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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 29/05/2025, n. 812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 812 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1490/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1490/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. CASSELLA CLAUDIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BATTAGLIA Controparte_1 P.IVA_1
MASSIMILIANO
CONVENUTO/I
OGGETTO
Opposizione a precetto ex art. 615 cpc notificato da il 7.5.2024 per il pagamento Controparte_1 della somma di € 12.608,84
CONCLUSIONI
Parte opponente: in via preliminare, dichiarare l'incompetenza del Tribunale di RA, ove l'asserito creditore ha eletto domicilio, in favore del competente Tribunale di Catania;
e in ogni caso, per tutti i superiori motivi: - ritenere e dichiarare nullo il precetto opposto, in quanto il titolo non è mai stato notificato agli odierni opponenti e inoltre nell'atto di precetto manca la data della notifica del Decreto Ingiuntivo proprio perché mai avvenuta;
- accertare l'insussistenza del diritto a procedere all'esecuzione sulla base del richiamato precetto e per l'effetto l'improcedibilità, l'inammissibilità e la nullità della preannunciata azione esecutiva;
- ritenere e dichiarare inesistente e non dovuto l'importo precettato (comunque prescritto) che si contesta integralmente nell'an e nel quantum parte opposta: rigettare l'opposizione
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non può essere accolta.
L'atto di precetto opposto espone come titolo esecutivo il decreto ingiuntivo n. 744/2010 emesso dal
Tribunale di RA il 29.10.2010 nel procedimento n. 2350/2019 RG, regolarmente notificato, non opposto e dichiarato esecutivo l'1.3.2011 e munito di formula esecutiva il 4.4.2011.
Parte opponente eccepisce l'incompetenza del Tribunale di RA (nel cui circondario l'asserito creditore ha operato la propria elezione di domicilio) a favore del Tribunale di Catania, atteso che non esistono criteri di collegamento per radicare la competenza col circondario di RA, ove gli opponenti non abitano e non hanno alcunché: gli opponenti abitano e vivono a Gravina (CT), nell'ambito del circondario di . Pt_1
L'eccezione, contestata dalla controparte, non può trovare accoglimento.
Il Comune nel quale il creditore, con l'atto di precetto, abbia dichiarato la propria residenza od eletto il proprio domicilio (nel caso di specie RA), ai sensi dell'art. 480, comma terzo, cod. proc. civ., deve ritenersi coincidente con quello in cui ha sede il giudice dell'esecuzione, e, pertanto, vale a determinare la competenza territoriale sull'opposizione al precetto medesimo proposta prima dell'instaurazione del procedimento esecutivo (artt. 26 e 27 cod. proc. civ.), mentre l'eventuale contestazione di detta coincidenza (per non esservi in quel Comune beni appartenenti all'esecutando, né la residenza del debitore di quest'ultimo), può essere sollevata soltanto dall'opponente, al fine di invocare la competenza del diverso giudice del luogo in cui è stato notificato il precetto, e non anche dallo stesso creditore, che resta vincolato alla suddetta dichiarazione od elezione (Cass. 13219/2010); in altri termini è il debitore
(e solo il debitore) che può ritenersi legittimato a contestare la ritualità e, quindi, l'efficacia della suddetta dichiarazione del creditore intimante (peraltro ai soli fini della competenza), proponendo l'opposizione davanti al diverso ufficio giudiziario di notifica dell'atto di precetto (e così determinando l'onere per il creditore che intenda a sua volta replicare alla contestazione della competenza, di dimostrare che la propria dichiarazione era invece stata correttamente effettuata in uno dei luoghi in cui poteva avere inizio l'esecuzione) (vds. Cass. 20356/2020); nel caso di specie è stato il debitore opponente a scegliere come luogo di opposizione il Tribunale di RA, ove il creditore ha eletto domicilio, facendo quindi propria la competenza determinata dalla dichiarazione del creditore, che non può di contro essere, al contempo e con lo stesso atto, contraddetta (venendo contro il fatto proprio), proprio perché il debitore avrebbe già potuto adire il Tribunale di Catania.
Parte opponente eccepisce inoltre il difetto di notifica del titolo esecutivo, ma l'assunto è sconfessato dalla tempestiva produzione documentale di parte opposta, da cui emerge che il decreto ingiuntivo n. 744/2010 è stato notificato ai coniugi e , quali garanti del debitore Parte_2 Parte_1 principale Euro Lampo srl, allo stesso indirizzo indicato nell'atto di opposizione, in via Gramsci n. 22 in Gravina di Catania, a mezzo del servizio postale, con plico ritirato all'ufficio postale in data in data
22.11.2010 da , in proprio e per conto della moglie (vds. relata di notifica dell'ufficiale Parte_1 giudiziario e A/R della CAD della raccomandata); anche se la data di notifica del titolo esecutivo non è riportata nell'atto di precetto, comunque il titolo risulta pienamente individuabile (è indicato il numero del decreto ingiuntivo, il Tribunale che lo ha emesso, il numero di ruolo RG, la data di esecutività e la formula esecutiva;
così come il creditore, l'obbligato principale ed i garanti, l'ammontare del credito).
L'omessa indicazione degli elementi formali del precetto ex art.480 c.2 cpc - ivi compresa la mancata indicazione della data di notifica del decreto ingiuntivo - non ne determina la nullità, se l'esigenza di individuazione del titolo esecutivo risulti soddisfatta da altri elementi contenuti nel precetto stesso come, ad esempio, l'indicazione dell'autorità promanante, la data di emissione del decreto ingiuntivo, la data della declaratoria di esecutività. Il precetto fondato su decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione non deve essere preceduto da un'ulteriore notifica del provvedimento monitorio,
pagina 2 di 3 ma deve fare menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva (ex art. 654, comma 2, c.p.c.), nonché della data di notifica dell'ingiunzione (ex art. 480, comma 2, c.p.c.). I suddetti elementi formali sono prescritti, a pena di nullità dell'atto di precetto, allo scopo di consentire all'intimato l'individuazione inequivoca dell'obbligazione da adempiere e del titolo esecutivo azionato, sicché la loro omissione (nella specie, l'indicazione della data di notificazione del decreto ingiuntivo) non comporta l'invalidità dell'intimazione qualora sia stato comunque raggiunto lo scopo dell'atto e, cioè, il debitore sia stato messo in condizione di conoscere con esattezza chi sia il creditore, quale sia il credito di cui si chiede conto e quale il titolo che lo sorregge (Cass. n.1928/2020).
Sono pertanto inammissibili i motivi di merito che avrebbero dovuto farsi valere con l'opposizione al decreto ingiuntivo (difetto di legittimazione passiva, inesistenza del rapporto di garanzia, decadenza ex art. 1957 c.c.).
Parte opponente eccepisce inoltre la prescrizione del diritto di credito, e deduce che ciò sarebbe stato ammesso dalla controparte allorchè aveva rinunciato a procedere all'esecuzione dopo la notifica del primo precetto in data 19.10.2023 (vds. pec inviata al difensore di parte opponente dal difensore di in data 2.11.2023: “…il decreto ingiuntivo fu notificato ai suoi assistiti…ad ogni modo la CP_1 notifica del decreto ingiuntivo risale al 2010 ed il diritto di credito nei confronti dei suoi assistiti si è ampiamente prescritto. Per quanto sopra non procederò con l'esecuzione…).
In difetto di esplicita rinuncia al credito da parte del titolare, deve ritenersi che la prescrizione non si sia verificata (ancorchè erroneamente ritenuta dallo stesso creditore in occasione della rinuncia al primo precetto); ciò in quanto in tema di prescrizione, l'efficacia interruttiva permanente determinata dall'introduzione del processo esecutivo, estesa anche al coobbligato ex art. 1310 c.c., si protrae, agli effetti dell'art. 2945, comma 2, c.c., fino al momento in cui la procedura abbia fatto conseguire al creditore procedente, in tutto o in parte, l'attuazione coattiva del suo diritto ovvero, alternativamente, fino alla chiusura anticipata del procedimento determinata da una causa non ascrivibile al creditore medesimo, mentre, nell'ipotesi opposta, di estinzione cd. tipica del procedimento esecutivo, dovuta a condotte inerziali, inattive o rinunciatarie del creditore procedente, all'interruzione deve riconoscersi effetto istantaneo, a norma dell'art. 2945, comma 3, c.c. (Cass. 8217/2021); nel caso di specie la come dedotto e documentato (vds. allegati 3, 4 e 5 della comparsa di risposta) e come CP_1 esposto nell'atto di precetto qui impugnato, notificato il 7.5.2024, aveva notificato al debitore principale nel 2014 - sulla base del decreto ingiuntivo notificato nel 2010 al debitore principale ed ai garanti fideiussori, e divenuto esecutivo – precetto e pignoramento immobiliare, la relativa esecuzione era stata iscritta al n. 749/2014 riunita alla n.529/2011 Reg. Es. Imm. del Tribunale di Catania. A seguito della vendita dei beni pignorati, iniziava la fase distributiva in cui però non venivano assegnate somme a come da piano di riparto del 28/04/2021 (doc.4). In mancanza di osservazioni il CP_1 riparto veniva dichiarato esecutivo il 18/10/2021 (doc.5) ed il procedimento veniva definito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: rigetta l'opposizione; condanna gli opponenti al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.000,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%.
RA, 28/05/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1490/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. CASSELLA CLAUDIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BATTAGLIA Controparte_1 P.IVA_1
MASSIMILIANO
CONVENUTO/I
OGGETTO
Opposizione a precetto ex art. 615 cpc notificato da il 7.5.2024 per il pagamento Controparte_1 della somma di € 12.608,84
CONCLUSIONI
Parte opponente: in via preliminare, dichiarare l'incompetenza del Tribunale di RA, ove l'asserito creditore ha eletto domicilio, in favore del competente Tribunale di Catania;
e in ogni caso, per tutti i superiori motivi: - ritenere e dichiarare nullo il precetto opposto, in quanto il titolo non è mai stato notificato agli odierni opponenti e inoltre nell'atto di precetto manca la data della notifica del Decreto Ingiuntivo proprio perché mai avvenuta;
- accertare l'insussistenza del diritto a procedere all'esecuzione sulla base del richiamato precetto e per l'effetto l'improcedibilità, l'inammissibilità e la nullità della preannunciata azione esecutiva;
- ritenere e dichiarare inesistente e non dovuto l'importo precettato (comunque prescritto) che si contesta integralmente nell'an e nel quantum parte opposta: rigettare l'opposizione
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non può essere accolta.
L'atto di precetto opposto espone come titolo esecutivo il decreto ingiuntivo n. 744/2010 emesso dal
Tribunale di RA il 29.10.2010 nel procedimento n. 2350/2019 RG, regolarmente notificato, non opposto e dichiarato esecutivo l'1.3.2011 e munito di formula esecutiva il 4.4.2011.
Parte opponente eccepisce l'incompetenza del Tribunale di RA (nel cui circondario l'asserito creditore ha operato la propria elezione di domicilio) a favore del Tribunale di Catania, atteso che non esistono criteri di collegamento per radicare la competenza col circondario di RA, ove gli opponenti non abitano e non hanno alcunché: gli opponenti abitano e vivono a Gravina (CT), nell'ambito del circondario di . Pt_1
L'eccezione, contestata dalla controparte, non può trovare accoglimento.
Il Comune nel quale il creditore, con l'atto di precetto, abbia dichiarato la propria residenza od eletto il proprio domicilio (nel caso di specie RA), ai sensi dell'art. 480, comma terzo, cod. proc. civ., deve ritenersi coincidente con quello in cui ha sede il giudice dell'esecuzione, e, pertanto, vale a determinare la competenza territoriale sull'opposizione al precetto medesimo proposta prima dell'instaurazione del procedimento esecutivo (artt. 26 e 27 cod. proc. civ.), mentre l'eventuale contestazione di detta coincidenza (per non esservi in quel Comune beni appartenenti all'esecutando, né la residenza del debitore di quest'ultimo), può essere sollevata soltanto dall'opponente, al fine di invocare la competenza del diverso giudice del luogo in cui è stato notificato il precetto, e non anche dallo stesso creditore, che resta vincolato alla suddetta dichiarazione od elezione (Cass. 13219/2010); in altri termini è il debitore
(e solo il debitore) che può ritenersi legittimato a contestare la ritualità e, quindi, l'efficacia della suddetta dichiarazione del creditore intimante (peraltro ai soli fini della competenza), proponendo l'opposizione davanti al diverso ufficio giudiziario di notifica dell'atto di precetto (e così determinando l'onere per il creditore che intenda a sua volta replicare alla contestazione della competenza, di dimostrare che la propria dichiarazione era invece stata correttamente effettuata in uno dei luoghi in cui poteva avere inizio l'esecuzione) (vds. Cass. 20356/2020); nel caso di specie è stato il debitore opponente a scegliere come luogo di opposizione il Tribunale di RA, ove il creditore ha eletto domicilio, facendo quindi propria la competenza determinata dalla dichiarazione del creditore, che non può di contro essere, al contempo e con lo stesso atto, contraddetta (venendo contro il fatto proprio), proprio perché il debitore avrebbe già potuto adire il Tribunale di Catania.
Parte opponente eccepisce inoltre il difetto di notifica del titolo esecutivo, ma l'assunto è sconfessato dalla tempestiva produzione documentale di parte opposta, da cui emerge che il decreto ingiuntivo n. 744/2010 è stato notificato ai coniugi e , quali garanti del debitore Parte_2 Parte_1 principale Euro Lampo srl, allo stesso indirizzo indicato nell'atto di opposizione, in via Gramsci n. 22 in Gravina di Catania, a mezzo del servizio postale, con plico ritirato all'ufficio postale in data in data
22.11.2010 da , in proprio e per conto della moglie (vds. relata di notifica dell'ufficiale Parte_1 giudiziario e A/R della CAD della raccomandata); anche se la data di notifica del titolo esecutivo non è riportata nell'atto di precetto, comunque il titolo risulta pienamente individuabile (è indicato il numero del decreto ingiuntivo, il Tribunale che lo ha emesso, il numero di ruolo RG, la data di esecutività e la formula esecutiva;
così come il creditore, l'obbligato principale ed i garanti, l'ammontare del credito).
L'omessa indicazione degli elementi formali del precetto ex art.480 c.2 cpc - ivi compresa la mancata indicazione della data di notifica del decreto ingiuntivo - non ne determina la nullità, se l'esigenza di individuazione del titolo esecutivo risulti soddisfatta da altri elementi contenuti nel precetto stesso come, ad esempio, l'indicazione dell'autorità promanante, la data di emissione del decreto ingiuntivo, la data della declaratoria di esecutività. Il precetto fondato su decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione non deve essere preceduto da un'ulteriore notifica del provvedimento monitorio,
pagina 2 di 3 ma deve fare menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva (ex art. 654, comma 2, c.p.c.), nonché della data di notifica dell'ingiunzione (ex art. 480, comma 2, c.p.c.). I suddetti elementi formali sono prescritti, a pena di nullità dell'atto di precetto, allo scopo di consentire all'intimato l'individuazione inequivoca dell'obbligazione da adempiere e del titolo esecutivo azionato, sicché la loro omissione (nella specie, l'indicazione della data di notificazione del decreto ingiuntivo) non comporta l'invalidità dell'intimazione qualora sia stato comunque raggiunto lo scopo dell'atto e, cioè, il debitore sia stato messo in condizione di conoscere con esattezza chi sia il creditore, quale sia il credito di cui si chiede conto e quale il titolo che lo sorregge (Cass. n.1928/2020).
Sono pertanto inammissibili i motivi di merito che avrebbero dovuto farsi valere con l'opposizione al decreto ingiuntivo (difetto di legittimazione passiva, inesistenza del rapporto di garanzia, decadenza ex art. 1957 c.c.).
Parte opponente eccepisce inoltre la prescrizione del diritto di credito, e deduce che ciò sarebbe stato ammesso dalla controparte allorchè aveva rinunciato a procedere all'esecuzione dopo la notifica del primo precetto in data 19.10.2023 (vds. pec inviata al difensore di parte opponente dal difensore di in data 2.11.2023: “…il decreto ingiuntivo fu notificato ai suoi assistiti…ad ogni modo la CP_1 notifica del decreto ingiuntivo risale al 2010 ed il diritto di credito nei confronti dei suoi assistiti si è ampiamente prescritto. Per quanto sopra non procederò con l'esecuzione…).
In difetto di esplicita rinuncia al credito da parte del titolare, deve ritenersi che la prescrizione non si sia verificata (ancorchè erroneamente ritenuta dallo stesso creditore in occasione della rinuncia al primo precetto); ciò in quanto in tema di prescrizione, l'efficacia interruttiva permanente determinata dall'introduzione del processo esecutivo, estesa anche al coobbligato ex art. 1310 c.c., si protrae, agli effetti dell'art. 2945, comma 2, c.c., fino al momento in cui la procedura abbia fatto conseguire al creditore procedente, in tutto o in parte, l'attuazione coattiva del suo diritto ovvero, alternativamente, fino alla chiusura anticipata del procedimento determinata da una causa non ascrivibile al creditore medesimo, mentre, nell'ipotesi opposta, di estinzione cd. tipica del procedimento esecutivo, dovuta a condotte inerziali, inattive o rinunciatarie del creditore procedente, all'interruzione deve riconoscersi effetto istantaneo, a norma dell'art. 2945, comma 3, c.c. (Cass. 8217/2021); nel caso di specie la come dedotto e documentato (vds. allegati 3, 4 e 5 della comparsa di risposta) e come CP_1 esposto nell'atto di precetto qui impugnato, notificato il 7.5.2024, aveva notificato al debitore principale nel 2014 - sulla base del decreto ingiuntivo notificato nel 2010 al debitore principale ed ai garanti fideiussori, e divenuto esecutivo – precetto e pignoramento immobiliare, la relativa esecuzione era stata iscritta al n. 749/2014 riunita alla n.529/2011 Reg. Es. Imm. del Tribunale di Catania. A seguito della vendita dei beni pignorati, iniziava la fase distributiva in cui però non venivano assegnate somme a come da piano di riparto del 28/04/2021 (doc.4). In mancanza di osservazioni il CP_1 riparto veniva dichiarato esecutivo il 18/10/2021 (doc.5) ed il procedimento veniva definito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: rigetta l'opposizione; condanna gli opponenti al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.000,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%.
RA, 28/05/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo pagina 3 di 3