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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 26/07/2025, n. 1103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1103 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, seconda sezione civile, composta dai Signori
Magistrati:
- Dott.ssa Maria Stella Arena Presidente
- Dott. Nicolò Crascì Consigliere
- Dott. Sergio Florio Giudice ausiliario-rel.-est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 137/2022 R.G. promossa da
- nato a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avvocato Giorgio Cassarino,
elettivamente presso il suo studio, in Modica, Via Modica Ispica n. 83
APPELLANTE
CONTRO
- nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1 [...]
), rappresentate e difesa, per procura in atti, dall'avvocato Mariagrazia C.F._2
Gerratana, digitalmente domiciliata presso l'indirizzo PEC del legale, come in atti
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Ragusa, con sentenza n. 1548/2021 pubblicata il 23.12.2021, resa nel procedimento n. 5104/2018 R.G., definitivamente pronunciando, rigettava la domanda proposta da , avente ad oggetto la simulazione di un atto Parte_1
di donazione del 18.7.2021 intercorso tra lo stesso e Parte_1 [...]
a favore di tutte parti del giudizio e lo condannava al Per_1 Controparte_1
pagamento delle spese a favore delle convenute.
Ha proposto appello con atto di citazione notificato il 21.1.2022. Parte_1
Si sono costituite in giudizio e e domandato Persona_1 Controparte_1
il rigetto dell'appello, spese vinte.
Il giudizio veniva interrotto il 21.4.2023 per il decesso di e Persona_1
veniva ritualmente riassunto da nei confronti di Parte_1 CP_1
già appellata ed unica altra erede della oltre a
[...] Per_1 Parte_1
medesimo.
ha prestato giuramento decisorio circa la simulazione della Controparte_1
donazione e la mancanza della relativa controdichiarazione.
All'udienza del 22.5.2024 la causa è stata posta in decisione previa concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Quindi la causa veniva rimessa sul ruolo per trasferimento ad altra sede del
Presidente del collegio e per la ricomposizione del medesimo.
All'udienza del 30.6.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con rinuncia ai termini, già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante, premette che la donazione sarebbe stata effettuata soltanto per evitare che sul bene in questione i creditori dell'appellante, in particolare la moglie, con la quale si era burrascosamente separato e che aveva intrapreso procedure esecutive a
2 suo carico, procedesse esecutivamente. Deduce altresì che la madre e la sorella si rifiutarono, una volta cessato il problema debitorio predetto, di restituire il bene al figlio e fratello, come verbalmente d'intesa al momento della donazione.
Affida le proprie ragioni di appello al giuramento decisorio deferito alle appellate ammettendo implicitamente per un verso l'inesistenza della controdichiarazione e per l'altro la sua necessità, cui tenta di supplire attraverso il detto giuramento.
Deceduta in corso di causa il giuramento decisorio è stato Persona_1
prestato dalla sola sui capitoli ammessi, la quale ha dichiarato Controparte_1
non essere vero che la donazione era stata fatta per evitare al fratello l'azione esecutiva a suo carico sul bene in questione e che, altresì, non era vero che la controdichiarazione non venne sottoscritta a cagione dei rapporti familiari ottimali al tempo della stipula della donazione, per cui sarebbero stati sufficienti gli accordi raggiunti oralmente.
La sentenza del primo grado, quanto alla motivazione, è rimasta ferma, nella piena consapevolezza dell'appellante che nel caso a mani è necessaria la controdichiarazione scritta per provare la simulazione e che essa non è stata prodotta.
Al riguardo, osserva la Corte, la Cassazione ha stabilito che in tema di simulazione assoluta di un negozio soggetto a forma scritta a pena di nullità il documento che può
costituire principio di prova per iscritto deve provenire dalla controparte e non dalla parte che chiede la prova, né da un terzo, e non è necessario un preciso riferimento al fatto controverso, ma l'esistenza di un nesso logico tra lo scritto ed il fatto stesso, dal quale scaturisca la verosimiglianza del secondo (Cassazione civile sez. II,
08/02/2024, n.3602; in termini 20/03/2017, n.7093).
3 Ancora in argomento la Cassazione ha statuito nel senso che alla base della simulazione vi è la pattuizione tra i soggetti che mira a creare una mera apparenza giuridica, ossia un negozio non vincolante tra gli stessi e privo di qualsiasi funzione
(simulazione assoluta) ovvero un negozio che dissimula un altro negozio di cui si vuole la produzione degli effetti tra le parti (simulazione relativa). In ogni caso, il necessario elemento di collegamento tra la situazione apparente e quella reale è
rappresentato dalla controdichiarazione, o accordo simulatorio, che consente di stabilire quale sia l'intento effettivo perseguito dai soggetti. L'istituto, dunque, va visto alla luce della sua funzione negoziale che è manipolata dai soggetti in vista di svariati scopi pratici (Cassazione civile sez. II, 24/11/2023, n.32724).
L'appello deve quindi essere rigettato in quanto l'appellante ha deferito il giuramento decisorio a circa l'esistenza dell'accordo simulatorio;
Controparte_1
la stessa ha giurato, all'udienza del 27.11.2023, nel senso dell'inesistenza di un accordo sulla restituzione del bene e della non corrispondenza al vero della mancanza del detto accordo a causa degli ottimali rapporti intercorrenti con la sorella
CP_1
Conseguentemente, stante il valore di prova legale assoluta che il giuramento decisorio possiede nel nostro ordinamento (artt. 239 cpc e 2738 c.c.), la volontà del legislatore è indicativa nel senso di impedire ogni possibilità di rimettere in discussione, per effetto delle deduzioni difensive delle parti, l'esito della causa determinato dalla prestazione del giuramento (Cass., III, 17/1/2005, n.737; in termini
Cass. II, 22/1/1997, n.631).
4 Quindi, la presente decisione si limita al rilievo della prestazione del giuramento
(Cass. civ. Sez. III, 14.2.2000, n. 1634) e la Corte esclude la natura simulata della donazione in questione.
*****
Rimangono infine da regolare le spese di lite di questo grado che, in osservanza del principio di soccombenza, si devono porre a carico di ed a favore Parte_1
di Controparte_1
I compensi difensivi si determinano ai sensi dei DD.MM. 10.3.2014 n. 55 e
13.8.2022 n. 147, poiché l'attività difensiva si è esaurita nella loro vigenza, fascia di valore indeterminabile (vedi Cass., 21534/2021), complessità bassa, compensi minimi, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.
Pertanto, le spese di questo grado di giudizio si liquidano in complessivi euro
4.996,00, di cui euro 1.029,00 per la fase di studio, euro 709,00 per quella introduttiva, euro 1.523,00 per la fase istruttoria/di trattazione ed euro 1735,00 per quella decisionale (produzione di sola comparsa conclusionale), oltre il rimborso per spese generali (15%), CPA ed IVA come per legge.
Nulla per spese per deceduta in corso di causa. Persona_1
La Corte dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, a carico dell'appellante, dell'art. 13, commi 1 bis e quater, del D.P.R. n. 115/2002, relativo al pagamento di un ulteriore importo di contributo unificato.
P.Q.M.
5 la Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 137/2022 rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa, Parte_1
n. 1548/2021 pubblicata il 23.12.2021.
Condanna a pagare a le spese del presente Parte_1 Controparte_1
grado di lite quantificate in complessivi euro 4.996,00 oltre il rimborso per spese generali (15%), CPA ed IVA come per legge.
Dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, a carico dell'appellante,
dell'art. 13, commi 1 bis e quater, del D.P.R. n. 115/2002, relativo al pagamento di un ulteriore importo di contributo unificato.
Così deciso in Catania il 10 luglio 2024, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello tenutasi a mezzo di applicativo Teams.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
Dott. Sergio Florio Dott.ssa Maria Stella Arena
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, seconda sezione civile, composta dai Signori
Magistrati:
- Dott.ssa Maria Stella Arena Presidente
- Dott. Nicolò Crascì Consigliere
- Dott. Sergio Florio Giudice ausiliario-rel.-est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 137/2022 R.G. promossa da
- nato a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avvocato Giorgio Cassarino,
elettivamente presso il suo studio, in Modica, Via Modica Ispica n. 83
APPELLANTE
CONTRO
- nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1 [...]
), rappresentate e difesa, per procura in atti, dall'avvocato Mariagrazia C.F._2
Gerratana, digitalmente domiciliata presso l'indirizzo PEC del legale, come in atti
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Ragusa, con sentenza n. 1548/2021 pubblicata il 23.12.2021, resa nel procedimento n. 5104/2018 R.G., definitivamente pronunciando, rigettava la domanda proposta da , avente ad oggetto la simulazione di un atto Parte_1
di donazione del 18.7.2021 intercorso tra lo stesso e Parte_1 [...]
a favore di tutte parti del giudizio e lo condannava al Per_1 Controparte_1
pagamento delle spese a favore delle convenute.
Ha proposto appello con atto di citazione notificato il 21.1.2022. Parte_1
Si sono costituite in giudizio e e domandato Persona_1 Controparte_1
il rigetto dell'appello, spese vinte.
Il giudizio veniva interrotto il 21.4.2023 per il decesso di e Persona_1
veniva ritualmente riassunto da nei confronti di Parte_1 CP_1
già appellata ed unica altra erede della oltre a
[...] Per_1 Parte_1
medesimo.
ha prestato giuramento decisorio circa la simulazione della Controparte_1
donazione e la mancanza della relativa controdichiarazione.
All'udienza del 22.5.2024 la causa è stata posta in decisione previa concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Quindi la causa veniva rimessa sul ruolo per trasferimento ad altra sede del
Presidente del collegio e per la ricomposizione del medesimo.
All'udienza del 30.6.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con rinuncia ai termini, già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante, premette che la donazione sarebbe stata effettuata soltanto per evitare che sul bene in questione i creditori dell'appellante, in particolare la moglie, con la quale si era burrascosamente separato e che aveva intrapreso procedure esecutive a
2 suo carico, procedesse esecutivamente. Deduce altresì che la madre e la sorella si rifiutarono, una volta cessato il problema debitorio predetto, di restituire il bene al figlio e fratello, come verbalmente d'intesa al momento della donazione.
Affida le proprie ragioni di appello al giuramento decisorio deferito alle appellate ammettendo implicitamente per un verso l'inesistenza della controdichiarazione e per l'altro la sua necessità, cui tenta di supplire attraverso il detto giuramento.
Deceduta in corso di causa il giuramento decisorio è stato Persona_1
prestato dalla sola sui capitoli ammessi, la quale ha dichiarato Controparte_1
non essere vero che la donazione era stata fatta per evitare al fratello l'azione esecutiva a suo carico sul bene in questione e che, altresì, non era vero che la controdichiarazione non venne sottoscritta a cagione dei rapporti familiari ottimali al tempo della stipula della donazione, per cui sarebbero stati sufficienti gli accordi raggiunti oralmente.
La sentenza del primo grado, quanto alla motivazione, è rimasta ferma, nella piena consapevolezza dell'appellante che nel caso a mani è necessaria la controdichiarazione scritta per provare la simulazione e che essa non è stata prodotta.
Al riguardo, osserva la Corte, la Cassazione ha stabilito che in tema di simulazione assoluta di un negozio soggetto a forma scritta a pena di nullità il documento che può
costituire principio di prova per iscritto deve provenire dalla controparte e non dalla parte che chiede la prova, né da un terzo, e non è necessario un preciso riferimento al fatto controverso, ma l'esistenza di un nesso logico tra lo scritto ed il fatto stesso, dal quale scaturisca la verosimiglianza del secondo (Cassazione civile sez. II,
08/02/2024, n.3602; in termini 20/03/2017, n.7093).
3 Ancora in argomento la Cassazione ha statuito nel senso che alla base della simulazione vi è la pattuizione tra i soggetti che mira a creare una mera apparenza giuridica, ossia un negozio non vincolante tra gli stessi e privo di qualsiasi funzione
(simulazione assoluta) ovvero un negozio che dissimula un altro negozio di cui si vuole la produzione degli effetti tra le parti (simulazione relativa). In ogni caso, il necessario elemento di collegamento tra la situazione apparente e quella reale è
rappresentato dalla controdichiarazione, o accordo simulatorio, che consente di stabilire quale sia l'intento effettivo perseguito dai soggetti. L'istituto, dunque, va visto alla luce della sua funzione negoziale che è manipolata dai soggetti in vista di svariati scopi pratici (Cassazione civile sez. II, 24/11/2023, n.32724).
L'appello deve quindi essere rigettato in quanto l'appellante ha deferito il giuramento decisorio a circa l'esistenza dell'accordo simulatorio;
Controparte_1
la stessa ha giurato, all'udienza del 27.11.2023, nel senso dell'inesistenza di un accordo sulla restituzione del bene e della non corrispondenza al vero della mancanza del detto accordo a causa degli ottimali rapporti intercorrenti con la sorella
CP_1
Conseguentemente, stante il valore di prova legale assoluta che il giuramento decisorio possiede nel nostro ordinamento (artt. 239 cpc e 2738 c.c.), la volontà del legislatore è indicativa nel senso di impedire ogni possibilità di rimettere in discussione, per effetto delle deduzioni difensive delle parti, l'esito della causa determinato dalla prestazione del giuramento (Cass., III, 17/1/2005, n.737; in termini
Cass. II, 22/1/1997, n.631).
4 Quindi, la presente decisione si limita al rilievo della prestazione del giuramento
(Cass. civ. Sez. III, 14.2.2000, n. 1634) e la Corte esclude la natura simulata della donazione in questione.
*****
Rimangono infine da regolare le spese di lite di questo grado che, in osservanza del principio di soccombenza, si devono porre a carico di ed a favore Parte_1
di Controparte_1
I compensi difensivi si determinano ai sensi dei DD.MM. 10.3.2014 n. 55 e
13.8.2022 n. 147, poiché l'attività difensiva si è esaurita nella loro vigenza, fascia di valore indeterminabile (vedi Cass., 21534/2021), complessità bassa, compensi minimi, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.
Pertanto, le spese di questo grado di giudizio si liquidano in complessivi euro
4.996,00, di cui euro 1.029,00 per la fase di studio, euro 709,00 per quella introduttiva, euro 1.523,00 per la fase istruttoria/di trattazione ed euro 1735,00 per quella decisionale (produzione di sola comparsa conclusionale), oltre il rimborso per spese generali (15%), CPA ed IVA come per legge.
Nulla per spese per deceduta in corso di causa. Persona_1
La Corte dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, a carico dell'appellante, dell'art. 13, commi 1 bis e quater, del D.P.R. n. 115/2002, relativo al pagamento di un ulteriore importo di contributo unificato.
P.Q.M.
5 la Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 137/2022 rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa, Parte_1
n. 1548/2021 pubblicata il 23.12.2021.
Condanna a pagare a le spese del presente Parte_1 Controparte_1
grado di lite quantificate in complessivi euro 4.996,00 oltre il rimborso per spese generali (15%), CPA ed IVA come per legge.
Dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, a carico dell'appellante,
dell'art. 13, commi 1 bis e quater, del D.P.R. n. 115/2002, relativo al pagamento di un ulteriore importo di contributo unificato.
Così deciso in Catania il 10 luglio 2024, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello tenutasi a mezzo di applicativo Teams.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
Dott. Sergio Florio Dott.ssa Maria Stella Arena
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