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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 05/04/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 1608/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 1608/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Elisa Gandini Parte_1 del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore;
, nata a [...] il giorno 11 aprile 1969, rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Fragni del Parte_2
Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e hanno chiesto accogliersi la domanda congiunta di divorzio alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che, con ricorso depositato il 4 marzo 2024, e hanno proposto Parte_1 Parte_2 congiuntamente domande cumulate di separazione e di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio;
richiamata la sentenza di questo Tribunale n. 36/2024, pubblicata il 6 maggio 2024, con cui è stata dichiarata la separazione dei coniugi e omologate le condizioni da essi concordate;
preso atto che tale sentenza è rimasta esente da impugnazioni;
considerato che
, depositando note scritte autorizzate, i ricorrenti, confermando la volontà di non riconciliarsi, hanno insistito per l'accoglimento della domanda di divorzio già formulata in ricorso;
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni, posto che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo pagina 1 di 2 previsto dalla legge a far data dall'udienza di comparizione dei coniugi (sostituita dal deposito di note scritte); ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla comune volontà, espressa e reiterata, di non riconciliarsi;
ritenuto, per altro verso, potersi fare integrale richiamo alle motivazioni di cui alla suddetta sentenza di separazione in merito alle ulteriori condizioni concordate dai ricorrenti, così comprese, in particolare, quelle concernenti il mantenimento delle figlie maggiorenni;
considerato, infine, che nulla debba statuirsi in tema di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti anche sotto tale profilo;
visto il parere favorevole espresso dal Pubblico Ministero che ha peraltro rinunciato all'impugnazione della sentenza di separazione;
P. Q. M.
Visto l'art. 473 bis.51, comma 4, c.p.c.; definitivamente decidendo:
- dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato da e in Traversetolo (PR), il 29 luglio 2001, trascritto nei registri Parte_1 Parte_2 degli atti di matrimonio dello stesso Comune al n. 16, parte II, serie A, anno 2001.
- ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- prende atto delle condizioni concordate dalle parti, già oggetto della sentenza di separazione n. 36/2024, pubblicata il 6 maggio 2024, e testualmente riportate nel ricorso depositato il 4 marzo 2024.
Così deciso in Parma il 4 aprile 2025
IL PRESIDENTE EST.
Simone Medioli Devoto
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 1608/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Elisa Gandini Parte_1 del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore;
, nata a [...] il giorno 11 aprile 1969, rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Fragni del Parte_2
Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e hanno chiesto accogliersi la domanda congiunta di divorzio alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che, con ricorso depositato il 4 marzo 2024, e hanno proposto Parte_1 Parte_2 congiuntamente domande cumulate di separazione e di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio;
richiamata la sentenza di questo Tribunale n. 36/2024, pubblicata il 6 maggio 2024, con cui è stata dichiarata la separazione dei coniugi e omologate le condizioni da essi concordate;
preso atto che tale sentenza è rimasta esente da impugnazioni;
considerato che
, depositando note scritte autorizzate, i ricorrenti, confermando la volontà di non riconciliarsi, hanno insistito per l'accoglimento della domanda di divorzio già formulata in ricorso;
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni, posto che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo pagina 1 di 2 previsto dalla legge a far data dall'udienza di comparizione dei coniugi (sostituita dal deposito di note scritte); ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla comune volontà, espressa e reiterata, di non riconciliarsi;
ritenuto, per altro verso, potersi fare integrale richiamo alle motivazioni di cui alla suddetta sentenza di separazione in merito alle ulteriori condizioni concordate dai ricorrenti, così comprese, in particolare, quelle concernenti il mantenimento delle figlie maggiorenni;
considerato, infine, che nulla debba statuirsi in tema di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti anche sotto tale profilo;
visto il parere favorevole espresso dal Pubblico Ministero che ha peraltro rinunciato all'impugnazione della sentenza di separazione;
P. Q. M.
Visto l'art. 473 bis.51, comma 4, c.p.c.; definitivamente decidendo:
- dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato da e in Traversetolo (PR), il 29 luglio 2001, trascritto nei registri Parte_1 Parte_2 degli atti di matrimonio dello stesso Comune al n. 16, parte II, serie A, anno 2001.
- ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- prende atto delle condizioni concordate dalle parti, già oggetto della sentenza di separazione n. 36/2024, pubblicata il 6 maggio 2024, e testualmente riportate nel ricorso depositato il 4 marzo 2024.
Così deciso in Parma il 4 aprile 2025
IL PRESIDENTE EST.
Simone Medioli Devoto
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