TRIB
Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/11/2025, n. 4858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4858 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 13/11/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della
Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G. L. 16069/2024, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
È presente per parte ricorrente, in sostituzione dell'Avv. Raoul SCOTTO DI TELLA, l'Avv.
Silvia RD, la quale chiede che la causa venga decisa.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle
11.30 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron. ___________________ REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO F.A. _________________ TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
16069 R.G. L. 2024, promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Raoul Parte_1 Addì ______________ Rilasciata spedizione in SCOTTO DI TELLA per la fase di opposizione, giusta procura in forma esecutiva all'Avv.
______________________ atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi, in
______________________ per ___________________ Palermo, Piazza Virgilio 4;
______________________
______________________
- Ricorrente - Il Cancelliere
CONTRO
Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia
[...]
CERNIGLIARO, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59.
- Resistente -
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO – INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO E
STATUS DI PERSONA CON DISABILITÀ AI SENSI
DELL'ART. 3, COMMA 3, L.104/92.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 13/11/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Rigetta la domanda proposta da . Parte_1
Dichiara quest'ultima non soggetta al pagamento delle spese processuali.
Pone a carico dell'AR le spese ed i compensi di difesa di parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, liquidati come da separato decreto.
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche CP_1 espletate.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 18/12/2023, , in contraddittorio Parte_1 con l' proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per CP_1 la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 1 L. n° 18/80) e dello status di persona con disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.104/92, a decorrere dall'epoca della domanda amministrativa
(18/11/2021).
L' ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa, chiedendo CP_1 confermarsi quanto accertato in sede amministrativa.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza dei suddetti requisiti sanitari.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data
5/11/2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento.
L' costituitosi in giudizio, chiedeva confermarsi le conclusioni formulate dal CP_1
c.t.u., deducendo sia la insussistenza del requisito sanitario prescritto che di quelli socio- economici.
Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, all'udienza del 13/11/2025, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione ha accertato che Parte_1
è affetta da “Polimialgia Reumatica. Artrite psoriasica in Poliartrosi a discreta incidenza
[...] funzionale, cardiopatia ipertensiva, MCV, diabete mellito II tipo in soggetto con ipotiroidismo in trattamento ormonale sostitutivo, ernia jatale, incontinenza urinaria da urgenza” e ha precisato che “l'osservazione clinica non lascia dubbi sulla capacità di deambulazione autonoma sia pure con appoggio monolaterale della Sig.ra così come le osservazioni relative alle funzioni psichiche Pt_1 descrivono un soggetto lucido ed orientato, in grado di spostarsi nella propria abitazione ed al di fuori, di nutrirsi, di curare la propria igiene personale, gestire le farmacoterapie assegnate, in grado di mantenere validi contatti telefonici e dunque di chiedere eventuale soccorso, in grado di riconoscere il valore del denaro, ecc, nè sono presenti agli atti certificazioni che attestino il contrario.
Per le considerazioni su esposte, non apparendo soddisfatti nello specifico i criteri delle leggi
n°18/1980 e n° 508/1988, non si ravvisano i presupposti per la concessione dell'indennità di accompagnamento.
Parimenti, per quanto sin qui argomentato NON appaiono esauditi i criteri previsti dalla L.
104/92 per il riconoscimento dell'Handicap grave”
Il c.t.u. ha, infine, concluso che “la ricorrente è da considerare, Parte_1 per le menomazioni surriferite, Portatore di Handicap (Art. 3, Comma 1 L. 104/92) ed invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà medio-gravi a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, pari al 67-99% ma non meritevole di indennità di accompagnamento in quanto in grado di deambulare autonomamente e di svolgere gli atti quotidiani della vita senza una assistenza continua da parte di terzi a decorrere dalla data della presentazione dell'istanza”.
Le suddette conclusioni, del tutto conformi a quelle a cui è pervenuto il c.t.u. nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice, in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Alla luce di quanto esposto, la domanda proposta da va Parte_1 rigettata.
Parte ricorrente, rimasta soccombente, non può essere condannata al pagamento delle spese processuali, avendo formulato nelle conclusioni del ricorso la dichiarazione di cui al novellato art. 152 disp. att. c.p.c.
Attesa l'ammissione della ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato vanno poste a carico dell'AR le spese ed i compensi relativi alla sua difesa, in entrambe le fasi del giudizio, liquidati come da separato decreto.
Conseguentemente vanno poste definitivamente a carico dell' le spese delle CP_1 consulenze tecniche, già liquidate e poste provvisoriamente carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 13/11/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 13/11/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della
Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G. L. 16069/2024, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
È presente per parte ricorrente, in sostituzione dell'Avv. Raoul SCOTTO DI TELLA, l'Avv.
Silvia RD, la quale chiede che la causa venga decisa.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle
11.30 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron. ___________________ REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO F.A. _________________ TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
16069 R.G. L. 2024, promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Raoul Parte_1 Addì ______________ Rilasciata spedizione in SCOTTO DI TELLA per la fase di opposizione, giusta procura in forma esecutiva all'Avv.
______________________ atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi, in
______________________ per ___________________ Palermo, Piazza Virgilio 4;
______________________
______________________
- Ricorrente - Il Cancelliere
CONTRO
Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia
[...]
CERNIGLIARO, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59.
- Resistente -
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO – INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO E
STATUS DI PERSONA CON DISABILITÀ AI SENSI
DELL'ART. 3, COMMA 3, L.104/92.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 13/11/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Rigetta la domanda proposta da . Parte_1
Dichiara quest'ultima non soggetta al pagamento delle spese processuali.
Pone a carico dell'AR le spese ed i compensi di difesa di parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, liquidati come da separato decreto.
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche CP_1 espletate.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 18/12/2023, , in contraddittorio Parte_1 con l' proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per CP_1 la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 1 L. n° 18/80) e dello status di persona con disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.104/92, a decorrere dall'epoca della domanda amministrativa
(18/11/2021).
L' ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa, chiedendo CP_1 confermarsi quanto accertato in sede amministrativa.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza dei suddetti requisiti sanitari.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data
5/11/2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento.
L' costituitosi in giudizio, chiedeva confermarsi le conclusioni formulate dal CP_1
c.t.u., deducendo sia la insussistenza del requisito sanitario prescritto che di quelli socio- economici.
Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, all'udienza del 13/11/2025, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione ha accertato che Parte_1
è affetta da “Polimialgia Reumatica. Artrite psoriasica in Poliartrosi a discreta incidenza
[...] funzionale, cardiopatia ipertensiva, MCV, diabete mellito II tipo in soggetto con ipotiroidismo in trattamento ormonale sostitutivo, ernia jatale, incontinenza urinaria da urgenza” e ha precisato che “l'osservazione clinica non lascia dubbi sulla capacità di deambulazione autonoma sia pure con appoggio monolaterale della Sig.ra così come le osservazioni relative alle funzioni psichiche Pt_1 descrivono un soggetto lucido ed orientato, in grado di spostarsi nella propria abitazione ed al di fuori, di nutrirsi, di curare la propria igiene personale, gestire le farmacoterapie assegnate, in grado di mantenere validi contatti telefonici e dunque di chiedere eventuale soccorso, in grado di riconoscere il valore del denaro, ecc, nè sono presenti agli atti certificazioni che attestino il contrario.
Per le considerazioni su esposte, non apparendo soddisfatti nello specifico i criteri delle leggi
n°18/1980 e n° 508/1988, non si ravvisano i presupposti per la concessione dell'indennità di accompagnamento.
Parimenti, per quanto sin qui argomentato NON appaiono esauditi i criteri previsti dalla L.
104/92 per il riconoscimento dell'Handicap grave”
Il c.t.u. ha, infine, concluso che “la ricorrente è da considerare, Parte_1 per le menomazioni surriferite, Portatore di Handicap (Art. 3, Comma 1 L. 104/92) ed invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà medio-gravi a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, pari al 67-99% ma non meritevole di indennità di accompagnamento in quanto in grado di deambulare autonomamente e di svolgere gli atti quotidiani della vita senza una assistenza continua da parte di terzi a decorrere dalla data della presentazione dell'istanza”.
Le suddette conclusioni, del tutto conformi a quelle a cui è pervenuto il c.t.u. nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice, in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Alla luce di quanto esposto, la domanda proposta da va Parte_1 rigettata.
Parte ricorrente, rimasta soccombente, non può essere condannata al pagamento delle spese processuali, avendo formulato nelle conclusioni del ricorso la dichiarazione di cui al novellato art. 152 disp. att. c.p.c.
Attesa l'ammissione della ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato vanno poste a carico dell'AR le spese ed i compensi relativi alla sua difesa, in entrambe le fasi del giudizio, liquidati come da separato decreto.
Conseguentemente vanno poste definitivamente a carico dell' le spese delle CP_1 consulenze tecniche, già liquidate e poste provvisoriamente carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 13/11/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)