TRIB
Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 29/04/2025, n. 1400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1400 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in persona del giudice dott.ssa
Alessandra Tedesco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9870 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2019 vertente
TRA
e , rappresentati e difesi, in virtù di mandato in atti, dall' avv. Parte_1 Parte_2
Salvatore Del Bene, presso il cui studio elettivamente domiciliano in San Prisco alla via Marandola
n. 41;
ATTORI
E
, sito in Santa Maria Capua Vetere, in persona dell'amministratore Controparte_1
p.t. , e in proprio, rappresentati e difesi, in virtù di mandato in Controparte_2 Controparte_2 atti, dall'avv. Valerio Antonio Orlando, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Casagiove alla Via Arcivescovo Pontillo n. 75;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate in atti.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno citato in Parte_1 Parte_2
giudizio il sito in Santa Maria Capua Vetere, nonché Controparte_1
l'amministratore di condominio in proprio, deducendo: Controparte_3
- di essere proprietari di un appartamento sito all'interno del convenuto e che i CP_1
proprietari delle restanti unità condominiali sono i signori CP_4 CP_5
, , , CP_6 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10
; Controparte_11
1 - che , e hanno realizzato un pergolato abusivo occupando gli CP_4 CP_5 CP_6
spazi comuni del cortile condominiale;
- che ha occupato arbitrariamente un'area di 10 mq del cortile comune Controparte_7
delimitandola quale ingresso della propria abitazione che chiude un disimpegno di mq.
10,82, oltre ad un ulteriore spazio di cortile condominiale;
- che ha realizzato una scala e ha ampliato il wc occupando abusivamente Controparte_8
aree del cortile comune;
- che ha chiuso il balcone cortile, ricavando un ampliamento della sua CP_10
abitazione ed una scala di collegamento col piano sottotetto dove vi sono un locale ripostiglio, un disimpegno, un locale lavanderia ed un terrazzo coperto;
- che il cancello d'ingresso al condominio produce un forte rumore, sia in fase di apertura e chiusura, tale da disturbare la quiete condominiale, in particolare quella degli attori, la cui abitazione è posta nell'immediata vicinanza dello stesso;
- che tutti i condomini hanno occupato arbitrariamente le parti comuni del cortile, valutati in circa 100 mq complessivamente, e che sono stati continuamente eseguiti interventi di ristrutturazione o lavori di altro genere senza le relative autorizzazioni, limitandone il godimento agli attori;
- che sono state commesse numerose altre violazioni quali la sosta di auto estranee nel condominio, il disturbo della quiete serale, l'abbandono di biciclette negli spazi condominiali comuni e numerosi altri comportamenti lesivi della convivenza comune;
- che gli attori nel corso degli anni hanno sollecitato l'amministratore ad intervenire ricevendo solo dinieghi.
Tutto ciò premesso, gli attori hanno chiesto di accertare le violazioni riguardanti l'occupazione delle parti comuni da parte degli altri condomini, chiedendo il ripristino dello stato dei luoghi, di accertare la responsabilità dell'amministratore per il mancato rispetto della legge e del regolamento condominiale con condanna al risarcimento dei danni subiti, nonché di invalidare le delibere condominiali in contrasto con la legge e con il regolamento condominiale, con vittoria di spese.
Si è costituito il convenuto, eccependo l'inammissibilità della domanda di ripristino dei CP_1
luoghi e chiedendo il rigetto delle altre domande proposte, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
La causa è stata istruita unicamente con il deposito dei documenti.
Quindi, all'udienza del 3.2.2025 è stata riservata in decisione, con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica
2 Va innanzitutto affermata la procedibilità della domanda, essendo stato esperito il procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 5 D.lgs. 28/2010 (come novellato dal D.l 69/2013 conv. in legge n.
98/2013) come documentato in atti (cfr. verbale di mancata conciliazione del 26.05.2020).
Ciò premesso, le domande proposte sono in parte inammissibili ed in parte infondate, per le ragioni che seguono.
Partendo dalla lamentata rumorosità del cancello carraio, la domanda attorea di condannare il condominio ad eseguirne la riparazione è da dichiarare inammissibile in questa sede.
Sul punto, va detto che in tema di regolamentazione dell'uso della cosa comune, la previsione, ad opera dell'art. 1105, comma 4, c.c. del ricorso, da parte di ciascun partecipante, all'autorità giudiziaria per adottare gli opportuni provvedimenti in sede di volontaria giurisdizione, preclude al singolo partecipante alla comunione di rivolgersi al giudice, in sede contenziosa, per ottenere provvedimenti di gestione della “res”, ai fini della sua amministrazione nei rapporti interni tra i comunisti;
ne consegue che non è consentito il ricorso al giudice per ottenere determinazioni finalizzate al “migliore godimento” delle cose comuni, ovvero l'imposizione di un regolamento contenente norme circa l'uso delle stesse, spettando unicamente al gruppo l'espressione della volontà associativa di autorganizzazione contenente i futuri criteri di comportamento vincolanti per i partecipanti alla comunione (Cass. 18038/2020).
Pertanto, in sede contenziosa non si può chiedere l'esecuzione di lavori ai beni condominiali ritenuti necessari ed urgenti, potendosi, invece, ricorrente al ricorso in sede di volontaria giurisdizione ai sensi dell'art. 1105 c.c.
Per quanto riguarda invece la domanda degli attori volta alla rimozione degli abusi degli altri condomini, con contestuale ripristino dello stato dei luoghi, questa è da rigettarsi.
Infatti, il condominio può essere legittimamente convenuto, per il tramite dell'amministratore, quando l'oggetto della controversia è riconducibile all'ente condominiale in quanto tale, e dunque all'attività dell'assemblea o dell'amministratore.
Nel caso in esame, gli attori, invece, elencano una serie di condotte materiali poste in essere dai singoli condomini, prevalentemente consistenti nell'occupazione illegittima di porzioni comuni del tramite opere abusive, i quali, tuttavia, non sono stati citati in giudizio. CP_1
Ne consegue che, la domanda, così come proposta, non può trovare accoglimento.
Gli attori hanno, inoltre, convenuto l'amministratore in proprio, allegando una responsabilità dello stesso per inadempimento, lamentando in particolare la mancata riparazione del cancello elettrico e il non far rispettare la legge ed il regolamento di condominio.
Anche tale domanda è infondata.
3 Invero, la responsabilità dell'amministratore per la violazione dei doveri inerenti alla gestione della cosa comune può rilevare di per sé come grave irregolarità al fine di ottenere la revoca dello stesso, ma non in questa sede, ove viene in rilievo quale presupposto per il risarcimento dei danni richiesto dagli attori.
Pertanto, a prescindere dalla sussistenza o meno di comportamenti dell'amministratore di condominio inadempienti ai suoi doveri gestori, gli attori avrebbero dovuto adeguatamente dedurre e provare i danni subiti a causa di tali inadempienze, mentre non hanno dedotto né tanto meno provato in alcun modo i danni subiti asseritamente dipendenti dalla cattiva gestione della cosa comune da parte dell'amministratore.
Infine, va rigettata anche la domanda di annullamento delle delibere condominiali assunte in violazione di legge e del regolamento condominiale, in quanto assolutamente generica, non essendoci alcuna specificazione sulle delibere impugnate e sui motivi di invalidità.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, vengono poste a carico degli attori. Esse si liquidano come da dispositivo che segue, in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, sotto la cui vigenza si è esaurita l'attività processuale e difensiva. In particolare, i compensi si ispirano ai valori medi dello scaglione di riferimento, ridotti in relazione alla natura e complessità delle questioni trattate e dell'attività processuale e difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
a) dichiara inammissibile la domanda di riparazione del cancello;
b) rigetta le altre domande proposte dagli attori;
c) condanna gli attori alla refusione delle spese di lite in favore del convenuto che CP_1 liquida in complessivi € 3.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Valerio Antonio Orlando dichiaratosene anticipatario.
Santa Maria Capua Vetere, 29.4.2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Tedesco
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in persona del giudice dott.ssa
Alessandra Tedesco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9870 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2019 vertente
TRA
e , rappresentati e difesi, in virtù di mandato in atti, dall' avv. Parte_1 Parte_2
Salvatore Del Bene, presso il cui studio elettivamente domiciliano in San Prisco alla via Marandola
n. 41;
ATTORI
E
, sito in Santa Maria Capua Vetere, in persona dell'amministratore Controparte_1
p.t. , e in proprio, rappresentati e difesi, in virtù di mandato in Controparte_2 Controparte_2 atti, dall'avv. Valerio Antonio Orlando, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Casagiove alla Via Arcivescovo Pontillo n. 75;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate in atti.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno citato in Parte_1 Parte_2
giudizio il sito in Santa Maria Capua Vetere, nonché Controparte_1
l'amministratore di condominio in proprio, deducendo: Controparte_3
- di essere proprietari di un appartamento sito all'interno del convenuto e che i CP_1
proprietari delle restanti unità condominiali sono i signori CP_4 CP_5
, , , CP_6 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10
; Controparte_11
1 - che , e hanno realizzato un pergolato abusivo occupando gli CP_4 CP_5 CP_6
spazi comuni del cortile condominiale;
- che ha occupato arbitrariamente un'area di 10 mq del cortile comune Controparte_7
delimitandola quale ingresso della propria abitazione che chiude un disimpegno di mq.
10,82, oltre ad un ulteriore spazio di cortile condominiale;
- che ha realizzato una scala e ha ampliato il wc occupando abusivamente Controparte_8
aree del cortile comune;
- che ha chiuso il balcone cortile, ricavando un ampliamento della sua CP_10
abitazione ed una scala di collegamento col piano sottotetto dove vi sono un locale ripostiglio, un disimpegno, un locale lavanderia ed un terrazzo coperto;
- che il cancello d'ingresso al condominio produce un forte rumore, sia in fase di apertura e chiusura, tale da disturbare la quiete condominiale, in particolare quella degli attori, la cui abitazione è posta nell'immediata vicinanza dello stesso;
- che tutti i condomini hanno occupato arbitrariamente le parti comuni del cortile, valutati in circa 100 mq complessivamente, e che sono stati continuamente eseguiti interventi di ristrutturazione o lavori di altro genere senza le relative autorizzazioni, limitandone il godimento agli attori;
- che sono state commesse numerose altre violazioni quali la sosta di auto estranee nel condominio, il disturbo della quiete serale, l'abbandono di biciclette negli spazi condominiali comuni e numerosi altri comportamenti lesivi della convivenza comune;
- che gli attori nel corso degli anni hanno sollecitato l'amministratore ad intervenire ricevendo solo dinieghi.
Tutto ciò premesso, gli attori hanno chiesto di accertare le violazioni riguardanti l'occupazione delle parti comuni da parte degli altri condomini, chiedendo il ripristino dello stato dei luoghi, di accertare la responsabilità dell'amministratore per il mancato rispetto della legge e del regolamento condominiale con condanna al risarcimento dei danni subiti, nonché di invalidare le delibere condominiali in contrasto con la legge e con il regolamento condominiale, con vittoria di spese.
Si è costituito il convenuto, eccependo l'inammissibilità della domanda di ripristino dei CP_1
luoghi e chiedendo il rigetto delle altre domande proposte, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
La causa è stata istruita unicamente con il deposito dei documenti.
Quindi, all'udienza del 3.2.2025 è stata riservata in decisione, con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica
2 Va innanzitutto affermata la procedibilità della domanda, essendo stato esperito il procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 5 D.lgs. 28/2010 (come novellato dal D.l 69/2013 conv. in legge n.
98/2013) come documentato in atti (cfr. verbale di mancata conciliazione del 26.05.2020).
Ciò premesso, le domande proposte sono in parte inammissibili ed in parte infondate, per le ragioni che seguono.
Partendo dalla lamentata rumorosità del cancello carraio, la domanda attorea di condannare il condominio ad eseguirne la riparazione è da dichiarare inammissibile in questa sede.
Sul punto, va detto che in tema di regolamentazione dell'uso della cosa comune, la previsione, ad opera dell'art. 1105, comma 4, c.c. del ricorso, da parte di ciascun partecipante, all'autorità giudiziaria per adottare gli opportuni provvedimenti in sede di volontaria giurisdizione, preclude al singolo partecipante alla comunione di rivolgersi al giudice, in sede contenziosa, per ottenere provvedimenti di gestione della “res”, ai fini della sua amministrazione nei rapporti interni tra i comunisti;
ne consegue che non è consentito il ricorso al giudice per ottenere determinazioni finalizzate al “migliore godimento” delle cose comuni, ovvero l'imposizione di un regolamento contenente norme circa l'uso delle stesse, spettando unicamente al gruppo l'espressione della volontà associativa di autorganizzazione contenente i futuri criteri di comportamento vincolanti per i partecipanti alla comunione (Cass. 18038/2020).
Pertanto, in sede contenziosa non si può chiedere l'esecuzione di lavori ai beni condominiali ritenuti necessari ed urgenti, potendosi, invece, ricorrente al ricorso in sede di volontaria giurisdizione ai sensi dell'art. 1105 c.c.
Per quanto riguarda invece la domanda degli attori volta alla rimozione degli abusi degli altri condomini, con contestuale ripristino dello stato dei luoghi, questa è da rigettarsi.
Infatti, il condominio può essere legittimamente convenuto, per il tramite dell'amministratore, quando l'oggetto della controversia è riconducibile all'ente condominiale in quanto tale, e dunque all'attività dell'assemblea o dell'amministratore.
Nel caso in esame, gli attori, invece, elencano una serie di condotte materiali poste in essere dai singoli condomini, prevalentemente consistenti nell'occupazione illegittima di porzioni comuni del tramite opere abusive, i quali, tuttavia, non sono stati citati in giudizio. CP_1
Ne consegue che, la domanda, così come proposta, non può trovare accoglimento.
Gli attori hanno, inoltre, convenuto l'amministratore in proprio, allegando una responsabilità dello stesso per inadempimento, lamentando in particolare la mancata riparazione del cancello elettrico e il non far rispettare la legge ed il regolamento di condominio.
Anche tale domanda è infondata.
3 Invero, la responsabilità dell'amministratore per la violazione dei doveri inerenti alla gestione della cosa comune può rilevare di per sé come grave irregolarità al fine di ottenere la revoca dello stesso, ma non in questa sede, ove viene in rilievo quale presupposto per il risarcimento dei danni richiesto dagli attori.
Pertanto, a prescindere dalla sussistenza o meno di comportamenti dell'amministratore di condominio inadempienti ai suoi doveri gestori, gli attori avrebbero dovuto adeguatamente dedurre e provare i danni subiti a causa di tali inadempienze, mentre non hanno dedotto né tanto meno provato in alcun modo i danni subiti asseritamente dipendenti dalla cattiva gestione della cosa comune da parte dell'amministratore.
Infine, va rigettata anche la domanda di annullamento delle delibere condominiali assunte in violazione di legge e del regolamento condominiale, in quanto assolutamente generica, non essendoci alcuna specificazione sulle delibere impugnate e sui motivi di invalidità.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, vengono poste a carico degli attori. Esse si liquidano come da dispositivo che segue, in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, sotto la cui vigenza si è esaurita l'attività processuale e difensiva. In particolare, i compensi si ispirano ai valori medi dello scaglione di riferimento, ridotti in relazione alla natura e complessità delle questioni trattate e dell'attività processuale e difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
a) dichiara inammissibile la domanda di riparazione del cancello;
b) rigetta le altre domande proposte dagli attori;
c) condanna gli attori alla refusione delle spese di lite in favore del convenuto che CP_1 liquida in complessivi € 3.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Valerio Antonio Orlando dichiaratosene anticipatario.
Santa Maria Capua Vetere, 29.4.2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Tedesco
4