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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 02/12/2025, n. 2515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2515 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica ALna
In Nome del Popolo ALno
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione Seconda Civile
Il Giudice del Tribunale Ordinario di Catanzaro, Sezione seconda civile, dott. Adele Ferraro, ha pronunciato – ai sensi dell'art. 281-sexies, u.c., c.p.c. – la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 5145/2017, avente per oggetto “Contratti bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario”, promossa da:
CONSORZIO FORMAZIONE INTEGRATA SUPERIORE DEL DESIGN CP_1
(FID) (P.IVA , in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., P.IVA_1 Pt_1
(C.F. ), (C.F. ) e
[...] C.F._1 Parte_2 CodiceFiscale_2
(C.F. ), tutti rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, Parte_3 C.F._3 giusta procura in calce all'atto di citazione con domanda riconvenzionale, dall' Avv. Valerio
AT (PEC e dall'Avv. Iole di Benedetto (PEC Email_1
, ed elettivamente domiciliati presso lo studio Email_2 dell'Avv. Valerio AT, sito in Catanzaro, alla Via F. Kennedy, n. 2.
- parte attrice -
NEI CONFRONTI DI
Controparte_2
(P.IVA ), in persona del Presidente legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, P.IVA_2 giusta procura a margine della comparsa di costituzione e di risposta, dall'Avv. Domenico Fimiano
(PEC , ed elettivamente domiciliata presso il suo Email_3 studio sito in Caraffa di Catanzaro (CZ), alla C.da Carrà, snc.
- parte convenuta -
E
(C.F. ), in persona del Vicepresidente del C.d.A. e Controparte_3 P.IVA_3 legale rappresentante p.t., nella qualità di procuratrice generale di e poi, per Controparte_4 successione nel credito controverso ex art. 111 c.p.c., di e, infine, di Controparte_5 [...]
rappresentata e difesa, giusta procura generale per atto di Notaio , dagli CP_6 Persona_1 Avv. Renato Sardi ed Emilio Martucci, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Martucci, sito in Catanzaro, alla Via Madonna dei Cieli, n. 32.
- parte intervenuta -
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 14.11.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di ricorso per ingiunzione del 6.6.2017, il Controparte_2
(d'ora in poi soltanto: ), nell'ambito del procedimento monitorio n. 2666/2017 Controparte_2
R.G., ha ottenuto l'emissione, da parte di codesto Tribunale, del decreto ingiuntivo n. 1116/2017, con il quale il (d'ora in avanti solo: Parte_4
FID o il ) è stato condannato, quale debitore principale, al pagamento della somma di € Parte_4
157.967,67, avente titolo nei rapporti di conto corrente nn. 06/00/462 e n. 06/00/1947, oltre interessi per come richiesti nel ricorso per ingiunzione.
Con il medesimo decreto ingiuntivo, e sono Parte_1 Parte_2 Parte_3 stati condannati al pagamento del predetto debito sino all'importo di € 150.000,00, in qualità di fideiussori a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni rinvenienti nei predetti rapporti di conto corrente.
Più specificamente, la pretesa creditoria ingiunta nella fase monitoria trova titolo in una duplice linea di credito: la prima, derivante dal rapporto di conto corrente n. 06/00/462, acceso dal in data 1.8.2005 ed annesse aperture di credito accese rispettivamente in data 28.4.2006 e Parte_4 in data 22.3.2010 per l'importo di € 30.000,00; mentre, la seconda linea è rinveniente da altro rapporto di conto corrente n. 06/00/1947, acceso in data 30.12.2011 e contestuale apertura di credito sino alla concorrenza dell'importo di € 100.000,00, nonché successiva apertura di credito dell'11.10.2012, anch'essa sino alla concorrenza di € 100.000,00.
Come accennato, a garanzia di tali rapporti di conto corrente sono state rilasciate fideiussioni omnibus da e , sino alla concorrenza Parte_1 Parte_2 Parte_3 dell'importo di € 150.000,00 per ciascuno di essi.
Ciò detto, e i citati fideiussori, con il presente atto di citazione, hanno proposto CP_7 opposizione al decreto ingiuntivo n. 1116/20127, deducendo, in diritto, quanto segue:
(a) – “Inidoneità della documentazione ex adverso prodotta in fase monitoria ai fini della prova dell'ammontare del credito vantato per carenza del requisito della determinatezza” (cfr. atto di citazione pagg. 4-8), in quanto l'estratto delle operazioni prodotto, nel corso del giudizio monitorio, da parte del Credito Cooperativo non sarebbe idoneo a fondare la pretesa creditoria azionata, in quanto non conforme alle previsioni di cui all'art. 50 D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385
(d'ora innanzi solo: , trattandosi, invero, di un mero estratto di saldaconto;
Pt_5 (b) – “Inidoneità della semplice comunicazione da parte della ai fini probatori circa CP_3
l'esistenza dei rapporti di conto corrente e delle aperture di credito con il Consorzio correntista”
(cfr. atto di citazione, pagg. 10-12), in quanto la contrattualistica prodotta, nel procedimento monitorio, dal non darebbe prova dell'esistenza di un accordo scritto, in Controparte_2 violazione dell'art. 117 T.U.B.;
(c) – usurarietà del tasso convenzionalmente pattuito con riguardo al c/c n. 06/00/462, stipulato in data 1.8.2005;
(d) – usurarietà del tasso convenzionalmente previsto nell'apertura di credito stipulata in data 28.4.2006, sino all'importo di € 30.000,00;
(e) – “nullità e/o inefficacia delle clausole relative alla commissione di massimo scoperto per difetto di causa ex artt. 1418-1325 n. 2 cod. civ. e comunque per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto”;
(f) – in ordine alla violazione del divieto di anatocismo rispetto al c/c n. 06/00/462 e al c/c
06/00/1947, il si è riservata la possibilità di eccepire la produzione di interessi Parte_4 anatocistici e, per l'effetto, di richiederne lo storno dal 1.1.2014 al 30.9.2016;
(g) – con riferimento al c/c n. 96/00/1947, la “nullità e/o inefficacia delle clausole disciplinanti la CIV, per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto per violazione degli obblighi di trasparenza ex art. 118 TUB e conseguente illegittimità dei relativi addebiti”;
(h) – “illegittima applicazione di valuta diversa da quella effettiva nell'accredito e nell'addebito degli assegni” con riferimento ad entrambi i conti corrente “de quibus”;
(i) –nullità, ai sensi degli artt. 1418, 1325, n. 1), e 1341, co. 1, c.c., delle clausole negoziali relative alle modalità di addebito e accredito degli interessi nonché di quelle concernenti le commissioni di massimo scoperto e le valute sugli assegni, non essendo state le stesse nemmeno validamente sottoscritte dal opponente;
Parte_4
(l) – nullità per indeterminatezza del T.A.E.G. contrattualmente previsto, in violazione dell'art. 117 T.U.B., dell'art. 6 della Delibera CICR del 9.2.2000 e dell'art. 1346 c.c.;
(m) – scorretta determinazione del saldo asseritamente vantato dal Credito Cooperativo alla data del 15.3.2017, pari ad € 157.967,67;
(n) – in ordine alle fideiussioni prestate da , e a Parte_2 Parte_3 Parte_1 garanzia dei rapporti intercorrenti tra il e la AN opposta, si è eccepita, in via Parte_4 preliminare, la nullità o comunque l'inefficacia, ai sensi dell'art. 1939 c.c., delle predette fideiussioni in ragione dei vizi di cui sono affetti il rapporto di conto corrente e gli affidamenti;
è stata eccepita, inoltre, la nullità della clausola contenuta all'art. 5 del contratto di fideiussione perché stipulata in violazione dell'art. 119 TUB, laddove è previsto che: “il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la AN. […] Indipendentemente da quanto disposto nel comma precedente, la AN è comunque tenuta, a richiesta del fideiussore, a comunicargli entro i limiti dell'importo garantito l'entità dell'esposizione complessiva del debitore, quale ad essa risultante al momento della richiesta, nonché, previo ottenimento da parte del fideiussore del consenso scritto del debitore principale, ulteriori informazioni concernenti
l'esposizione stessa”;
(o) – violazione da parte dell'Istituto di credito dei canoni di correttezza, lealtà e buona fede contrattuale, essendosi quest'ultimo illegittimamente rifiutato di riscontrare positivamente la richiesta ex art. 119 TUB avanzata dal;
inoltre, la parte opponente ha evidenziato come Parte_4 la violazione di tali doveri generali emergerebbe dalla mancata produzione in giudizio, ad opera della AN opposta, degli estratti conto relativi ai conti corrente e agli affidamenti per cui è causa nonché dall'illegittima segnalazione del e dei fideiussori alla Centrale Rischi della AN Parte_4
d'AL.
Alla luce delle predette argomentazioni, la parte opponente ha formulato, altresì, domanda riconvenzionale nei confronti del , volta alla ripetizione ex art. 2033 c.c. delle Controparte_2 somme indebitamente corrisposte, con conseguente compensazione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1241 ss. c.c., con quanto effettivamente dovuto all'Istituto di credito opposto.
Inoltre, la parte opponente, sempre in via riconvenzionale, ha proposto domanda di risarcimento dei danni subiti a causa dell'illegittima segnalazione “a sofferenza” presso la Centrale
Rischi della AN d'AL sul presupposto dell'asserita inadempienza del e dei Parte_4 fideiussori ad obblighi restitutori aventi ad oggetto importi in realtà non dovuti. Infatti, in conseguenza di tale segnalazione, sia il che i fideiussori hanno patito un grave Parte_4 pregiudizio di ordine tanto patrimoniale che morale.
Il ha, pertanto, concluso in tali termini: «Voglia l'On.le Tribunale adito, in Parte_4 accoglimento della presente opposizione, contrariis rejectis, In via principale e nel merito: 1.- dichiarare nullo e illegittimo e, per l'effetto annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto n.
1116/2017 emesso dal Tribunale di Catanzaro in data 31 luglio 2017 nel procedimento monitorio
R.G. 2666/2017 per la carenza dei requisiti dell'indeterminatezza ed esigibilità del credito ex art.
474 c.p.c. per le motivazioni di cui in premessa ai punti n.ri 1 e 2; nonché per l'inidoneità della documentazione prodotta ai fini probatori circa l'esistenza dei relativi rapporti inter partes per le motivazioni di cui in premessa al punto n. 3 e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dagli opponenti e/o, in mancanza dell'avversa produzione di tutti gli estratti conto, disporre il ricalcolo delle rispettive poste partendo dal saldo 0; 2. – dichiarare nullo e illegittimo e, per l'effetto annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 1116/2017 emesso dal Tribunale di Catanzaro in data 31 luglio 2017 nel procedimento monitorio R.G. 2666/2017 per l'usura pattizia della misura dei tassi di interesse convenzionalmente stabiliti a titolo di costo per l'erogazione del credito, come rilevata nel contratto di conto corrente N. 06/00/462 e annessa apertura di credito, nonché nel contratto di conto corrente N. 06/00/1947 secondo le argomentazioni di cui in premessa e, per l'effetto 3. – dichiarare che nessun tasso d'interesse debitore potrà essere applicato, atteso che il conteggio dovrà essere effettuato ai sensi dell'art. 1815, comma 2, del cod. civ., decurtando totalmente gli importi che risulteranno addebitati a titolo di interessi debitori, degli ulteriori oneri, spese e commissioni applicate, in caso di produzione da parte della di tutti gli estratti conto;
4. – CP_3 dichiarare la nullità ovvero l'inefficacia delle annotazioni a debito, con conseguente eliminazione delle relative partite annotate, di tutte le commissioni (di massimo scoperto e/o ogni altro tipo di commissione, comunque denominata, CIV, applicate dalla banca su entrambi i conti correnti per tutta la durata dei rapporti, perché prive di causa, in quanto utilizzate dalla AN a proprio favore come un interesse aggiuntivo, ovvero, per mancanza dell'oggetto e/o dell'accordo delle parti sul metodo di determinazione e di calcolo delle stesse CMS, e/o perché indeterminate ovvero indeterminabili ex ante sia per l'oggetto dell'obbligazione che per il metodo di determinazione e/o di calcolo, in violazione degli articoli 1418, 1325 e 1346 cod. civ., secondo le motivazioni di cui in premessa e disporre eliminazione delle relative partite annotate a debito della correntista;
5. – dichiarare la nullità ex art. 1418-1325-1346 cod. civ. perché non esplicitamente ovvero validamente convenute per iscritto ex art 117 TULB, ovvero per difetto della causa e/o dell'oggetto, di tutte le annotazioni di fatto eseguite trimestralmente dalla su entrambi i conti in caso di CP_3 riscontro in ordine alla valuta fittiziamente antergata a suo favore per le poste in dare e postergata
a sfavore del cliente per le poste in avere, rettificando e dichiarando valida ed operante Parte_4 tra le parti la sola valuta corrispondente dal giorno in cui la rispettivamente, ha di fatto CP_3 realmente acquistato (o avrebbe dovuto acquistare) o perduto (ovvero avrebbe dovuto perdere) la disponibilità effettiva del danaro e disponendo che vengano azzerati dal saldo tutti i giorni di valuta fittizia applicata dalla che risulteranno per tutta la durata dei rapporti;
6.–accertare CP_3
e dichiarare, l'addebito di interessi anatocistici su entrambi i rapporti dal 01.01.2014 sino al
30.09.2016 secondo le ragioni esposte in parte motiva;
7. – accertare e dichiarare l'arbitrarietà degli addebiti effettuati dalla in virtù dell'eccepita invalidità delle predette clausole come CP_3 esaminate in premessa e per le motivazioni ivi ampiamente addotte e, per l'effetto, 8. – disporne la decurtazione dal conto, con eliminazione delle relative partite e conseguente rettifica del saldo in virtù dell'eccepita compensazione a seguito delle risultanze della invocata CTU;
9.- accertare e dichiarare, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1939 cod .civ., per la contrarietà a buona fede del comportamento posto in essere dal creditore nei confronti degli odierni opponenti, il vizio della volontà nella stipula delle fideiussioni a causa della violenza psicologica esercitata dall'Istituto opposto nell'indurre i fideiussori alla predetta stipula per evitare il diniego di ogni agevolazione creditizia e/o ingiuste azioni legali di danno, e, per l'effetto, disporre l'annullamento di ogni fideiussione da ciascuno di essi prestata a garanzia delle obbligazioni di cui ai contratti di conto corrente. In via riconvenzionale: 12. – dichiarare conseguentemente la obbligata alla CP_3 restituzione ex art. 2033 cod. civ. di quanto tutto indebitamente percepito secondo le risultanze della CTU in caso di ricalcolo del saldo risultante in positivo per il oltre interessi Parte_6 legali dal momento del pagamento, alla rivalutazione monetaria e al maggior danno ex art. 1224 cod. civ. sino al soddisfo e/o agli interessi legali moratori dal momento della domanda, ai sensi dell'art. 1284 cod. civ. – e/o alla restituzione della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia
e/o per l'effetto 13. – dichiarare la compensazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1241 e ss. cod. civ. fra l'importo accertato come indebitamente percepito dalla secondo le risultanze della CP_3
CTU oltre interessi legali dal momento del pagamento, alla rivalutazione monetaria, al maggior danno ex art. 1224 cod. civ., e gli interessi legali moratori ex art. 1284 cod. civ., con quanto dovuto dall' opponente in linea capitale all'Istituto opposto;
14.- accertare e dichiarare l'illegittimità delle segnalazioni dei nominativi del , nonché degli opponenti fideiussori alla Centrale Controparte_8
Rischi, e, per l'effetto, condannare la AN opposta alla cancellazione dei nominativi degli odierni opponenti effettuata presso la Centrale Rischi della AN d'AL, nonché al pagamento in favore degli stessi a titolo di risarcimento del danno dai medesimi subìto della somma da quantificarsi in corso di causa o di quella maggiore o minore che si riterrà equa e di giustizia, oltre agli interessi legali e maggior danno ex art. 1224 cod. civ. da ritardato pagamento dalla data della presente opposizione sino al soddisfo. Con vittoria di spese ed onorari per compenso professionale da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori».
Si è costituito in giudizio il , il quale ha dedotto, in diritto, quanto Controparte_2 segue:
(a) – improcedibilità dell'opposizione per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
(b) – con riferimento ai versamenti operati dalla società correntista sul c/c n. 06/00/462, ha eccepito la prescrizione dell'eventuale diritto dell'opponente di ottenere la ripetizione di quelli effettuati su conto scoperto o passivo fino alla data del 21.10.2007 (ovverossia nei dieci anni precedenti la notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio avvenuta in data 21.10.2017);
(c) – con riguardo all'omessa prova in sede monitoria dell'ammontare del credito ingiunto, ha evidenziato che gli atti posti a fondamento del ricorso per ingiunzione (documentazione contrattuale e certificazione ex art. 50 T.U.B.) sarebbero addirittura sovrabbondanti rispetto a quelli richiesti dalla legge;
(d) – con riferimento all'asserita nullità dei contratti bancari “de quibus” per violazione degli artt. 1350, co. 1, n. 13) e 117 T.U.B., ha evidenziato come gli stessi siano stati sottoscritti da entrambi i contraenti;
(e) – rispetto al conto corrente n. 06/00/462, ha specificato che: (1) il T.A.E.G. effettivamente applicato è quello realmente concordato dalle parti, pari al 14,75% e, quindi, inferiore al tasso-soglia (pari al 18,945%); (2) rispetto all'annessa apertura di credito fino ad €
30.000,00 del 28.4.2006, il T.A.E.G. concordato e applicato è stato del 13,00% e, perciò, al di sotto del tasso-soglia del 14,235%; (3) essendo stato tale contratto concluso prima dell'emanazione delle
Istruzioni della AN d'AL (avvenuta nell'agosto del 2009), nel calcolo del T.E.G., rilevante ai fini della disciplina sull'usura, non debba farsi rientrare la ino a tutto il 31.12.2009; (4) con Pt_7 riguardo alla nullità della clausola relativa alla C.M.S., è stato sottolineato, da un lato, come
“l'obbligazione del cliente di corrispondere alla banca un ulteriore compenso, oltre alla misura degli interessi convenuti, deve essere considerata soggetta da causa lecita, in quanto, appunto, remunerazione correlata all'obbligo, a carico della banca, di tenere sempre a disposizione del cliente il, massimo importo affidato, o in quanto correlata al rischio crescente che la banca assume in proporzione all'ammontare dell'utilizzo concreto di detto credito da parte del cliente” e, dall'altro, come, nel caso di specie, “la CMS è stata sempre analiticamente determinata in sede di stipula contrattuale […] è stata concordata espressamente la sua misura percentuale, la sua periodicità ed il criterio per il suo calcolo”; (5) con riguardo alla presunta violazione del divieto di anatocismo rispetto al periodo intercorrente tra l'1.1.2014 e il 30.9.2016, è stato rilevato come tale censura sia infondata, in quanto la previsione di cui all'art. 161, co. 5, T.U.B. chiarisce come non sia applicabile la legge di stabilità n. 147/2013 fino al momento dell'emanazione della delibera attuativa del CICR dalla stessa prevista;
pertanto, “considerato che la delibera attuativa CICR è stata emanata il 3.8.2016, con efficacia a partire dall'1.10.2016, nessun problema di anatocismo illegittimo si pone nel caso che ne occupa”;
(f) – rispetto al conto corrente n. 06/00/1947, ha specificato che: (1) con riferimento all'asserita nullità o inefficacia delle clausole disciplinanti la C.I.V. nonché alla presunta violazione del divieto di anatocismo, debba farsi rinvio alle medesime osservazioni svolte in tema di CMS relativamente al c/c n. 06/00/462; (2) con riguardo all'illegittima applicazione di valuta diversa da quella effettiva nell'accredito e nell'addebito degli assegni, è stato replicato che “la clausola dei
c.dd. “giorni-valuta” è perfettamente valida, essendo stato espressamente pattuita per iscritto”; (g) – rispetto alla nullità del T.A.E.G. applicato ad entrambi i contratti di conto corrente in questione, si è replicato che lo stesso è del tutto conforme alle disposizioni di legge in materia;
(g) – con riguardo alle fideiussioni prestate da , e Parte_2 Parte_3 Pt_1
è stato evidenziato come le stesse, a dispetto del nomen iuris, debbano essere qualificate, in
[...] realtà, come veri e propri contratti autonomi di garanzia;
(h) – rispetto alla richiesta di risarcimento dei danni arrecati dalla banca al e ai Parte_4 fideiussori in conseguenza dell'asserita illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della AN
d'AL, è stato replicato, per un verso, che “i rapporti oggetto del contendere sono segnalati […] come rapporti “contestati” e non come mere “sofferenze” e, per l'altro, che “per stessa ammissione di controparte, già dall'anno 2011, i bilanci sociali presentavano significative perdite che hanno condotto alla situazione di forte criticità economica nella quale versa il Parte_4 opponente”; in ogni caso, è stato evidenziato come la domanda di risarcimento sia, in limine, inammissibile, considerato che si basa su fatti meramente enunciati e, comunque, smentiti dal corretto comportamento della banca opposta.
Il ha, quindi, concluso chiedendo che «il giudice adito Voglia, Controparte_2 preliminarmente, dichiarare inammissibile ed improcedibile l'avversa domanda, siccome non è stata esperita la mediazione obbligatoria prevista per legge;
nel merito, rigettare le avverse domande, siccome prescritte nei termini precisati e, comunque, totalmente infondate, per tutte le ragioni esposte nel presente atto. Con vittoria delle spese».
All'udienza del 16.4.2018, il Giudice ha rigettato la richiesta di concessione di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo formulata da parte opposta, disponendo che, a cura di parte opponente, si dia avvio alla procedura di mediazione, rinviando all'udienza del 22.11.2018.
In data 13.11.2018, si è costituita in giudizio, ai sensi dell'art. 111 Controparte_3
c.p.c., in qualità di procuratrice generale di premettendo quanto segue: Controparte_4
(a) – che in forza di contratto di cessione, concluso in data 5.7.2018, con Controparte_4 plurime Banche tra cui il , ha acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di Controparte_2 cui al combinato disposto degli artt. 1, 4 e 7.1 della Legge n. 130 del 1999, dell'art. 58 T.U.B. nonché degli artt. 1260 ss. c.c., un portafoglio di crediti pecuniari individuabili “in blocco”;
(b) – che di tale cessione è stata data pubblicità mediante pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica ALna, Parte II, n. 83 del 19.7.2018;
(c) – che tra i crediti oggetto della predetta cessione è compreso quello vantato nei confronti del Consorzio opponente (credito identificato dal n.
3-620335 di NDG, con annessi privilegi, garanzie (ivi comprese le fideiussioni rilasciate da e ) Parte_1 Parte_2 Parte_3 ed accessori;
(d) – che per effetto della cessione di cui sopra, è subentrata in tutti i Controparte_4 diritti, anche processuali, azioni e situazioni giuridiche già vantati dalla banca cedente nei confronti del debitore ceduto;
(e) – che, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ha prodotto e produce nei confronti dei debitori ceduti gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c. e che i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo a favore del cedente conservano la loro validità ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione;
(f) – che con procura generale per atto del Notaio di Milano Controparte_4 Persona_1 in data 23.7.2018 (Rep. n. 42384, Racc. n. 13085) ha nominato quale procuratrice generale
[...] per la gestione ed il recupero, in via stragiudiziale e giudiziale, dei crediti oggetto CP_3 delle cessioni di cui sopra, con il correlativo potere di stare in giudizio ex art. 77 c.p.c.
Tutto quanto premesso, costituendosi nel presente giudizio, si è riportata agli CP_3 atti e alle produzioni documentali già depositati dai precedenti difensori, facendo proprie altresì le domande, le eccezioni, le deduzioni già formulate nell'interessa del . Controparte_2
All'udienza del 22.11.2018, il Giudice, rilevato l'esito negativo del tentativo di mediazione, ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., rinviando all'udienza del 16.9.2019, per l'ammissione dei mezzi istruttori.
Il , con la memoria di cui al n. 1) dell'art. 183, co. 6, c.p.c., ha precisato, per Parte_4 quanto concernente le fideiussioni prestate dagli odierni opponenti, come, a seguito del provvedimento della AN d'AL (n. 55/2005), con il quale è stato dichiarato che “gli articoli 2, 6
e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”, debbano considerarsi invalide le clausole nn. 2, 6 e 8 contenute nel contratto di fideiussione omnibus stipulato con il . Per tale motivo, il ha concluso Controparte_2 Parte_4 domandando di “accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni omnibus stipulate dagli odierni opponenti redatte sulla scorta degli schemi ABI contenenti le clausole di cui agli artt. 2 ,6, 8 sanzionati e tacciati di nullità perché in contrasto con la legge antitrust secondo le argomentazioni di cui in parte motiva della presente memoria”.
All'udienza del 16.9.2019, il Giudice, rilevata la necessità di disporre consulenza tecnico- contabile, ha nominato il dott. il quale, all'udienza del 25.11.2019, Persona_2 sottopostigli i quesiti, ha proceduto a prestare il giuramento di rito, rinviando all'udienza del
22.6.2020, per l'esame del C.T.U. Il , pertanto, ha nominato quale C.T.P., il dott. Parte_4
. Persona_3 In data 26.3.2020, si è costituita in giudizio, questa volta, in qualità di Controparte_3 procuratrice generale di premettendo che: Controparte_5
(a) – successivamente in forza di contratto di cessione concluso in data Controparte_5
3.12.2019 con ha acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al Controparte_4 combinato disposto degli artt. 1, 4 e 7.1 L. n. 130 del 1999, dell'art. 58 T.U.B., nonché, ai sensi degli artt. 1260 ss. c.c., un portafoglio di crediti pecuniari individuabili “in blocco”;
(b) – dell'avvenuta cessione è stata data pubblicità dalla cessionaria mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ALna, Parte II, n. 144 del 7.12.2019;
(c) – tra i crediti oggetto della predetta cessione è compreso quello vantato nei confronti di
(NDG n. 3-620335), con annessi privilegi, garanzie – tra cui le fideiussioni prestate da CP_8
e – nonché accessori;
Parte_1 Parte_2 Parte_3
(d) – per effetto della cessione di cui sopra, è subentrata in tutti i diritti, Controparte_4 anche processuali, azioni e situazioni giuridiche già vantati dalla banca cedente nei confronti del debitore ceduto;
(e) – ai sensi dell'art. 58 T.U.B., la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ha prodotto e produce nei confronti dei debitori ceduti gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c. e che i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo a favore del cedente conservano la loro validità ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione;
(f) – con procura generale per atto del Notaio di Milano in Controparte_5 Persona_1 data 9.12.2019 (Rep. n. 44109, Racc. n. 13844), ha nominato procuratrice generale CP_3 per la gestione ed il recupero, in via stragiudiziale e giudiziale, dei crediti oggetto delle
[...] cessioni di cui sopra, con il correlativo potere di stare in giudizio ex art. 77 c.p.c.
Tanto premesso, ha concluso chiedendo, in via principale, che sia respinta CP_3
“l'opposizione proposta e le domande tutte formulate da parte avversa, in quanto infondate in fatto ed in diritto […] e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto […] In via subordinata: nella denegata ipotesi di revoca del d.i. opposto, accertati i crediti complessivamente vantati dall'opposta nei confronti degli opponenti, in forza dei contratti prodotti in atti, condannare gli opponenti in solido tra loro al pagamento a favore della cessionaria tramite Controparte_5 la procuratrice speciale della diversa somma, minore o maggiore, che dovesse Controparte_3 essere accertata in corso, oltre interessi come dovuti sino al saldo, eventualmente dedotti eventuali successivi pagamenti, ove comprovati. In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre Iva e Cpa”.
All'udienza del 22.6.2020, il Giudice, considerato il proprio carico di ruolo, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.3.2021, all'esito della quale ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il , nelle comparse conclusionali, ha eccepito il difetto di legittimazione in capo a Parte_4
per assenza della prova della titolarità del credito azionato con l'atto di Controparte_4 intervento, non essendo stato prodotto in giudizio il contratto di cessione del credito in oggetto.
Inoltre, è stata sottolineata l'importanza che, nel caso di specie, rivestirebbe la circostanza che i crediti oggetto di un'operazione di cartolarizzazione, qual è quella posta in essere da
[...]
Cont
quale società costituiscono un vero e proprio “patrimonio separato” rispetto a CP_4 quello della società veicolo e alle altre operazioni di cartolarizzazione.
Infine, ha contestato le risultanze contabili a cui è pervenuto il CTU, il quale, per di più, avrebbe omesso di rispondere compiutamente alle osservazioni formulate dal CTP di parte opponente. nelle memorie di replica, ha contestato l'eccepita carenza di Controparte_3 legittimazione in capo alle intervenute e proposta da parte Controparte_4 Controparte_5 opponente, in quanto tardiva e, comunque, infondata nel merito.
In data 24.5.2021, il Giudice, con ordinanza – rilevato che e Parte_1 Parte_2
, in qualità di fideiussori di , hanno dedotto, nell'atto di opposizione, la nullità Parte_3 CP_8 delle fideiussioni omnibus prestate per la presenza nelle stesse delle clausole di cui ai nn. 2, 6 e 8, riproduttive dello schema contrattuale predisposto dall' ritenuto in contrasto, con CP_10 provvedimento della AN d'AL n. 55/2005, con l'art. 2, co. 2, lett. a), L. n. 287 del 1990 – ha rimesso il presente giudizio sul ruolo istruttorio, fissando l'udienza del 21.10.2021 affinché le parti possano interloquire sulla questione della competenza funzionale del Tribunale di Napoli, Sezione
Specializzata per le Imprese, in ordine alla dedotta nullità alla luce delle disposizioni di cui agli artt.
3 e 4, co.
1-ter, D.Lgs. n. 168 del 2003.
Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.10.2021, ha “dichiara[to] la parziale incompetenza del Tribunale di Catanzaro, essendo competente la sezione specializzata in materia di Impresa presso il Tribunale di Napoli, limitatamente alla domanda di parte opponente volta alla dichiarazione di nullità per violazione di intese anticoncorrenziali vietate dall'art. 2 L. n.
287/1990, della fideiussione omnibus sottoscritta da , e , Parte_2 Parte_3 Parte_1 previa separazione di tale domanda;
fissa[to] il termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione della causa così come separata davanti al giudice dichiarato competente;
dispo[sto] d'ufficio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. la sospensione del presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sino alla definizione del processo eventualmente perseguito dinanzi alla suddetta sezione specializzata”.
In data 19.6.2024, quale procuratrice generale prima di e, CP_3 Controparte_4 poi, di ha depositato ricorso in riassunzione ex art. 297 c.p.c., premettendo che: Controparte_5
(a) – gli opponenti abbiano riassunto nei termini il giudizio innanzi alla sez. Imprese del
Tribunale di Napoli (procedimento iscritto al n. 2840/2022 R.G.);
(b) – detto giudizio è stato definito con la sentenza n. 9968/2023, pubblicata in data
31.10.2023, con la quale il Tribunale ha rigettato le domande degli attori/odierni opponenti;
(c) – in assenza della notifica della sentenza la stessa è passata in giudicato in data
30.04.2024, poiché gli attori non hanno proposto appello, come risulta dal certificato di mancata impugnazione rilasciato dalla cancelleria del Tribunale di Napoli che qui si produce.
In conclusione, ha chiesto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 297 c.p.c., sia CP_3 fissata dal Giudice l'udienza di prosecuzione del giudizio, la quale, con decreto del 25.7.2024, è stata fissata al 3.10.2024.
In data 12.7.2024, ha depositato nuova comparsa di intervento ex art. 111 CP_3
c.p.c., essendo avvenuta, nelle more del decorso del termine per il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Napoli, un'ulteriore cessione pro soluto di crediti individuati “in blocco” tra e in forza di contratto concluso in data 27.12.2023. Controparte_5 Controparte_6 ha evidenziato come tra i crediti oggetto della predetta cessione sia compreso quello CP_3 oggetto del decreto ingiuntivo opposto identificato dal n. 1318_3-62335 NDG), con annessi privilegi, garanzie (ivi comprese quelle prestate da e ), Parte_1 Parte_2 Parte_3 ed accessori.
Infine, ha riproposto le medesime conclusioni già rassegnate nella precedente CP_3 comparsa di intervento.
In data 5.9.2024, la parte opponente, con comparsa di costituzione a seguito di riassunzione e intervento, ha eccepito, in via preliminare, l'estinzione del giudizio di opposizione per mancata riassunzione dello stesso nel termine di legge, in quanto “laddove si dovesse individuare CP_6 nel reale titolare del credito azionato, l'odierno giudizio dovrà dichiararsi estinto ex art.
[...]
307 cod. proc. civ., atteso che quest'ultimo non è stato riassunto nei termini di legge – tre mesi dal passaggio in giudicato della Sentenza n. 9968/2023, emessa dal Tribunale di Napoli e pubblicata il
31/10/2023 – dal soggetto all'uopo legittimato, ma da altro soggetto privo di titolarità processuale
[oltreché sostanziale del credito], per pacifica ammissione dell'intervenuta”.
In via ancora preliminare, il ha eccepito, in primo luogo, la carenza di Parte_4 legittimazione attiva in capo ad per difetto della prova relativa alla titolarità del Controparte_6 credito azionato e, in secondo luogo, la circostanza che sia intervenuta, in qualità di CP_3 procuratrice generale di e poi di e, infine, di Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 facendo valere in nome proprio un diritto altrui, “atteso che il titolo sostanziale posto a fondamento della pretesa delle opposte deve ritenersi alla stregua di un contratto autonomo di garanzia concluso tra i sig.ri e e e C.C.C. Calabria [e non anche di un Parte_1 Pt_2 Pt_3 contratto fideiussorio], di guisa che nessun diritto di credito sorge né in capo a né CP_6 in capo a né in capo a nell'assunta qualità di cessionarie pro Controparte_5 CP_4 soluto, ex art. 50 TUB, del presunto credito vantato dal Parte_8 ei confronti del [garantito]”.
[...] CP_11
A seguito di una serie di rinvii, a scioglimento della riserva automatica conseguente alla scadenza del termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 6.10.2025, il
Giudice ha formulato, a sensi dell'art. 185-bis c.p.c., una proposta conciliativa, rinviando per l'accertamento dell'eventuale adesione delle parti alla stessa all'udienza del 14.11.2025.
A tale ultima udienza, il Giudice, rilevato che le parti non hanno inteso aderire alla proposta conciliativa, ha fatto precisare le conclusioni, riservando la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, ult. co., c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Oggetto.
La controversia concerne due contratti di conto corrente: il primo avente n. 06/00/462, accesso presso il in data 1.8.2005 e annessa apertura di credito del 28.4.2006; Controparte_2 il secondo avente n. 06/00/1947, accesso il 30.12.2011, con annessa apertura di credito straordinaria dell'11/10/2012.
In relazioni a tali rapporti, il ha lamentato illeciti a vario titolo, sia formali che Parte_4 sostanziali, proponendo connessa domanda di ripetizione di indebito.
2. Esame contabile.
Il C.T.U., sulla base della documentazione versati in atti – comprensiva, tra l'altro, dei contratti di conto corrente citati e delle collegate aperture di credito, nonché degli estratti conto relativi agli anni 2005-2017 (c/c 06/00/462) e di quelli concernenti gli anni 2011-2017 (c/c
06/001947) – ha proceduto, con riferimento ad entrambi i c/c, al ricalcolo degli interessi debitori dovuti dal , anche a seguito dell'esercizio, da parte dell'Istituto di credito, del c.d. ius Parte_4 variandi (cfr. prospetti nn.
1-7 allegati alla relazione peritale).
3. La domanda di parte opponente di nullità del decreto ingiuntivo n. 1116/2017 e conseguente revoca dello stesso.
Il , in via preliminare, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, Parte_4 deducendo la carenza dei requisiti di determinatezza ed esigibilità del credito azionato, oltreché
l'inidoneità della documentazione prodotta dal , nel procedimento monitorio, a Controparte_2 prova della titolarità e del quantum dell'importo dello stesso. Tale domanda è infondata e, pertanto, va rigettata.
È risaputo come l'opposizione a decreto ingiuntivo dia luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice deve non già stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e se il credito risulti fondato, accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura. Invece, l'insussistenza delle condizioni che legittimano l'emanazione del procedimento monitorio può spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria (v., ex plurimis, Cass, civ., III Sez., Sent., 19.07.2007,
n. 16034; Cass. civ., III Sez., Sent., 12.01.2006, n. 419).
È, altresì, noto come tale principio sia stato ribadito dalla successiva giurisprudenza di legittimità, la quale ha evidenziato come il giudizio di opposizione abbia per oggetto non già il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma l'accertamento del diritto sostanziale sottostante il ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena (ex multis Cass. n. 7961/2018; Cass. n. 3908/2016). Ancora, più di recente, le Sezioni Unite
Civili hanno chiarito come l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non sia una “actio nullitatis” o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, bensì un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore – anche se eventuale – del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo (Cass., Sez. Un., n. 927/2022).
Ciò detto, a riprova dell'infondatezza della domanda, deve ulteriormente sottolinearsi come, nel caso in cui la tutela sia stata azionata in via monitoria da un Istituto di credito la certificazione prodotta attestante le risultanze del saldo contabile dei conti correnti, la cui conformità e autenticità
è attestata ai sensi art. 50 T.U.B., integra prova scritta del credito idonea a valere nell'ambito di un procedimento monitorio e validamente valutabile ai fini della emissione del decreto ingiuntivo.
Ciò detto, deve evidenziarsi come parte opposta, nel giudizio monitorio, abbia prodotto, a fondamento della pretesa creditoria azionata, non già la sola attestazione ex art. 50 T.U.B., ma anche la seguente documentazione:
- contratto di c/c n. 06/00/462 e relative aperture di credito (All. 1);
- estratto conto ex art. 50 T.U.B., concernente l'esposizione sul c/c n. 06/00/462, per capitale
(All. 2);
- estratto conto scalare ex art. 50 T.U.B., relativo all'esposizione sul c/c n. 06/00/462, per interessi convenzionali relativi al terzo trimestre 2016 (All. 3);
- estratto conto scalare ex art. 50 T.U.B., relativo all'esposizione sul c/c n. 06/00/462, per interessi convenzionali relativi al primo trimestre 2017 (All. 4);
- contratto di c/c n. 06/00/1947 e relative aperture di credito (All. 5);
- estratto conto ex art. 50 T.U.B., inerente all'esposizione sul c/c n. 06/00/1947, per capitale
(All. 6);
- estratto conto scalare ex art. 50 T.U.B., concernente l'esposizione sul c/c n. 06/00/1947, per interessi convenzionali relativi al quarto trimestre 2016 (All. 7);
- estratto conto scalare ex art. 50 T.U.B., inerente all'esposizione sul c/c n. 06/00/1947, per interessi convenzionali relativi al primo trimestre 2017 (All. 8);
- contratti di fideiussione omnibus rilasciate da , e Parte_2 Parte_3 Pt_1
(All. 9-10-11).
[...]
Alla luce delle predette argomentazioni, la predetta domanda non merita accoglimento.
4. Eccezione di difetto di legittimazione attiva da parte di per conto Controparte_3 di e quale cessionaria del credito azionato del credito Controparte_4 Controparte_5 cooperativo.
Il , con le comparse conclusionali, ha dedotto la carenza di legittimazione attiva di Parte_4
e, per essa, della procuratrice generale di quale cessionaria del Controparte_4 CP_3
Credito del credito azionato in forza di operazione di cartolarizzazione compiuta ai CP_2 sensi della Legge n. 130 del 1999.
In particolare, la parte opponente ha evidenziato come non abbia fornito la Controparte_4 prova della titolarità del credito, essendosi limitata a produrre in giudizio il solo avviso della cessione pubblicato, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., sulla Gazzetta Ufficiale, Parte II, n. 144 del
7.12.2019, senza depositare il contratto di cessione.
Giova premettere, per esigenze di chiarezza, come non debbano confondersi i concetti di legittimazione ad agire e titolarità attiva del rapporto giuridico. Infatti, la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto, assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Viceversa, la titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio. La relativa questione attiene al merito della causa. La titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare. Può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità. La difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare – senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi – che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa. Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio. Essa, pertanto, può essere proposta in ogni fase del giudizio (in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità
e sempre che non si sia formato il giudicato). A sua volta, il giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio (in questo senso, Cass. civ., Sez. Unite, 16/02/2016, n.
2951; Cass. civ., Sez. Lav., Sent., 26.10.2017, n. 25471; Cass. civ., Sez. Lav., Ord., 2.10.2025, n.
26612).
Ciò detto, nel caso di specie, così come evidenziato dalla stessa parte opponente, viene in rilievo la nozione di difetto di titolarità attiva del rapporto giuridico dedotto in giudizio in capo a
Parte_9
A fronte della predetta eccezione, la parte opposta, con le memorie di replica, ne ha
[...] contestato l'ammissibilità, in quanto tardiva, essendo stata proposta soltanto con le comparse conclusionali, e comunque infondata in merito.
In particolare, ha evidenziato come l'intervento spiegato in giudizio, quale CP_3 procuratrice generale di sia avvenuto prima della concessione dei termini di cui Controparte_4 all'art. 183, co. 6, c.p.c., ma, in tali memorie, la parte opponente nulla ha eccepito in ordine alla cessione del credito, limitandosi a riportarsi alle contestazioni già formulate con l'atto di citazione.
Per tale ragione, dovrebbe ritenersi che la controparte abbia accettato l'intervento in giudizio delle società cessionarie, in uno con la loro legittimazione processuale e sostanziale.
Nel merito, ha rilevato come l'eccezione sarebbe in ogni caso infondata, in quanto si sarebbe prodotto in giudizio l'avviso di cessione ex art. 58 T.U.B., a dimostrazione dell'avvenuta cessione del credito azionato. Ad ogni modo, ha depositato i contratti di cessione dei crediti “in CP_3 blocco”, il primo, stipulato da e e il secondo da quest'ultima Controparte_2 Controparte_4
e a cui sono allegati gli estratti dell'elenco dei debitori ceduti da cui si Controparte_5 evincerebbe l'inclusione, tra i crediti trasferiti “in blocco”, quello oggetto del decreto ingiuntivo opposto (identificato con il n.
3-620335 di NDG).
Così proposte le questioni, l'eccezione è infondata e, pertanto, va rigetta.
In primo luogo, va evidenziato come tale eccezione sia ammissibile, anche se proposta solo con le comparse conclusionali, e ciò in ragione del fatto che la difesa con la quale la parte opponente/convenuto in senso sostanziale si limiti a dedurre che la parte opposta/attore in senso sostanziale non è titolare del diritto azionato è una mera difesa (e non già un'eccezione), con la conseguenza che la stessa può essere proposta in ogni fase del giudizio.
In secondo luogo, sempre in punto di diritto, va ribadito come, condivisibilmente, la giurisprudenza di legittimità sia ormai ferma nel sostenere che, in caso di cessione dei crediti bancari “in blocco, il cessionario debba provare la titolarità del credito azionato attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo all'uopo sufficiente il solo estratto ex art. 58
T.U.B.
Invero, in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa effettuata al debitore ceduto dal preteso cessionario, ai sensi dell'art. 1264 c.c., quantomeno nell'ipotesi in cui, sul punto, il debitore ceduto abbia sollevato un'espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata.
Tale principio vale, evidentemente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualsiasi forma sia stata effettuata la notificazione da parte del cessionario al debitore ceduto;
quindi, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili “in blocco” da parte di Istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Pertanto, ove il debitore ceduto abbia contestato l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non può ritenersi sufficiente la notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (così, ex multis, Cass. civ., Sez. III, Ord., 22.6.2023, n. 17944; Cass. civ., Sez. VI - 1, Ord.,
5.11.2020, n. 24798; Cass. civ., Sez. I, Sent., 2.3.2016, n. 4116).
In particolare, la ragione per cui la Suprema Corte non ritiene sufficiente la produzione del solo predetto avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale sta nella circostanza che l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche di dare la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (v. Cass. civ., Sez. III, Ord., 6.2.2024, n. 3405; Cass. civ., Sez. I, Ord., 20. 7.2023, n.
21821).
Ciò detto, considerato che tale difesa ben avrebbe potuto essere svolta lealmente con la prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., deve, del pari, ritenersi ammissibile, per ragioni di necessario rispetto del diritto di difesa e del correlato principio del contraddittorio, la produzione dei contratti di cessione avvenuta, ad opera di parte opposta, con le memorie di replica.
Sul punto, la giurisprudenza ha affermato che è ammissibile la documentazione tardivamente prodotta dalla AN, ossia oltre le preclusioni istruttorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., qualora la stessa non risulti essere finalizzata a dimostrare un fatto principale o un'eccezione non rilevabile d'ufficio, ma si risolva in una mera difesa. Infatti, pur all'interno di un sistema processuale contrassegnato dalla presenza di rigidi sbarramenti istruttori, la parte può derogarvi tutte le volte in cui l'esigenza probatoria sia sorta dalle difese esposte dall'avversario e la prova della quale si discute risulti comunque decisiva per l'esito del giudizio (Cass. civ., Sez. I,
Ord., 4.3.2025, n. 5717).
Per quanto argomentato, la produzione in giudizio dei predetti contratti di cessione “in blocco” ex art. 58 T.U.B. deve ritenersi non tardiva, e quindi quest'ultimi utilizzabili ai fini della presente decisione;
tanto in quanto sulla documentazione prodotta, comunque, si è perfezionato il contraddittorio, atteso che dopo la produzione avvenuta con gli scritti conclusivi la causa è stata rimessa sul ruolo ed ebbero a svolgersi successive udienze nelle quali la parte opposta ha comunque articolato difese in ordine alla documentazione versata in atti.
Applicando i principi innanzi evidenziati nel caso di specie, deve ritenersi che la società abbia assolto all'onere probatorio su di essa gravante in ordine alla titolarità del Controparte_5 credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto, avendo appunto provveduto al deposito dei predetti contratti di cessione di crediti individuati “in blocco”.
5. Eccezione di difetto di legittimazione attiva della società “ , a Controparte_6 seguito dello spiegato intervento in giudizio.
La parte opponente, con comparsa di costituzione a seguito di riassunzione e di intervento, ha dedotto la mancanza della prova relativa alla titolarità del credito azionato anche in ordine ad non essendo stato depositato in atti il contratto di cessione concluso da Controparte_6 quest'ultima con la cedente Controparte_5
Tale eccezione è fondata e, pertanto, va accolta.
Applicando le coordinate ermeneutiche riassunte nel punto sub 2), il Giudice ritiene che la società non abbia dato prova della titolarità del diritto di credito azionato, non Controparte_6 avendo prodotto in giudizio il contratto di cessione di crediti “in blocco” concluso con la società
essendosi limitata a riversare in atti i soli estratti di cessione pubblicati sulla Controparte_5
G.U., Parte II, n. 3 del 9.1.2024 e sulla G.U., Parte II, n. 17 del 10.2.2024 (cfr. doc. 2 e 3).
6. Estinzione del giudizio per mancata riassunzione nei termini di legge.
La parte opponente, con comparsa di costituzione a seguito di riassunzione e di intervento, ha dedotto come l'odierno giudizio debba considerarsi estinto ex art. 307 c.p.c., non essendo stato riassunto – nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza n. 9968/2023, emessa dal Tribunale di Napoli e pubblicata in data 31.10.2023 – dal soggetto legittimato (ossia da
[...]
quale cessionaria del credito azionato), ma da altro soggetto ossia da CP_6 CP_3
quale procuratrice generale di
[...] Controparte_5
Tale eccezione è infondata.
In primo luogo, deve evidenziarsi come, per quanto appena detto, non ha Controparte_6 dato prova di essere titolare del diritto di credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
In secondo luogo, va ricordato come, in ogni caso, il “trasferimento a titolo particolare del diritto controverso”, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., nel corso del processo non spiega effetto alcuno sul rapporto processuale, che continua a svolgersi tra le parti originarie, bensì dà luogo ad una sostituzione processuale del dante causa, tanto che la sentenza spiega piena efficacia nei confronti dell'avente causa sostituito, pur se pronunciata senza la sua partecipazione al giudizio. È pur vero che, a seguito del trasferimento a titolo particolare, vengono a scindersi la titolarità del diritto controverso dalla titolarità dell'azione processuale, ma affinché il diritto sostanziale possa incidere sulle vicende processuali è necessario che esso si estingua o subisca modifiche incompatibili con il mantenimento del diritto in capo al titolare (cfr., in termini, Corte d'Appello Roma, 17.6.2009; nei medesimi termini cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 1.7.2025, n. 17734).
Ancora, è stato rilevato come, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “[i]n tema di trasferimento del diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie e, pertanto, sono ininfluenti le vicende attinenti a posizioni giuridiche attive o passive successive all'inizio della causa”, sicché “l'acquirente del diritto contestato, pur potendo spiegare intervento volontario ex art. 111 c.p.c., non diviene litisconsorte necessario” (cfr. Cass. civ., Sez. II, Sent., 6.6.2018, n. 14480).
Infine, con specifico riferimento alla riassunzione del giudizio, a norma dell'art. 297 c.p.c., del giudizio sospeso, la Suprema Corte ha affermato come “tanto quando la riassunzione avvenga con riferimento all'udienza indicata nel provvedimento di sospensione, quanto nel caso in cui, mancando detta indicazione, il giudizio venga riassunto con il ricorso previsto da detta norma, la posizione delle parti che erano costituite prima della sospensione, una volta avvenuta la riassunzione, resta quella di parti costituite […]” (Cass. civ., Sez. III, Sent., 23.7.2012, n. 12790).
Pertanto, nella fattispecie in esame, deve ritenersi che il giudizio sia stato validamente riassunto da quale procuratrice generale di avendo Controparte_3 Controparte_5 depositato ricorso, ai sensi dell'art. 297 c.p.c., in data 19.6.2024, e quindi entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Napoli (n. 9968/2023), pubblicata in data 31.10.2023 e passata in giudicato il 30.4.2024 (come risultante dal certificato di mancata impugnazione rilasciato dalla cancelleria del Tribunale di Napoli prodotta in giudizio).
7. Eccezione di prescrizione sollevata dall'Istituto di Credito convenuto.
La parte opposta ha dedotto, con riferimento ai versamenti operati dalla società opponente sul c/c n. 06/00/462, come sarebbe maturata la prescrizione “del(l'eventuale e denegato) diritto di ripetere quelli effettuati su conto scoperto o passivo fino alla data del 21.10.2007, […] antecedente il decennio precedente la data di notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio (21.10.2017)”
(cfr. comparsa di risposta, pag. 1).
Il Giudice, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, ritiene che l'esame della predetta eccezione debba ritenersi assorbita dalla circostanza che, così come si argomenterà nel proseguo della sentenza, la parte opponente non abbia alcun diritto alla ripetizione dei versamenti effettuati
(cfr., fra quelle recenti, Sez. 2, 9 ottobre 2012, n. 17219; sez. 5, 16 maggio 2012, n. 7663; Cass. n.
10993/2023 secondo cui «[…] l'assorbimento si configura come un metodo logico-argomentativo di decisione delle questioni e comporta la formale omessa pronuncia su alcune delle domande proposte, a seguito della decisione su altra domanda, ritenuta “assorbente”. Non esiste, infatti, una definizione normativa dell'assorbimento, né esiste una definizione giurisprudenziale del medesimo, trattandosi di un istituto nato nella pratica giudiziaria, che con questo termine ha finito per indicare fenomeni spesso assai diversi fra loro (Cass. 12 luglio 2016, n. 14190, citata;
Cass. 6 giugno 2006, n. 13259)»).
8. Eccezione di nullità, per difetto della forma scritta, ai sensi dell'artt. 1350, n. 13), c.c.
e 117 T.U.B, dei contratti di conto corrente nn. 06/00/462 e 06/00/1947 e annesse aperture di credito.
Il ha dedotto il difetto di forma scritta dei contratti di conto corrente e delle Parte_4 annesse aperture di credito.
Tale domanda è infondata e, pertanto, va rigettata.
In punto di diritto, a norma dell'art. 117, co. 1, TUB, i contratti bancari “sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato al cliente”. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto di finanziamento è nullo (art. 117, co. 3, TUB). Il carattere necessariamente formale dei contratti bancari è finalizzato a tutelare i clienti, anche garantendo la completezza dell'informazione loro dovuta in ordine al contenuto delle singole clausole di cui il contratto si compone: la dottrina, al riguardo, ha parlato di una nuova tipologia di forma negoziale, la c.d. “forma-contenuto” (Cass.
n. 16671/2012). La forma scritta realizza una triplice funzione a beneficio della clientela bancaria: protettiva, informativa (“responsabilizzazione del consenso”) e di certezza dell'atto sottoscritto.
La forma scritta può dirsi carente quando manchi totalmente un documento contrattuale di apertura del rapporto, ovvero quando esso – pur presente – non sia sottoscritto dal cliente (sul punto cfr. Cass. civ., Sez. Un., 16.1.2018. n. 898: “[i]l requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 23, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti”).
La nullità del rapporto derivante dalla mancata osservanza della forma prescritta priva “in radice” di effetti l'operazione di autonomia privata impostata dai contraenti, determinando come conseguenza esclusivamente effetti restitutori con riguardo a tutte le prestazioni eseguite da entrambe le parti, ai sensi dell'art. 2033 c.c. (calcolando gli interessi al tasso legale dalla data di inizio del rapporto).
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta, nel giudizio monitorio, da parte opposta emerge come sia stato pienamente rispettato il dettato di cui all'art. 117 T.U.B., in quanto i contratti di conto corrente nn. 06/00/462 e 06/00/1947 nonché le collegate apertura di credito (All. 1 e 5 al fascicolo monitorio) sono stati redatti per iscritto e sottoscritti dal . Parte_4
9. Anatocismo.
Parte opponente ha dedotto la violazione del divieto di anatocismo rispetto ad entrambi i conti correnti nn. n. 06/00/462 e 06/00/1947.
Occorre premettere come l'art. 120, co. 2, – nella formulazione vigente dopo la Pt_5 modifica avvenuta nel 1999 e sino all'1.4.2014 – stabiliva che «[i]l CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori».
In particolare, a decorrere dal 1999, la Suprema Corte è intervenuta a modificare il suo precedente indirizzo ermeneutico, specificando che «gli usi contrari, suscettibili di derogare al precetto di cui all'art. 1283 c.c., sono non i meri usi negoziali ex art. 1340 c.c., ma esclusivamente i veri e propri usi normativi di cui agli artt. 1 e 3 disp. Prel. c.c. […]» (Cass. civ., Sez. III, 30.3.1999,
n. 3096; Cass. civ., Sez. III, 16.3.1999, n. 2374; Cass. civ., Sez. Un., Sent., 4.11.2004, n. 21995).
Con l'art. 25, co. 2, D.Lgs. n. 342 del 1999, il legislatore modifica appositamente l'art. 120
T.U.B., consentendo l'operatività dell'anatocismo degli interessi sia creditori che debitori, a condizione della sussistenza della “pari periodicità”.
L'art. 120 T.U.B., così come modificato, rinviava ad una delibera del C.I.C.R., poi emanata il 9.2.2000, che ha consentito, tra le altre cose, l'anatocismo con uguale periodicità per i rapporti di c/c.
In seguito, con la legge di stabilità 2014 (art. 1, co. 629, L. n. 147 del 2013), è stato nuovamente modificato il comma 2 dell'art. 120 T.U.B., il quale risultava così formulato: «2. Il
CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale».
L'obiettivo dichiarato dal legislatore, nella relazione di accompagnamento alla modifica normativa, era quello di sancire un divieto assoluto di anatocismo.
In ordine al problema se tale finalità fosse stata realmente raggiunta, a seguito dell'insorgenza di un contrasto giurisprudenziale in ordine all'efficacia temporale del nuovo comma
2 dell'art. 120 T.U.B., la Suprema Corte, con una pronuncia dall'alto rigore logico e con un approccio sistematico-teleologico, ha superato ogni ambiguità affermando il seguente principio di diritto: «[i]n tema di contratti bancari, l'art. 120, comma 2, TUB, come sostituito dall'art. 1, comma 628, l. n. 147 del 2013, fa divieto di applicazione dell'anatocismo a far data dal 1° dicembre 2014 e tale prescrizione è da ritenersi operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, prevista da tale norma, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria».
Ciò detto in punto di disciplina normativa rilevante nel caso di specie, il C.T.U., esaminati i contratti versati in atti, ha accertato come la pari periodicità sia stata regolarmente pattuita e fosse rispettosa delle prescrizioni contenute nella citata delibera del C.I.C.R. del 2000, sicché l'Istituto di
Credito si è conformato al criterio della pari periodicità di addebito e di accredito degli interessi fino al 31.12.2013.
A far data dall'1.1.2014, invece, la in conformità alla sopravvenuta introduzione del CP_3 divieto di anatocismo bancario, ha evidenziato come sia «stata applicata la capitalizzazione finale
[…] in ottemperanza della Legge di stabilità 2014 (Legge 27 dicembre 2013, n. 147), pubblicata in
Gazzetta Ufficiale il 27 dicembre 2013 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2014 che, con il comma
629, interviene a modificare sensibilmente la disciplina dell'anatocismo bancario, introdotto dall'art. 25, co. 2, d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1283 del codice civile» (cfr. relazione peritale, pag. 22).
Dunque, anche sotto tale profilo, la domanda di parte opponente non merita accoglimento.
10. Interessi usurari. La domanda è infondata e, quindi, va rigettata.
La Suprema Corte, chiamata a risolvere la dibattuta questione in ordine alla configurabilità o meno dell'usura, ha riconosciuto, in tema di contratti di mutuo che: «[…] allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto» (Cass. civ., Sez. Un., Sent., 19.10.2017, n.
24675; in senso conforme v., tra le tante, Cass. civ., Sez. III, Ord., 30.10.2018, n. 27442; Cass. civ.,
Sez. III, Ord., 17.8.2023, n. 24743).
Tale principio è pacificamente esteso anche alle controversie aventi ad oggetto, come nel caso di specie, aperture di credito in conto corrente, rilevando sul punto la giurisprudenza di legittimità come – essendo «la non rilevanza dell'usura sopravvenuta […] un principio ormai consolidato da questa Corte (v. per tutte Cass. n. 24743/2023, seguita da numerose pronunce, da ultimo Cass. n. 18013/2024) […]» – la presenza del tasso usurario va individuata con riferimento al tasso soglia esistente al momento della conclusione del rapporto (Cass. civ., Sez. I, Ord., 4.2.2025,
n. 2720).
Ciò detto, in via preliminare, va rilevato come il consulente di parte opponente abbia criticato il C.T.U. con riferimento alla scelta di utilizzare per il calcolo del TEG, in luogo della
Legge n. 108 del 1996, le istruzioni rilasciate dalla AN d'AL. In particolare, ha sottolineato come sia più corretto l'utilizzo di una formula ispirata al TAEG, alla periodicità trimestrale dell'addebito degli interessi, alle commissioni e agli oneri, includendovi, peraltro le CMS. Inoltre, nella comparsa conclusionale parte opponente afferma che ai fini della verifica dell'usura devono conteggiarsi gli oneri addebitati dalla banca a titolo di commissioni illegittime in quanto non concordate.
Il Giudice ritiene che sia corretta la scelta del C.T.U. di utilizzare per il calcolo del T.E.G. – da porre in comparazione con il tasso soglia, al fine di accertare l'esistenza di un'eventuale usura – la formula prevista dalle Circolari della AN d'AL.
A tal riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato come tali Circolari, benché non abbiano alcuna valenza normativa, «[…] criteri di coerenza logica e metodologica, e quindi di equità giuridica, impongono di accedere al confronto tra il Teg applicato dalla singola banca e il tasso soglia del periodo, utilizzando la stessa metodologia di calcolo che la AN d'AL, ufficializzata nelle Istruzioni, impone alle banche di rispettare, atteso che, se tale è la formula seguita dal Ministero del Tesoro/AN d'AL per rilevare trimestralmente il Tegm applicato dalle banche, e quindi individuare il tasso soglia, tale deve essere la formula che conseguentemente deve essere utilizzata per accertare se di fatto la singola banca abbia rispettato o meno detta soglia nell'addebitare costi di credito nel singolo rapporto di conto corrente. Ed infatti, il raffronto tra il
TEG e il Tasso Soglia in tanto ha una sua logica e può considerarsi espressione di un procedimento corretto, in quanto il primo venga determinato in forza delle stesse formule matematiche utilizzate per determinare il TEGM e, conseguentemente, il tasso soglia, pena, diversamente ragionando, il procedere a una comparazione di valori tra di loro disomogenei, con conseguente risultato palesemente inattendibile e fine a sé stesso […] (in tal senso, cfr., di recente, Cass. civ., Sez. III,
Ord., 19.11.2024, n. 29794; si v., inoltre, per il medesimo principio, Cass. civ., Sez. I, Sent.,
22.6.2016, n. 12965; Cass. civ., Sez. I, Sent., 3.11.2016, n. 22270).
Infatti, alla data di stipulazione del contratto di conto corrente n. 06/00/462 (1.8.2005) e annesse aperture di credito (28.4.2006), il Decreto Ministeriale di attuazione della Legge 7 marzo
1996, n. 108 non includeva la C.M.S. nella rilevazione dei tassi usura, in quanto la commissione era rilevata separatamente in conformità alle Istruzioni della AN d'AL all'epoca vigenti.
Soltanto con l'introduzione dell'art.
2-bis D.L. n. 185 del 2008, convertito dalla Legge n.
108 del 1996, il legislatore ha stabilito che le commissioni, comunque denominate, che prevedono una remunerazione in favore della AN in dipendenza dell'effettiva durata dell'utilizzazione di fondi, sono rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 2 L. n. 108 del 1996.
Tale previsione legislativa ha, tuttavia, portata innovativa, applicandosi esclusivamente ai contratti bancari stipulati in data successiva all'entrata in vigore della Legge n. 108 del 1996, come si desume chiaramente dall'art.
2-bis D.L. n. 185 del 2008, il quale dispone che il limite di determinazione del tasso soglia rimane regolato dalla disciplina vigente fino a che la rilevazione del
T.E.G.M. “non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni”.
Dunque, il C.T.U., condivisibilmente, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia ai fini dell'usura, facendo riferimento a quanto stabilito dalle Sezioni Unite n. 16303 del 2018, non ha direttamente computato la C.M.S. nel calcolo del T.E.G., effettuando una separata comparazione della commissione stessa con le relative soglie.
Nell'applicare tale principio ai rapporti intercorsi tra le parti in causa, si osserva.
Conto corrente anticipi n. 06/00/1947
Il C.T.U. ha accertato come il , rispetto al conto corrente anticipi collegato al c/c Parte_4
n. 06/00/1947, non abbia corrisposto interessi usurari, anche se, in accoglimento delle osservazioni del C.T.P., si dovesse rettificare la spesa istruttoria nella misura dell'1% in luogo dello 0,40%, in quanto anche in tal modo il T.E.G. sarebbe comunque inferiore al tasso soglia applicabile al periodo di riferimento.
In particolare, il tasso definitivo sarebbe pari al 10,9932% – per come risultante dalla somma del tasso effettivo annuo (8,2432%), della commissione messa a disposizione fondi su base annua (1,75%) e delle spese istruttorie fidi su base annua come rettificato dal consulente (1%) –, collocandosi ben al di sotto della soglia prevista per le operazioni di anticipo pari al 12,050%.
In merito alle spese aggiuntive, che il C.T.P. condivisibilmente non ha incluso nel calcolo del T.E.G. quelle relative a spese fisse e non connesse alle operazioni di finanziamento (quali, ad esempio, “invio documenti per la trasparenza”, “comunicazione mensile obbligatoria”,
“spedizione”); viceversa, sono state considerate al fine del calcolo del T.E.G. le spese istruttoria fidi e commissione messa a disposizione fondi. In ogni caso, anche prendendo in considerazione le spese fisse (0,035*4=0,14%), spese rapporto affidato (0,035*4=0,14%) e gestione controllo affidamento (0,075*4= 0,3%) si avrebbe: 10,9932+0,14+0,14+0,30=11,5732% e, quindi, inferiore alla soglia di legge del 12,050%. Anche sotto tale aspetto, il contratto in esame non è usurario.
Il CTU nelle condodeduzioni ai rilievi del CTP evidenzia, poi, come il raffronto del tasso applicato sia stato correttamente effettuato con il tasso soglia per la categoria “scoperti senza affidamento”, richiamando i documenti contrattuali del 30.12.2011 e del 11.10.2012 laddove è esplicita la pattuizione del tasso concordato (il riferimento è rispettivamente ai tassi del 10% e del
12,90%) quale “tasso DARE oltre fido”. Il consulente, inoltre, ha evidenziato come gli “interessi extra fido sono stati sostenuti dal correntista nel periodo di riferimento tra l'1.1.2012 e il
30.6.2012, come risultante dagli scalari del primo semestre del 2012, dai quali si evincono due tipologie di tassi: in fido (8%) ed extra fido (10%). Nella ricostruzione del conto effettuata nel prospetto n. 7 il C.T.U. ha utilizzato il tasso in fido dell'8%, azzerando quindi l'effetto peggiorativo derivante dal tasso extra fido pari al 10%.
Poi, dall'11.10.2012, per il quale il C.T.P. di parte opponente ritiene che vi sia una promessa usuraria del tasso extra fido, il correntista non sostiene interessi extra fido, in quanto è stato applicato meramente il tasso in fido pari al 10% in linea con il contratto e con le normative antiusura”.
Infine, in merito all'indeterminatezza del tasso, il C.T.U. ha evidenziato come dai contratti versati in atti risultino specificamente determinati i tassi di interesse, per cui non ricorrono i presupposti per l'applicazione dei tassi sostitutivi così come previsto dall'art. 117, co. 7, T.U.B.
Conto corrente n. 06/00/462.
Il C.T.U., come detto, ha correttamente utilizzato, ai fini della verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia, il T.E.G. (e non il T.A.E.G.), calcolato alla luce delle Circolari della
AN d'AL. Il T.E.G., così come risultante dal prospetto n. 3, risulta essere inferiore al tasso soglia, non ravvisandosi pertanto usura genetica.
Contratto di affidamento di € 30.000,00 acceso in data 28.4.2006.
Il C.T.U., quantificato il T.E.G. in una misura pari al 13,6467%, ha escluso che vi sia stata usura genetica.
Poi, ha applicato il criterio del c.d. “margine”, enunciato dalle Sezioni Unite n. 16303/2018, confrontando l'aliquota extra fido della (pari all'1%) con il tasso soglia per le C.M.S. Pt_7 prevista dalla normativa antiusura pari al 1,20%.
Tuttavia, considerato che l'aliquota extra fido, così come stabilita in contratto, è inferiore alla soglia, il C.T.U. non ha, condivisibilmente, proceduto a determinare il “margine”, di talché il confronto è stato effettuato tra tasso effettivo e tasso soglia.
Infine, va rilevata l'assoluta genericità dell'allegazione di parte opponente secondo cui la pattuizione degli interessi concretizzerebbe l'ipotesi della c.d. usura soggettiva ex art. 644 c.p., tanto da non consentire alcuna concreta verifica dei presupposti oggettivi e soggettivi del reato di usura. Ne discende il rigetto della domanda di accertamento dell'applicazione di interessi in misura usuraria sul conto corrente.
Per tutto quanto detto, deve rigettarsi la domanda del . Parte_4
Ius variandi e usura.
Il C.T.U., per entrambi i conti corrente, nei prospetti di ricalcolo degli interessi ha utilizzato il tasso indicato negli scalari per come risultante dall'esercizio dello ius variandi, in quanto inferiore al tasso indicato nel contratto di accessione o nei successivi contratti di affidamento.
Alla luce di quanto risultante dai prospetti nn. 3 e 4, il C.T.U. non ha riscontrato alcuna usura pattizia nell'esercizio dello ius variandi, calcolando il T.E.G. trimestralmente applicato dalla
AN, inserendo nella formula la C.M.S. interamente (e, pertanto, non facendo applicazione del principio del margine).
11.Commissione massimo scoperto e commissione istruttoria veloce.
Il C.T.U., con riferimento al c/c n. 06/00/462, ha rilevato che la « è stata Pt_7 regolarmente pattuita nel contratto stipulato in data 1.8.2005; è stata addebitata trimestralmente in conto dal 31.12.2005 fino al 30.9.2007. La commissoria istruttoria veloce è stata addebitata al
31/12/2012, per Euro 20,00 ed al 31/03/2013 per Euro 10,00¸tale commissione è stata pattuita nel contratto di affidamento di Euro 30.000,00 in data 22/03/2010» (cfr. elaborato peritale, pag. 36).
Il C.T.U, con riguardo all'apertura di credito collegata al c/c n. 06/00/1947, ha accertato come allo stesso, in quanto acceso in epoca successiva al 31.12.2009, ossia in data 30.12.2011, non sia stata applicata la C.M.S., che, pertanto, non è mai stata sostenuta dal correntista.
Infine, è stata addebitata in conto la commissione messa a disposizione fondi al 31.12.2012
(€ 364,38) al 31.3.2013 (€ 431,51) e al 30.6.2013 (€ 158,22). Tale commissione è prevista nel contratto di affidamento del 30.12.2011.
Conclusioni – c/c n. 06/00/462
Il C.T.U. ha effettuato l'elaborazione contabile tenendo conto del numero di giorni compresi tra ciascuna data valuta e quella successiva, dei tassi d'interesse debitori utilizzati dalla banca nell'esercizio dello ius variandi, dei tassi d'interesse creditori, delle competenze legate al conto corrente anticipi calcolate trimestralmente utilizzando il tasso presente negli estratti scalari, delle competenze in “dare” e in “avere” al 31.12.2013 calcolate trimestralmente e dall'1.1.2014 alla fine del rapporto.
A seguito di tale attività, effettuando il corretto calcolo alla luce delle valute il consulente ha evidenziato – come risultante dal prospetto n. 7) – che emerge un debito a sfavore del correntista, al
15.3.2017, pari ad € 43.636,78, con un ristorno competenze pari ad € 6.533,90, giacché la CP_3 denota un saldo debitore pari ad € 50.170,68. A tale debito vanno aggiunti gli interessi esigibili dal
30.9.2016 al 15.03.2017 pari ad € 328,90 per un totale pari ad € 43.965,68.
Conclusioni – c/c n. 06/00/1947
Il C.T.U. ha effettuato l'elaborazione contabile tenendo conto del numero di giorni compresi tra ciascuna data valuta e quella successiva, dei tassi d'interesse debitori applicati dalla AN e della girocontazione trimestrale fino al 31.12.2013 e dall'1.1.2014 fino alla cessazione del rapporto degli interessi ottenuti sul c/c ordinario.
Conclusa tale attività, dal prospetto n. 7) emerge un debito di puro capitale a sfavore del correntista al 15.3.2017 pari ad € 99.910,00, senza alcun ristorno competenze giacché le competenze ottenute vengono trimestralmente girocontate sul conto corrente ordinario. A tale debito vanno aggiunti gli interessi esigibili dal 30.9.2016 al 15.3.2017 pari ad € 5.845,55 per un totale pari ad € 105.755,55.
12.Le fideiussioni stipulate da , e con il Parte_1 Parte_2 Parte_3
. Controparte_2
La parte opponente, nella comparsa di costituzione e risposta, ha eccepito, sostanzialmente,
l'assenza, in capo alle società di cartolarizzazione cessionarie, di un titolo idoneo a sostenere la pretesa creditoria azionata nei confronti di e . Infatti, le Parte_1 Parte_2 Parte_3 garanzie offerte da quest'ultimi, non essendo qualificabili, in senso tecnico, quali fideiussioni (poste a garanzia, ab origine, del e, quindi, per successione a titolo particolare, poi di Controparte_2
e, infine, di , bensì come contratti autonomi di garanzia, non si Controparte_4 Controparte_5 trasferirebbero automaticamente in capo al cessionario del credito, stante l'assenza del vincolo di accessorietà che lega quest'ultimo alla garanzia.
Tale eccezione è infondata.
Invero, il problema della possibilità di qualificare le predette fideiussioni quali contratti autonomi di garanzia deve ritenersi “assorbito” dalla circostanza che – in linea con quanto sostenuto, condivisibilmente, dalla giurisprudenza di legittimità, da ultimo Cass. civ., Sez. III, Ord.,
19.6.2024, n. 16962 - tale questione è irrilevante perché, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. e 1263 c.c., i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo da chiunque prestati o comunque esistenti in favore del cedente conservano la loro validità e il loro grado in favore del cessionario senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.
In altri termini, l'orientamento consolidato della giurisprudenza della Suprema Corte – a partire dalla sentenza della n. 10555 del 19.7.2002 – il trasferimento della garanzia autonoma segue automaticamente la cessione del credito, essendo irrilevante il possibile eventuale aggravio della posizione del garante, trattandosi di mero fatto come tale inidoneo ad incidere sulla fattispecie normativa applicabile. Altre successive pronunce, quali Cass. n. 3319 del 2020, hanno evidenziato come la nozione di “altri accessori” di cui all'art. 1263 c.c. vada intesa nel senso di ricomprendere la somma delle utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto e dalla n. 25491 del
2019 che, nel richiamare il predetto indirizzo sull'art. 1263 c.c., ha precisato che “è la cessione in sé che determina il trasferimento della garanzia, anche se avente natura autonoma, senza necessità di consenso […]”.
Pertanto, non si può dubitare della facoltà della società cessionaria del credito – CP_5
– di agire per la soddisfazione di quanto preteso nei confronti di
[...] Parte_1 Pt_2
e , nei limiti della somma di € 150.000,00.
[...] Parte_3
13. Domanda di accertamento dell'illegittimità della segnalazione “a sofferenza” del
nonché dei fideiussori alla centrale rischi della AN d'AL con annessa Parte_4 domanda di cancellazione di tali nominativi e di risarcimento dei danni dai medesimi subiti.
Tale domanda è in fondata e, pertanto, va rigettata.
Com'è noto, la segnalazione alla centrale rischi della AN d'AL della posizione di
“sofferenza” del cliente ha come presupposto una nozione di insolvenza che – tenuto conto delle
Istruzioni emanate dalla AN d'AL sulla base delle direttive del C.I.C.R. – non coincide con quella propria fallimentare, bensì si concretizza in una «valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come deficitaria, ovvero come di grave difficoltà economica, senza, quindi, alcun riferimento al concetto di incapienza o irrecuperabilità (Cass. 12 ottobre 2007, n.
21428; Cass. 1° aprile 2009, n. 7958; Cass. 16 dicembre 2014, n. 26361; Cass. 6 dicembre 2019, n. 31291); si deve quindi trattare di una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza (Cass. 1° aprile 2009, n. 7958; Cass. 9 luglio 2014, n. 15609)» (Cass. civ., Sez. I, Ord., 15.12.2020, n. 28635).
In altri termini, la situazione di “sofferenza” è attigua a quella di insolvenza fallimentare, rappresentandone, in qualche modo, una modalità “attenuata”, che si caratterizza per situazione di grave difficoltà economica, anche se non necessariamente irrecuperabile.
Ciò detto, nel caso di specie, per stessa ammissione di parte opponente, i bilanci del dal 2011 in poi registravano «perdite sino all'attuale situazione connotata dall'estrema Parte_4 criticità economica nella quale versa attualmente lo stesso , nei confronti del quale si Parte_4 ritiene più che fondato il pericolo di fallibilità» (cfr. atto di opposizione, pag. 36).
Ciò posto, nessune elemento è stato allegato da parte opponente in ordine alla sussistenza di una situazione debitoria della società tale da non rappresentare una vera e propria condizione di incaglio, né i fideiussori hanno, a loro volta, svolto alcuna concerta allegazione sul punto.
Ed, infatti, nell'atto introduttivo e nei successivi scritti si sono limitati a censurare la condotta dell'istituto di credito che, pretendendo illegittime poste a proprio credito, avrebbe determinato una situazione debitoria della società sottraendole risorse liquide.
In disparte la circostanza che la ricostruzione del rapporto dare avere tra le parti ha escluso tale prospettazione, se non per un marginale importo, deve rilevarsi che concretamente alcuna indicazione in ordine alla disponibilità in astratto di risorse da parte della società o dei fideiussori per far fronte alla esposizione bancaria, ovvero la situazione temporanea di illiquidità è stata pur solo indicata per consentire all'istituto di credito l'esercizio compiuto del diritto di difesa.
Pertanto, deve ritenersi legittimo il comportamento dell'Istituto di Credito, il quale, a fronte della situazione economico-patrimoniale in cui versava il , ha proceduto alla segnalazione Parte_4 della relativa posizione di “sofferenza” presso la centrale rischi nel mese di dicembre del 2017 (cfr. all. 2 al fascicolo di parte opposta).
Inoltre, deve evidenziarsi, quanto alla pretesa risarcitoria, come la domanda sia del tutto generica e, quindi, sfornita di idonea allegazione e prova anche sulla natura e l'entità del danno di cui si è chiesto il ristoro.
In punto di diritto, infatti, ai fini della risarcibilità, ai sensi dell'art. 1223 c.c., in relazione all'art. 1218 c.c. o agli artt. 2043 e 2056 c.c., il creditore o il preteso danneggiato deve allegare non solo l'altrui inadempimento ovvero allegare e provare l'altrui fatto illecito, ma, in entrambi i casi, deve pur sempre allegare e provare l'esistenza di una lesione, ossia della riduzione del bene della vita (patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro nonché la riconducibilità della lesione al fatto del debitore o del danneggiante: in ciò appunto consiste il danno risarcibile (c.d. “danno-conseguenza”), che è un “quid pluris” rispetto alla condotta asseritamente inadempiente o illecita;
pertanto, in difetto di tale allegazione e prova, la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. civ., Ord., 11.10.2028, n. 25160; Cass. civ. n. 5960 del 18.3.2005).
In adesione al principio ermeneutico basato sul concetto di “danno-conseguenza” in contrapposizione a quello di “danno-evento” ed escludendo l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno “in re ipsa”, così da coincidere con l'evento, appare quindi evidente che la domanda risarcitoria dev'essere provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente allegazione: non si può invero provare ciò che non è stato oggetto di rituale e adeguata allegazione
(cfr. principio assolutamente consolidato a partire Cass. civ., Sez. Un., Sent., 11.11.2008, n. 26972; da ultimo, cfr. Cass. civ., Ord., 8.2.2025, n. 3217).
Nel caso di specie, difettano tanto la prova della condotta inadempiente o illegittima della opposta, quanto del danno patrimoniale sofferto, oltre che del nesso causale. CP_3
Le spese di lite tra gli opponenti e sono liquidate, come in dispositivo, Controparte_5 alla luce del principio soccombenza, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, dello scaglione di riferimento (€ 52.001 ad € 260.000), con applicazione dei minimi tariffari, in ragione della natura e delle questioni affrontate tra le parti.
Le spese di lite tra gli opponenti sono liquidate, come in dispositivo, alla Controparte_6 luce del principio soccombenza, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, dello scaglione di riferimento (€ 52.001 ad € 260.000), con applicazione dei minimi tariffari, in ragione della natura delle difese svolte tra le parti e delle questioni affrontate, considerata la difesa per più persone.
P.Q.M.
il Tribunale di Catanzaro, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Adele Ferraro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, in ordine alla opposizione al decreto ingiuntivo n. 1116/2017 reso dal Tribunale di Catanzaro, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- dichiara la carenza di legittimazione passiva di CP_6
- accoglie l'opposizione, per quanto di ragione, e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna il debitore Controparte_12
principale, e e , in qualità di fideiussori, nei Parte_1 Parte_2 Parte_3 limiti della somma di € 150.000,00 per ciascuno di essi, al pagamento, in solido tra loro, della somma di € 43.965,68, in relazione al rapporto di c/c 06/00/462, oltre interessi al tasso convenzionale del 9,00% dal 15.3.2017 al soddisfo e di € 105.755,55, in relazione al rapporto di c/c 06/00/1947, oltre interessi al tasso convenzionale del 12,90% dal 15.3.2017 in favore di Controparte_5
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna il in solido Controparte_12
con e , alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1 Parte_2 Parte_3 di nella qualità di procuratrice generale di Controparte_3 Controparte_5 liquidate in € 7.051,00 per onorari, oltre spese forfettarie (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- condanna il al pagamento in favore di CP_13 Controparte_12
e , alla rifusione
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3 delle spese di lite liquidate in € 13.398,80 per onorari, oltre spese forfettarie (15%), I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
- le spese di consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate da separato decreto in corso di causa, sono poste definitivamente a carico di Controparte_12
(FID), in solido con e .
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3
Catanzaro, lì 2.12.2025
Il giudice
Dott. Adele Ferraro
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del in tirocinio CP_14 mirato, dott. Fiocca Roberto.