TRIB
Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 24/02/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova
Sezione V – Specializzata Imprese
In composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Enrico Silvestro Ravera Presidente
Dott.ssa Lorenza Calcagno Giudice relatore
Dott.ssa Emanuela Giordano Giudice ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nel procedimento iscritto al numero di R.G. 6181/2021, promosso da Parte_1
elettivamente domiciliato in Genova, via Bacigalupo 4/15, presso lo studio degli Avv.ti Caterina
Corrado Oliva e Francesco Dian che lo rappresentano e difendono in virtù di procura da intendersi apposta in calce all'atto di citazione;
ATTORE
Contro
in persona del legale rappresentante, Sig. Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 14, presso lo studio Controparte_2
dell'Avv.to Luca Olivetti che la rappresenta e difende in virtù di procura da intendersi apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte la parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, anche processuale, della controparte: - accertare e dichiarare che la società convenuta è in stato di Controparte_1
liquidazione a far data dal 1 gennaio 2001, secondo quanto disposto dagli artt. 2497, 2448 e 2449
c.c. vigenti ratione temporis;
- accertare e dichiarare che, in data 22 marzo 2021, l'Assemblea dei soci, eliminando la causa di scioglimento della stessa ed approvando il nuovo statuto, ha di fatto revocato lo stato di liquidazione ai sensi dell'art. 2487-ter c.c.; - in alternativa rispetto al punto precedente annullare la delibera dell'Assemblea dei soci del 22 marzo 2021 per non aver
1 preventivamente revocato lo stato di liquidazione ai sensi dell'art. 2487-ter c.c.; - in subordine rispetto ai punti precedenti, accertare e dichiarare che la società convenuta, successivamente alla sua scadenza, è rimasta sottoposta ad una causa di scioglimento per oltre vent'anni, a far data dal
1 gennaio 2001, senza che la stessa fosse dichiarata dagli amministratori nel frattempo succedutisi;
Il tutto con vittoria di onorari Iva, cpa e spese, anche generali. Fatta salva ogni altra azione, anche di risarcimento, comunque legata alla vicenda di cui è causa”.
Parte la parte convenuta:
“Voglia il Tribunale adito, Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Dato atto che non intende accettare il contraddittorio su Controparte_1
eventuali domande nuove IN VIA PREGIUDIZIALE ACCERTATO l'intervenuto recesso del Sig. del 23 aprile 2021 dalla società Parte_1 Controparte_1
DICHIARARE la carenza di legittimazione attiva del Sig. in quanto
[...] Parte_1
socio receduto dalla società convenuta relativamente alle domande svolte da parte attrice e/o in ogni caso DICHIARARE la cessazione della materia del contendere . IN VIA ISTRUTTORIA Si riserva ogni istanza, eccezione, deduzione e produzione, da dedursi nei termini di legge, che si renderanno necessarie in seguito alle formulazioni ex adverso proposte. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
ACCERTARE e DICHIARARE l'infondatezza in fatto ed in diritto delle domande tutte svolte da parte attrice emettendo, per l'effetto, pronuncia di integrale rigetto delle medesime per tutti i motivi meglio esplicati in atto. Con vittoria di spese tutte del giudizio e di patrocinio, oltre Iva e C.p.a. sui compensi”.
Motivi in fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 21 giugno 2021 ha convenuto in giudizio la Parte_1
da ora chiedendo di accertare che la Controparte_1 CP_1
società convenuta si trovava in stato di liquidazione con decorrenza dal 1° gennaio 2001 in forza del disposto degli artt. 2497, 2448 e 2449 CC vigenti ratione temporis e che la rimozione della causa di scioglimento e l'adozione del nuovo statuto aveva di fatto revocato lo stato di liquidazione ai sensi dell'art. 2487-ter; ha chiesto, in via alternativa, di annullare la delibera del 22 marzo 2021 stante l'omessa preventiva revoca della liquidazione ed in via subordinata di accertare che la società, successivamente alla sua scadenza, era rimasta sottoposta ad una causa di scioglimento per oltre vent'anni dal 1° gennaio 2001 senza che la stessa fosse dichiarata dagli amministratori nel tempo succeduti.
2 Si è costituita eccependo in via preliminare la carenza di legittimazione ad agire dell'attore CP_1
avendo il recesso da questi esercitato comportato la perdita dello status di socio e, conseguentemente, il difetto di legittimazione ad impugnare la delibera assembleare. Inoltre, avendo la società già proceduto alla liquidazione della quota in data 15 settembre 2021, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere. La convenuta ha poi contestato la scansione procedimentale offerta dall'attore in ordine all'automatico ingresso della società in stato di liquidazione per effetto della scadenza del termine di durata della stessa deducendo che lo spirare del termine non determina automaticamente lo stato di liquidazione poiché la disciplina previgente prescriveva l'adozione di una delibera del consiglio di amministrazione che accertasse il verificarsi della causa di scioglimento i cui effetti si sarebbero determinati dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della dichiarazione con cui gli amministratori accertavano la causa.
In prima udienza, in data 9 novembre 2021, le parti hanno chiesto un rinvio per poter pervenire ad una definizione transattiva della vertenza;
in data 25 gennaio 2022 parte attrice ha rappresentato la pendenza presso questo Tribunale di un procedimento di volontaria giurisdizione ex art. 2473, comma 3, c.c. per la nomina di un esperto che provvedesse alla valorizzazione della quota della CP_1
ai fini della liquidazione della partecipazione sociale: a verbale il difensore di parte attrice ha riferito che il recesso era stato convalidato dalla società ed ha, pertanto, ritenuto superata la domanda di accertamento della legittimità del medesimo, insistendo nelle altre formulate.
La difesa della convenuta ha richiamato le conclusioni già rassegnate.
Le parti hanno formulato molteplici istanze di rinvio motivate con la presenza di trattative volte ad individuare una composizione bonaria della lite senza, tuttavia, pervenire all'esito auspicato. In data
1° ottobre 2024 hanno precisato le conclusioni come in atti e la causa è stata trattenuta in decisione.
Eccezione di carenza di legittimazione del socio receduto
L'attore ha dedotto in citazione di avere esercitato il diritto di recesso dalla con dichiarazione CP_1
del 23 aprile 2021 notificata il 26 aprile 2021. La difesa convenuta in comparsa di risposta ha preliminarmente eccepito la carenza di legittimazione ad impugnare la delibera assembleare del 23 marzo 2021 ad opera del socio receduto, al quale possono essere riconosciuti unicamente i diritti partecipativi funzionali alla valorizzazione della sua quota ma non la legittimazione ad impugnare le delibere sociali. La convenuta ha sottolineato che la dichiarazione di recesso è un negozio giuridico unilaterale e ricettizio con efficacia immediata una volta che la dichiarazione sia pervenuta nella sfera cognitiva della società destinataria.
3 L'attore, nel precisare che l'annullamento della delibera del 23 marzo 2021 è stato chiesto solo in via alternativa, sostiene di aver partecipato mediante delega alla assemblea, alla quale è stato ritualmente convocato, conseguendone il diritto ad impugnare la relativa deliberazione, assunta quando egli era socio e con il suo voto contrario. Inoltre, l'attore ha rappresentato che al momento della notifica dell'atto introduttivo la società non aveva ancora convalidato la sua richiesta di lasciare la compagine sociale.
Deve dichiararsi la carenza di legittimazione dell'attore ad impugnare la delibera del 23 marzo 2021 per avere lo stesso esercitato il recesso, comunicato alla società in data anteriore alla notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio. La dichiarazione di recesso è un negozio giuridico unilaterale e ricettizio, quindi soggetto alle regole generali proprie degli atti unilaterali. Non è necessaria l'accettazione della società, essendo sufficiente, per la sua efficacia e validità, la sola notifica occorsa nella presente fattispecie il 26 aprile 2021- vedi sulla natura del recesso, in una fattispecie di individuazione della competenza della sezione imprese, in ultimo C.Cass. ord. n.
10325/2024 “La controversia avente ad oggetto il diritto alla liquidazione della quota del socio receduto, a seguito della trasformazione della società, non essendo ancorata al rapporto societario o alle partecipazioni sociali, ma ad un mero diritto di credito, non rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa, poiché il recesso è un atto unilaterale recettizio che, una volta comunicato, determina la perdita dello status socii e del diritto agli utili, a prescindere dalla liquidazione della quota che non ne costituisce una condizione sospensiva ma una conseguenza stabilita dalla legge.”-.
La dichiarazione di recesso notificata alla società ha quindi comportato il venir meno della qualità di socio in capo all'attore.
La carenza ab origine ha inciso sulla legittimazione ad agire dell'attore che costituisce una condizione dell'azione – per altro necessaria per tutta la durata del giudizio- rilevabile anche ex officio in ogni stato e grado del giudizio. Al riguardo, la giurisprudenza di merito (Trib. Venezia 7 maggio
2024) ha osservato che “la legittimazione a impugnare deriva da un presupposto oggettivo, ossia dalla sussistenza della qualità di socio. Nel valutare la legittimazione ad agire, il giudice deve esclusivamente verificare la sussistenza oggettiva della qualità di socio in capo a chi agisce e non può, nel caso in cui il socio abbia perso la propria qualità in ragione di una esclusione, sindacare la legittimità della deliberazione che ne ha comportato l'esclusione”.
Interesse ad agire.
4 Costituisce condizione dell'azione, oltre alla legittimazione ad agire, l'interesse ad agire. In comparsa di costituzione parte convenuta ha allegato l'inesistenza anche di questo profilo con riferimento alle domande svolte. L'attore nel suo atto di citazione ha precisato, con specifico riferimento alla mancata dichiarazione di revoca dello stato di liquidazione prima di procedere alla rimozione della causa di scioglimento con l'approvazione del nuovo statuto, l'interesse all'accertamento richiesto nei seguenti termini “risulterebbe che il patrimonio immobiliare della società convenuta avrebbe subito medio tempore gravi danni” pag. 7 atto di citazione del 21 giugno 2021. L'interesse rappresentato nell'atto introduttivo del giudizio, in termini meramente ipotetici ed astratti, non era idoneo a costituire condizione per la pronuncia - per altro in corso di causa è stato definitivamente superato con la liquidazione della quota all'esito di accordo tra i soci nell'ambito del procedimento di volontaria giurisdizione -. Sul punto, giurisprudenza pacifica richiede l'attualità e la concretezza dell'interesse, anche in considerazione dell'esigenza di rispondere ad effettive istanze di giustizia- vedi in ultimo C.Cass. ord. n. 12532/2024: “L'interesse ad agire, previsto quale condizione dell'azione ex art. 100 c.p.c., va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il processo e
l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno;
ne deriva che esso deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e resta invece escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche.”. Nel presente processo già all'inizio la rappresentazione del diritto sotteso alla domanda era del tutto ipotetica, apparendo la causa strumentale rispetto alla liquidazione della quota.
Al di là quindi della questione teorica, vale a dire se prima della riforma del 2003 il venire in essere di una causa di scioglimento della società comportasse l'automatica messa in liquidazione, mancava fin dall'introduzione l'interesse attuale e concreto dell'attore ad ottenere la pronuncia richiesta, in via principale.
Deve quindi essere pronunciata sentenza in rito: la domanda di impugnazione della delibera assembleare del 23 marzo 2021 deve essere dichiarata inammissibile e con riferimento alle altre domande formulate deve dichiararsi la carenza di interesse ad agire.
Spese
Attesa la mancanza delle condizioni dell'azione, le spese seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dell'attore. La liquidazione, nel rispetto del parametro valore indeterminabile
5 complessità bassa, deve avvenire nel minimo e in assenza della fase di trattazione, poiché la causa ha avuto una durata segnata solo da richieste di rinvio con la prospettazione di un accordo raggiunto in altra sede, la determinazione della misura della quota rappresentativa del valore della partecipazione, ma non in causa.
PQM
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara rivo di legittimazione ad agire con riferimento alle domande svolte;
Parte_1
dichiara inammissibile la domanda di impugnazione della delibera 23 marzo 2021; dichiara tenuto e condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1
le spese di giudizio, liquidate in euro 1.700,00 00 a titolo di onorari di causa, oltre spese
[...]
generali, I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, C.P.A. come per legge e alle successive spese occorrende.
Genova, 20 febbraio 2025
Il Presidente
Dott. Enrico Silvestro Ravera
Il Giudice estensore
Dott.ssa Lorenza Calcagno
6
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova
Sezione V – Specializzata Imprese
In composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Enrico Silvestro Ravera Presidente
Dott.ssa Lorenza Calcagno Giudice relatore
Dott.ssa Emanuela Giordano Giudice ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nel procedimento iscritto al numero di R.G. 6181/2021, promosso da Parte_1
elettivamente domiciliato in Genova, via Bacigalupo 4/15, presso lo studio degli Avv.ti Caterina
Corrado Oliva e Francesco Dian che lo rappresentano e difendono in virtù di procura da intendersi apposta in calce all'atto di citazione;
ATTORE
Contro
in persona del legale rappresentante, Sig. Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 14, presso lo studio Controparte_2
dell'Avv.to Luca Olivetti che la rappresenta e difende in virtù di procura da intendersi apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte la parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, anche processuale, della controparte: - accertare e dichiarare che la società convenuta è in stato di Controparte_1
liquidazione a far data dal 1 gennaio 2001, secondo quanto disposto dagli artt. 2497, 2448 e 2449
c.c. vigenti ratione temporis;
- accertare e dichiarare che, in data 22 marzo 2021, l'Assemblea dei soci, eliminando la causa di scioglimento della stessa ed approvando il nuovo statuto, ha di fatto revocato lo stato di liquidazione ai sensi dell'art. 2487-ter c.c.; - in alternativa rispetto al punto precedente annullare la delibera dell'Assemblea dei soci del 22 marzo 2021 per non aver
1 preventivamente revocato lo stato di liquidazione ai sensi dell'art. 2487-ter c.c.; - in subordine rispetto ai punti precedenti, accertare e dichiarare che la società convenuta, successivamente alla sua scadenza, è rimasta sottoposta ad una causa di scioglimento per oltre vent'anni, a far data dal
1 gennaio 2001, senza che la stessa fosse dichiarata dagli amministratori nel frattempo succedutisi;
Il tutto con vittoria di onorari Iva, cpa e spese, anche generali. Fatta salva ogni altra azione, anche di risarcimento, comunque legata alla vicenda di cui è causa”.
Parte la parte convenuta:
“Voglia il Tribunale adito, Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Dato atto che non intende accettare il contraddittorio su Controparte_1
eventuali domande nuove IN VIA PREGIUDIZIALE ACCERTATO l'intervenuto recesso del Sig. del 23 aprile 2021 dalla società Parte_1 Controparte_1
DICHIARARE la carenza di legittimazione attiva del Sig. in quanto
[...] Parte_1
socio receduto dalla società convenuta relativamente alle domande svolte da parte attrice e/o in ogni caso DICHIARARE la cessazione della materia del contendere . IN VIA ISTRUTTORIA Si riserva ogni istanza, eccezione, deduzione e produzione, da dedursi nei termini di legge, che si renderanno necessarie in seguito alle formulazioni ex adverso proposte. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
ACCERTARE e DICHIARARE l'infondatezza in fatto ed in diritto delle domande tutte svolte da parte attrice emettendo, per l'effetto, pronuncia di integrale rigetto delle medesime per tutti i motivi meglio esplicati in atto. Con vittoria di spese tutte del giudizio e di patrocinio, oltre Iva e C.p.a. sui compensi”.
Motivi in fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 21 giugno 2021 ha convenuto in giudizio la Parte_1
da ora chiedendo di accertare che la Controparte_1 CP_1
società convenuta si trovava in stato di liquidazione con decorrenza dal 1° gennaio 2001 in forza del disposto degli artt. 2497, 2448 e 2449 CC vigenti ratione temporis e che la rimozione della causa di scioglimento e l'adozione del nuovo statuto aveva di fatto revocato lo stato di liquidazione ai sensi dell'art. 2487-ter; ha chiesto, in via alternativa, di annullare la delibera del 22 marzo 2021 stante l'omessa preventiva revoca della liquidazione ed in via subordinata di accertare che la società, successivamente alla sua scadenza, era rimasta sottoposta ad una causa di scioglimento per oltre vent'anni dal 1° gennaio 2001 senza che la stessa fosse dichiarata dagli amministratori nel tempo succeduti.
2 Si è costituita eccependo in via preliminare la carenza di legittimazione ad agire dell'attore CP_1
avendo il recesso da questi esercitato comportato la perdita dello status di socio e, conseguentemente, il difetto di legittimazione ad impugnare la delibera assembleare. Inoltre, avendo la società già proceduto alla liquidazione della quota in data 15 settembre 2021, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere. La convenuta ha poi contestato la scansione procedimentale offerta dall'attore in ordine all'automatico ingresso della società in stato di liquidazione per effetto della scadenza del termine di durata della stessa deducendo che lo spirare del termine non determina automaticamente lo stato di liquidazione poiché la disciplina previgente prescriveva l'adozione di una delibera del consiglio di amministrazione che accertasse il verificarsi della causa di scioglimento i cui effetti si sarebbero determinati dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della dichiarazione con cui gli amministratori accertavano la causa.
In prima udienza, in data 9 novembre 2021, le parti hanno chiesto un rinvio per poter pervenire ad una definizione transattiva della vertenza;
in data 25 gennaio 2022 parte attrice ha rappresentato la pendenza presso questo Tribunale di un procedimento di volontaria giurisdizione ex art. 2473, comma 3, c.c. per la nomina di un esperto che provvedesse alla valorizzazione della quota della CP_1
ai fini della liquidazione della partecipazione sociale: a verbale il difensore di parte attrice ha riferito che il recesso era stato convalidato dalla società ed ha, pertanto, ritenuto superata la domanda di accertamento della legittimità del medesimo, insistendo nelle altre formulate.
La difesa della convenuta ha richiamato le conclusioni già rassegnate.
Le parti hanno formulato molteplici istanze di rinvio motivate con la presenza di trattative volte ad individuare una composizione bonaria della lite senza, tuttavia, pervenire all'esito auspicato. In data
1° ottobre 2024 hanno precisato le conclusioni come in atti e la causa è stata trattenuta in decisione.
Eccezione di carenza di legittimazione del socio receduto
L'attore ha dedotto in citazione di avere esercitato il diritto di recesso dalla con dichiarazione CP_1
del 23 aprile 2021 notificata il 26 aprile 2021. La difesa convenuta in comparsa di risposta ha preliminarmente eccepito la carenza di legittimazione ad impugnare la delibera assembleare del 23 marzo 2021 ad opera del socio receduto, al quale possono essere riconosciuti unicamente i diritti partecipativi funzionali alla valorizzazione della sua quota ma non la legittimazione ad impugnare le delibere sociali. La convenuta ha sottolineato che la dichiarazione di recesso è un negozio giuridico unilaterale e ricettizio con efficacia immediata una volta che la dichiarazione sia pervenuta nella sfera cognitiva della società destinataria.
3 L'attore, nel precisare che l'annullamento della delibera del 23 marzo 2021 è stato chiesto solo in via alternativa, sostiene di aver partecipato mediante delega alla assemblea, alla quale è stato ritualmente convocato, conseguendone il diritto ad impugnare la relativa deliberazione, assunta quando egli era socio e con il suo voto contrario. Inoltre, l'attore ha rappresentato che al momento della notifica dell'atto introduttivo la società non aveva ancora convalidato la sua richiesta di lasciare la compagine sociale.
Deve dichiararsi la carenza di legittimazione dell'attore ad impugnare la delibera del 23 marzo 2021 per avere lo stesso esercitato il recesso, comunicato alla società in data anteriore alla notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio. La dichiarazione di recesso è un negozio giuridico unilaterale e ricettizio, quindi soggetto alle regole generali proprie degli atti unilaterali. Non è necessaria l'accettazione della società, essendo sufficiente, per la sua efficacia e validità, la sola notifica occorsa nella presente fattispecie il 26 aprile 2021- vedi sulla natura del recesso, in una fattispecie di individuazione della competenza della sezione imprese, in ultimo C.Cass. ord. n.
10325/2024 “La controversia avente ad oggetto il diritto alla liquidazione della quota del socio receduto, a seguito della trasformazione della società, non essendo ancorata al rapporto societario o alle partecipazioni sociali, ma ad un mero diritto di credito, non rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa, poiché il recesso è un atto unilaterale recettizio che, una volta comunicato, determina la perdita dello status socii e del diritto agli utili, a prescindere dalla liquidazione della quota che non ne costituisce una condizione sospensiva ma una conseguenza stabilita dalla legge.”-.
La dichiarazione di recesso notificata alla società ha quindi comportato il venir meno della qualità di socio in capo all'attore.
La carenza ab origine ha inciso sulla legittimazione ad agire dell'attore che costituisce una condizione dell'azione – per altro necessaria per tutta la durata del giudizio- rilevabile anche ex officio in ogni stato e grado del giudizio. Al riguardo, la giurisprudenza di merito (Trib. Venezia 7 maggio
2024) ha osservato che “la legittimazione a impugnare deriva da un presupposto oggettivo, ossia dalla sussistenza della qualità di socio. Nel valutare la legittimazione ad agire, il giudice deve esclusivamente verificare la sussistenza oggettiva della qualità di socio in capo a chi agisce e non può, nel caso in cui il socio abbia perso la propria qualità in ragione di una esclusione, sindacare la legittimità della deliberazione che ne ha comportato l'esclusione”.
Interesse ad agire.
4 Costituisce condizione dell'azione, oltre alla legittimazione ad agire, l'interesse ad agire. In comparsa di costituzione parte convenuta ha allegato l'inesistenza anche di questo profilo con riferimento alle domande svolte. L'attore nel suo atto di citazione ha precisato, con specifico riferimento alla mancata dichiarazione di revoca dello stato di liquidazione prima di procedere alla rimozione della causa di scioglimento con l'approvazione del nuovo statuto, l'interesse all'accertamento richiesto nei seguenti termini “risulterebbe che il patrimonio immobiliare della società convenuta avrebbe subito medio tempore gravi danni” pag. 7 atto di citazione del 21 giugno 2021. L'interesse rappresentato nell'atto introduttivo del giudizio, in termini meramente ipotetici ed astratti, non era idoneo a costituire condizione per la pronuncia - per altro in corso di causa è stato definitivamente superato con la liquidazione della quota all'esito di accordo tra i soci nell'ambito del procedimento di volontaria giurisdizione -. Sul punto, giurisprudenza pacifica richiede l'attualità e la concretezza dell'interesse, anche in considerazione dell'esigenza di rispondere ad effettive istanze di giustizia- vedi in ultimo C.Cass. ord. n. 12532/2024: “L'interesse ad agire, previsto quale condizione dell'azione ex art. 100 c.p.c., va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il processo e
l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno;
ne deriva che esso deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e resta invece escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche.”. Nel presente processo già all'inizio la rappresentazione del diritto sotteso alla domanda era del tutto ipotetica, apparendo la causa strumentale rispetto alla liquidazione della quota.
Al di là quindi della questione teorica, vale a dire se prima della riforma del 2003 il venire in essere di una causa di scioglimento della società comportasse l'automatica messa in liquidazione, mancava fin dall'introduzione l'interesse attuale e concreto dell'attore ad ottenere la pronuncia richiesta, in via principale.
Deve quindi essere pronunciata sentenza in rito: la domanda di impugnazione della delibera assembleare del 23 marzo 2021 deve essere dichiarata inammissibile e con riferimento alle altre domande formulate deve dichiararsi la carenza di interesse ad agire.
Spese
Attesa la mancanza delle condizioni dell'azione, le spese seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dell'attore. La liquidazione, nel rispetto del parametro valore indeterminabile
5 complessità bassa, deve avvenire nel minimo e in assenza della fase di trattazione, poiché la causa ha avuto una durata segnata solo da richieste di rinvio con la prospettazione di un accordo raggiunto in altra sede, la determinazione della misura della quota rappresentativa del valore della partecipazione, ma non in causa.
PQM
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara rivo di legittimazione ad agire con riferimento alle domande svolte;
Parte_1
dichiara inammissibile la domanda di impugnazione della delibera 23 marzo 2021; dichiara tenuto e condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1
le spese di giudizio, liquidate in euro 1.700,00 00 a titolo di onorari di causa, oltre spese
[...]
generali, I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, C.P.A. come per legge e alle successive spese occorrende.
Genova, 20 febbraio 2025
Il Presidente
Dott. Enrico Silvestro Ravera
Il Giudice estensore
Dott.ssa Lorenza Calcagno
6