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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/02/2025, n. 2377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2377 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA IV^Sezione Lavoro
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Paola Crisanti, ha pronunciato e pubblicato all'udienza del 25 febbraio 2025, la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale nella causa di primo grado iscritta al n. 2565 del ruolo generale per l'anno 2024 e vertente
T R A
, elettivamente domiciliata in Roma, in viale Parte_1
Giulio Cesare n. 95, presso lo studio dell'Avv. Gaetano G. Mancusi, che la rappresenta e difende in virtù di delega allegata al ricorso;
ricorrente
E
in persona del suo presidente e legale rappresentante pro tempore;
CP_1
convenuto contumace
OGGETTO: opposizione ad A.T.P.;
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21 gennaio 2024 - Parte_1
esponendo di aver infruttuosamente esperito la procedura amministrativa diretta ad ottenere il riconoscimento dello status di invalido civile in misura pari al 100% o al 74% ex art. 12 o 13 della L. 118/71 ed ex art. 3 comma 3
L. 104/92 dalla data della domanda, ed esponendo di aver altresì esperito procedimento giudiziale per l'accertamento tecnico preventivo (ex art. 445- bis c.p.c.) diretto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti medico-legali utile ai fini della concessione di dette prestazioni e di aver contestate tempestivamente le conclusioni del Ctu che in tale ultimo giudizio aveva ritenuto sussistente solo il requisito medico legale relativo riconoscimento dello stato invalidante previsto dall'art. 3 comma 3 L. 104/92 – ha convenuto in giudizio l' chiedendo l'accertamento del suo diritto alle CP_1
prestazioni assistenziali richiesti fin dalla domanda amministrativa e la conseguente condanna dell' al pagamento in suo favore dei ratei CP_2
pregressi, oltre accessori;
in via subordinata ha chiesto il riconoscimento del requisito sanitario previsto dall'art. 3 comma 3 L. 104/92, come già ritenuto dal c.t.u. della fase di a.t.p.
L' ritualmente citato non si costituiva in giudizio. CP_1
Istruita la causa in via documentale la stessa era decisa all'udienza in data
25 febbraio 2025 con la presente sentenza con motivazione contestuale.
La domanda è inammissibile. Parte ricorrente non ha specificato i motivi della contestazione avverso la Ctu espletata nel giudizio per accertamento tecnico preventivo. Essa si è limitata, al contrario, a sostenere che le conclusioni del perito non sarebbero rispondenti alle sue reali condizioni di salute, caratterizzate dalla sussistenza delle condizioni per il riconoscimento.
Secondo parte attrice, tale condizione sarebbe da ritenere sussistente in considerazione dell'omessa valutazione complessiva di tutte le patologie da cui il ricorrente sarebbe affetto;
per tale ragione, il CTU non avrebbe ritenuto non sussistente il requisito sanitario prescritto per le provvidenze oggetto di giudizio. Tale tesi non risulta condivisibile.
Dall'esame e dalla lettura della Ctu espletata nel giudizio per accertamento tecnico preventivo e, in particolare, dalle considerazioni medico-legali, si ricava invece che il perito ha correttamente esaminato l'intero complesso invalidante dal quale è risultata affetta la ricorrente, ritenendolo tuttavia non di gravità tale da determinare la sussistenza del requisito richiesto per ottenere le prestazioni oggetto di causa. Dette conclusioni, come detto, non vengono censurate in modo specifico nel ricorso, nel quale invece si sostiene l'erroneità della valutazione espressa dal perito nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo, senza alcun confronto con le considerazioni medico-legali contenute nella relazione peritale, limitandosi a riconsiderare in termini favorevoli al ricorrente le certificazioni mediche in atti, nonché depositando anche nel presente giudizio le considerazioni medico legali del consulente tecnico di parte, già oggetto di valutazione in occasione del procedimento di accertamento tecnico preventivo. Si impone, pertanto, la dichiarazione di inammissibilità della domanda, in considerazione della genericità delle censure sopra riportate.
Va preso atto dell'intervenuto riconoscimento del requisito sanitario previsto dall'art. 3 comma 3 L. 104/92, come già ritenuto dal c.t.u. della fase di a.t.p. in capo alla ricorrente dalla domanda amministrativa, che deve essere in questa sede confermato.
Da tale riconoscimento consegue la condanna dell' al pagamento CP_1
delle spese di lite in favore della ricorrente per la fase di atp, previa compensazione nella misura di 2/3 atteso il limitato accoglimento della domanda in tale fase;
le spese del presente giudizio devono invece essere dichiarate irripetibili in ragione del reddito della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la sussistenza del requisito sanitario previsto dall'art. 3 comma 3 L. 104/92, come già ritenuto dal c.t.u. della fase di a.t.p. in capo alla ricorrente dalla domanda amministrativa;
- per il resto dichiara inammissibile il ricorso.
-Dichiara irripetibili le spese del presente giudizio;
condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente in relazione CP_1
al giudizio di accertamento tecnico preventivo che liquida, previa compensazione nella misura di 2/3, in complessivi euro 500,00, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a, da distrarsi.
Roma, 25 febbraio 2025
Il Giudice
Paola Crisanti