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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 12/03/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 253 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 253 /2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
BECCARI ROSITA
e
AB DI UL (C.F. rappresentata e difesa C.F._2 dall'Avv. BECCARI ROSITA
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 06.03.2025 le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso
FATTO
Con ricorso in data 27/01/2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Cecina (LI) il 21.03.1998 e che dalla loro unione è nata a [...] il [...] la figlia oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1
Con provvedimento di data 28.01.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 06.03.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 06.03.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1
AB DI UL, ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Cecina (LI) di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Cecina (LI) il 21.03.1998 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 5 P. 2 Serie A anno 1998. DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) i coniugi, dato atto della loro reciproca indipendenza economica, provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
3) la casa coniugale, di proprietà esclusiva del sig. , posta in Venturina Terme Via Pt_1
Firenze, 17 è stata venduta e verrà consegnata all'acquirente entro il mese di giugno 2025 data in cui ciascuno dei coniugi si trasferirà in altra abitazione;
4) l'autovettura tipo Fiat Punto tg. EB622CV intestata al sig. , rimarrà assegnata in Pt_1 proprietà alla sig.ra Di LV le spese relative al passaggio di proprietà saranno a carico del marito;
5) le parti danno atto di aver già risolto ogni altra questione di natura economica e patrimoniale.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 7.3.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott. Gianmarco Marinai
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 253 /2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
BECCARI ROSITA
e
AB DI UL (C.F. rappresentata e difesa C.F._2 dall'Avv. BECCARI ROSITA
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 06.03.2025 le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso
FATTO
Con ricorso in data 27/01/2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Cecina (LI) il 21.03.1998 e che dalla loro unione è nata a [...] il [...] la figlia oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1
Con provvedimento di data 28.01.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 06.03.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 06.03.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1
AB DI UL, ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Cecina (LI) di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Cecina (LI) il 21.03.1998 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 5 P. 2 Serie A anno 1998. DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) i coniugi, dato atto della loro reciproca indipendenza economica, provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
3) la casa coniugale, di proprietà esclusiva del sig. , posta in Venturina Terme Via Pt_1
Firenze, 17 è stata venduta e verrà consegnata all'acquirente entro il mese di giugno 2025 data in cui ciascuno dei coniugi si trasferirà in altra abitazione;
4) l'autovettura tipo Fiat Punto tg. EB622CV intestata al sig. , rimarrà assegnata in Pt_1 proprietà alla sig.ra Di LV le spese relative al passaggio di proprietà saranno a carico del marito;
5) le parti danno atto di aver già risolto ogni altra questione di natura economica e patrimoniale.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 7.3.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott. Gianmarco Marinai