Articolo 19 della Legge 18 gennaio 1952, n. 40
Articolo 18Articolo 20
Versione
23 febbraio 1952
Art. 19.
Per l'avanzamento dei sottufficiali trasferiti nei ruoli del servizio sedentario si applicano le norme in vigore per i parigrado del servizio ordinario, con le deroghe seguenti:
per l'idoneita' all'avanzamento, non si richiede la incondizionata idoneita' fisica a tutti i servizi del Corpo, ma e' sufficiente che il sottufficiale sia idoneo ai disimpegnare le speciali funzioni del servizio sedentario;
gli avanzamenti a maresciallo maggiore ed a maresciallo ordinario si effettuano esclusivamente ad anzianita' e prescindendo dai requisiti di comando e di servizio;
il sottufficiale idoneo all'avanzamento non puo' essere promosso prima della data in cui avrebbe conseguito lo stesso grado ad anzianita' nel servizio ordinario;
nel caso che si trovino a concorrere marescialli capi del servizio sedentario in turno di promozione e marescialli maggiori del servizio ordinario aspiranti al passaggio nel ruolo dei sedentari, i posti vacanti nel grado di maresciallo maggiore sono devoluti alternativamente prima all'ammissione di un maresciallo maggiore proveniente dal servizio ordinario e poi alla promozione di un maresciallo capo del servizio sedentario.
Entrata in vigore il 23 febbraio 1952