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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 03/07/2025, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
La Corte d'Appello di Catania - Seconda Sezione Civile - composta da:
1) Dott. Giovanni DIPIETRO Presidente
2) Dott.ssa Maria Stella ARENA Consigliere rel. ed est.
3) Dott. Massimo LO TRUGLIO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 357/2024 R.G., avente per oggetto: ripetizione di indebito;
TRA
, nato ad [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappr. e dif. dall'avv. Francesco Andronico, giusta procura C.F._1
in atti;
APPELLANTE
CONTRO codice fiscale con sede legale in Floridia (SR), via CP_1 P.IVA_1
Archimede n.160, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale incorporante, giusta fusione per incorporazione del 16.12.2022, la
[...]
Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Federico Alessandro Petino, giusta procura in atti;
APPELLATA
All'udienza di discussione del 13.5.2025, sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti, la causa veniva posta in decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con sentenza n. 2281/2023, pubblicata il 18/12/2023 (nel proc. n. 2457/2013 RG), il Tribunale di Siracusa – adito dalla per la Controparte_2 condanna di (medico anestesista, in regime di rapporto libero Parte_1
professionale) alla restituzione, ai sensi dell'art. 2033 c.c., della somma di €
47.051,15, asseritamente corrisposta, per errore contabile, in misura superiore a quella pattuita nell'accordo del 14.12.2007 (ossia corrispondente al 4% netto in Parte luogo che al 4% lordo dei d'ora in poi ) - ha così Controparte_3 statuito:
1) ha accolto la domanda e ha condannato l' alla restituzione della somma di Pt_1
€ 47.051,15, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
2) ha rigettato la domanda riconvenzionale, proposta da , di Parte_1 accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro con la casa di cura, a decorrere dal 20.9.1998 e sino alla data di risoluzione, con conseguente condanna al pagamento del TFR maturato e alla regolarizzazione previdenziale e contributiva presso i competenti enti previdenziali.
Avverso tale sentenza ha proposto appello nei confronti di Parte_1 CP_1
[... (già , formulando tre motivi di gravame. Controparte_2
Si è costituita la società quale incorporante la CP_1 Controparte_2
e ha chiesto il rigetto dell'appello perché infondato.
[...]
Indi, alla udienza di discussione del 13.5.2025, la causa è stata posta in decisione.
^^^^^^^^^^
Con il primo motivo di impugnazione, la parte deduce l'errata valutazione dei presupposti per l'applicazione dell'articolo 2033 c.c. in relazione agli artt. 1429 e
1431 c.c..
Lamenta in particolare che il giudice avrebbe riconosciuto l'indebito solo in base alla clausola del contratto del 14.12.2007 relativa alla determinazione del compenso, e al ricalcolo effettuato dalla Casa di cura del 4% lordo dei DRG pagati Contr dall' (parte variabile del compenso pattuito), senza verificare l'effettiva sussistenza di tutti i requisiti per la ripetizione delle somme che si assumono erogate per errore.
2 Deduce che, nello specifico, difetterebbe la sussistenza di un errore essenziale e riconoscibile, la cui necessità è stata affermata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di recupero avviato dal datore di lavoro nei confronti del lavoratore.
Con il secondo motivo di appello, la parte lamenta un'errata interpretazione del contratto ex art. 1362 c.c..
In particolare, lamenta che il primo giudice ha errato a ritenere che l'accordo del dicembre 2007, sottoscritto dal dottor , fosse di per sé sufficiente a Pt_1
legittimare il recupero delle somme da parte della casa di cura.
Espone al riguardo: che le parti avevano avviato la loro collaborazione nel Parte 1998, concordando il compenso mensile con una parte fissa e una quota di , pari al 5% al netto della ritenuta l'imposta; che dal 2004 avevano concordemente ridotto detta quota al 4%, sempre al netto, e che tale regime di calcolo e di erogazione era rimasto immutato ininterrottamente fino al 2012 (data di cessazione del rapporto), nonostante il contratto frattanto intervenuto nel 2007 (che prevedeva il 4% lordo); che, dunque, il comportamento tenuto dalle parti per un periodo di tempo così lungo è inequivoco, e lascia intendere che il contratto del 2007 sia rimasto del tutto inapplicato e che il rapporto sia proseguito con le stesse modalità di pagamento stabilite sin dal 2004.
Conclude, dunque, l'appellante che “una corretta interpretazione del contratto alla luce dei principi ermeneutici di cui all'art. 1362 c.c., anche alla luce degli insegnamenti della S.C., deve condurre a ritenere il contratto del 2007 privo di validità in quanto concretamente mai applicato e deve invece correttamente valorizzare il complessivo e univoco comportamento delle parti tenuto per tutti gli anni di rapporto.”
In subordine, l'appellante critica la sentenza per aver ignorato un documento prodotto in primo grado (all.7), da cui emergeva che la casa di cura aveva esercitato il recesso dal contratto del 2007, a far data dal 31.12.2010, sicchè, a dire dell'appellante, quantomeno il recupero delle somme versate per il periodo successivo - da gennaio 2011 a ottobre 2012- era illegittimo.
3 I motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione della loro stretta connessione, sono infondati.
Ed invero, la non applicazione dell'accordo del 14 dicembre 2007 (“lettera incarico a rapporto libero professionale”) quanto alla clausola determinativa del compenso (che prevedeva appunto l'applicazione della percentuale del 4% al lordo delle ritenute di legge, invece che al netto, come negli accordi precedenti), di per sé, non denota un'eventuale simulazione relativa, del resto neppure prospettata dalla parte, e non appare neppure idonea ad acquistare la valenza di un comportamento concludente di modifica, come assunto dalla parte, di cui peraltro non si comprenderebbe la motivazione.
La mera non applicazione della nuova e diversa base di calcolo costituisce, infatti, un comportamento negoziale neutro, non avente un significato univoco nel senso modificativo della clausola contrattuale espressa (in forma scritta), relativa alle modalità di determinazione del compenso.
Non è neppure rilevante, contrariamente a quanto assunto dall'appellante seppure in via gradata, il recesso, esercitato dalla casa di cura, dal contratto in questione a far data dal 31.12.2010.
Ed invero, posto che è pacifico che il rapporto tra le parti è proseguito di fatto anche dopo il recesso, sino al mese di ottobre 2012 (data in cui è cessato), deve ritenersi che lo stesso sia proseguito alle ultime condizioni stabilite dalle parti, in mancanza di prova che sia intervenuto altro e diverso accordo.
In questo senso depone anche la nota dell'8.2.2013 (prodotta in giudizio) con cui lo stesso dr. , nel chiedere alla casa di cura il pagamento delle sue Pt_1 spettanze, rilevava che l'intervenuto recesso non modificava i termini dell'accordo, perché non era stato sostituito da altro contratto di diverso contenuto.
In conclusione, va dunque confermata la statuizione di accoglimento della domanda di ripetizione d'indebito formulata dalla società.
Con il terzo motivo di appello (sub C), l'appellante lamenta altresì l'errata valutazione da parte del primo giudice degli elementi probatori sulla natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti, oggetto della domanda riconvenzionale da lui avanzata, rigettata dal Tribunale.
4 Espone l'appellante che “dai documenti prodotti e dalla istruttoria espletata, è emerso in maniera chiara e inconfutabile che il ricorrente, sin dalla data di assunzione, è stato stabilmente inserito nell'organizzazione aziendale e sottoposto, nell'espletamento della propria prestazione lavorativa, al potere direttivo, e di controllo del Direttore Sanitario, con obbligo di osservare un orario di lavoro prestabilito, di assicurare la continuità della propria prestazione lavorativa, di essere autorizzato per potere usufruire delle ferie spettanti.”
L' ha evidenziato altresì che le attrezzature e i macchinari utilizzati erano Pt_1
di proprietà della casa di cura e, ancora, anche le modalità di compenso erano del tutto in linea con un rapporto di natura subordinata.
Il motivo è infondato e, come tale, non può trovare accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Appare decisiva, ad avviso del Collegio, la correttezza delle valutazioni operate dal Tribunale in ordine all'insussistenza, nel caso di specie, dei presupposti del rapporto di lavoro subordinato, il cui accertamento costituiva la base della domanda formulata per la quantificazione e il pagamento del trattamento di fine rapporto e per la regolarizzazione contributiva e previdenziale (che avrebbe richiesto l'instaurazione del contraddittorio con gli enti competenti).
Rileva il Collegio come l'approfondita istruttoria, esperita in primo grado, non abbia evidenziato - contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante - gli elementi caratteristici della subordinazione, come individuati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.
Come è noto, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro, il nomen juris utilizzato dalle parti, se non esime dall'accertamento delle effettive modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, dovendo il giudice “accertare in maniera rigorosa se quanto dichiarato nel documento contrattuale si sia tradotto nella realtà” (Cass. 18.4.2007, n. 9264; conf. Cass. 20.3.2007, n. 6622), costituisce, tuttavia, elemento certamente rilevante, soprattutto nelle fattispecie in cui “la volontà negoziale si è espressa in modo libero (in ragione della situazione in cui versano le parti al momento della dichiarazione) nonché in forma articolata”
(Cass. 18.4.2007, n. 9264).
5 Ciò posto, la Corte di Cassazione ha ripetutamente statuito che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di un rapporto di lavoro subordinato sia di un rapporto di lavoro autonomo, a seconda delle modalità del suo svolgimento.
L'elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi di rapporto è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro con assoggettamento al potere disciplinare ed alle direttive da questo impartite circa le modalità di esecuzione dell'attività lavorativa;
altri elementi - come l'osservanza di un orario, l'assenza di rischio economico, la forma di retribuzione e la stessa collaborazione - possono avere invece valore indicativo, ma mai determinante (Cass.
7.3.2003 n. 3471).
L'esistenza del suddetto vincolo va concretamente apprezzata dal giudice di merito con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore ed al modo della sua attuazione.
Segnatamente, secondo la giurisprudenza della Cassazione, in caso di prestazioni che, per la loro natura intellettuale, mal si adattano ad essere eseguite sotto la direzione del datore di lavoro con continuità regolare, anche negli orari, la qualificazione del rapporto come subordinato o autonomo, sia pure con collaborazione coordinata e continuativa, deve essere effettuata secondo il primario parametro distintivo della subordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo del datore di lavoro (Cass. 20.8.2012 n.
14573).
Con particolare riferimento a coloro che esercitano la professione medica, la stessa giurisprudenza, proprio per la peculiarità della professione, ha ritenuto insufficiente il ricorso esclusivo ai parametri dell'esercizio da parte del datore di lavoro del potere gerarchico (concretizzantesi in ordini e direttive) e del potere disciplinare, o ad elementi come la fissazione di un orario per le visite, o eventuali controlli nell'adempimento della prestazione, ove gli stessi non si siano tradotti nell'espressione del potere conformativo sul contenuto della prestazione proprio del datore di lavoro. In tali ipotesi, la sussistenza o meno della subordinazione deve essere verificata in relazione alla intensità della etero organizzazione della
6 prestazione, al fine di stabilire se l'organizzazione sia limitata al coordinamento dell'attività del medico con quella dell'impresa, oppure ecceda le esigenze di coordinamento per dipendere direttamente e continuativamente dall'interesse dell'impresa, responsabile nei confronti dei clienti di prestazioni assunte come proprie e non della sola assicurazione di prestazioni altrui (Cass.
7.03.03 n. 3471).
Passando all'esame del caso di specie, va anzitutto evidenziato che le stesse parti, nella lettera di conferimento di incarico prodotta in atti, datata 14.12.2004, definiscono l'incarico di medico anestetista conferito al dr. come “libero Pt_1
professionale”, specificando che l'attività ha carattere di lavoro autonomo senza vincolo di subordinazione.
Né dall'istruttoria è emerso alcun elemento che abbia potuto influenzare l'adesione del professionista, odierno appellante, alla formale qualificazione del rapporto, le cui peculiari modalità attuative corroborano la spontaneità del consenso dallo stesso manifestato.
Il nomen iuris adottato dalle parti assume, pertanto, nel caso di specie una sua pregnanza, per come riconosciuto dal primo giudice, oltre ad avere trovato piena conferma nelle risultanze probatorie acquisite agli atti del giudizio.
Si può infatti escludere che l' , attore in riconvenzione nel giudizio di Pt_1 primo grado, abbia provato, come era suo onere, che, nello svolgimento della propria attività all'interno della casa di cura, avente un autonomo contenuto professionale, fosse soggetto all'esercizio dei caratteristici poteri datoriali. E' emerso piuttosto che questi era soggetto ad una fisiologica opera di coordinamento con l'impresa, riconducibile alla gestione della struttura sanitaria della società.
Si osserva al riguardo che la documentazione prodotta dall'appellante non è idonea a comprovare un assoggettamento ad uno stringente potere direttivo e organizzativo del datore di lavoro: si tratta, infatti, non già di specifici ordini di servizio, bensì di convocazioni a riunioni, il cui oggetto richiedeva come necessaria la partecipazione del sanitario, nonché di una nota di comunicazione del nominativo del referente della società, deputato ad attività strettamente connesse con quelle dei sanitari (pre-ricoveri), per il necessario coordinamento.
7 Tali elementi, come anche le ulteriori circostanze addotte -confermate dai testi escussi- dell'osservanza di un orario di lavoro, della soggezione a turni di reperibilità e della necessità di comunicare assenze e di concordare le ferie, non assumono, in realtà, la valenza di sufficienti, e inequivoci, indici di subordinazione.
Questi, più che costituire prova della sottoposizione ad uno stringente potere direttivo e di controllo esecutivo , rispondono a una fisiologica esigenza organizzativa di coordinamento dell'attività del medico con quella dell'impresa, specie ove si tenga conto della peculiarità dell'attività del medico anestetista, che va necessariamente coordinata con quella dei reparti per la programmazione degli interventi di chirurgia.
Significativa appare al contrario la circostanza, pacifica e incontestata, dello svolgimento da parte del dr. , di un'attività ulteriore, di natura libero- Pt_1 professionale, svolta in uno studio privato, senza che risultino limiti, nonché la circostanza, valutata dal giudice di prime cure senza che sul punto vi sia stato uno specifico profilo di censura, circa la corrispondenza delle attività svolte dal dott.
(e delle modalità di svolgimento risultanti dall'istruttoria) a quanto stabilito Pt_1
dall'Accordo AIOP – di cui fa parte la del 1997, che Controparte_2 disciplina i rapporti di lavoro in regime libero professionale, ex art. 2229 e ss c.c., all'interno delle strutture sanitarie convenzionate.
Del tutto generica è poi l'asserzione dell'appellante secondo cui le modalità di determinazione del compenso sono in linea con un rapporto di natura subordinata;
in senso contrario, può invece affermarsi che i compensi venivano erogati al dott.
dietro presentazione di fattura (e non con busra-paga), e non erano sempre Pt_1
uguali come una retribuzione, ma sempre differenti e proporzionati alle operazioni Contr (interventi) eseguite, e ai DRG pagati dall' ai quali aveva partecipato.
Appare invece di per sé neutra, e come tale irrilevante, la proprietà in capo alla casa di cura delle attrezzature e dei macchinari, dedotta peraltro sempre in modo generico dall'appellante; ciò specie ove si consideri che la complessità e l'elevata specializzazione dell'attività del medico anestesista rende improbabile che questi
8 si avvalga di attrezzature di sua proprietà nelle strutture ove presta la propria opera professionale.
Anche sotto tale profilo, le conclusioni cui il Tribunale è pervenuto resistono alle censure svolte da parte appellante.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la gravata sentenza merita dunque integrale conferma, e l'appello va rigettato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM 13.8.2022 n. 147, in ragione del valore della controversia (scaglione da € 26.000,01 a 52.000,00) e del suo grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria nella presente fase del giudizio (applicando i parametri medi per tutte le fasi, con esclusione dell'istruttoria per cui si reputa congrua la misura minima).
Atteso il rigetto dell'appello, ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Siracusa n. 2281/2023 del 18.12.2023; condanna l'appellante al rimborso in favore dell'appellata delle CP_1
spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 8.469,00 per compensi, di cui euro 2058,00 per la fase di studio, euro 1418,00 per la fase introduttiva, euro 1523,00 per la fase di trattazione ed euro 3470,00 per la fase decisionale, oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie nella percentuale del
15%, del compenso totale per la prestazione;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'articolo 13 comma 1 quater del DPR 115/2002.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello in data 26.6.2025
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Stella Arena dott. Giovanni Dipietro
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
La Corte d'Appello di Catania - Seconda Sezione Civile - composta da:
1) Dott. Giovanni DIPIETRO Presidente
2) Dott.ssa Maria Stella ARENA Consigliere rel. ed est.
3) Dott. Massimo LO TRUGLIO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 357/2024 R.G., avente per oggetto: ripetizione di indebito;
TRA
, nato ad [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappr. e dif. dall'avv. Francesco Andronico, giusta procura C.F._1
in atti;
APPELLANTE
CONTRO codice fiscale con sede legale in Floridia (SR), via CP_1 P.IVA_1
Archimede n.160, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale incorporante, giusta fusione per incorporazione del 16.12.2022, la
[...]
Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Federico Alessandro Petino, giusta procura in atti;
APPELLATA
All'udienza di discussione del 13.5.2025, sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti, la causa veniva posta in decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con sentenza n. 2281/2023, pubblicata il 18/12/2023 (nel proc. n. 2457/2013 RG), il Tribunale di Siracusa – adito dalla per la Controparte_2 condanna di (medico anestesista, in regime di rapporto libero Parte_1
professionale) alla restituzione, ai sensi dell'art. 2033 c.c., della somma di €
47.051,15, asseritamente corrisposta, per errore contabile, in misura superiore a quella pattuita nell'accordo del 14.12.2007 (ossia corrispondente al 4% netto in Parte luogo che al 4% lordo dei d'ora in poi ) - ha così Controparte_3 statuito:
1) ha accolto la domanda e ha condannato l' alla restituzione della somma di Pt_1
€ 47.051,15, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
2) ha rigettato la domanda riconvenzionale, proposta da , di Parte_1 accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro con la casa di cura, a decorrere dal 20.9.1998 e sino alla data di risoluzione, con conseguente condanna al pagamento del TFR maturato e alla regolarizzazione previdenziale e contributiva presso i competenti enti previdenziali.
Avverso tale sentenza ha proposto appello nei confronti di Parte_1 CP_1
[... (già , formulando tre motivi di gravame. Controparte_2
Si è costituita la società quale incorporante la CP_1 Controparte_2
e ha chiesto il rigetto dell'appello perché infondato.
[...]
Indi, alla udienza di discussione del 13.5.2025, la causa è stata posta in decisione.
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Con il primo motivo di impugnazione, la parte deduce l'errata valutazione dei presupposti per l'applicazione dell'articolo 2033 c.c. in relazione agli artt. 1429 e
1431 c.c..
Lamenta in particolare che il giudice avrebbe riconosciuto l'indebito solo in base alla clausola del contratto del 14.12.2007 relativa alla determinazione del compenso, e al ricalcolo effettuato dalla Casa di cura del 4% lordo dei DRG pagati Contr dall' (parte variabile del compenso pattuito), senza verificare l'effettiva sussistenza di tutti i requisiti per la ripetizione delle somme che si assumono erogate per errore.
2 Deduce che, nello specifico, difetterebbe la sussistenza di un errore essenziale e riconoscibile, la cui necessità è stata affermata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di recupero avviato dal datore di lavoro nei confronti del lavoratore.
Con il secondo motivo di appello, la parte lamenta un'errata interpretazione del contratto ex art. 1362 c.c..
In particolare, lamenta che il primo giudice ha errato a ritenere che l'accordo del dicembre 2007, sottoscritto dal dottor , fosse di per sé sufficiente a Pt_1
legittimare il recupero delle somme da parte della casa di cura.
Espone al riguardo: che le parti avevano avviato la loro collaborazione nel Parte 1998, concordando il compenso mensile con una parte fissa e una quota di , pari al 5% al netto della ritenuta l'imposta; che dal 2004 avevano concordemente ridotto detta quota al 4%, sempre al netto, e che tale regime di calcolo e di erogazione era rimasto immutato ininterrottamente fino al 2012 (data di cessazione del rapporto), nonostante il contratto frattanto intervenuto nel 2007 (che prevedeva il 4% lordo); che, dunque, il comportamento tenuto dalle parti per un periodo di tempo così lungo è inequivoco, e lascia intendere che il contratto del 2007 sia rimasto del tutto inapplicato e che il rapporto sia proseguito con le stesse modalità di pagamento stabilite sin dal 2004.
Conclude, dunque, l'appellante che “una corretta interpretazione del contratto alla luce dei principi ermeneutici di cui all'art. 1362 c.c., anche alla luce degli insegnamenti della S.C., deve condurre a ritenere il contratto del 2007 privo di validità in quanto concretamente mai applicato e deve invece correttamente valorizzare il complessivo e univoco comportamento delle parti tenuto per tutti gli anni di rapporto.”
In subordine, l'appellante critica la sentenza per aver ignorato un documento prodotto in primo grado (all.7), da cui emergeva che la casa di cura aveva esercitato il recesso dal contratto del 2007, a far data dal 31.12.2010, sicchè, a dire dell'appellante, quantomeno il recupero delle somme versate per il periodo successivo - da gennaio 2011 a ottobre 2012- era illegittimo.
3 I motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione della loro stretta connessione, sono infondati.
Ed invero, la non applicazione dell'accordo del 14 dicembre 2007 (“lettera incarico a rapporto libero professionale”) quanto alla clausola determinativa del compenso (che prevedeva appunto l'applicazione della percentuale del 4% al lordo delle ritenute di legge, invece che al netto, come negli accordi precedenti), di per sé, non denota un'eventuale simulazione relativa, del resto neppure prospettata dalla parte, e non appare neppure idonea ad acquistare la valenza di un comportamento concludente di modifica, come assunto dalla parte, di cui peraltro non si comprenderebbe la motivazione.
La mera non applicazione della nuova e diversa base di calcolo costituisce, infatti, un comportamento negoziale neutro, non avente un significato univoco nel senso modificativo della clausola contrattuale espressa (in forma scritta), relativa alle modalità di determinazione del compenso.
Non è neppure rilevante, contrariamente a quanto assunto dall'appellante seppure in via gradata, il recesso, esercitato dalla casa di cura, dal contratto in questione a far data dal 31.12.2010.
Ed invero, posto che è pacifico che il rapporto tra le parti è proseguito di fatto anche dopo il recesso, sino al mese di ottobre 2012 (data in cui è cessato), deve ritenersi che lo stesso sia proseguito alle ultime condizioni stabilite dalle parti, in mancanza di prova che sia intervenuto altro e diverso accordo.
In questo senso depone anche la nota dell'8.2.2013 (prodotta in giudizio) con cui lo stesso dr. , nel chiedere alla casa di cura il pagamento delle sue Pt_1 spettanze, rilevava che l'intervenuto recesso non modificava i termini dell'accordo, perché non era stato sostituito da altro contratto di diverso contenuto.
In conclusione, va dunque confermata la statuizione di accoglimento della domanda di ripetizione d'indebito formulata dalla società.
Con il terzo motivo di appello (sub C), l'appellante lamenta altresì l'errata valutazione da parte del primo giudice degli elementi probatori sulla natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti, oggetto della domanda riconvenzionale da lui avanzata, rigettata dal Tribunale.
4 Espone l'appellante che “dai documenti prodotti e dalla istruttoria espletata, è emerso in maniera chiara e inconfutabile che il ricorrente, sin dalla data di assunzione, è stato stabilmente inserito nell'organizzazione aziendale e sottoposto, nell'espletamento della propria prestazione lavorativa, al potere direttivo, e di controllo del Direttore Sanitario, con obbligo di osservare un orario di lavoro prestabilito, di assicurare la continuità della propria prestazione lavorativa, di essere autorizzato per potere usufruire delle ferie spettanti.”
L' ha evidenziato altresì che le attrezzature e i macchinari utilizzati erano Pt_1
di proprietà della casa di cura e, ancora, anche le modalità di compenso erano del tutto in linea con un rapporto di natura subordinata.
Il motivo è infondato e, come tale, non può trovare accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Appare decisiva, ad avviso del Collegio, la correttezza delle valutazioni operate dal Tribunale in ordine all'insussistenza, nel caso di specie, dei presupposti del rapporto di lavoro subordinato, il cui accertamento costituiva la base della domanda formulata per la quantificazione e il pagamento del trattamento di fine rapporto e per la regolarizzazione contributiva e previdenziale (che avrebbe richiesto l'instaurazione del contraddittorio con gli enti competenti).
Rileva il Collegio come l'approfondita istruttoria, esperita in primo grado, non abbia evidenziato - contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante - gli elementi caratteristici della subordinazione, come individuati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.
Come è noto, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro, il nomen juris utilizzato dalle parti, se non esime dall'accertamento delle effettive modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, dovendo il giudice “accertare in maniera rigorosa se quanto dichiarato nel documento contrattuale si sia tradotto nella realtà” (Cass. 18.4.2007, n. 9264; conf. Cass. 20.3.2007, n. 6622), costituisce, tuttavia, elemento certamente rilevante, soprattutto nelle fattispecie in cui “la volontà negoziale si è espressa in modo libero (in ragione della situazione in cui versano le parti al momento della dichiarazione) nonché in forma articolata”
(Cass. 18.4.2007, n. 9264).
5 Ciò posto, la Corte di Cassazione ha ripetutamente statuito che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di un rapporto di lavoro subordinato sia di un rapporto di lavoro autonomo, a seconda delle modalità del suo svolgimento.
L'elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi di rapporto è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro con assoggettamento al potere disciplinare ed alle direttive da questo impartite circa le modalità di esecuzione dell'attività lavorativa;
altri elementi - come l'osservanza di un orario, l'assenza di rischio economico, la forma di retribuzione e la stessa collaborazione - possono avere invece valore indicativo, ma mai determinante (Cass.
7.3.2003 n. 3471).
L'esistenza del suddetto vincolo va concretamente apprezzata dal giudice di merito con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore ed al modo della sua attuazione.
Segnatamente, secondo la giurisprudenza della Cassazione, in caso di prestazioni che, per la loro natura intellettuale, mal si adattano ad essere eseguite sotto la direzione del datore di lavoro con continuità regolare, anche negli orari, la qualificazione del rapporto come subordinato o autonomo, sia pure con collaborazione coordinata e continuativa, deve essere effettuata secondo il primario parametro distintivo della subordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo del datore di lavoro (Cass. 20.8.2012 n.
14573).
Con particolare riferimento a coloro che esercitano la professione medica, la stessa giurisprudenza, proprio per la peculiarità della professione, ha ritenuto insufficiente il ricorso esclusivo ai parametri dell'esercizio da parte del datore di lavoro del potere gerarchico (concretizzantesi in ordini e direttive) e del potere disciplinare, o ad elementi come la fissazione di un orario per le visite, o eventuali controlli nell'adempimento della prestazione, ove gli stessi non si siano tradotti nell'espressione del potere conformativo sul contenuto della prestazione proprio del datore di lavoro. In tali ipotesi, la sussistenza o meno della subordinazione deve essere verificata in relazione alla intensità della etero organizzazione della
6 prestazione, al fine di stabilire se l'organizzazione sia limitata al coordinamento dell'attività del medico con quella dell'impresa, oppure ecceda le esigenze di coordinamento per dipendere direttamente e continuativamente dall'interesse dell'impresa, responsabile nei confronti dei clienti di prestazioni assunte come proprie e non della sola assicurazione di prestazioni altrui (Cass.
7.03.03 n. 3471).
Passando all'esame del caso di specie, va anzitutto evidenziato che le stesse parti, nella lettera di conferimento di incarico prodotta in atti, datata 14.12.2004, definiscono l'incarico di medico anestetista conferito al dr. come “libero Pt_1
professionale”, specificando che l'attività ha carattere di lavoro autonomo senza vincolo di subordinazione.
Né dall'istruttoria è emerso alcun elemento che abbia potuto influenzare l'adesione del professionista, odierno appellante, alla formale qualificazione del rapporto, le cui peculiari modalità attuative corroborano la spontaneità del consenso dallo stesso manifestato.
Il nomen iuris adottato dalle parti assume, pertanto, nel caso di specie una sua pregnanza, per come riconosciuto dal primo giudice, oltre ad avere trovato piena conferma nelle risultanze probatorie acquisite agli atti del giudizio.
Si può infatti escludere che l' , attore in riconvenzione nel giudizio di Pt_1 primo grado, abbia provato, come era suo onere, che, nello svolgimento della propria attività all'interno della casa di cura, avente un autonomo contenuto professionale, fosse soggetto all'esercizio dei caratteristici poteri datoriali. E' emerso piuttosto che questi era soggetto ad una fisiologica opera di coordinamento con l'impresa, riconducibile alla gestione della struttura sanitaria della società.
Si osserva al riguardo che la documentazione prodotta dall'appellante non è idonea a comprovare un assoggettamento ad uno stringente potere direttivo e organizzativo del datore di lavoro: si tratta, infatti, non già di specifici ordini di servizio, bensì di convocazioni a riunioni, il cui oggetto richiedeva come necessaria la partecipazione del sanitario, nonché di una nota di comunicazione del nominativo del referente della società, deputato ad attività strettamente connesse con quelle dei sanitari (pre-ricoveri), per il necessario coordinamento.
7 Tali elementi, come anche le ulteriori circostanze addotte -confermate dai testi escussi- dell'osservanza di un orario di lavoro, della soggezione a turni di reperibilità e della necessità di comunicare assenze e di concordare le ferie, non assumono, in realtà, la valenza di sufficienti, e inequivoci, indici di subordinazione.
Questi, più che costituire prova della sottoposizione ad uno stringente potere direttivo e di controllo esecutivo , rispondono a una fisiologica esigenza organizzativa di coordinamento dell'attività del medico con quella dell'impresa, specie ove si tenga conto della peculiarità dell'attività del medico anestetista, che va necessariamente coordinata con quella dei reparti per la programmazione degli interventi di chirurgia.
Significativa appare al contrario la circostanza, pacifica e incontestata, dello svolgimento da parte del dr. , di un'attività ulteriore, di natura libero- Pt_1 professionale, svolta in uno studio privato, senza che risultino limiti, nonché la circostanza, valutata dal giudice di prime cure senza che sul punto vi sia stato uno specifico profilo di censura, circa la corrispondenza delle attività svolte dal dott.
(e delle modalità di svolgimento risultanti dall'istruttoria) a quanto stabilito Pt_1
dall'Accordo AIOP – di cui fa parte la del 1997, che Controparte_2 disciplina i rapporti di lavoro in regime libero professionale, ex art. 2229 e ss c.c., all'interno delle strutture sanitarie convenzionate.
Del tutto generica è poi l'asserzione dell'appellante secondo cui le modalità di determinazione del compenso sono in linea con un rapporto di natura subordinata;
in senso contrario, può invece affermarsi che i compensi venivano erogati al dott.
dietro presentazione di fattura (e non con busra-paga), e non erano sempre Pt_1
uguali come una retribuzione, ma sempre differenti e proporzionati alle operazioni Contr (interventi) eseguite, e ai DRG pagati dall' ai quali aveva partecipato.
Appare invece di per sé neutra, e come tale irrilevante, la proprietà in capo alla casa di cura delle attrezzature e dei macchinari, dedotta peraltro sempre in modo generico dall'appellante; ciò specie ove si consideri che la complessità e l'elevata specializzazione dell'attività del medico anestesista rende improbabile che questi
8 si avvalga di attrezzature di sua proprietà nelle strutture ove presta la propria opera professionale.
Anche sotto tale profilo, le conclusioni cui il Tribunale è pervenuto resistono alle censure svolte da parte appellante.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la gravata sentenza merita dunque integrale conferma, e l'appello va rigettato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM 13.8.2022 n. 147, in ragione del valore della controversia (scaglione da € 26.000,01 a 52.000,00) e del suo grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria nella presente fase del giudizio (applicando i parametri medi per tutte le fasi, con esclusione dell'istruttoria per cui si reputa congrua la misura minima).
Atteso il rigetto dell'appello, ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Siracusa n. 2281/2023 del 18.12.2023; condanna l'appellante al rimborso in favore dell'appellata delle CP_1
spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 8.469,00 per compensi, di cui euro 2058,00 per la fase di studio, euro 1418,00 per la fase introduttiva, euro 1523,00 per la fase di trattazione ed euro 3470,00 per la fase decisionale, oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie nella percentuale del
15%, del compenso totale per la prestazione;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'articolo 13 comma 1 quater del DPR 115/2002.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello in data 26.6.2025
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Stella Arena dott. Giovanni Dipietro
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