TRIB
Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 08/04/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Ida Cuffaro, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 18 R.G.A.C. per l'anno 2019 promossa da:
, (P.IVA in Parte_1 P.IVA_1 persona del Presidente in carica pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura già versata agli atti del giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 co II cpc, dall'Avv. Orlando Mariarosaria, ed ivi elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cardinale alla Vico I Cavour,
-ATTRICE -
Contro
(C.F.: in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in , Via Alcide de Gasperi Parte_1
61 bis, presso e nello studio dell'Avv. Anna Maria Stanganello che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al decreto ingiuntivo;
-CONVENUTO-
Oggetto: opposizione ex art 615 co II c.p.c.
Causa decisa, mediante lettura in udienza della sentenza succintamente motivata, all'esito della discussione orale svoltasi all'udienza del 08.04.2025.
Conclusioni delle parti: come da verbali ed atti di causa.
pagina 1 di 7 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. II c.p.c., l' Parte_1
di ha impugnato il pignoramento presso terzi notificato
[...] Parte_1 dall' per il recupero del credito di € 30.060,52, eccependone la Controparte_1 nullità e l'inefficacia poiché lo stesso doveva essere intimato all'Organismo straordinario di liquidazione chiamato a curare il dissesto dell'Ente e non all'amministrazione ritornata in bonis. Con ordinanza del 12.11.2018 il G.E., rigettando l'istanza di sospensione della procedura esecutiva, rilevava la competenza a decidere sui motivi di opposizione dell'ufficio giudiziario cui appartiene questo
Giudice, assegnando il termine per la riassunzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione in riassunzione l' Parte_1 ha adito codesto Tribunale al fine di sentir dichiarare la l'inefficacia dell'atto di pignoramento presso terzi, con condanna del creditore procedente alla restituzione delle somme già sottoposte ad esecuzione ed assegnate, nonché al pagamento delle spese processuali
A fondamento della sua domanda l'Ente ha dedotto che in data 30.09.2010 con determina n. 60/2010, predisponeva impegno di spesa per provvedere al pagamento della prestazione culturale resa dalla per la quale veniva Controparte_1 riservata la somma di € 15.420,00. Senonché ha dedotto che con delibera n. 68 del
30/10/2013, il Commissario Straordinario dell'Amministrazione provinciale di
[...]
ne ha deliberato il dissesto finanziario, riconoscendo, siccome sussistenti, i Pt_1 presupposti di cui all'art. 244 d.l. n. 267 del 2000, TU enti Locali.
Ha poi specificato che con DPR del 10/02/2014 è stata nominata la commissione
Straordinaria di liquidazione per la gestione dell'indebitamento pregresso nonché per l'adozione dello specifico piano di rientro da tutti i debiti esistenti. Seguendo la procedura prescritta dalla legge la Commissione ha provveduto a comporre lo stato passivo dell'ente, comunicando con apposito avviso l'inizio della procedura di rilevazione dei debiti, in ossequio all'art. 254 TUEL che delinea quali siano i debiti che devono essere ricompresi nel piano redatto dall'Organo Straordinario di
Liquidazione, stabilendo che: “Nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi a) i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 verificatisi entro il 31 pagina 2 di 7 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato”. Ha quindi rilevato che tra i debiti di bilancio che l'OSL della Provincia di avrebbe Parte_1 dovuto inserire nel proprio piano, deve essere necessariamente inserito anche quello con la , tanto più che tale credito è stato riconosciuto con decreto CP_2 ingiuntivo del 2013, successivamente confermato con sentenza del 27.04.2017.
Ha inoltre rilevato che l'art. 254 TUEL va letto in combinato disposto con l'art 5 c II, dl 80/2004, convertito con modificazioni nella legge 140/2004, che stabilisce: “Ai fini dell'applicazione degli articoli 252, comma 4, e 254, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, si intendono compresi nelle fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all'articolo 256, comma 11, del medesimo testo unico.” A ciò si aggiunge il disposto dell'art.248 TUEL secondo il quale: “Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.
3. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalità di legge”. Tale ultima disposizione introduce il divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti dell'ente dissestato e stabilisce addirittura che le somme comunque dovute e rientranti nelle passività non possano maturare né interessi e rivalutazioni dalla data di approvazione del rendiconto.
Ha pertanto precisato che, poiché la dichiarazione di dissesto della Provincia di
[...]
è stata adottata il 30.10.2013, tutti i debiti maturati antecedentemente al Pt_1
pagina 3 di 7 31.12.2012 soggiacciono al divieto di cui all'art. 248 co II TUEL e che è del tutto irrilevante che questi siano stati accertati giudizialmente successivamente tale data.
In conclusione, ha dedotto che il credito vantato dalla deve essere CP_1 considerato come compreso nell'ambito della procedura concorsuale originata dal dissesto dell'Ente, perché sorto antecedentemente rispetto al 31.12.2012 e che conseguentemente ogni azione esecutiva di parte opposta deve dirsi illegittima ed infondata sia in fatto ed in diritto.
Si è costituita la rilevando che alla data in cui veniva Controparte_1 dichiarato il dissesto finanziario, ovvero il 30.10.2013, il credito vantato dalla convenuta non era ancora certo, liquido ed esigibile tantè che la stessa
, in persona del commissario liquidatore, costituendosi Parte_1 in opposizione a decreto ingiuntivo, ne contestava la fondatezza nel merito. Ha poi dedotto che il debito che abbia origine in epoca antecedente alla dichiarazione di dissesto non ricade nel divieto di introduzione e prosecuzione delle azioni esecutive, attualmente previsto dall'art. 248 del d.lgs.267/2000 se è stato accertato, mediante sentenza passata in giudicato in data successiva al dissesto, come è avvenuto nel caso di specie, essendo la sentenza di accertamento del credito intervenuta in data
27.04.2017. Ha pertanto chiesto di rigettare la domanda perché infondata in fatto e diritto per i motivi di cui al presente atto, confermando il pignoramento eseguito, con condanna dell' di , al pagamento delle Parte_1 Parte_1 spese e competenze di giudizio da distrarsi al sottoscritto procuratore ex art. 93
c.p.c..
Giova premettere che l' ha incardinato il presente giudizio chiedendo Controparte_3 dichiararsi la nullità del pignoramento presso terzi con condanna del creditore procedente alla restituzione delle somme già sottoposte ad esecuzione ed assegnate, assumendo che le somme assegnate rientrano nel dissesto finanziario in quanto l'impegno di spesa, da cui è sorte l'obbligazione, si è verificato in data 30.09.2010 e, quindi, anteriormente alla dichiarazione di dissesto del 30.10.2013.
Ciò chiarito, nel merito, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, che viene dichiarata d'ufficio da questo giudicante, venendo meno la posizione di pagina 4 di 7 contrasto fra le rispettive conclusioni, per essere nel corso del giudizio sopravvenute circostanze che eliminano le ragioni del contendere tra le stesse.
Nella specie, l' ha rilevato all'odierna udienza l'intervenuta Controparte_1 chiusura del dissesto finanziario della Provincia di , circostanza non Parte_1 contestata dall'Ente provinciale.
Costituisce circostanza pacifica che con delibera della Commissione Straordinaria di
Liquidazione n. 13 del 15/04/2023 è stato approvato il rendiconto finale della Parte gestione di liquidazione e la cessazione dell'attività dell' così sancendo la definitiva chiusura dello stato di dissesto della Provincia di . Parte_1
Orbene, la chiusura dello stato di dissesto della Provincia di fa venir Parte_1 meno, oggettivamente, la necessità della pronuncia del giudice che può anche d'ufficio, pronunciare la cessata materia del contendere
Tuttavia, ai fini del regolamento delle spese processuali è necessario valutare la probabilità di accoglimento della domanda secondo il principio della soccombenza virtuale (o potenziale). La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta infatti l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale (Cassazione civile sez. VI,
14/07/2020, n.14939).
Ciò posto, giova osservare che l'opposizione così come spiegata dall' Parte_1
è fondata, posto che nella fattispecie per cui è causa deve trovare
[...] applicazione l'art. 248 del T.U.E.L., per cui dalla dichiarazione di dissesto non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente “per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione”. Sul punto l'art. 252 del TUEL specifica che l'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a “fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente…”, nella fattispecie del 2010, e provvede alla rilevazione, liquidazione e pagamento della massa passiva. La norma di interpretazione autentica di cui all'art. 5 comma 2 del d.l. n. 80/2004, poi, prevede che “si intendono compresi nelle fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di pagina 5 di 7 gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente….pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all'art. 256 comma 11 del medesimo testo”.
Alla luce del dettato normativo, deve quindi ritenersi che se gli atti e fatti cui è correlato il debito sono cronologicamente ricollegabili all'arco temporale anteriore al
31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, il provvedimento successivo con cui viene accertato il credito, deve essere imputato alla Gestione liquidatoria, purché detto provvedimento sia emanato prima dell'approvazione del rendiconto della gestione di cui all'art. 256, c. 11.
In altri termini, la competenza funzionale dell'organismo di liquidazione deve ritenersi ancorata all'origine temporale del fatto cui il credito era correlato e non al momento del successivo accertamento.
Ed è quindi questo il caso in esame, in cui il fatto da cui è sorto il credito si colloca precedentemente al 31 dicembre 2013, essendo stato allegato dall' e sul CP_1 punto non contestato, che l'impegno di spesa risale al 30.09.2010.
In tal senso è peraltro intervenuto anche il Consiglio di Stato, che in Adunanza plenaria, con sentenza del 12 gennaio 2022, a sopire il contrasto giurisprudenziale esistente, ha affermato che, sotto il profilo teleologico, “le norme sul dissesto finanziario degli enti locali, contenute nel titolo VIII, capi II-IV del Tuel, sono preordinate al ripristino degli equilibri di bilancio degli enti locali in crisi, mediante un'apposita procedura di risanamento, delineando una netta separazione di compiti e competenze tra la gestione passata e quella corrente, a tutela della gestione corrente, che sarebbe pregiudicata se in essa confluissero debiti sostanzialmente imputabili alle precedenti gestioni amministrative (che sono state a tal punto fallimentari da determinare il dissesto dell'ente), in modo da garantire, per il futuro, la sostenibilità finanziaria del bilancio ordinario”. Tutela della gestione corrente che è stata ritenuta imprescindibile anche dalla Corte Costituzionale, che con sentenza n. 219/2022 ha evidenziato come le norma sul dissesto siano “espressive di un bilanciamento non irragionevole tra l'esigenza, che è alla base della sicurezza dei traffici commerciali, che
pagina 6 di 7 si correla all'art. 41 Cost., di tutelare i creditori e l'esigenza di ripristinare sia la continuità di esercizio dell'ente locale incapace di assolvere alle funzioni, sia i servizi indispensabili per la comunità locale”.
Ciò posto, la particolarità della questione e la presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, risolti solo con il recente intervento del Consiglio di
Stato in adunanza plenaria, inducono ad una totale compensazione delle spese di lite del giudizio.
Alla luce delle circostanze che precedono e tenuto quindi conto della documentazione sopra richiamata, si deve dunque ritenere che, in relazione all'intera controversia e quindi anche con riferimento alle spese di lite, sia venuta meno la condizione dell'azione di cui all'art. 100 c.p.c., con conseguente necessità di declaratoria di cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessata la materia del contendere
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso in Vibo Valentia, 8.04.2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Ida Cuffaro, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 18 R.G.A.C. per l'anno 2019 promossa da:
, (P.IVA in Parte_1 P.IVA_1 persona del Presidente in carica pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura già versata agli atti del giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 co II cpc, dall'Avv. Orlando Mariarosaria, ed ivi elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cardinale alla Vico I Cavour,
-ATTRICE -
Contro
(C.F.: in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in , Via Alcide de Gasperi Parte_1
61 bis, presso e nello studio dell'Avv. Anna Maria Stanganello che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al decreto ingiuntivo;
-CONVENUTO-
Oggetto: opposizione ex art 615 co II c.p.c.
Causa decisa, mediante lettura in udienza della sentenza succintamente motivata, all'esito della discussione orale svoltasi all'udienza del 08.04.2025.
Conclusioni delle parti: come da verbali ed atti di causa.
pagina 1 di 7 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. II c.p.c., l' Parte_1
di ha impugnato il pignoramento presso terzi notificato
[...] Parte_1 dall' per il recupero del credito di € 30.060,52, eccependone la Controparte_1 nullità e l'inefficacia poiché lo stesso doveva essere intimato all'Organismo straordinario di liquidazione chiamato a curare il dissesto dell'Ente e non all'amministrazione ritornata in bonis. Con ordinanza del 12.11.2018 il G.E., rigettando l'istanza di sospensione della procedura esecutiva, rilevava la competenza a decidere sui motivi di opposizione dell'ufficio giudiziario cui appartiene questo
Giudice, assegnando il termine per la riassunzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione in riassunzione l' Parte_1 ha adito codesto Tribunale al fine di sentir dichiarare la l'inefficacia dell'atto di pignoramento presso terzi, con condanna del creditore procedente alla restituzione delle somme già sottoposte ad esecuzione ed assegnate, nonché al pagamento delle spese processuali
A fondamento della sua domanda l'Ente ha dedotto che in data 30.09.2010 con determina n. 60/2010, predisponeva impegno di spesa per provvedere al pagamento della prestazione culturale resa dalla per la quale veniva Controparte_1 riservata la somma di € 15.420,00. Senonché ha dedotto che con delibera n. 68 del
30/10/2013, il Commissario Straordinario dell'Amministrazione provinciale di
[...]
ne ha deliberato il dissesto finanziario, riconoscendo, siccome sussistenti, i Pt_1 presupposti di cui all'art. 244 d.l. n. 267 del 2000, TU enti Locali.
Ha poi specificato che con DPR del 10/02/2014 è stata nominata la commissione
Straordinaria di liquidazione per la gestione dell'indebitamento pregresso nonché per l'adozione dello specifico piano di rientro da tutti i debiti esistenti. Seguendo la procedura prescritta dalla legge la Commissione ha provveduto a comporre lo stato passivo dell'ente, comunicando con apposito avviso l'inizio della procedura di rilevazione dei debiti, in ossequio all'art. 254 TUEL che delinea quali siano i debiti che devono essere ricompresi nel piano redatto dall'Organo Straordinario di
Liquidazione, stabilendo che: “Nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi a) i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 verificatisi entro il 31 pagina 2 di 7 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato”. Ha quindi rilevato che tra i debiti di bilancio che l'OSL della Provincia di avrebbe Parte_1 dovuto inserire nel proprio piano, deve essere necessariamente inserito anche quello con la , tanto più che tale credito è stato riconosciuto con decreto CP_2 ingiuntivo del 2013, successivamente confermato con sentenza del 27.04.2017.
Ha inoltre rilevato che l'art. 254 TUEL va letto in combinato disposto con l'art 5 c II, dl 80/2004, convertito con modificazioni nella legge 140/2004, che stabilisce: “Ai fini dell'applicazione degli articoli 252, comma 4, e 254, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, si intendono compresi nelle fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all'articolo 256, comma 11, del medesimo testo unico.” A ciò si aggiunge il disposto dell'art.248 TUEL secondo il quale: “Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.
3. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalità di legge”. Tale ultima disposizione introduce il divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti dell'ente dissestato e stabilisce addirittura che le somme comunque dovute e rientranti nelle passività non possano maturare né interessi e rivalutazioni dalla data di approvazione del rendiconto.
Ha pertanto precisato che, poiché la dichiarazione di dissesto della Provincia di
[...]
è stata adottata il 30.10.2013, tutti i debiti maturati antecedentemente al Pt_1
pagina 3 di 7 31.12.2012 soggiacciono al divieto di cui all'art. 248 co II TUEL e che è del tutto irrilevante che questi siano stati accertati giudizialmente successivamente tale data.
In conclusione, ha dedotto che il credito vantato dalla deve essere CP_1 considerato come compreso nell'ambito della procedura concorsuale originata dal dissesto dell'Ente, perché sorto antecedentemente rispetto al 31.12.2012 e che conseguentemente ogni azione esecutiva di parte opposta deve dirsi illegittima ed infondata sia in fatto ed in diritto.
Si è costituita la rilevando che alla data in cui veniva Controparte_1 dichiarato il dissesto finanziario, ovvero il 30.10.2013, il credito vantato dalla convenuta non era ancora certo, liquido ed esigibile tantè che la stessa
, in persona del commissario liquidatore, costituendosi Parte_1 in opposizione a decreto ingiuntivo, ne contestava la fondatezza nel merito. Ha poi dedotto che il debito che abbia origine in epoca antecedente alla dichiarazione di dissesto non ricade nel divieto di introduzione e prosecuzione delle azioni esecutive, attualmente previsto dall'art. 248 del d.lgs.267/2000 se è stato accertato, mediante sentenza passata in giudicato in data successiva al dissesto, come è avvenuto nel caso di specie, essendo la sentenza di accertamento del credito intervenuta in data
27.04.2017. Ha pertanto chiesto di rigettare la domanda perché infondata in fatto e diritto per i motivi di cui al presente atto, confermando il pignoramento eseguito, con condanna dell' di , al pagamento delle Parte_1 Parte_1 spese e competenze di giudizio da distrarsi al sottoscritto procuratore ex art. 93
c.p.c..
Giova premettere che l' ha incardinato il presente giudizio chiedendo Controparte_3 dichiararsi la nullità del pignoramento presso terzi con condanna del creditore procedente alla restituzione delle somme già sottoposte ad esecuzione ed assegnate, assumendo che le somme assegnate rientrano nel dissesto finanziario in quanto l'impegno di spesa, da cui è sorte l'obbligazione, si è verificato in data 30.09.2010 e, quindi, anteriormente alla dichiarazione di dissesto del 30.10.2013.
Ciò chiarito, nel merito, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, che viene dichiarata d'ufficio da questo giudicante, venendo meno la posizione di pagina 4 di 7 contrasto fra le rispettive conclusioni, per essere nel corso del giudizio sopravvenute circostanze che eliminano le ragioni del contendere tra le stesse.
Nella specie, l' ha rilevato all'odierna udienza l'intervenuta Controparte_1 chiusura del dissesto finanziario della Provincia di , circostanza non Parte_1 contestata dall'Ente provinciale.
Costituisce circostanza pacifica che con delibera della Commissione Straordinaria di
Liquidazione n. 13 del 15/04/2023 è stato approvato il rendiconto finale della Parte gestione di liquidazione e la cessazione dell'attività dell' così sancendo la definitiva chiusura dello stato di dissesto della Provincia di . Parte_1
Orbene, la chiusura dello stato di dissesto della Provincia di fa venir Parte_1 meno, oggettivamente, la necessità della pronuncia del giudice che può anche d'ufficio, pronunciare la cessata materia del contendere
Tuttavia, ai fini del regolamento delle spese processuali è necessario valutare la probabilità di accoglimento della domanda secondo il principio della soccombenza virtuale (o potenziale). La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta infatti l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale (Cassazione civile sez. VI,
14/07/2020, n.14939).
Ciò posto, giova osservare che l'opposizione così come spiegata dall' Parte_1
è fondata, posto che nella fattispecie per cui è causa deve trovare
[...] applicazione l'art. 248 del T.U.E.L., per cui dalla dichiarazione di dissesto non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente “per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione”. Sul punto l'art. 252 del TUEL specifica che l'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a “fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente…”, nella fattispecie del 2010, e provvede alla rilevazione, liquidazione e pagamento della massa passiva. La norma di interpretazione autentica di cui all'art. 5 comma 2 del d.l. n. 80/2004, poi, prevede che “si intendono compresi nelle fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di pagina 5 di 7 gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente….pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all'art. 256 comma 11 del medesimo testo”.
Alla luce del dettato normativo, deve quindi ritenersi che se gli atti e fatti cui è correlato il debito sono cronologicamente ricollegabili all'arco temporale anteriore al
31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, il provvedimento successivo con cui viene accertato il credito, deve essere imputato alla Gestione liquidatoria, purché detto provvedimento sia emanato prima dell'approvazione del rendiconto della gestione di cui all'art. 256, c. 11.
In altri termini, la competenza funzionale dell'organismo di liquidazione deve ritenersi ancorata all'origine temporale del fatto cui il credito era correlato e non al momento del successivo accertamento.
Ed è quindi questo il caso in esame, in cui il fatto da cui è sorto il credito si colloca precedentemente al 31 dicembre 2013, essendo stato allegato dall' e sul CP_1 punto non contestato, che l'impegno di spesa risale al 30.09.2010.
In tal senso è peraltro intervenuto anche il Consiglio di Stato, che in Adunanza plenaria, con sentenza del 12 gennaio 2022, a sopire il contrasto giurisprudenziale esistente, ha affermato che, sotto il profilo teleologico, “le norme sul dissesto finanziario degli enti locali, contenute nel titolo VIII, capi II-IV del Tuel, sono preordinate al ripristino degli equilibri di bilancio degli enti locali in crisi, mediante un'apposita procedura di risanamento, delineando una netta separazione di compiti e competenze tra la gestione passata e quella corrente, a tutela della gestione corrente, che sarebbe pregiudicata se in essa confluissero debiti sostanzialmente imputabili alle precedenti gestioni amministrative (che sono state a tal punto fallimentari da determinare il dissesto dell'ente), in modo da garantire, per il futuro, la sostenibilità finanziaria del bilancio ordinario”. Tutela della gestione corrente che è stata ritenuta imprescindibile anche dalla Corte Costituzionale, che con sentenza n. 219/2022 ha evidenziato come le norma sul dissesto siano “espressive di un bilanciamento non irragionevole tra l'esigenza, che è alla base della sicurezza dei traffici commerciali, che
pagina 6 di 7 si correla all'art. 41 Cost., di tutelare i creditori e l'esigenza di ripristinare sia la continuità di esercizio dell'ente locale incapace di assolvere alle funzioni, sia i servizi indispensabili per la comunità locale”.
Ciò posto, la particolarità della questione e la presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, risolti solo con il recente intervento del Consiglio di
Stato in adunanza plenaria, inducono ad una totale compensazione delle spese di lite del giudizio.
Alla luce delle circostanze che precedono e tenuto quindi conto della documentazione sopra richiamata, si deve dunque ritenere che, in relazione all'intera controversia e quindi anche con riferimento alle spese di lite, sia venuta meno la condizione dell'azione di cui all'art. 100 c.p.c., con conseguente necessità di declaratoria di cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessata la materia del contendere
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso in Vibo Valentia, 8.04.2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 7 di 7