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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 19/05/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Lavoro
N. R.G. 597/2024
La Corte D'Appello di Bari, SEZIONE LAVORO, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Manuela Saracino Presidente
Dott. Pietro Mastrorilli Consigliere
Dott.ssa Valeria Spagnoletti Consigliere relatore all'udienza in data 06/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia in materia previdenziale di II grado tra
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., assistito e difeso dall'Avv. Pt_1 P.IVA_1
PATARNELLO ANDREA
appellante
e
(C.F. ), assistita e difesa dagli Avv.ti DE CP_1 C.F._1
CESARE CORRADO e GIANLUCA appellata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 7.3.2023, ha convenuto in giudizio, CP_1 innanzi al Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, l e, premesso: - di aver Pt_1 prestato attività lavorativa bracciantile in agricoltura nell'anno 2020 per n. 60 giornate alle dipendenze della;
- di aver chiesto all' l'indennità Controparte_2 Pt_1 di maternità in relazione all'evento parto del 6.10.2020, per il periodo dal 6.8.2020 al
6.1.2021 e per l'importo complessivo di € 9.036,00, calcolato sul salario convenzionale per la provincia di Bari (€ 59,45 giornalieri per 152 gg. di astensione obbligatoria), oltre all'astensione facoltativa;
- di aver, a fronte della reiezione dell' già adito il Tribunale Pt_1 del lavoro di Bari, ottenendo l'integrale accoglimento della sua domanda (proc. n.r.g.l.
3064/2021); - di aver, ciononostante, ricevuto dall' la liquidazione della sola Pt_1 indennità spettante per l'astensione facoltativa, ammontante ad € 2.394,20, e non per quella obbligatoria;
ha chiesto <previa declaratoria del diritto […] a percepire l'indennità per
l'astensione obbligatoria, condannare l' alla corresponsione della somma di Euro 6.641,80, Pt_1 ovvero di quell'altra ritenuta di giustizia>>, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria e con vittoria di spese.
2. L' si è costituito, deducendo che la precedente sentenza inter partes resa nel giudizio Pt_1 avente n.r.g. 3064/2021 non aveva affatto accolto la domanda attorea, trattandosi, invece, di una pronuncia di cessazione della materia del contendere, emessa in causa contumaciale, in cui era stato prospettato dalla stessa ricorrente l'intervenuto pagamento della prestazione;
ha, quindi, eccepito, in via preliminare: - l'inammissibilità del ricorso, per violazione del ne bis in idem e/o del giudicato;
- la decadenza dall'azione giudiziaria ex art. 47, D.P.R. 639/70 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'intervenuta prescrizione del diritto, per decorso del termine annuale di legge;
- nel merito,
l'infondatezza della pretesa, per difetto del prescritto requisito contributivo (<assenza di almeno 51 gg. di lavoro nell'anno precedente quello di inizio della maternità o, in alternativa, nell'anno stesso della prestazione, ma prima dell'inizio della maternità>>).
3. L'adito Tribunale, con sentenza definitiva in data 12.3.2024, ha accolto il ricorso, dichiarando il diritto della ricorrente a percepire l'indennità per l'astensione obbligatoria e condannando l a pagarle a tale titolo la somma di € 6.641,80 ed a rifonderle le spese Pt_1 di lite.
In particolare, il primo giudice: 3.1.) ha ritenuto dirimente <la circostanza che alla è CP_1 stata riconosciuta e liquidata la sola indennità di maternità facoltativa e non quella obbligatoria>>, con conseguente <infondatezza delle eccezioni preliminari sollevate dall in quanto non può Pt_1 verificarsi né decadenza, essendo stato riconosciuto il diritto, né prescrizione, atteso che il pagamento sia pur parziale della prestazione, fa configurare, con l'odierna richiesta, una riliquidazione che soggiace ai termini ordinari>>; 3.2.) ha osservato che, <poiché nella sentenza del Tribunale di
Bari n.951/2021 si dà atto che il diritto all'indennità per astensione obbligatoria era stato riconosciuto dall' e nel presente giudizio l non ha fornito prova sufficiente sui motivi del mancato Pt_1 CP_3 pagamento, la domanda va accolta>> nella misura richiesta di € 6.641,80, <in alcun modo contestata dall . Pt_1
4. Con ricorso depositato in data 11.7.2024, l' ha interposto appello, chiedendo la Pt_1 riforma dell'impugnata sentenza, e, in accoglimento delle eccezioni preliminari e di merito già sollevate dall' in primo grado, respingersi interamente la domanda attorea. CP_3
pag. 2/7 4.1. Lamenta l'appellante che il primo giudice: - non avrebbe affatto esaminato la questione, di per sé idonea a definire il giudizio, dell'intervenuto giudicato sulla sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito in capo alla ricorrente, a seguito della definitività acquisita dalla pronuncia di cessazione della materia del contendere, che avrebbe precluso alla parte l'introduzione di un nuovo giudizio per la riproposizione della medesima domanda, con abuso dello strumento processuale ed in violazione del principio di ordine pubblico processuale del divieto del “ne bis in idem”; - avrebbe errato nel ritenere superate le eccezioni di decadenza e prescrizione sul presupposto della intervenuta liquidazione dell'indennità per astensione facoltativa, trattandosi di due prestazioni autonome, che presuppongono la presentazione di due distinte domande amministrative;
- avrebbe totalmente pretermesso i puntuali rilievi dell' , pure svolti nel merito all'atto CP_3 della costituzione in giudizio, circa la non spettanza dell'indennità di maternità obbligatoria per mancanza del requisito contributivo.
5. Instaurato nuovamente il contraddittorio, si è costituita con apposita CP_1 memoria, per resistere all'avverso gravame, chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza.
5.1. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, all'udienza del 6.5.2025 la causa è stata discussa e decisa come da separato ed infrascritto dispositivo.
6. L'appello è fondato e va accolto.
6.1. Innanzi tutto, occorre chiarire che, sebbene la parte privata abbia riproposto, in questo giudizio, la sua domanda di pagamento dell'indennità di maternità per astensione obbligatoria, sostenendo che quest'ultima prestazione era stata accertata come spettantele da una precedente sentenza, ma non era stata mai corrisposta dall risulta dagli atti Pt_1 che nel separato procedimento avente n.r.g. 3064/2021 fosse stata invece dichiarata, con sentenza in data 22.3.2022, la cessazione della materia del contendere;
e tanto, nella contumacia dell e su impulso proprio della lavoratrice, la quale aveva Controparte_4 dato atto dell'intervenuto riconoscimento del diritto e del pagamento della prestazione richiesta (cfr. pagg.
2-3 della sentenza del Tribunale del lavoro di Bari del 22.3.2022, in fasc. parte . Pt_1
6.2. Tanto detto, secondo l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità, la declaratoria di cessazione della materia del contendere o la valutazione di soccombenza virtuale per la liquidazione delle relative spese di lite non sono idonee ad acquistare pag. 3/7 autorità di giudicato sul merito delle questioni oggetto della controversia, né possono precluderne la riproposizione in diverso giudizio (cfr. ex plurimis Cass., 31/08/2015, n.
17312; Cass., 2/04/2015, n. 6676; Cass., 19/02/2020, n. 4167; Cass., 24/01/2018, n.
1695).
Ciò in quanto la cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale;
ne consegue l'assoluta inidoneità di detta pronuncia ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, potendo essa acquisire tale efficacia di giudicato sul solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del processo (così Cass., 25/03/2010 n. 7185), rectius, sul venir meno dell'interesse a proseguire
<quello specifico giudizio, con la conseguenza che il giudicato si forma solo su quest'ultima circostanza, ove la relativa pronuncia non sia impugnata con i mezzi propri del grado in cui è emessa>> (cfr. Cass., n. 17312/2015, che richiama Cass., 4 giugno 2009, n. 12887 e ancora una volta Cass., 25 marzo 2010, n. 7185).
6.3. Fondatamente, tuttavia, l' ripropone in questa sede di gravame l'eccezione di Pt_1 decadenza dall'azione ex art. 47, D.P.R. 639/70, evidenziando il decorso di un termine di gran lunga superiore ad un anno e trecento giorni dalla domanda amministrativa, pacificamente presentata il 18/12/2020 (cfr. documentazione in atti), e l'odierno ricorso giudiziario, depositato in data 7/03/2023.
6.3.1. Non è condivisibile, infatti, la tesi del primo giudice, secondo cui sarebbe dirimente, ai fini dell'esclusione della decadenza, il pagamento da parte dell dell'indennità di CP_3 maternità per astensione facoltativa, da un lato perché, come correttamente evidenziato dall' l'indennità per astensione obbligatoria è un'autonoma prestazione, per cui è Pt_1 prevista ed è stata avanzata una separata domanda amministrativa, dall'altro perché, come noto, viene in rilievo nella specie una decadenza sostanziale "di ordine pubblico", annoverabile tra quelle dettate a protezione dell'interesse alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti l'erogazione di spese gravanti su conti pubblici, e, quindi, sottratta alla disponibilità delle parti, dovendosi escludere la possibilità, per l'ente previdenziale, di rinunziare alla decadenza stessa ovvero di impedirne l'efficacia pag. 4/7 riconoscendo il diritto ad essa soggetto (cfr. ex plurimis Cass., nn. 17792/2020; 28639/2018;
3990/2016).
6.3.2. Orbene, la decadenza prevista dall'art. 47 del D.P.R. n. 639 del 1970, nel testo di cui all'art. 4, comma 1, del D.L. n. 384 del 1992, conv. con modif. in L. n. 438 del 1992, sanziona la mancata proposizione, entro termini computati in riferimento a diverse fasi del procedimento amministrativo, dell'azione giudiziaria diretta al riconoscimento di determinate prestazioni previdenziali.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito (sin da Cass., 11/04/2008, n. 9560) che soltanto l'esercizio dell'azione giudiziaria entro il termine previsto dalla citata disposizione normativa impedisce la decadenza e la conseguente estinzione del diritto alla prestazione, e che il termine decadenziale deve essere calcolato, con riferimento alla data di presentazione della iniziale domanda amministrativa di concessione dell'indennità ed al procedimento amministrativo eventualmente instaurato in relazione alla stessa domanda,
e, quindi, con decorrenza «dallo scadere dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo (300 giorni), computati a decorrere dalla data di presentazione della domanda» (v., solo da ultimo, Cass., n. 28671/2024).
Ai fini della tempestività dell'azione sottoposta al detto termine di decadenza, la Suprema
Corte ha più volte ribadito (v. Cass., n. 1090 del 18.01.2007, n.7801 del 08.06.2000, n. 3505 del 14.04.1994) che la domanda giudiziale è un evento idoneo ad impedire la decadenza di un diritto, non in quanto costituisca la manifestazione di una volontà sostanziale, ma perché instaura un rapporto processuale diretto ad ottenere l'effettivo intervento del giudice, sicché l'esercizio dell'azione giudiziaria non vale a sottrarre il diritto alla decadenza qualora il giudizio si estingua, facendo venire meno il rapporto processuale.
Infatti, l'inefficacia degli atti compiuti nel giudizio estinto, prevista dall'art. 310 secondo comma cod. proc. civ., non può essere arbitrariamente limitata ai soli aspetti processuali, dovendo estendersi anche a quelli sostanziali, fatte salve specifiche deroghe normative (così
Cass., n. 6230/2018).
Si è poi precisato che alle parti non è consentito di modificare la disciplina legale della decadenza, ostandovi il divieto di cui all'art. 2968 c.c. e che alla fattispecie in esame non possono estendersi le norme dettate in tema di interruzione della prescrizione ovvero, in difetto di esplicita previsione, quelle in tema di sospensione della stessa di cui all'art. 2964
c.c. (v. Cass., 8.04.2010, n.8348).
pag. 5/7 A quest'ultimo riguardo, la non estensione alla decadenza dell'effetto interruttivo della domanda giudiziale previsto dalle norme sulla prescrizione, secondo quanto stabilito dall'art. 2964 c.c., è stata giustificata dalla non omogeneità della natura e della funzione dei due istituti, trovando la prescrizione fondamento nell'inerzia del titolare del diritto, sintomatica per il protrarsi del tempo, del venir meno di un concreto interesse alla tutela, e la decadenza nel fatto oggettivo del mancato esercizio del diritto entro un termine stabilito, nell'interesse generale o individuale alla certezza di una determinata situazione giuridica (v.
Cass., n. 1090 del 18.01.2007, n. 7801 del 8.06.2000, n. 3505 del 14.04.1994, n. 6230 del
14.03.2018).
6.3.3. In tale cornice ermeneutica, a nulla rileva che la parte privata avesse già instaurato, in data 15.3.2021, un precedente ricorso, iscritto al n.r.g. 3064/2021, nel termine di un anno e trecento giorni dalla domanda amministrativa del 18.12.2020, trattandosi di condizione insuscettibile di spiegare effetti nel presente giudizio.
Ed invero, se, per impedire la decadenza di cui al citato art. 47, è necessario che l'azione giudiziaria risulti proposta nel termine annuale decorrente dall'esaurimento del procedimento conseguente alla relativa domanda amministrativa, non potendosi peraltro applicare alla decadenza, ai sensi dell'art. 2964 c.c., le norme sulla interruzione della prescrizione, nessun rilievo può essere attribuito, ai fini della ritualità del ricorso per cui è causa, pacificamente proposto il 7.03.2023, al precedente giudizio proposto innanzi al
Tribunale di Bari, trattandosi di vicenda giudiziale che ha esaurito i propri effetti – come poc'anzi già precisato – con una sentenza in mero rito di cessazione della materia del contendere.
Trattasi, come chiarito dalla S.C. (così Cass., n. 23867 del 23/11/2015), di una tipologia di statuizione equiparabile, ai fini che qui interessano, a quella di estinzione del processo, con conseguente applicabilità anche del regime di cui all'art. 2945, comma 3, c.c., che prevede, in tal caso, il venir meno dell'effetto interruttivo permanente della prescrizione durante il corso del giudizio.
7. A ciò si aggiunga, solo per completezza, che, come condivisibilmente osservato dall' appellante, anche nella prospettiva delineata dal primo giudice, secondo cui CP_3
l'erogazione dell'indennità per astensione facoltativa si configurerebbe quale riconoscimento parziale della (unica) prestazione dell'indennità di maternità, la conclusione circa l'intervenuta decadenza dall'azione non muterebbe, avuto riguardo all'integrazione dell'art. 47, D.P.R. 639/70, introdotta dal D.L. 98/2011, in forza della pag. 6/7 quale: <Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte […]. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione >>.
Invero, il presente giudizio è stato, come già innanzi ricordato, instaurato con ricorso di primo grado in data 7.3.2023, ossia comunque oltre l'anno dal pagamento dell'indennità per astensione facoltativa, risalente ad epoca antecedente al 23.2.2022, allorquando la ricorrente ne ha dato atto nel separato procedimento avente n.r.g. 3064/2021 (cfr. pag. 2 della sentenza del Tribunale del lavoro di Bari del 22.3.2022, in atti).
8. In ragione delle superiori dirimenti considerazioni, l'appello dell' deve essere Pt_1 accolto e, in riforma dell'impugnata sentenza, la domanda attorea va respinta, per intervenuta decadenza dall'azione art. 47, D.P.R. n. 639/1970, restando assorbiti i restanti motivi di gravame, come pure ed ogni ulteriore questione controversa tra le parti.
9. Il regime delle spese di entrambi i gradi del giudizio può essere regolato ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., alla stregua della dichiarazione esonerativa in atti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari – Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall in persona del l.r.p.t., con Pt_1 ricorso depositato in data 11.7.2024 avverso la sentenza resa dal Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, in data 12.3.2024, nei confronti di , così CP_1 provvede:
- accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta da on ricorso di primo grado del 7.3.2023; CP_1
- dichiara non dovuto all il rimborso delle spese processuali di entrambi i gradi del Pt_1 giudizio.
Così deciso in Bari, il 6.5.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Spagnoletti Dott.ssa Manuela Saracino
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Lavoro
N. R.G. 597/2024
La Corte D'Appello di Bari, SEZIONE LAVORO, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Manuela Saracino Presidente
Dott. Pietro Mastrorilli Consigliere
Dott.ssa Valeria Spagnoletti Consigliere relatore all'udienza in data 06/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia in materia previdenziale di II grado tra
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., assistito e difeso dall'Avv. Pt_1 P.IVA_1
PATARNELLO ANDREA
appellante
e
(C.F. ), assistita e difesa dagli Avv.ti DE CP_1 C.F._1
CESARE CORRADO e GIANLUCA appellata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 7.3.2023, ha convenuto in giudizio, CP_1 innanzi al Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, l e, premesso: - di aver Pt_1 prestato attività lavorativa bracciantile in agricoltura nell'anno 2020 per n. 60 giornate alle dipendenze della;
- di aver chiesto all' l'indennità Controparte_2 Pt_1 di maternità in relazione all'evento parto del 6.10.2020, per il periodo dal 6.8.2020 al
6.1.2021 e per l'importo complessivo di € 9.036,00, calcolato sul salario convenzionale per la provincia di Bari (€ 59,45 giornalieri per 152 gg. di astensione obbligatoria), oltre all'astensione facoltativa;
- di aver, a fronte della reiezione dell' già adito il Tribunale Pt_1 del lavoro di Bari, ottenendo l'integrale accoglimento della sua domanda (proc. n.r.g.l.
3064/2021); - di aver, ciononostante, ricevuto dall' la liquidazione della sola Pt_1 indennità spettante per l'astensione facoltativa, ammontante ad € 2.394,20, e non per quella obbligatoria;
ha chiesto <previa declaratoria del diritto […] a percepire l'indennità per
l'astensione obbligatoria, condannare l' alla corresponsione della somma di Euro 6.641,80, Pt_1 ovvero di quell'altra ritenuta di giustizia>>, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria e con vittoria di spese.
2. L' si è costituito, deducendo che la precedente sentenza inter partes resa nel giudizio Pt_1 avente n.r.g. 3064/2021 non aveva affatto accolto la domanda attorea, trattandosi, invece, di una pronuncia di cessazione della materia del contendere, emessa in causa contumaciale, in cui era stato prospettato dalla stessa ricorrente l'intervenuto pagamento della prestazione;
ha, quindi, eccepito, in via preliminare: - l'inammissibilità del ricorso, per violazione del ne bis in idem e/o del giudicato;
- la decadenza dall'azione giudiziaria ex art. 47, D.P.R. 639/70 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'intervenuta prescrizione del diritto, per decorso del termine annuale di legge;
- nel merito,
l'infondatezza della pretesa, per difetto del prescritto requisito contributivo (<assenza di almeno 51 gg. di lavoro nell'anno precedente quello di inizio della maternità o, in alternativa, nell'anno stesso della prestazione, ma prima dell'inizio della maternità>>).
3. L'adito Tribunale, con sentenza definitiva in data 12.3.2024, ha accolto il ricorso, dichiarando il diritto della ricorrente a percepire l'indennità per l'astensione obbligatoria e condannando l a pagarle a tale titolo la somma di € 6.641,80 ed a rifonderle le spese Pt_1 di lite.
In particolare, il primo giudice: 3.1.) ha ritenuto dirimente <la circostanza che alla è CP_1 stata riconosciuta e liquidata la sola indennità di maternità facoltativa e non quella obbligatoria>>, con conseguente <infondatezza delle eccezioni preliminari sollevate dall in quanto non può Pt_1 verificarsi né decadenza, essendo stato riconosciuto il diritto, né prescrizione, atteso che il pagamento sia pur parziale della prestazione, fa configurare, con l'odierna richiesta, una riliquidazione che soggiace ai termini ordinari>>; 3.2.) ha osservato che, <poiché nella sentenza del Tribunale di
Bari n.951/2021 si dà atto che il diritto all'indennità per astensione obbligatoria era stato riconosciuto dall' e nel presente giudizio l non ha fornito prova sufficiente sui motivi del mancato Pt_1 CP_3 pagamento, la domanda va accolta>> nella misura richiesta di € 6.641,80, <in alcun modo contestata dall . Pt_1
4. Con ricorso depositato in data 11.7.2024, l' ha interposto appello, chiedendo la Pt_1 riforma dell'impugnata sentenza, e, in accoglimento delle eccezioni preliminari e di merito già sollevate dall' in primo grado, respingersi interamente la domanda attorea. CP_3
pag. 2/7 4.1. Lamenta l'appellante che il primo giudice: - non avrebbe affatto esaminato la questione, di per sé idonea a definire il giudizio, dell'intervenuto giudicato sulla sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito in capo alla ricorrente, a seguito della definitività acquisita dalla pronuncia di cessazione della materia del contendere, che avrebbe precluso alla parte l'introduzione di un nuovo giudizio per la riproposizione della medesima domanda, con abuso dello strumento processuale ed in violazione del principio di ordine pubblico processuale del divieto del “ne bis in idem”; - avrebbe errato nel ritenere superate le eccezioni di decadenza e prescrizione sul presupposto della intervenuta liquidazione dell'indennità per astensione facoltativa, trattandosi di due prestazioni autonome, che presuppongono la presentazione di due distinte domande amministrative;
- avrebbe totalmente pretermesso i puntuali rilievi dell' , pure svolti nel merito all'atto CP_3 della costituzione in giudizio, circa la non spettanza dell'indennità di maternità obbligatoria per mancanza del requisito contributivo.
5. Instaurato nuovamente il contraddittorio, si è costituita con apposita CP_1 memoria, per resistere all'avverso gravame, chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza.
5.1. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, all'udienza del 6.5.2025 la causa è stata discussa e decisa come da separato ed infrascritto dispositivo.
6. L'appello è fondato e va accolto.
6.1. Innanzi tutto, occorre chiarire che, sebbene la parte privata abbia riproposto, in questo giudizio, la sua domanda di pagamento dell'indennità di maternità per astensione obbligatoria, sostenendo che quest'ultima prestazione era stata accertata come spettantele da una precedente sentenza, ma non era stata mai corrisposta dall risulta dagli atti Pt_1 che nel separato procedimento avente n.r.g. 3064/2021 fosse stata invece dichiarata, con sentenza in data 22.3.2022, la cessazione della materia del contendere;
e tanto, nella contumacia dell e su impulso proprio della lavoratrice, la quale aveva Controparte_4 dato atto dell'intervenuto riconoscimento del diritto e del pagamento della prestazione richiesta (cfr. pagg.
2-3 della sentenza del Tribunale del lavoro di Bari del 22.3.2022, in fasc. parte . Pt_1
6.2. Tanto detto, secondo l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità, la declaratoria di cessazione della materia del contendere o la valutazione di soccombenza virtuale per la liquidazione delle relative spese di lite non sono idonee ad acquistare pag. 3/7 autorità di giudicato sul merito delle questioni oggetto della controversia, né possono precluderne la riproposizione in diverso giudizio (cfr. ex plurimis Cass., 31/08/2015, n.
17312; Cass., 2/04/2015, n. 6676; Cass., 19/02/2020, n. 4167; Cass., 24/01/2018, n.
1695).
Ciò in quanto la cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale;
ne consegue l'assoluta inidoneità di detta pronuncia ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, potendo essa acquisire tale efficacia di giudicato sul solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del processo (così Cass., 25/03/2010 n. 7185), rectius, sul venir meno dell'interesse a proseguire
<quello specifico giudizio, con la conseguenza che il giudicato si forma solo su quest'ultima circostanza, ove la relativa pronuncia non sia impugnata con i mezzi propri del grado in cui è emessa>> (cfr. Cass., n. 17312/2015, che richiama Cass., 4 giugno 2009, n. 12887 e ancora una volta Cass., 25 marzo 2010, n. 7185).
6.3. Fondatamente, tuttavia, l' ripropone in questa sede di gravame l'eccezione di Pt_1 decadenza dall'azione ex art. 47, D.P.R. 639/70, evidenziando il decorso di un termine di gran lunga superiore ad un anno e trecento giorni dalla domanda amministrativa, pacificamente presentata il 18/12/2020 (cfr. documentazione in atti), e l'odierno ricorso giudiziario, depositato in data 7/03/2023.
6.3.1. Non è condivisibile, infatti, la tesi del primo giudice, secondo cui sarebbe dirimente, ai fini dell'esclusione della decadenza, il pagamento da parte dell dell'indennità di CP_3 maternità per astensione facoltativa, da un lato perché, come correttamente evidenziato dall' l'indennità per astensione obbligatoria è un'autonoma prestazione, per cui è Pt_1 prevista ed è stata avanzata una separata domanda amministrativa, dall'altro perché, come noto, viene in rilievo nella specie una decadenza sostanziale "di ordine pubblico", annoverabile tra quelle dettate a protezione dell'interesse alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti l'erogazione di spese gravanti su conti pubblici, e, quindi, sottratta alla disponibilità delle parti, dovendosi escludere la possibilità, per l'ente previdenziale, di rinunziare alla decadenza stessa ovvero di impedirne l'efficacia pag. 4/7 riconoscendo il diritto ad essa soggetto (cfr. ex plurimis Cass., nn. 17792/2020; 28639/2018;
3990/2016).
6.3.2. Orbene, la decadenza prevista dall'art. 47 del D.P.R. n. 639 del 1970, nel testo di cui all'art. 4, comma 1, del D.L. n. 384 del 1992, conv. con modif. in L. n. 438 del 1992, sanziona la mancata proposizione, entro termini computati in riferimento a diverse fasi del procedimento amministrativo, dell'azione giudiziaria diretta al riconoscimento di determinate prestazioni previdenziali.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito (sin da Cass., 11/04/2008, n. 9560) che soltanto l'esercizio dell'azione giudiziaria entro il termine previsto dalla citata disposizione normativa impedisce la decadenza e la conseguente estinzione del diritto alla prestazione, e che il termine decadenziale deve essere calcolato, con riferimento alla data di presentazione della iniziale domanda amministrativa di concessione dell'indennità ed al procedimento amministrativo eventualmente instaurato in relazione alla stessa domanda,
e, quindi, con decorrenza «dallo scadere dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo (300 giorni), computati a decorrere dalla data di presentazione della domanda» (v., solo da ultimo, Cass., n. 28671/2024).
Ai fini della tempestività dell'azione sottoposta al detto termine di decadenza, la Suprema
Corte ha più volte ribadito (v. Cass., n. 1090 del 18.01.2007, n.7801 del 08.06.2000, n. 3505 del 14.04.1994) che la domanda giudiziale è un evento idoneo ad impedire la decadenza di un diritto, non in quanto costituisca la manifestazione di una volontà sostanziale, ma perché instaura un rapporto processuale diretto ad ottenere l'effettivo intervento del giudice, sicché l'esercizio dell'azione giudiziaria non vale a sottrarre il diritto alla decadenza qualora il giudizio si estingua, facendo venire meno il rapporto processuale.
Infatti, l'inefficacia degli atti compiuti nel giudizio estinto, prevista dall'art. 310 secondo comma cod. proc. civ., non può essere arbitrariamente limitata ai soli aspetti processuali, dovendo estendersi anche a quelli sostanziali, fatte salve specifiche deroghe normative (così
Cass., n. 6230/2018).
Si è poi precisato che alle parti non è consentito di modificare la disciplina legale della decadenza, ostandovi il divieto di cui all'art. 2968 c.c. e che alla fattispecie in esame non possono estendersi le norme dettate in tema di interruzione della prescrizione ovvero, in difetto di esplicita previsione, quelle in tema di sospensione della stessa di cui all'art. 2964
c.c. (v. Cass., 8.04.2010, n.8348).
pag. 5/7 A quest'ultimo riguardo, la non estensione alla decadenza dell'effetto interruttivo della domanda giudiziale previsto dalle norme sulla prescrizione, secondo quanto stabilito dall'art. 2964 c.c., è stata giustificata dalla non omogeneità della natura e della funzione dei due istituti, trovando la prescrizione fondamento nell'inerzia del titolare del diritto, sintomatica per il protrarsi del tempo, del venir meno di un concreto interesse alla tutela, e la decadenza nel fatto oggettivo del mancato esercizio del diritto entro un termine stabilito, nell'interesse generale o individuale alla certezza di una determinata situazione giuridica (v.
Cass., n. 1090 del 18.01.2007, n. 7801 del 8.06.2000, n. 3505 del 14.04.1994, n. 6230 del
14.03.2018).
6.3.3. In tale cornice ermeneutica, a nulla rileva che la parte privata avesse già instaurato, in data 15.3.2021, un precedente ricorso, iscritto al n.r.g. 3064/2021, nel termine di un anno e trecento giorni dalla domanda amministrativa del 18.12.2020, trattandosi di condizione insuscettibile di spiegare effetti nel presente giudizio.
Ed invero, se, per impedire la decadenza di cui al citato art. 47, è necessario che l'azione giudiziaria risulti proposta nel termine annuale decorrente dall'esaurimento del procedimento conseguente alla relativa domanda amministrativa, non potendosi peraltro applicare alla decadenza, ai sensi dell'art. 2964 c.c., le norme sulla interruzione della prescrizione, nessun rilievo può essere attribuito, ai fini della ritualità del ricorso per cui è causa, pacificamente proposto il 7.03.2023, al precedente giudizio proposto innanzi al
Tribunale di Bari, trattandosi di vicenda giudiziale che ha esaurito i propri effetti – come poc'anzi già precisato – con una sentenza in mero rito di cessazione della materia del contendere.
Trattasi, come chiarito dalla S.C. (così Cass., n. 23867 del 23/11/2015), di una tipologia di statuizione equiparabile, ai fini che qui interessano, a quella di estinzione del processo, con conseguente applicabilità anche del regime di cui all'art. 2945, comma 3, c.c., che prevede, in tal caso, il venir meno dell'effetto interruttivo permanente della prescrizione durante il corso del giudizio.
7. A ciò si aggiunga, solo per completezza, che, come condivisibilmente osservato dall' appellante, anche nella prospettiva delineata dal primo giudice, secondo cui CP_3
l'erogazione dell'indennità per astensione facoltativa si configurerebbe quale riconoscimento parziale della (unica) prestazione dell'indennità di maternità, la conclusione circa l'intervenuta decadenza dall'azione non muterebbe, avuto riguardo all'integrazione dell'art. 47, D.P.R. 639/70, introdotta dal D.L. 98/2011, in forza della pag. 6/7 quale: <Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte […]. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione >>.
Invero, il presente giudizio è stato, come già innanzi ricordato, instaurato con ricorso di primo grado in data 7.3.2023, ossia comunque oltre l'anno dal pagamento dell'indennità per astensione facoltativa, risalente ad epoca antecedente al 23.2.2022, allorquando la ricorrente ne ha dato atto nel separato procedimento avente n.r.g. 3064/2021 (cfr. pag. 2 della sentenza del Tribunale del lavoro di Bari del 22.3.2022, in atti).
8. In ragione delle superiori dirimenti considerazioni, l'appello dell' deve essere Pt_1 accolto e, in riforma dell'impugnata sentenza, la domanda attorea va respinta, per intervenuta decadenza dall'azione art. 47, D.P.R. n. 639/1970, restando assorbiti i restanti motivi di gravame, come pure ed ogni ulteriore questione controversa tra le parti.
9. Il regime delle spese di entrambi i gradi del giudizio può essere regolato ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., alla stregua della dichiarazione esonerativa in atti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari – Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall in persona del l.r.p.t., con Pt_1 ricorso depositato in data 11.7.2024 avverso la sentenza resa dal Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, in data 12.3.2024, nei confronti di , così CP_1 provvede:
- accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta da on ricorso di primo grado del 7.3.2023; CP_1
- dichiara non dovuto all il rimborso delle spese processuali di entrambi i gradi del Pt_1 giudizio.
Così deciso in Bari, il 6.5.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Spagnoletti Dott.ssa Manuela Saracino
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