Ordinanza cautelare 19 novembre 2020
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 13/06/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 00295/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00326/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 326 del 2020, proposto da
Società Cooperativa Amiterno 2001 a r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Marco Castellani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in L’Aquila, via Monte Cagno n. 11;
contro
Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in L’Aquila, via Buccio di Ranallo, complesso monumentale di San Domenico, è domiciliata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Società Agricola Cooperativa Ge.For.A. - Gestione Forestale Associata, in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- della determinazione dirigenziale n. DPD021/14 del 17 giugno 2020, notificata il 22 giugno 2020, con la quale la Giunta Regionale - Dipartimento Agricoltura - Servizio Foreste e Parchi ha ritenuto non ammissibile la domanda di sostegno AGEA n. 54250403570, per mancanza del requisito oggettivo di ammissibilità di cui all’avviso pubblico, paragrafo 1.5.2, punto 3, con conseguente archiviazione della pratica;
- della determinazione dirigenziale n. DPD021/21 del 18 giugno 2020, recante l’approvazione della graduatoria provvisoria;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente, inclusa la relazione istruttoria del 14 maggio 2020 e le relative conclusioni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo;
Visto l’atto depositato in data 13 maggio 2025, con il quale la parte ricorrente dichiara di non aver più interesse alla decisione del ricorso;
Visti gli articoli 35, comma 1, lettera c), e 85, comma 9, del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 giugno 2025 la dott.ssa Rosanna Perilli;
Udito il difensore della parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Con atto depositato in data 13 maggio 2025, la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso.
Il Collegio, preso atto della predetta dichiarazione, deve dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla sua decisione.
La definizione in rito del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite della fase tra la parte ricorrente e la Regione Abruzzo nonché la non debenza delle spese al controinteressato non costituito in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e la Regione Abruzzo.
Non sono dovute le spese al controinteressato non costituito.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Rosanna Perilli, Primo Referendario, Estensore
Massimo Baraldi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosanna Perilli | Germana Panzironi |
IL SEGRETARIO