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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/04/2025, n. 1784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1784 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
n. R.G.A.C. 7731/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile – Prima Unità Operativa
in persona del Giudice unico, dott. Roberto Ricciardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7731 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020, vertente
TRA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. CAIAZZO GIOVANNI;
- attore -
E
(P. IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'Amministratore p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ESPOSITO GIOVANNI;
- convenuto -
E
(C.F. Controparte_2
), in persona del legale rapp.te pro tempore, P.IVA_2
1 rappresentata e difesa dagli avv.ti BARBIERI LORENZO e REBECCHI
PIER GIORGIO;
- convenuto -
Nonché
(C.F. ), in persona del Direttore Controparte_2 P.IVA_3
generale p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti BATTAGLIA EMILIO e TULLIO
CATALDO MARCO;
- chiamata in causa -
CONCLUSIONI
All'udienza del 24 ottobre 2024 le parti si riportavano alle conclusioni già rassegnate.
RAGIONI DELLA DECISIONE letti gli atti di causa;
esaminata la documentazione esibita dalle parti;
premesso che con atto di citazione, depositato in data 23 ottobre 2020,
ha convenuto in giudizio le società Parte_1 CP_1
e al fine di
[...] Controparte_2
ottenere la condanna al pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento dei danni subiti in ragione del malfunzionamento e del mancato utilizzo dell'autovettura Porsche Panamera telaio n.
WP0ZZZ97ZJL147699 – oggetto di un contratto di locazione finanziaria stipulato in data 28/11/2018 (vedi doc. 1 allegato al fascicolo di parte attrice) e del successivo riscatto ai fini del diritto di proprietà (vedi carta di
2 circolazione allegata in sede di comparsa conclusionale del 19 dicembre
2024) –, nonché della omessa diligenza nell'esecuzione della manutenzione ordinaria e delle conseguenti spese sostenute;
che tale richiesta è scaturita da un precedente giudizio di ATP – recante n.
R.G. 3396/2019 (vedi doc. 11A allegato al fascicolo di parte attrice) –, ossia dall'accertamento di vizi dell'autoveicolo, presenti al momento della consegna, tali da rendere la stessa inidonea all'uso, incidendo sulla sicurezza alla guida;
preso atto che le società e CP_1 Controparte_2
si sono regolarmente costituite in giudizio, eccependo
[...]
preliminarmente l'inammissibilità della domanda attorea e, comunque, la sua infondatezza;
che, in particolare, la società ha chiesto di essere CP_1
autorizzata a chiamare in causa la società , CP_2
dichiarandosi mera rivenditrice del veicolo nell'ambito di una operazione negoziale di vendita “a catena”; che la si è regolarmente costituita in giudizio, a CP_2
seguito dell'autorizzata chiamata in causa nei suoi confronti, eccependo l'inammissibilità della domanda e chiedendone comunque il rigetto, in quanto non provati i fatti a sostegno della pretesa;
osservato che, prima della instaurazione del presente giudizio, è stato attivato tra le medesime parti un accertamento tecnico preventivo, la cui relazione conclusiva è stata poi allegata in atti;
che tale relazione conclusiva dell'accertamento tecnico preventivo, ritualmente acquisita al giudizio di cognizione (vedi doc. 11A allegato al fascicolo di parte attrice), è entrata a far parte del materiale probatorio
3 regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio delle parti e, perciò, è liberamente apprezzabile dal giudice ai fini del suo convincimento;
che, a seguito delle osservazioni e contestazioni delle parti sulle risultanze dell'acquisita relazione di A.T.P., è stata disposta la rinnovazione degli accertamenti tecnici già espletati – con i medesimi quesiti formulati in sede di A.T.P., tendenti in particolare a stabilire le cause degli inconvenienti riscontrati e le eventuali possibili soluzioni, nonché gli eventuali danni in ipotesi riscontrabili per eventuali sostituzioni di pezzi meccanici o quant'altro – ed è stato nominato all'uopo l'ing. Persona_1
come consulente tecnico d'ufficio (vedi ordinanza del 14 settembre 2022); considerato che la relazione depositata (vedi relazione definitiva depositata in data 8 aprile 2024) appare immune da vizi logico-giuridici ed è pienamente utilizzabile ai fini della decisione della controversia;
rilevato che il C.T.U. ha preliminarmente proceduto ad analizzare e descrivere le caratteristiche tecnico-costruttive e lo stato del veicolo, mediante sopralluoghi e documentazione raccolta;
che, sulla base di tali circostanze, ha accertato che l'unica anomalia idonea a generare le lamentate vibrazioni dello sterzo durante la guida è quella relativa alla deformazione dei cerchi ruota, in quanto determinanti importanti valori di squilibrio dinamico del veicolo;
che la riscontrata deformazione non è legata a difetti o vizi ed è tollerata, anzi, entro certi limiti, poiché i cerchi delle ruote sono soggetti, come tutti gli organi meccanici, ad usura e ad urti;
che, invero, le vibrazioni lamentate sono conseguenza dei ripetuti danneggiamenti alle ruote, causati dal proprietario del veicolo, di cui lo stesso non è stato mai portato a conoscenza durante i controlli periodici cui
è stato regolarmente sottoposto il veicolo;
4 che il C.T.U. evidenzia, in tale contesto, come la società CP_1
ben avrebbe potuto accertare e segnalare la causa delle lamentate vibrazioni dello sterzo, specie durante i periodici interventi di sostituzione dei pneumatici, benché tali deformazioni non siano ascrivibili alla concessionaria o alla società ; CP_2
che le riparazioni effettuate periodicamente sul veicolo hanno risolto solo parzialmente le vibrazioni generate dalla deformazione dei cerchi derivanti dalla usura;
rilevato, da ultimo, che il C.T.U. non ha riscontrato vizi o difetti sul veicolo, ma eventualmente ed unicamente una riduzione del valore del veicolo pari al costo da sostenere per il ripristino della lamentata vibrazione dello sterzo, pari ad euro 4.067,80, oltre al noleggio di un veicolo similare per numero di giorni 1 pari ad euro 800,00/1000; ritenuto che, per tutto quanto emerso ed esposto, l'autovettura non presenta alcun vizio o difetto, tale da giustificare una condanna al risarcimento dei danni lamentati da parte dell'attore, se non limitatamente ai costi da sostenere per il rispristino delle lamentate vibrazioni, oltre a quelli di noleggio di un veicolo sostitutivo;
che, in ragione del mancato accertamento o comunque della omessa segnalazione delle cause di tali vibrazioni, che ben avrebbero potuto essere ricercate e comunicate da parte della concessionaria durante i periodici e continui controlli eseguiti, appare opportuno riconoscere in favore di gli indicati costi ai sensi dell'art. 1227 c.c. Parte_1
limitatamente sotto il profilo della condanna alle spese;
che, per l'effetto, le spese di consulenza tecnica possono essere definitivamente poste a carico di e della società Parte_1 [...]
, in solido tra loro;
CP_1
5 che, per le stesse ragioni, tali conclusioni devono essere considerate ai fini della condanna alle spese legali, secondo la liquidazione di cui al dispositivo in base ai parametri del D.M. 55/2014 e ss. mod. (valori medi, scaglione da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00, in ragione del decisum);
P.Q.M.
RIGETTA la domanda di nei confronti della Parte_1 [...]
e della Controparte_1 Controparte_2
;
[...]
COMPENSA interamente le spese di lite tra e la Parte_1
Controparte_1
CONDANNA parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore della
, che liquida in complessivi Controparte_2
euro 2.552,00 per onorari di difesa (di cui euro 425,00 per la fase di studio della controversia, euro 425,00 per la fase di introduzione del giudizio, euro 851,00 per la fase istruttoria ed euro 851,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari,
IVA, CAP e accessori di legge;
RIGETTA la domanda della nei confronti della Controparte_1
Controparte_2
CONDANNA la al pagamento delle spese di lite Controparte_1
in favore della che liquida in complessivi euro Controparte_2
2.552,00 per onorari di difesa, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, IVA, CAP e accessori di legge;
PONE definitivamente a carico di e della Parte_1 [...]
, in solido tra loro, le spese di consulenza tecnica d'ufficio. CP_1
MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni.
6 Salerno, lì 18 aprile 2025
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03.
Il Giudice unico
dott. Roberto Ricciardi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile – Prima Unità Operativa
in persona del Giudice unico, dott. Roberto Ricciardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7731 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020, vertente
TRA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. CAIAZZO GIOVANNI;
- attore -
E
(P. IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'Amministratore p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ESPOSITO GIOVANNI;
- convenuto -
E
(C.F. Controparte_2
), in persona del legale rapp.te pro tempore, P.IVA_2
1 rappresentata e difesa dagli avv.ti BARBIERI LORENZO e REBECCHI
PIER GIORGIO;
- convenuto -
Nonché
(C.F. ), in persona del Direttore Controparte_2 P.IVA_3
generale p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti BATTAGLIA EMILIO e TULLIO
CATALDO MARCO;
- chiamata in causa -
CONCLUSIONI
All'udienza del 24 ottobre 2024 le parti si riportavano alle conclusioni già rassegnate.
RAGIONI DELLA DECISIONE letti gli atti di causa;
esaminata la documentazione esibita dalle parti;
premesso che con atto di citazione, depositato in data 23 ottobre 2020,
ha convenuto in giudizio le società Parte_1 CP_1
e al fine di
[...] Controparte_2
ottenere la condanna al pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento dei danni subiti in ragione del malfunzionamento e del mancato utilizzo dell'autovettura Porsche Panamera telaio n.
WP0ZZZ97ZJL147699 – oggetto di un contratto di locazione finanziaria stipulato in data 28/11/2018 (vedi doc. 1 allegato al fascicolo di parte attrice) e del successivo riscatto ai fini del diritto di proprietà (vedi carta di
2 circolazione allegata in sede di comparsa conclusionale del 19 dicembre
2024) –, nonché della omessa diligenza nell'esecuzione della manutenzione ordinaria e delle conseguenti spese sostenute;
che tale richiesta è scaturita da un precedente giudizio di ATP – recante n.
R.G. 3396/2019 (vedi doc. 11A allegato al fascicolo di parte attrice) –, ossia dall'accertamento di vizi dell'autoveicolo, presenti al momento della consegna, tali da rendere la stessa inidonea all'uso, incidendo sulla sicurezza alla guida;
preso atto che le società e CP_1 Controparte_2
si sono regolarmente costituite in giudizio, eccependo
[...]
preliminarmente l'inammissibilità della domanda attorea e, comunque, la sua infondatezza;
che, in particolare, la società ha chiesto di essere CP_1
autorizzata a chiamare in causa la società , CP_2
dichiarandosi mera rivenditrice del veicolo nell'ambito di una operazione negoziale di vendita “a catena”; che la si è regolarmente costituita in giudizio, a CP_2
seguito dell'autorizzata chiamata in causa nei suoi confronti, eccependo l'inammissibilità della domanda e chiedendone comunque il rigetto, in quanto non provati i fatti a sostegno della pretesa;
osservato che, prima della instaurazione del presente giudizio, è stato attivato tra le medesime parti un accertamento tecnico preventivo, la cui relazione conclusiva è stata poi allegata in atti;
che tale relazione conclusiva dell'accertamento tecnico preventivo, ritualmente acquisita al giudizio di cognizione (vedi doc. 11A allegato al fascicolo di parte attrice), è entrata a far parte del materiale probatorio
3 regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio delle parti e, perciò, è liberamente apprezzabile dal giudice ai fini del suo convincimento;
che, a seguito delle osservazioni e contestazioni delle parti sulle risultanze dell'acquisita relazione di A.T.P., è stata disposta la rinnovazione degli accertamenti tecnici già espletati – con i medesimi quesiti formulati in sede di A.T.P., tendenti in particolare a stabilire le cause degli inconvenienti riscontrati e le eventuali possibili soluzioni, nonché gli eventuali danni in ipotesi riscontrabili per eventuali sostituzioni di pezzi meccanici o quant'altro – ed è stato nominato all'uopo l'ing. Persona_1
come consulente tecnico d'ufficio (vedi ordinanza del 14 settembre 2022); considerato che la relazione depositata (vedi relazione definitiva depositata in data 8 aprile 2024) appare immune da vizi logico-giuridici ed è pienamente utilizzabile ai fini della decisione della controversia;
rilevato che il C.T.U. ha preliminarmente proceduto ad analizzare e descrivere le caratteristiche tecnico-costruttive e lo stato del veicolo, mediante sopralluoghi e documentazione raccolta;
che, sulla base di tali circostanze, ha accertato che l'unica anomalia idonea a generare le lamentate vibrazioni dello sterzo durante la guida è quella relativa alla deformazione dei cerchi ruota, in quanto determinanti importanti valori di squilibrio dinamico del veicolo;
che la riscontrata deformazione non è legata a difetti o vizi ed è tollerata, anzi, entro certi limiti, poiché i cerchi delle ruote sono soggetti, come tutti gli organi meccanici, ad usura e ad urti;
che, invero, le vibrazioni lamentate sono conseguenza dei ripetuti danneggiamenti alle ruote, causati dal proprietario del veicolo, di cui lo stesso non è stato mai portato a conoscenza durante i controlli periodici cui
è stato regolarmente sottoposto il veicolo;
4 che il C.T.U. evidenzia, in tale contesto, come la società CP_1
ben avrebbe potuto accertare e segnalare la causa delle lamentate vibrazioni dello sterzo, specie durante i periodici interventi di sostituzione dei pneumatici, benché tali deformazioni non siano ascrivibili alla concessionaria o alla società ; CP_2
che le riparazioni effettuate periodicamente sul veicolo hanno risolto solo parzialmente le vibrazioni generate dalla deformazione dei cerchi derivanti dalla usura;
rilevato, da ultimo, che il C.T.U. non ha riscontrato vizi o difetti sul veicolo, ma eventualmente ed unicamente una riduzione del valore del veicolo pari al costo da sostenere per il ripristino della lamentata vibrazione dello sterzo, pari ad euro 4.067,80, oltre al noleggio di un veicolo similare per numero di giorni 1 pari ad euro 800,00/1000; ritenuto che, per tutto quanto emerso ed esposto, l'autovettura non presenta alcun vizio o difetto, tale da giustificare una condanna al risarcimento dei danni lamentati da parte dell'attore, se non limitatamente ai costi da sostenere per il rispristino delle lamentate vibrazioni, oltre a quelli di noleggio di un veicolo sostitutivo;
che, in ragione del mancato accertamento o comunque della omessa segnalazione delle cause di tali vibrazioni, che ben avrebbero potuto essere ricercate e comunicate da parte della concessionaria durante i periodici e continui controlli eseguiti, appare opportuno riconoscere in favore di gli indicati costi ai sensi dell'art. 1227 c.c. Parte_1
limitatamente sotto il profilo della condanna alle spese;
che, per l'effetto, le spese di consulenza tecnica possono essere definitivamente poste a carico di e della società Parte_1 [...]
, in solido tra loro;
CP_1
5 che, per le stesse ragioni, tali conclusioni devono essere considerate ai fini della condanna alle spese legali, secondo la liquidazione di cui al dispositivo in base ai parametri del D.M. 55/2014 e ss. mod. (valori medi, scaglione da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00, in ragione del decisum);
P.Q.M.
RIGETTA la domanda di nei confronti della Parte_1 [...]
e della Controparte_1 Controparte_2
;
[...]
COMPENSA interamente le spese di lite tra e la Parte_1
Controparte_1
CONDANNA parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore della
, che liquida in complessivi Controparte_2
euro 2.552,00 per onorari di difesa (di cui euro 425,00 per la fase di studio della controversia, euro 425,00 per la fase di introduzione del giudizio, euro 851,00 per la fase istruttoria ed euro 851,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari,
IVA, CAP e accessori di legge;
RIGETTA la domanda della nei confronti della Controparte_1
Controparte_2
CONDANNA la al pagamento delle spese di lite Controparte_1
in favore della che liquida in complessivi euro Controparte_2
2.552,00 per onorari di difesa, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, IVA, CAP e accessori di legge;
PONE definitivamente a carico di e della Parte_1 [...]
, in solido tra loro, le spese di consulenza tecnica d'ufficio. CP_1
MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni.
6 Salerno, lì 18 aprile 2025
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03.
Il Giudice unico
dott. Roberto Ricciardi
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