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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/09/2025, n. 2479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2479 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Cesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile iscritta al n. 3688/2019 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi avente ad oggetto: responsabilità professionale;
TRA
, elettivamente domiciliata a Trepuzzi in via G. Brunetti n. 57, presso lo Parte_1
Studio Legale dell'Avv. Giuseppe Rampino, che la rappresenta e difende in virtù di mandato alle liti a margine all'atto di citazione per riassunzione innanzi al giudice competente;
ATTRICE E
, elettivamente domiciliata a Lecce in via dei Prioli n. 17, presso lo CP_1
Studio Legale dell'Avv. Mirko Conte, che la rappresenta e difende in virtù di mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta a seguito di riassunzione;
CONVENUTA
NONCHÈ
in persona del Procuratore Speciale del Controparte_2
Rappresentante Generale per l'Italia, elettivamente domiciliati ad Persona_1
Ugento (LE), in via Ellenica n. 17 presso lo Studio Legale dell'Avv. Carlo Scarcia,
1 rappresentati e difesi dall'Avv. Anna Mugnano del Foro di Napoli, in virtù di procura speciale;
TERZI CHIAMATI
***
ESPOSIZIONE DEI FATTI,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IN BREVE E CONCLUSIONI
A seguito di ricorso ex art. 633 c.p.c. (n. 263/2015 R.G.) depositato da , CP_1 odontoiatra, con decreto (n. 2363/2015) emesso il 27 luglio 2015, il Giudice di Pace di
Maglie ingiungeva a il pagamento in favore della suddetta della somma di € Parte_1
4.192,00, oltre interessi legali decorrenti dalla domanda sino al soddisfo e spese di lite, a titolo di saldo del compenso ad ella spettante per prestazioni professionali rese tra giugno e novembre 2014.
, con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva, quindi, opposizione Parte_1 al decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. innanzi al Tribunale di Lecce (procedimento n.
10520/2015 R.G.) e, asserendo che era, invero, stata concordata, come corrispettivo dell'intero trattamento, la somma di € 8.000,00, di cui ella aveva già versato € 5.150,00, sollevava eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., chiedendo, con domanda riconvenzionale, risoluzione del contratto e restituzione degli acconti versati, nonché condanna dell'istante al risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali subiti
(biologico, morale, esborsi già sostenuti e costi della necessaria futura riabilitazione funzionale) quantificati in totale nella misura di € 19.738,25.
, costituitasi in giudizio, formulava, in via preliminare, eccezione di CP_1 incompetenza del Tribunale ex art. 645 c.p.c., in virtù del quale l'opposizione a decreto ingiuntivo si propone davanti all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto e, quindi, in questo caso, innanzi al giudice di pace;
contestava la fondatezza della domanda riconvenzionale, chiamando, comunque, in causa gli in persona del Procuratore Speciale del Rappresentante Controparte_2
Generale per l'Italia.
Questi ultimi, costituitisi in giudizio, aderivano alla suddetta eccezione, ma, rilevando la inoperatività della polizza azionata, in regime di “claims made”, essendo, il sinistro, stato
2 denunciato dal legale dell'assicurata con pec del 13/11/2015, allorché era cessato il periodo di copertura (“dalle ore 00:01 del 9/3/2014 alle 24:00 del 18/3/2015”), chiedevano il rigetto della chiamata in garanzia.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, accoglieva, con ordinanza del 22 agosto 2016,
l'eccezione di incompetenza funzionale, ritenuta inderogabile, assegnando alle parti il termine di mesi tre, decorrente dalla comunicazione del provvedimento medesimo, per la riassunzione innanzi al Giudice di Pace di Maglie.
Riassunto il giudizio (r.g.n. 2355/2016), la causa veniva, poi, in seguito alla chiusura dell'ufficio del Giudice di Pace di Maglie, trasferita al Giudice di Pace di Lecce, il quale, con ordinanza depositata in data 8 gennaio 2019, rilevato che la domanda riconvenzionale eccedeva i limiti di valore della sua competenza, separava le cause, trattenendo quella relativa all'opposizione a decreto ingiuntivo e rimetteva al Tribunale la riconvenzionale, fissando per la riassunzione il termine del 31/3/2019 e, stante la connessione, al fine di evitare contrasti di giudicato, sospendeva ex art. 295 c.p.c. il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo fino all'esito dell'altro.
notificava, quindi, il 28/3/2019, atto di citazione di riassunzione nei confronti Parte_1 di e in persona del Procuratore Speciale del CP_1 Controparte_2
Rappresentante Generale per l'Italia, i quali si costituivano richiamando tutti i precedenti scritti difensivi.
, in particolare, ritenendo che questo Tribunale dichiarandosi, con CP_1 ordinanza depositata il 22 agosto 2016 (R.G.N. 10520/2015), incompetente in merito all'opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace, avesse declinato anche la competenza circa la domanda riconvenzionale, sollevava eccezione di inammissibilità della domanda per passaggio in giudicato della pronuncia suddetta.
All'udienza tenutasi in modalità cartolare in data 8 luglio 2025, le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione, senza assegnare ulteriori termini difensivi, in quanto già concessi anteriormente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è ammissibile.
3 Indiscusso è il carattere funzionale e inderogabile della competenza sull'opposizione a decreto ingiuntivo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto (art. 645 c.p.c.), così che non è ammessa alcuna eccezione neanche per ragioni di connessione tra cause (v. Cass., Sez. III, 20 settembre 2006 n. 20324).
Parimenti consolidata è la regola secondo cui “nel caso in cui l'opponente formuli domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del giudice adito, questi è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa all'opposizione e rimettendo l'altra al tribunale, il quale, in difetto, qualora gli sia stata rimessa l'intera causa, può richiedere nei limiti temporali fissati dall'art. 38 c.p.c. il regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c.” (v. Cass., Sez. VI-3, 12 gennaio 2015 n. 272; Cass., Sez.
VI-2, 2 marzo 2023 n. 6232).
Nel caso in esame, si è, invero, verificata una situazione peculiare: la pronuncia del
Giudice di Pace di Lecce emessa in data 8/1/2019 (R.G.N. 2355/2016), avente tenore analogo a quello di cui innanzi, è stata preceduta da altra fase in cui il giudizio di opposizione era stato introdotto innanzi al Tribunale (R.G.N. 10520/2015), giudice evidentemente incompetente ex art. 645 c.p.c., il quale declinava la propria competenza, rimetteva le parti innanzi al Giudice di Pace e assegnava termine di tre mesi per la riassunzione con ordinanza depositata il 22 agosto 2016, non impugnata.
Tuttavia, non è condivisibile la tesi dell'opposta (ricorrente in monitorio), secondo cui si sarebbe formato il giudicato anche su una implicita dichiarazione di incompetenza a decidere la domanda, proposta in via riconvenzionale dall'opponente, di risoluzione del contratto d'opera professionale e risarcimento danni, in quanto, essendo pregiudiziale alla delibazione della domanda riconvenzionale la questione della competenza o meno del tribunale a decidere l'opposizione a decreto ingiuntivo, stante la declinatoria, non è stata esaminata (né poteva esserlo) alcuna questione (nemmeno di mero rito) concernente la suddetta.
Ciò è desumibile anche dalla stessa motivazione della ordinanza di cui si discute in cui si fa esclusivo riferimento alla regola di individuazione del giudice competente sulla opposizione a decreto ingiuntivo e al carattere funzionale e inderogabile della stessa,
4 senza alcun cenno alla distinta domanda riconvenzionale, alla materia e al valore della stessa.
Ai fini della definizione della controversia nel merito, il giudizio deve proseguire come da separata ordinanza, rendendosi necessaria la nomina di un consulente tecnico.
La regolamentazione delle spese processuali è differita all'esito della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in persona del Giudice Unico dott.ssa Alessandra
Cesi, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_1 nei confronti di , nonché nei confronti di CP_1 Controparte_2
in persona del Procuratore Speciale del Rappresentante Generale per l'Italia,
[...]
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: Persona_1
1. rigetta l'eccezione di inammissibilità della domanda;
2. dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
3. differisce la pronuncia sulle spese all'esito del giudizio;
Lecce, 2 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Cesi
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