lo stato di insolvenza di (art. 5, secondo comma, Parte_1
l.fall.) si appalesa con alquanta evidenza alla luce del contenuto dei documenti depositati dal
ricorrente nonché dal dato inerente il mancato pagamento dell'ingente debito vantato dalla
ricorrente dalché emerge che la società non è in grado, con le risorse correnti, di far fronte ai debiti
scaduti”;
- dalla visura camerale in atti (cfr. doc. n. 3 cit.) risulta che l'ultimo bilancio di esercizio depositato è quello al 31.12.2019, prodotto dalla Curatela ricorrente, dal quale risultano delle perdite dell'esercizio al 31.12.2018 e anche dell'esercizio al 31.12.2019 (cfr. doc. n. 13
all.to fasc. parte ricorrente);
-dal 29.01.2018 all'1.04.2021 risultano effettuati n. 83 bonifici disposti dalla Parte_1
a favore di aventi come causale “rimborso” o “rimborso spese”
[...] Controparte_1
per un importo complessivo di € 132.350,00 (cfr. doc. n. 5 all.to fasc. parte ricorrente:
bonifici in partenza 26.1.2018 – 1.04.21 Intesa);
- dal 23.06.2021 al 4.03.2022 risultano effettuati n. 23 bonifici disposti dalla Parte_1
a favore di aventi come causale “rimborso spese” per un importo
[...] Controparte_1
complessivo di € 40.500,00 (cfr. doc. n. 5 bis allegato al fascicolo di parte ricorrente: estratti pagina 9 di 12 conto dal 2.4.2021 al 31.3.2022; cfr. altresì doc.ti nn.
6-6bis-6 ter che descrivono in modo dettagliato rispettivamente i bonifici effettuati in date 19.05.2021, 8.06.2021 e 18.06.2021,
allo scopo di individuare gli importi effettivamente destinati a titolo di rimborso spese al
; CP_1
- in data 2.02.2022 è stato effettuato un bonifico dal conto corrente intestato a Parte_1
dell'importo di € 1.200,00 a favore del , per il
[...] Controparte_2
pagamento dei verbali 479U/2020 e 457U/2019, con riferimento al veicolo targato
CR212EW, che, in base alla documentazione depositata dalla Curatela ricorrente, non è
intestato alla (cfr. doc. n. 5bis e doc. n. 7: visura PRA società), ma risulta Parte_1
intestato a e (cfr. doc. n. 8: visura PRA targa Controparte_3 Persona_1
CR212EW), soggetti non facenti parte della compagine societaria, come risulta dalla visura
CCIAA depositata;
- dall'estratto del conto corrente intestato alla della Parte_1 Controparte_4
risultano effettuati un bonifico di € 20.000,00 in data 20.06.2019 e un bonifico di € 60.000,00
in data 28.06.2019 a favore di entrambi con causale “rimborso spese”, Controparte_1
(cfr. doc. n. 9 all.to fasc. parte ricorrente), senza alcuna giustificazione;
- il ha quindi dimostrato l'effettuazione, tramite questi bonifici senza causale o Parte_1
con causale “rimborso spese”, di una attività di distrazione delle somme costituenti il patrimonio sociale da parte dell'amministratore unico, senza alcuna giustificazione;
di contro, l'amministratore, rimasto contumace nel presente giudizio, non ha ovviamente dimostrato l'impiego di tali risorse per lo svolgimento di attività sociali;
- risulta infine un bonifico di € 32.458,10 effettuato a favore della società Parte_1
(cfr. doc. n. 10 all.to fasc. parte ricorrente) che però è stato utilizzato in parte per compensare l'esposizione debitoria della società, in parte per compensare parte dell'esposizione debitoria personale di per un importo di € 15.683,88 Controparte_1
(cfr. doc. n. 11: pec del 17.02.2023). Controparte_4
pagina 10 di 12 Ad avviso del Collegio le sopra elencate risultanze documentali consentono di ritenere provata la sussistenza di specifiche condotte distrattive da parte dell'amministratore idonee a porsi quale causa del dissesto della società.
Per cui il fallimento ricorrente ha assolto all'onere della prova sullo stesso gravante secondo i principi di diritto sopra esposti.
Il convenuto su cui gravava l'onere di provare che i prelievi allegati dalla curatela privi di giustificativo fossero riconducibili ad operazioni compiute nell'interesse della società e per attività conformi all'oggetto sociale, ha deciso di rimanere contumace.
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, deve dichiararsi la responsabilità del convenuto già amministratore della società in ordine alle Controparte_1 Parte_1
violazioni sopra positivamente accertate e, per l'effetto, deve condannarsi quest'ultimo al pagamento in favore della menzionata società, a titolo di risarcimento del danno cagionato al patrimonio sociale, della complessiva somma di € 269.733,88 (somma corrispondente alle somme prelevate dall'amministratore come documentalmente provate).
La suddetta somma va rivalutata dal 03/03/2022 (data in cui il Tribunale di Ancona emetteva la sentenza n. 2/2022 dichiarativa di fallimento della società sentenza;
cfr. doc. n. 1 fasc. att.).
alla data della presente sentenza (13/03/2025); sulla somma così rivalutata sono dovuti gli interessi legali dalla presente sentenza (13/03/2025) fino all'effettivo pagamento in quanto somma convertitasi in debito di valuta (cfr. in tal senso ex multis Cass. Sent. 22 giugno 2004 n.
11594; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9711 del 21/05/2004).
Quindi ed in conclusione la domanda risarcitoria del ricorrente deve essere accolta siccome fondata e provata nei limiti sopra indicati.
Le spese seguono la soccombenza del resistente e si liquidano in favore del Parte_1
attore come da dispositivo ex Dm 55/2014 aggiornato al 2022 (valori medi ed in via equitativa in assenza di nota spese) tenuto conto del valore della controversia (pari alla somma ivi accertata come dovuta) e delle attività processuali effettivamente svolte (per cui in assenza della relativa attività, l'importo della fase “trattazione/istruzione” non viene liquidata;
quella relativa alla fase decisoria viene liquidata nella misura del 50% in ragione della attività di discussione orale prevista secondo il rito ivi applicabile). pagina 11 di 12
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona -Sezione Specializzata in Materia di Impresa- definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Visti gli artt. 281 sexies, 275 bis e 282 terdecies c.p.c.
ACCOGLIE
la domanda risarcitoria del ricorrente perché fondata nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione;
per l'effetto,
CONDANNA
al pagamento in favore della Controparte_1 Parte_2
della complessiva somma di € 269.733,88 oltre rivalutazione dal 03/03/2022 alla data odierna;
sulla somma così rivalutata saranno dovuti gli interessi legali dalla data odierna al saldo effettivo e definitivo;
CONDANNA
al pagamento in favore della Controparte_1 Parte_2
delle spese di lite che si liquidano – per le causali di cui in motivazione- in E. 8.964,00 a titolo di compenso professionale, E. 1241,00 per esborsi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario,
Iva e Cpa, come per legge.
Così deciso in Ancona, nella Camera di Consiglio del 13.03.2025
Il Presidente rel./est.
Dott.ssa Gabriella Pompetti
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
275 bis c.p.c., assegnando alla parte termine di trenta giorni prima per il deposito di note contenenti la precisazione delle conclusioni e termine di quindici giorni prima per il deposito delle note conclusionali.
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
Tribunale Impresa CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2361/2024 tra
Parte_1
ricorrente e
Controparte_1
resistente contumace
Oggi 13 marzo 2025 ad ore 1,21 innanzi al Collegio composto dai seguenti Giudici: dott. Gabriella Pompetti Presidente rel. dott. Maria Federica Minervini Giudice dott. Andrea Marani Giudice
sono comparsi:
Per l'avv. D'APRILE ANDREA il quale Parte_1 precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo;
Per ià contumace nessuno è comparso;
Controparte_1
Il Presidente, dopo la relazione al Collegio, invita la difesa di parte ricorrente alla discussione orale della causa;
l'avv. D'Aprile discute la causa riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi insistendo nell'accoglimento della domanda;
si rimette al Tribunale per la liquidazione delle spese.
IL TRIBUNALE dato atto si ritira in Camera di Consiglio per la decisione. All'esito dà lettura alla parte presente della sentenza che viene immediatamente depositata in allegato al presente verbale ai sensi degli artt. 281 sexies, 275 bis e 281 terdecies c.p.c.
Il Presidente rel./est dott. Gabriella Pompetti
pagina 1 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Giudici
Dott.ssa Gabriella Pompetti Presidente rel./est.
Dott.ssa Maria Federica Minervini Giudice
Dott. Andrea Marani Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2361/2024 R.G., decisa ex art. 275 bis c.p.c. all'odierna udienza del 13.03.2025, promossa da:
C.F. e P. Iva , con sede a Jesi (AN) Parte_1 P.IVA_1
in via Mario Lenti n. 22, in persona del Curatore avv. Manuel Virgili (C.F. , C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Andrea D'Aprile (C.F. ), con studio ad Ancona C.F._2
(AN) in Corso Mazzini 156/B, presso cui viene eletto domicilio, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da intendersi apposta in calce al ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ai sensi dell'art. 83
comma 3 c.p.c. e art. 18 comma 5 D.M. 44/2011, giusta autorizzazione del G.D. dott.ssa Maria Letizia
Mantovani del 25/03/2024 (doc. 1),
RICORRENTE
contro
(C.F. , nato a [...] l'[...] e Controparte_1 C.F._3
residente in [...],
pagina 2 di 12 RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: “Azione ex art. 146 l. fall. lett. a) – Responsabilità amministratore società fallita ex artt. 2393,
2393 bis e 2394 c.c.”
CONCLUSIONI
All'odierna udienza del 13/03/2025 il procuratore della parte ricorrente ha precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa come da relativo verbale da intendersi ivi integralmente richiamato e trascritto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 2.05.2024, la Parte_2
adiva il Tribunale di Ancona per sentire accogliere le seguenti e testuali conclusioni:
[...]
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione disattesa
In via principale, nel merito:
accertare e dichiarare l'illegittimità della descritta condotta del sig. in Controparte_1
qualità di ex amministratore della per violazione degli artt. 2392 e 2394 c.c., e per Parte_1
l'effetto condannare lo stesso, ai sensi del combinato disposto dell'art. 146 l. fall. con gli artt. 2393-2394
c.c., od in subordine ai sensi del combinato disposto dell'art. 146 l. fall. con il solo art. 2393 c.c., al
pagamento in favore dell'odierna ricorrente Curatela dell'importo di euro 295.533,88 o della minore
somma che dovesse eventualmente risultare all'esito del giudizio.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfettario 15% e CAP come
per legge” (conclusioni rassegnate a pag. 6 del ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e confermate nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente in data 11.02.2025 e nelle note conclusionali depositate telematicamente in data 21.02.2025).
A fondamento della domanda, la curatela deduceva (in sintesi e per quanto d'interesse) che:
- con sentenza n. 2/2022 del 3 marzo 2022, il Tribunale di Ancona aveva dichiarato il fallimento della società (doc. n. 2 all.to ricorso: sentenza fallimento); Parte_1
- la società era stata costituita nell'aprile 2014 da (amministratore e socio Controparte_1
unico della s.r.l.) e aveva il seguente oggetto sociale: “realizzazione di software – servizi SAAS
(Software As A Service): realizzazione di applicazioni informatiche e reti di comunicazione,
installazione di impianti di telecomunicazioni e relativa attività di assistenza, consulenza e
pagina 3 di 12 progettazione; rivendita di servizi di terze parti, commercializzazione e posa in opera di apparati
informatici e di telecomunicazione;
commercio all'ingrosso e al dettaglio di articoli di informatica
(hardware, software e servizi), di comunicazione e prodotti tecnologici in genere, la prestazione di
servizi inerenti le reti e il web in genere, compresa la costruzione e la gestione di siti internet …” (doc.
n. 3 all.to ricorso: visura CCIAA);
- dall'esame della contabilità svolto dal curatore, era emersa una sistematica attività di distrazione di somme effettuata attraverso l'effettuazione, da parte del legale rappresentante della società fallita di bonifici a favore di sé stesso - privi di causale o Controparte_1
muniti di causale generica “rimborso spese” (spese tuttavia non riscontrate nella contabilità
della società) – oppure effettuati per scopi non ricollegabili alla società, per un totale di euro
295.533,88;
- la condotta di che aveva ripetutamente prelevato e/o utilizzato denaro Controparte_1
della per scopi personali o comunque estranei alla società, integrava una Parte_1
violazione degli obblighi inerenti la conservazione dell'integrità del patrimonio sociale ex art. 2394 c.c. e dei doveri previsti dalla legge e dallo statuto della fallita ex artt. 2392-2393 c.c., con l'aggravante di essere stata posta in essere in un periodo, dal 2018 al 2022, un cui la situazione di crisi della società, poi fallita il 3.03.2022, era già conclamata, con conseguente peggioramento del dissesto (cfr. ricorso in atti).
Con decreto del 3.05.2024 il G.I. fissava l'udienza del 19.09.2024 ordinando al ricorrente di notificare il ricorso e il pedissequo decreto (il ricorso e il pedisseque decreto sono stati ritualmente notificati a parte resistente in data 15/05/2024; cfr. notifica depositata dal ricorrente in data 04/06/2024).
L'udienza del 19.09.2024 veniva rinviata d'ufficio e con salvezza dei diritti d'udienza al
26.09.2024, durante la quale il G.I. fissava dinnanzi al Collegio l'udienza del 13.03.2025 ex art.
pagina 4 di 12 Alle udienze del 19.09.2024 e del 26.09.2024 non costituito, non Controparte_1
compariva.
Deve essere -quindi- dichiarata formalmente la contumacia del resistente CP_1
il quale non si è costituito nel presente giudizio, nonostante la ritualità della notifica
[...]
del ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e del decreto di fissazione udienza avvenuta tramite
Ufficiale Giudiziario in data 15.05.2024.
La domanda attorea merita accoglimento nei limiti e per le motivazioni che si vanno ad esporre.
In diritto va rilevato che:
- ai sensi dell'art. 146, comma 2, l. fall., dopo la dichiarazione di fallimento spetta al curatore la legittimazione a proporre qualsiasi azione di responsabilità contro gli amministratori della società ormai fallita: tale azione di responsabilità cumula in sé le diverse azioni previste dagli articoli 2393 e 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali,
configurandosi quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale a garanzia sia dei soci che dei creditori sociali (vedasi per le s.r.l. l'art. 2476 c.c.);
- l'art. 146 l. fall. riconosce in capo al curatore la legittimazione esclusiva ad esercitare,
cumulativamente, le stesse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c. che prima del fallimento spettavano rispettivamente alla società ed ai creditori sociali, per cui, nell'esperimento di tali azioni, il curatore può formulare istanze risarcitorie verso gli amministratori, i liquidatori ed i sindaci, sia con riferimento ai presupposti della responsabilità di questi verso la società – che ha natura contrattuale -, sia quelli della responsabilità verso i creditori sociali, che ha natura extracontrattuale.
- L'azione di responsabilità proposta dal curatore nei confronti degli amministratori ai sensi dell'art. 146 della L. Fall. costituisce uno “strumento di reintegrazione del patrimonio
sociale previsto a garanzia sia dei soci che dei creditori sociali, nel quale confluiscono, con connotati
di autonomia, sia l'azione prevista dall'art. 2393 c.c. che quella di cui all'art. 2394 c.c., in
riferimento alla quale la clausola compromissoria non può operare per il semplice fatto che i creditori
sono terzi rispetto alla società (Cass. 19308/2014; Cass. 28533/2018; Cass. 15830/2020). Ne
pagina 5 di 12 discende che la mancata specificazione del titolo nella domanda giudiziale, lungi dal determinare la
sua nullità per indeterminatezza, fa presumere, in assenza di un contenuto anche implicitamente
diretto a far valere una sola delle azioni, che il curatore abbia inteso esercitare congiuntamente
entrambe le azioni (Cass., n. 23452/19; n. 15830/20). Nel caso concreto, l'azione ex art. 146 L. Fall.
ha carattere unitario ed inscindibile, compendiando in essa le azioni sociale e dei creditori sociali,
dovendosi cioè presumere un esercizio congiunto di tali azioni in mancanza di un contenuto
dell'azione dal quale possa desumersi la volontà del curatore di esercitare solo una delle azioni” (cfr.
fra le tante, Cassazione civile, sez. I, 12/12/2023, n. 34819,).
- La Suprema Corte di Cassazione ha ulteriormente precisato che “L'azione di responsabilità,
esercitata dal curatore ai sensi dell'art. 146, comma 2, l. fall., cumula in sé le diverse azioni previste
dagli artt. 2392-2393 c.c. e dall'art. 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori
sociali, tant'é che il curatore può, anche separatamente, formulare domande risarcitorie tanto con
riferimento ai presupposti dell'azione sociale, che ha natura contrattuale, quanto con riguardo a
quelli della responsabilità verso i creditori, che ha natura extracontrattuale. Tali azioni, peraltro,
non perdono la loro originaria identità giuridica, rimanendo tra loro distinte sia nei presupposti di
fatto, che nella disciplina applicabile, differenti essendo la distribuzione dell'onere della prova, i
criteri di determinazione dei danni risarcibili ed il regime di decorrenza del termine di prescrizione.”
(Cass. civ., Sez. I, 4 dicembre 2015, n. 24715).
L'azione sociale, anche se esercitata dal curatore fallimentare, ha natura contrattuale, in quanto trova la sua fonte nell'inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge o dall'atto costitutivo, ovvero nell'inadempimento dell'obbligo generale di vigilanza o dell'altrettanto generale obbligo di intervento preventivo e successivo, quando il patrimonio sociale sia stato diminuito da atti ovvero omissioni, imputabili ai suoi amministratori e volta a reintegrare il patrimonio sociale in conseguenza del suo depauperamento cagionato dagli effetti dannosi provocati dalle condotte (dolose o colpose) degli amministratori (Cass. 10488/98), il tutto nell'ottica di una diligente gestione della società al fine di evitare il perpetrarsi di fatti pregiudizievoli per la società o il permanerne degli effetti.
pagina 6 di 12 La norma di cui all'art. 2392 c.c. struttura una responsabilità degli amministratori in termini colposi, come emerge chiaramente sia dal richiamo, contenuto nel primo comma della disposizione menzionata, alla diligenza quale criterio di valutazione e di ascrivibilità
della responsabilità (richiamo che sarebbe in contrasto con una valutazione in termini oggettivi della responsabilità) sia dalla circostanza che il secondo comma consente all'amministratore di andare esente da responsabilità, fornendo la prova positiva di essere immune da colpa.
Dalla qualificazione in termini di responsabilità contrattuale dell'azione ivi esercitata dalla curatela ricorrente consegue che, mentre sull'attore (società o curatore fallimentare che sia)
grava esclusivamente l'onere di dedurre le violazioni agli obblighi gravanti sugli amministratori e dimostrare il nesso di causalità tra queste ed il danno verificatosi,
incombe, per converso, sugli amministratori l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé
del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati,
dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti.
L'inadempimento, dunque, si presumerà colposo e, quindi, non spetterà al curatore fornire la prova della colpa degli amministratori, mentre spetterà al convenuto amministratore evidenziare di avere adempiuto il proprio compito con diligenza ed in assenza di conflitto di interessi con la società, ovvero che l'inadempimento è stato determinato da causa a lui non imputabile ex art. 1218 c.c., ovvero, ancora, che il danno è dipeso dal caso fortuito o dal fatto di un terzo (Cass. civ., Sez. I, 24 marzo 1999, n. 2772; Trib. Roma, 8 maggio
2003; Cass. civ., Sez. I, 22 ottobre 1998, n. 10488).
La Suprema Corte ha precisato che, stante la natura contrattuale dell'azione “la società (o il curatore, nel caso in cui l'azione sia proposta ex art. 146 l.fall.) deve allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri e provare il danno e il nesso di causalità tra la violazione e il danno, mentre spetta agli amministratori provare, con riferimento agli addebiti contestatigli, l'osservanza dei doveri previsti dal nuovo testo dell'art. 2392 c.c. (ma lo stesso dicasi con riferimento all'art. 2476 c.c.), modificato a seguito della riforma del
2003, con la conseguenza che gli amministratori dotati di deleghe (cd. operativi) - ferma pagina 7 di 12 l'applicazione della "business judgement rule", secondo cui le loro scelte sono insindacabili a meno che, se valutate "ex ante", risultino manifestamente avventate ed imprudenti -
rispondono non già con la diligenza del mandatario, come nel caso del vecchio testo dell'art. 2392 c.c., ma in virtù della diligenza professionale esigibile ex art. 1176, comma 2,
c.c.” (Cass.civ. sez. 1, 31 agosto 2016, n. 17441)” (cfr. Tribunale Roma, Sez. spec. Impresa,
04/10/2023, (ud. 12/09/2023, dep.04/10/2023), n. 14011).
- L'azione di responsabilità sociale esercitata dal curatore fallimentare ex art. 146 L. fall. ha natura contrattuale e presuppone un danno alla società derivante dagli illeciti dolosi o colposi compiuti dagli amministratori, in violazione di doveri imposti dalla legge e/o dallo statuto, sicché la società stessa (o il curatore, nel caso in cui l'azione sia proposta ex art. 146
l. fall.) è tenuta ad allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri, come pure a provare il danno e il nesso di causalità tra la violazione e il danno, mentre spetta agli amministratori provare, con riferimento agli addebiti contestatigli, l'osservanza dei predetti doveri (Cass. 7 febbraio 2020, n. 2975; Cass. 31 agosto 2016, n. 17441).
- In conseguenza, a fronte di disponibilità patrimoniali pacificamente fuoriuscite, senza apparente giustificazione, dall'attivo della società, questa, nell'agire per il risarcimento del danno nei confronti dell'amministratore, può limitarsi ad allegare l'inadempimento,
consistente nella distrazione o dispersione delle dette risorse, mentre compete allo stesso amministratore la prova del suo adempimento, consistente nella destinazione delle attività
patrimoniali in questione all'estinzione di debiti sociali o il loro impiego per lo svolgimento dell'attività sociale, in conformità della disciplina normativa e statutaria (Proprio
muovendo dalla natura contrattuale della responsabilità dell'amministratore sociale, la
S.C. ha precisato che la società richiedente il risarcimento del danno sia tenuta a dedurre l'inadempimento dell'amministratore quanto alle giacenze di magazzino, restando poi a carico del convenuto l'onere di dimostrare l'utilizzazione delle merci nell'esercizio dell'attività di impresa;
Cass. 10 agosto 2016, n. 16952; e ad analoghe conclusioni la stessa
Corte è pervenuta in fattispecie in cui veniva in questione la distrazione di importi che l'amministratore aveva dedotto essere stati destinati a distribuzione di utili ai soci e a pagina 8 di 12 pagamento di compensi a lui spettanti;
Cass. 12 maggio 2021, n. 12567;” cfr. Cassazione
civile, sez. I, 01/09/2023, (ud. 27/06/2023, dep.01/09/2023), n. 25631).
Orbene, applicando i superiori principi al caso in esame, ne discende l'accoglimento della domanda del fallimento ricorrente limitatamente al minor importo di E. € 269.733,88
(rispetto alla somma richiesta), in quanto sono stati allegati e documentalmente provati i sopra indicati presupposti.
Dalla documentazione versata in atti è emerso che:
- è stato amministratore unico (oltre che socio unico) della società Controparte_1 [...]
dalla relativa costituzione (in data 10.04.2014 - con iscrizione nel registro Parte_1
delle Imprese dal 29.04.2014) alla data di dichiarazione del fallimento (in data 03.03.2022
cfr. visura camerale depositata dalla Curatela ricorrente sub doc. n. 3);
- la sentenza dichiarativa del fallimento (cfr. doc. n. 2 fascicolo parte ricorrente) risulta così
testualmente motivata: “lo stato di insolvenza di (art. 5, secondo comma, Parte_1
l.fall.) si appalesa con alquanta evidenza alla luce del contenuto dei documenti depositati dal
ricorrente nonché dal dato inerente il mancato pagamento dell'ingente debito vantato dalla
ricorrente dalché emerge che la società non è in grado, con le risorse correnti, di far fronte ai debiti
scaduti”;
- dalla visura camerale in atti (cfr. doc. n. 3 cit.) risulta che l'ultimo bilancio di esercizio depositato è quello al 31.12.2019, prodotto dalla Curatela ricorrente, dal quale risultano delle perdite dell'esercizio al 31.12.2018 e anche dell'esercizio al 31.12.2019 (cfr. doc. n. 13
all.to fasc. parte ricorrente);
-dal 29.01.2018 all'1.04.2021 risultano effettuati n. 83 bonifici disposti dalla Parte_1
a favore di aventi come causale “rimborso” o “rimborso spese”
[...] Controparte_1
per un importo complessivo di € 132.350,00 (cfr. doc. n. 5 all.to fasc. parte ricorrente:
bonifici in partenza 26.1.2018 – 1.04.21 Intesa);
- dal 23.06.2021 al 4.03.2022 risultano effettuati n. 23 bonifici disposti dalla Parte_1
a favore di aventi come causale “rimborso spese” per un importo
[...] Controparte_1
complessivo di € 40.500,00 (cfr. doc. n. 5 bis allegato al fascicolo di parte ricorrente: estratti pagina 9 di 12 conto dal 2.4.2021 al 31.3.2022; cfr. altresì doc.ti nn.
6-6bis-6 ter che descrivono in modo dettagliato rispettivamente i bonifici effettuati in date 19.05.2021, 8.06.2021 e 18.06.2021,
allo scopo di individuare gli importi effettivamente destinati a titolo di rimborso spese al
; CP_1
- in data 2.02.2022 è stato effettuato un bonifico dal conto corrente intestato a Parte_1
dell'importo di € 1.200,00 a favore del , per il
[...] Controparte_2
pagamento dei verbali 479U/2020 e 457U/2019, con riferimento al veicolo targato
CR212EW, che, in base alla documentazione depositata dalla Curatela ricorrente, non è
intestato alla (cfr. doc. n. 5bis e doc. n. 7: visura PRA società), ma risulta Parte_1
intestato a e (cfr. doc. n. 8: visura PRA targa Controparte_3 Persona_1
CR212EW), soggetti non facenti parte della compagine societaria, come risulta dalla visura
CCIAA depositata;
- dall'estratto del conto corrente intestato alla della Parte_1 Controparte_4
risultano effettuati un bonifico di € 20.000,00 in data 20.06.2019 e un bonifico di € 60.000,00
in data 28.06.2019 a favore di entrambi con causale “rimborso spese”, Controparte_1
(cfr. doc. n. 9 all.to fasc. parte ricorrente), senza alcuna giustificazione;
- il ha quindi dimostrato l'effettuazione, tramite questi bonifici senza causale o Parte_1
con causale “rimborso spese”, di una attività di distrazione delle somme costituenti il patrimonio sociale da parte dell'amministratore unico, senza alcuna giustificazione;
di contro, l'amministratore, rimasto contumace nel presente giudizio, non ha ovviamente dimostrato l'impiego di tali risorse per lo svolgimento di attività sociali;
- risulta infine un bonifico di € 32.458,10 effettuato a favore della società Parte_1
(cfr. doc. n. 10 all.to fasc. parte ricorrente) che però è stato utilizzato in parte per compensare l'esposizione debitoria della società, in parte per compensare parte dell'esposizione debitoria personale di per un importo di € 15.683,88 Controparte_1
(cfr. doc. n. 11: pec del 17.02.2023). Controparte_4
pagina 10 di 12 Ad avviso del Collegio le sopra elencate risultanze documentali consentono di ritenere provata la sussistenza di specifiche condotte distrattive da parte dell'amministratore idonee a porsi quale causa del dissesto della società.
Per cui il fallimento ricorrente ha assolto all'onere della prova sullo stesso gravante secondo i principi di diritto sopra esposti.
Il convenuto su cui gravava l'onere di provare che i prelievi allegati dalla curatela privi di giustificativo fossero riconducibili ad operazioni compiute nell'interesse della società e per attività conformi all'oggetto sociale, ha deciso di rimanere contumace.
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, deve dichiararsi la responsabilità del convenuto già amministratore della società in ordine alle Controparte_1 Parte_1
violazioni sopra positivamente accertate e, per l'effetto, deve condannarsi quest'ultimo al pagamento in favore della menzionata società, a titolo di risarcimento del danno cagionato al patrimonio sociale, della complessiva somma di € 269.733,88 (somma corrispondente alle somme prelevate dall'amministratore come documentalmente provate).
La suddetta somma va rivalutata dal 03/03/2022 (data in cui il Tribunale di Ancona emetteva la sentenza n. 2/2022 dichiarativa di fallimento della società sentenza;
cfr. doc. n. 1 fasc. att.).
alla data della presente sentenza (13/03/2025); sulla somma così rivalutata sono dovuti gli interessi legali dalla presente sentenza (13/03/2025) fino all'effettivo pagamento in quanto somma convertitasi in debito di valuta (cfr. in tal senso ex multis Cass. Sent. 22 giugno 2004 n.
11594; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9711 del 21/05/2004).
Quindi ed in conclusione la domanda risarcitoria del ricorrente deve essere accolta siccome fondata e provata nei limiti sopra indicati.
Le spese seguono la soccombenza del resistente e si liquidano in favore del Parte_1
attore come da dispositivo ex Dm 55/2014 aggiornato al 2022 (valori medi ed in via equitativa in assenza di nota spese) tenuto conto del valore della controversia (pari alla somma ivi accertata come dovuta) e delle attività processuali effettivamente svolte (per cui in assenza della relativa attività, l'importo della fase “trattazione/istruzione” non viene liquidata;
quella relativa alla fase decisoria viene liquidata nella misura del 50% in ragione della attività di discussione orale prevista secondo il rito ivi applicabile). pagina 11 di 12
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona -Sezione Specializzata in Materia di Impresa- definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Visti gli artt. 281 sexies, 275 bis e 282 terdecies c.p.c.
ACCOGLIE
la domanda risarcitoria del ricorrente perché fondata nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione;
per l'effetto,
CONDANNA
al pagamento in favore della Controparte_1 Parte_2
della complessiva somma di € 269.733,88 oltre rivalutazione dal 03/03/2022 alla data odierna;
sulla somma così rivalutata saranno dovuti gli interessi legali dalla data odierna al saldo effettivo e definitivo;
CONDANNA
al pagamento in favore della Controparte_1 Parte_2
delle spese di lite che si liquidano – per le causali di cui in motivazione- in E. 8.964,00 a titolo di compenso professionale, E. 1241,00 per esborsi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario,
Iva e Cpa, come per legge.
Così deciso in Ancona, nella Camera di Consiglio del 13.03.2025
Il Presidente rel./est.
Dott.ssa Gabriella Pompetti
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
275 bis c.p.c., assegnando alla parte termine di trenta giorni prima per il deposito di note contenenti la precisazione delle conclusioni e termine di quindici giorni prima per il deposito delle note conclusionali.