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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 27/01/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Francesca Pastore, all'esito della discussione orale ex art.281 sexies c.p.c. ha reso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 269 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Carmine De Simone, Parte_1 giusta procura in atti------------------------------------opponente
E
rappresentata e difesa dall'Avv.Giovanni E. Controparte_1
Caffù, giusta procura in atti-------------------------------opposta
***
CONCLUSIONI
Come da verbali odierno in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione tempestivamente notificato Pt_1
introduceva il giudizio di merito dell'opposizione
[...] all'esecuzione da lui svolta nel processo esecutivo immobiliare
(rg.es.60/2022); il g.e., infatti, aveva rigettato l'istanza di sospensione e assegnato il termine per l'introduzione dell'eventuale giudizio di merito.
In quella sede lo si doleva che il pignoramento fosse venuto Pt_1 all'esito di un duplice precetto per lo stesso credito, laddove il secondo precetto era stato notificato allorchè il primo non era ancora andato perento (pendendo opposizione avverso il primo pagina 1 di 4 precetto); quindi, lo invocava l'avvenuto accordo Pt_1 transattivo tra le parti con previsione di un pagamento rateale che doveva avvenire con l'aumento percentuale del 10% sui pagamento che lo doveva per altre forniture ricevute dalla stessa società. Pt_1
Questi stessi argomenti, quindi, sono quivi reiterati.
L'opposta società, dal canto suo, ha rappresentato di avere idoneo titolo esecutivo di formazione giudiziale con il quale lo Pt_1 era condannato al pagamento del debito maturato verso la CP_1 per forniture non pagate, che la notifica in rinnovazione dell'atto di precetto era perfettamente legittima, non essendo state richieste spese legali connesse al primo precetto (che era stato comunque opposto dallo , e che non v'era stato alcun accordo Pt_1 tra le parti circa un pagamento rateale del credito di cui al titolo giudiziale, riferendosi quanto dedotto sull'accordo intercorso ad altra distinta posizione debitoria dell'impresa
. Parte_2
Assegnati i termini ex art.183, co.6, c.p.c., la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c.
2. L'opposizione deve essere respinta per le ragioni di cui in appresso.
In primo luogo, va detto che l'avere la società opposta notificato più atti di precetto, anche ove il primo non sia andato perento, non ha alcun rilievo quanto al diritto di procedere esecutivamente: il precetto costituisce un atto prodromico all'esecuzione con il quale si intima il pagamento avvisando dell'imminente iniziativa esecutiva;
la mera reiterazione del precetto non è illegittima allorchè, come nel caso di specie, con essa non si gravi il destinatario delle spese di lite connesse al precedente precetto.
Quanto al tema dell'accordo transattivo che avrebbe portato a un dilazionamento della pretesa creditoria di cui al titolo esecutivo, non ve ne è prova alcuna.
In particolare, deve osservarsi che in atti vi sono solo messaggi di corrispondenza elettronica di soggetti impiegati della società
pagina 2 di 4 (e non il legale rappresentante), a volte CP_1 indirizzati all'impresa e Parte_2 non allo che fanno mero riferimento a fatture da saldare, Pt_1 ordini da evadere e ad una maggiorazione del 10% sui pagamenti delle forniture diretta a saldare “il vecchio”: è evidente che documenti di questo genere non hanno alcuna chiara riferibilità alle parti in causa e al credito di cui al titolo giudiziale, né indicano come e quale accordo sarebbe stato raggiunto.
Inoltre, l'opposta ha eccepito espressamente che la eventuale transazione dovrebbe essere provata per iscritto ex art.1967 c.c., sicché deve confermarsi l'inammissibilità della prova per testi anche sotto questo profilo.
Ne deriva il rigetto della opposizione e la condanna dell'attore alle spese di lite, come liquidate in dispositivo secondo d.m.55/2014 (tenendo conto della forma della decisione e del mancato espletamento di attività di prova).
Non reputa il Tribunale che si delineino i presupposti per la condanna ex art.96 c.p.c. nella condotta difensiva dello , Pt_1 per come sopra descritta, né che dalla mera pendenza di altre opposizioni avverso il precetto debba tout court trarsi la responsabilità aggravata in questa sede processuale.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) condanna alla rifusione in favore di Parte_1 [...] delle spese di lite, che liquida in € 8.000,00 per CP_1 compensi oltre iva, c.p.a. e spese generali al 15%;
c) rigetta la domanda ex art.96 c.p.c.
Si dà atto della lettura della sentenza in udienza.
Così deciso in Trani in data 27.1.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Pastore
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Francesca Pastore, all'esito della discussione orale ex art.281 sexies c.p.c. ha reso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 269 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Carmine De Simone, Parte_1 giusta procura in atti------------------------------------opponente
E
rappresentata e difesa dall'Avv.Giovanni E. Controparte_1
Caffù, giusta procura in atti-------------------------------opposta
***
CONCLUSIONI
Come da verbali odierno in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione tempestivamente notificato Pt_1
introduceva il giudizio di merito dell'opposizione
[...] all'esecuzione da lui svolta nel processo esecutivo immobiliare
(rg.es.60/2022); il g.e., infatti, aveva rigettato l'istanza di sospensione e assegnato il termine per l'introduzione dell'eventuale giudizio di merito.
In quella sede lo si doleva che il pignoramento fosse venuto Pt_1 all'esito di un duplice precetto per lo stesso credito, laddove il secondo precetto era stato notificato allorchè il primo non era ancora andato perento (pendendo opposizione avverso il primo pagina 1 di 4 precetto); quindi, lo invocava l'avvenuto accordo Pt_1 transattivo tra le parti con previsione di un pagamento rateale che doveva avvenire con l'aumento percentuale del 10% sui pagamento che lo doveva per altre forniture ricevute dalla stessa società. Pt_1
Questi stessi argomenti, quindi, sono quivi reiterati.
L'opposta società, dal canto suo, ha rappresentato di avere idoneo titolo esecutivo di formazione giudiziale con il quale lo Pt_1 era condannato al pagamento del debito maturato verso la CP_1 per forniture non pagate, che la notifica in rinnovazione dell'atto di precetto era perfettamente legittima, non essendo state richieste spese legali connesse al primo precetto (che era stato comunque opposto dallo , e che non v'era stato alcun accordo Pt_1 tra le parti circa un pagamento rateale del credito di cui al titolo giudiziale, riferendosi quanto dedotto sull'accordo intercorso ad altra distinta posizione debitoria dell'impresa
. Parte_2
Assegnati i termini ex art.183, co.6, c.p.c., la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c.
2. L'opposizione deve essere respinta per le ragioni di cui in appresso.
In primo luogo, va detto che l'avere la società opposta notificato più atti di precetto, anche ove il primo non sia andato perento, non ha alcun rilievo quanto al diritto di procedere esecutivamente: il precetto costituisce un atto prodromico all'esecuzione con il quale si intima il pagamento avvisando dell'imminente iniziativa esecutiva;
la mera reiterazione del precetto non è illegittima allorchè, come nel caso di specie, con essa non si gravi il destinatario delle spese di lite connesse al precedente precetto.
Quanto al tema dell'accordo transattivo che avrebbe portato a un dilazionamento della pretesa creditoria di cui al titolo esecutivo, non ve ne è prova alcuna.
In particolare, deve osservarsi che in atti vi sono solo messaggi di corrispondenza elettronica di soggetti impiegati della società
pagina 2 di 4 (e non il legale rappresentante), a volte CP_1 indirizzati all'impresa e Parte_2 non allo che fanno mero riferimento a fatture da saldare, Pt_1 ordini da evadere e ad una maggiorazione del 10% sui pagamenti delle forniture diretta a saldare “il vecchio”: è evidente che documenti di questo genere non hanno alcuna chiara riferibilità alle parti in causa e al credito di cui al titolo giudiziale, né indicano come e quale accordo sarebbe stato raggiunto.
Inoltre, l'opposta ha eccepito espressamente che la eventuale transazione dovrebbe essere provata per iscritto ex art.1967 c.c., sicché deve confermarsi l'inammissibilità della prova per testi anche sotto questo profilo.
Ne deriva il rigetto della opposizione e la condanna dell'attore alle spese di lite, come liquidate in dispositivo secondo d.m.55/2014 (tenendo conto della forma della decisione e del mancato espletamento di attività di prova).
Non reputa il Tribunale che si delineino i presupposti per la condanna ex art.96 c.p.c. nella condotta difensiva dello , Pt_1 per come sopra descritta, né che dalla mera pendenza di altre opposizioni avverso il precetto debba tout court trarsi la responsabilità aggravata in questa sede processuale.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) condanna alla rifusione in favore di Parte_1 [...] delle spese di lite, che liquida in € 8.000,00 per CP_1 compensi oltre iva, c.p.a. e spese generali al 15%;
c) rigetta la domanda ex art.96 c.p.c.
Si dà atto della lettura della sentenza in udienza.
Così deciso in Trani in data 27.1.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Pastore
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4