Decreto cautelare 20 gennaio 2026
Sentenza breve 2 marzo 2026
Decreto cautelare 1 aprile 2026
Accoglimento
Sentenza 4 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 04/05/2026, n. 3418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3418 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03418/2026REG.PROV.COLL.
N. 02723/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2723 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli Avvocati Antonio Spallieri e Claudio Ursomando, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore e Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale sono ex lege domiciliati, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
AN BA, RI De GR e IE PU, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza ex art. 60 c.p.a. del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-/2026, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze; e dell’Agenzia delle Entrate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 il Cons. Marco PO e uditi per le parti gli Avvocati presenti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT
Con ricorso iscritto al n. 701/26 R.R. la Dott.ssa -OMISSIS- impugnava dinanzi al Tar per il Lazio la « graduatoria finale degli idonei vincitori del concorso pubblico per "Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali", approvata e pubblicata in data 27 novembre 2025, nella parte in cui risultano inseriti concorrenti idonei vincitori con punteggio inferiore a quello della ricorrente, in danno della stessa che risulta esclusa ».
Il Tar, in accoglimento dell’eccezione sollevata dall’amministrazione resistente, con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a. n. 3871 del 2 marzo 2026, dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione ritenendo che il giudizio vertesse « sulla pretesa lesione del diritto all’assunzione del ricorrente, su cui sussiste la giurisdizione del giudice ordinario (ex multis, Cass. Sez. Un. 19 luglio 2022, n. 22569, nonché anche T.A.R. Toscana, sez. I, 19/03/2024, n.312) ».
La Dott.ssa -OMISSIS- impugnava la decisione di primo grado con appello depositato il 1° aprile 2026 deducendo « ERROR IN JUDICANDO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CORRISPONDENZA TRA IL CHIESTO E GIUDICATO EX ART. 112 C.P.C. – CONTRADDITORIETA’ – ERRONEITA’ DEI PRESUPPOSTI – ERRONEITA’ ED INSUFFICIENTE VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI TT E DI DI NONCHE’ DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA » così articolando il capo di impugnazione:
« INTERESSE AD AGIRE »;
« VIOLAZIONE DELL'ART. 6 DELLA LEGGE 241/1990 E DEI PRINCIPI DI BUONA FEDE E CORRETTEZZA NELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. OMESSA ATTIVAZIONE DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E ILLOGICITÀ MANIFESTA »;
« VIOLAZIONE DELL'ART. 18, COMMA 4, DEL D.LGS. 40/2017 E DELL'ART. 1.3 DEL BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ E DEL DI ALLA RISERVA EX LEGE »;
« VIOLAZIONE DELL'ART. 16 DEL D.P.R. 487/1994 E DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO »;
« VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DELLA TUTELA DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO ».
Contestualmente avanzava istanza cautelare, anche ex art. 56 c.p.a., nonché richiesta di autorizzazione alla notifica dell’appello per pubblici proclami (la relativa istanza veniva depositata il giorno successivo).
Con decreto presidenziale n. 1226 del 1° aprile 2026 veniva respinta l’istanza di concessione della misura cautelare monocratica fissando l’odierna camera di consiglio.
L’Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio con memoria formale depositata il 13 aprile 2026.
All’esito della camera di consiglio del 23 aprile 2026 la causa veniva decisa.
DI
Per esigenze di completezza espositiva e corretto inquadramento della presente controversia si evidenzia che il Bando n. 290773/2025 dell’11 luglio 2025 recante «S elezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali », prevedeva al punto 1.3 che « in materia di riserva di posti si applicano le disposizioni di cui ... all’art. 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale o il servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64 senza demerito ».
Ai sensi del richiamato art. 18, comma 4, « a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale ovvero il servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64, senza demerito è riservata una quota pari al 15 per cento dei posti nei concorsi per l’assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalle aziende speciali e dagli enti di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ... »
Per quanto riguarda le modalità di presentazione delle domande, il punto 3.1 del Bando prevedeva che « il candidato dovrà inviare la domanda di partecipazione al concorso esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNS/eIDAS, mediante la compilazione del format di candidatura sul Portale unico del reclutamento “inPA”, disponibile all’indirizzo internet https://www.inpa.gov.it/, previa registrazione sullo stesso Portale ».
In sede di compilazione della domanda, nel campo « ESPERIENZE LAVORATIVE PRESSO PA COME DIPENDENTE » l’odierna appellante indicava il servizio svolto dal 10 gennaio 2018 al 9 gennaio 2019 presso l’ente pubblico « Amesci Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale » con la qualifica di « Volontario Servizio Civile » ma, asseritamente per mero errore, alla voce « Riserva dei posti per l’accesso ai concorsi pubblici » del campo « REQUISITI GENERICI » riportava la risposta « No ».
Lo svolgimento del servizio civile ex L. n. 64/2001 (previsto dal Bando quale titolo di ammissione alla riserva) indicato nel modulo di domanda veniva in ogni caso documentato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell’11 novembre 2025 trasmessa con pec di pari data unitamente agli altri titoli validi a fini concorsuali.
Dinanzi al Tar l’appellante agiva per l’annullamento della graduatoria e relativi atti presupposti deducendo la violazione dell’art. 6 della L. n. 241/1990 lamentando l’omessa attivazione del soccorso istruttorio che, qualora esperito, avrebbe consentito di acquisire e considerare il titolo.
Come in parte anticipato il Tar declinava la giurisdizione in favore del giudice ordinario ritenendo che la ricorrente avesse lamentato l’illegittimità dell’esito concorsuale « per non avere l’Amministrazione riconosciuto il suo diritto alla riserva del posto avendo egli svolto il Servizio Civile Nazionale ».
Sulla base di detto presupposto il giudice di prime cure affermava:
che « il Collegio non ravvisa, invero, motivi per discostarsi dall’orientamento anche recentemente espresso da questa Sezione su fattispecie analoga (in tal senso, le sentenze n. 5297/2025, n. 14961/2025, n. 9847/2025, 16738/2025). Se, infatti, ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. 165/2001, sono devolute al giudice ordinario tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, anche la presente controversia verte sulla pretesa lesione del diritto all’assunzione del ricorrente, su cui sussiste la giurisdizione del giudice ordinario (ex multis, Cass. Sez. Un. 19 luglio 2022, n. 22569, nonché anche T.A.R. Toscana, sez. I, 19/03/2024, n.312) »;
che « la giurisdizione del giudice amministrativo è, infatti, limitata alle vere e proprie procedure concorsuali che iniziano con l'emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione di una graduatoria finale di individuazione dei vincitori che andranno a ricoprire i posti messi a concorso (ex multis T.A.R. Marche, Sez. I, 21.04.2021, n. 346; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 26.05.2021, n. 1276), mentre non è estesa alle controversie, come la presente, relative alla pretesa di assunzione basata sull'esito del concorso (che non è contestato in sé), che sono per l’appunto devolute, come anzidetto, alla giurisdizione del giudice ordinario, al quale è rimesso il sindacato sui comportamenti riconducibili alla fase di esecuzione dell’atto amministrativo presupposto »;
che « rientra, dunque, nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia con la quale non si contesta la graduatoria (o perlomeno la si contesta come atto da cui si evince la negazione del diritto), bensì il riconoscimento del diritto alla riserva del posto in favore dell’idoneo di un concorso ».
Le suesposte statuizioni non colgono nel segno.
Preliminarmente deve rilevarsi l’inconferenza al caso di specie dei precedenti cui il Tar riteneva di uniformarsi.
In particolare:
nel giudizio definito con sentenza n. 5297/2025, avente ad oggetto una procedura concorsuale per l’accesso alla posizione di Istruttore del Polizia Municipale, era controversa l’idoneità di un titolo a consentire l’accesso alla riserva di posti, in un primo tempo valutata positivamente con inserimento in graduatoria in posizione utile e successivamente ritenuto non valido a detti fini;
nel giudizio definito con la sentenza n. 9847/25, avente ad oggetto una procedura per l’accesso all’Area Funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, era contestata « l’illegittimità in relazione al non prevedere il relativo bando una specifica riserva di posti per coloro che – come il ricorrente - hanno svolto il Servizio Civile Nazionale »;
nel giudizio definito con la sentenza n.14961/25 avente ad oggetto una procedura concorsuale per l’accesso accesso alla qualifica di Agente della Polizia Locale, era contestata la mancata previsione nel bando di « una specifica riserva di posti per coloro che – come il ricorrente - hanno svolto e concluso senza demerito il Servizio Civile Universale, in ossequio a quanto stabilito all’art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 40/2017 » con richiesta di accertamento « del suo diritto di beneficiare della riserva dei posti, invocando il principio di eterointegrazione del bando e, per l’effetto, l’annullamento in parte qua della graduatoria, evidenziando l’omessa valutazione da parte della Commissione della dichiarazione da lui resa nel campo “Altro” della domanda di partecipazione e, poi, nell’autocertificazione presentata dopo il superamento della prova orale, ove si attestava di “aver prestato, nel periodo che va dal 6 novembre 2015 al 6 novembre 2016, «servizio civile presso l’Unione Italiana Ciechi. Le attività svolte erano quelle di accompagnamento di persone cieche o ipovedenti per svolgere attività ricreative, impegni personali o sanitari»”, con conseguente mancato riconoscimento del titolo di riserva »;
nel giudizio definito con la sentenza n 16738/25 avente ad oggetto una procedura concorsuale per l’accesso all’Area Funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, era contestata « l’illegittimità in relazione al non averle l’amministrazione riconosciuto la riserva di posti stabilita dalla legge in favore di coloro che – come la ricorrente - hanno svolto il Servizio Civile Nazionale, in ossequio a quanto stabilito all’art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 40/2017 ».
In sintesi, nelle fattispecie in dette sedi scrutinate era controversa la riconoscibilità di un titolo ai fini dell’ammissione alla riserva di posti mentre nel caso di specie è pacifico che lo svolgimento del servizio civile ex L. n. 64/2001 rientrasse fra i titoli in relazione ai quali detta amissione era prevista.
Deve infatti rilevarsi che:
il Bando prevedeva una riserva di posti favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale o il servizio civile nazionale senza demerito;
il titolo era posseduto dalla ricorrente che lo indicava nel modulo di domanda e lo documentava con dichiarazione sostitutiva.
Ne deriva che, a differenza delle fattispecie oggetto dei precedenti richiamati dal Tar, nel caso di specie non era in discussione il mancato riconoscimento di un titolo ai fini dell’accesso alla riserva ma la pretesa di vedersi considerare il servizio civile, previso tal Bando come titolo per l’ammissione e pacificamente posseduto, nonostante l’erronea compilazione della domanda.
La ricorrente deduceva in primo grado che l’indicazione del servizio civile in altro campo del modulo e la successiva documentazione dello stesso avrebbero dovuto indurre l’amministrazione a procedere ad un soccorso istruttorio per sanare un evidente errore materiale.
L’accertamento della conformità delle descritte modalità di allegazione del titolo preferenziale e la ricorrenza dei presupposti per l’operatività dell’istituto del soccorso istruttorio (in altri termini la legittimità dell’operato dell’amministrazione nello svolgimento delle operazioni concorsuali) integra una questione di merito e non di giurisdizione, e ciò in ossequio allo stesso principio richiamato in sentenza dal Tar per il quale « la giurisdizione del giudice amministrativo è, infatti, limitata alle vere e proprie procedure concorsuali che iniziano con l’emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione di una graduatoria finale di individuazione dei vincitori che andranno a ricoprire i posti messi a concorso (ex multis T.A.R. Marche, Sez. I, 21.04.2021, n. 346; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 26.05.2021, n. 1276), mentre non è estesa alle controversie, come la presente, relative alla pretesa di assunzione basata sull’esito del concorso (che non è contestato in sé), che sono per l’appunto devolute, come anzidetto, alla giurisdizione del giudice ordinario, al quale è rimesso il sindacato sui comportamenti riconducibili alla fase di esecuzione dell’atto amministrativo presupposto ».
Contrariamente a quanto statuito è contestata infatti la legittimità della procedura concorsuale nella misura in cui non veniva valutato un titolo, previsto dal Bando, allegato e documentato (a prescindere dalla ritualità delle relative modalità) omettendo il ricorso all’istituto del soccorso istruttorio.
Non viene, quindi, in gioco una violazione dell’obbligazione legale di dare attuazione ai termini normativi della riserva (ipotesi in relazione alla quale questo Consiglio di Stato, peraltro confermando la sopra citata sentenza del Tar Lazio n. 14961/2025, riconosceva il difetto di giurisdizione, cfr. Cons. Stato, Sez. V, 27 febbraio 2026, n. 1560 anche se in senso contrario, di recente, CdS VI n. 1831 del 2026 ha riconosciuto in relazione ad una peculiare procedura concorsuale spazi di discrezionalità nella gestione della riserva alla luce della disposizione normativa di cui al comma 4 dell’art. 18 del d.lgs. n. 40 del 2017 – legge istitutiva del servizio civile universale - a fronte di un numero limitato di posti riservati) ma la non corretta esplicazione di una potestà pubblicistica in merito alla quale deve riconoscersi la giurisdizione del giudice ammnistrativo.
Per quanto precede l’appello deve essere accolto con la conseguenza che, rilevata la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo declinata in primo grado dal Tar, « il giudice di secondo grado non può che annullare la sentenza gravata, senza ulteriore trattazione della causa, rinviandola al giudice di primo grado, in applicazione dell’art. 105, d.lg. 2 luglio 2010 n. 104 (Consiglio Stato sez. VI, 14 ottobre 2010, n. 7510) » (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 12 settembre 2012, n. 847) affinché definisca nel merito la controversia valutando la necessità, ricorrendone i presupposti, di procedere all’integrazione del contraddittorio.
La specificità delle questioni oggetto del giudizio consente di procedere alla compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla la sentenza di primo grado e rinvia la controversia al Tar per il Lazio ex art. 105 c.p.a..
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Marco PO, Consigliere, Estensore
Giovanni Pascuzzi, Consigliere
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| Marco PO | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.