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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 05/06/2025, n. 1739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1739 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato, la seguente
Sentenza
Pronunciata nella causa recante N.R.G. 4269/2023
Promossa da
, come rappresentato/a e difesa/o in atti Parte_1
Contro
, come rappresentato/a e difeso/a in atti;
CP_1
OGGETTO: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 15.05.2023, la Sig.ra adiva il Giudice del Parte_1
Lavoro presso il Tribunale di Taranto al fine di vedersi riconoscere la sussistenza delle malattie professionali (sindrome del tunnel carpale mano destra;
spondilodiscopatie del tratto lombare;
tendinosi spalla bilaterale) inutilmente denunciate in sede amministrativa, con conseguente diritto alla percezione del relativo indennizzo.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto della domanda poiché infondata. CP_2
La controversia veniva istruita mediante prova testimoniale e CTU, espletata dal Dott. Per_1
[...]
La causa veniva discussa all'odierna udienza e decisa come da seguente sentenza.
******
La domanda è fondata e merita accoglimento.
I testi escussi all'udienza del 02.05.2024, hanno confermato la tipologia di mansioni lavorative svolte dalla ricorrente, bracciante agricola a partire dal 1980, come articolate nel ricorso introduttivo.
Dall'espletata CTU, inoltre, è emerso che il ricorrente è affetto dalla patologia denunciata in sede amministrativa:
“. Esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla apprezzabili strumentalmente, non
comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale: 1% per lato 224. Limitazione dei
movimenti dell'articolazione scapoloomerale ai gradi estremi: 1% per lato STC dx: valore
attribuito 2% 213. Ernia discale del tratto lombare con disturbi troficosensitivi Persistenti: 4%”. L'elaborato peritale sostiene la sussistenza di nesso causale tra le suddette patologie e l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente, quantificando un grado complessivo di menomazione permanente da tecnopatia nella misura dell'8%.
Siffatte conclusioni, in quanto fondate su accurate indagini cliniche e strumentali nonché sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, vanno senz'altro condivise, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni.
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (Cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
Non sussistono, quindi, ragionevoli dubbi in ordine al rapporto causale intercorrente tra mansioni svolte, esposizione a rischio e patologia contratta. La tipologia stessa della malattia e dell'ambiente in cui il ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa (secondo quanto è emerso anche in sede di indagine peritale) costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario - in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine “professionale” della patologia
L' , dunque, deve essere condannato al pagamento delle differenze del dovuto, maturato e CP_1 maturando nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig. così provvede: Parte_2
- Accoglie la domanda proposta da parte ricorrente e, per l'effetto, dichiara il diritto della stessa a conseguire l'indennizzo in capitale per malattia professionale nella misura complessiva dell'8%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente, come per legge;
- Condanna altresì l' al pagamento delle competenze del giudizio, che liquida in CP_1 complessivi € 1.300 a titolo di compenso professionale oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, da distrarsi a favore del procuratore antistatario;
Taranto, 05.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Leone
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato, la seguente
Sentenza
Pronunciata nella causa recante N.R.G. 4269/2023
Promossa da
, come rappresentato/a e difesa/o in atti Parte_1
Contro
, come rappresentato/a e difeso/a in atti;
CP_1
OGGETTO: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 15.05.2023, la Sig.ra adiva il Giudice del Parte_1
Lavoro presso il Tribunale di Taranto al fine di vedersi riconoscere la sussistenza delle malattie professionali (sindrome del tunnel carpale mano destra;
spondilodiscopatie del tratto lombare;
tendinosi spalla bilaterale) inutilmente denunciate in sede amministrativa, con conseguente diritto alla percezione del relativo indennizzo.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto della domanda poiché infondata. CP_2
La controversia veniva istruita mediante prova testimoniale e CTU, espletata dal Dott. Per_1
[...]
La causa veniva discussa all'odierna udienza e decisa come da seguente sentenza.
******
La domanda è fondata e merita accoglimento.
I testi escussi all'udienza del 02.05.2024, hanno confermato la tipologia di mansioni lavorative svolte dalla ricorrente, bracciante agricola a partire dal 1980, come articolate nel ricorso introduttivo.
Dall'espletata CTU, inoltre, è emerso che il ricorrente è affetto dalla patologia denunciata in sede amministrativa:
“. Esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla apprezzabili strumentalmente, non
comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale: 1% per lato 224. Limitazione dei
movimenti dell'articolazione scapoloomerale ai gradi estremi: 1% per lato STC dx: valore
attribuito 2% 213. Ernia discale del tratto lombare con disturbi troficosensitivi Persistenti: 4%”. L'elaborato peritale sostiene la sussistenza di nesso causale tra le suddette patologie e l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente, quantificando un grado complessivo di menomazione permanente da tecnopatia nella misura dell'8%.
Siffatte conclusioni, in quanto fondate su accurate indagini cliniche e strumentali nonché sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, vanno senz'altro condivise, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni.
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (Cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
Non sussistono, quindi, ragionevoli dubbi in ordine al rapporto causale intercorrente tra mansioni svolte, esposizione a rischio e patologia contratta. La tipologia stessa della malattia e dell'ambiente in cui il ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa (secondo quanto è emerso anche in sede di indagine peritale) costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario - in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine “professionale” della patologia
L' , dunque, deve essere condannato al pagamento delle differenze del dovuto, maturato e CP_1 maturando nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig. così provvede: Parte_2
- Accoglie la domanda proposta da parte ricorrente e, per l'effetto, dichiara il diritto della stessa a conseguire l'indennizzo in capitale per malattia professionale nella misura complessiva dell'8%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente, come per legge;
- Condanna altresì l' al pagamento delle competenze del giudizio, che liquida in CP_1 complessivi € 1.300 a titolo di compenso professionale oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, da distrarsi a favore del procuratore antistatario;
Taranto, 05.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Leone