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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 12/02/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Manuela Cantù Presidente
Dott. Giuseppe Serao Consigliere
Dott. Lucia Cannella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 884/19 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale
del 15/03/2023
d a
OGGETTO:
, IN PROPRIO E QUALE EREDE DI GINO Parte_1
Responsabilità ; e CP_1 Controparte_2 Parte_2 [...]
Parte_3
, IN PROPRIO E QUALI EREDI DI GINO
[...]
BETTONI E DI tutti rappresentati e difesi dall'avv. Parte_4
PERRON CABUS ANDREA, elettivamente domiciliati in PIAZZA SAN
BABILA N.4/A 20122 MILANO presso il difensore
APPELLANTI
c o n t r o pagina 1 di 21 Controparte_3
GIÀ
[...] Controparte_4
; , rappresentati e difesi dall'avv.
[...] Parte_5
VINCI PAOLO, elettivamente domiciliati in PIAZZA DELLA
CONCILIAZIONE 5 20123 MILANO
APPELLATI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo- sezione terza-
pubblicata in data 17.5.2019 con il n. 1117/19.
CONCLUSIONI
Degli appellanti:
Accogliere integralmente l'appello proposto avverso la Sentenza del Tribunale
di Bergamo n. 1117/2019, emessa nella causa R.G. 7543/2016 in data 17
maggio 2019, e per l'effetto accogliere la domanda già formulata dagli odierni
Appellanti in primo grado;
ossia accertare e dichiarare che l' Controparte_3
in persona del direttore generale pro tempore, e/o il Dott.
[...]
sono responsabili del decesso del Sig. e di Parte_5 Persona_1
tutti i danni che ne sono conseguiti;
- in via consequenziale condannare l' Controparte_3
in persona del direttore generale pro tempore, e/o il Dott.
[...]
a risarcire in via solidale e/o disgiunta, ciascuno per Parte_5
quanto di propria competenza, agli Appellanti, iure hereditario, tutti i danni pagina 2 di 21 subiti dal loro congiunto Sig. liquidandoli nella seguente misura: Persona_1
') Euro 861.840,30 a titolo di danno da perdita di chance di vivere subito dal
Sig. Persona_1
'') Euro 926.710,00 a titolo di danno tanatologico “puro” subito dal Sig.
[...]
e una somma equitativa a titolo di danno tanatologico “terminale” Per_1
(biologico e morale) subito dal Sig. Persona_1
salve in ogni caso le diverse somme, maggiori o minori, che risulteranno accertate in corso di causa, se del caso in via equitativa, e con rivalutazione monetaria e interessi/lucro cessante (calcolato con un aumento percentuale nella misura risultante dalla moltiplicazione di un valore base corrispondente al rendimento medio dei Titoli di Stato negli anni compresi nel periodo che viene in rilievo per il numero di anni in cui si è protratto il ritardo nel risarcimento per equivalente;
o in subordine considerando gli interessi legali sul capitale devalutato alla data del sinistro e rivalutato anno per anno), oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
- sempre in via consequenziale, condannare l'
[...]
in persona del direttore generale pro Controparte_3
tempore, e/o il Dott. a risarcire in via solidale e/o Parte_5
disgiunta, ciascuno per quanto di propria competenza, alla Sig.ra
[...]
moglie del Sig. iure proprio, tutti i danni dalla Pt_1 Persona_1
medesima direttamente risentiti a seguito della morte di Persona_1
liquidandoli nella seguente misura:
pagina 3 di 21 ') Euro 336.500,00 a titolo di danno da perdita del rapporto parentale;
'') Euro 2.850,00 a titolo di danno patrimoniale emergente;
''') Euro 590.900,00 a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante;
salve in ogni caso le diverse somme, maggiori o minori, che risulteranno accertate in corso di causa, applicando le Tabelle conformi a diritto (di Roma
o di Milano) o in subordine in via equitativa, e con rivalutazione monetaria e interessi/lucro cessante (calcolato con un aumento percentuale nella misura risultante dalla moltiplicazione di un valore base corrispondente al rendimento medio dei Titoli di Stato negli anni compresi nel periodo che viene in rilievo per il numero di anni in cui si è protratto il ritardo nel risarcimento per equivalente;
o in subordine considerando gli interessi legali sul capitale devalutato alla data del sinistro e rivalutato anno per anno), oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
- sempre in via consequenziale, condannare l'
[...]
in persona del direttore generale pro Controparte_3
tempore, e/o il Dott. a risarcire in via solidale e/o Parte_5
disgiunta, ciascuno per quanto di propria competenza, al Sig.
[...]
primogenito del Sig. Parte_3 Persona_1
a) iure proprio, tutti i danni dal medesimo direttamente risentiti a seguito della morte del padre, Sig. liquidandoli nella seguente misura: Persona_1
') Euro 336.500,00 a titolo di danno da perdita del rapporto parentale;
'') Euro 121.100,00 a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante;
pagina 4 di 21 b) iure hereditario, quale erede legittimo della Sig.ra madre Parte_4
del Sig. il danno parentale direttamente da quest'ultima patito, Persona_1
liquidandolo nella seguente misura:
''') Euro 112.166,66 a titolo di quota, pari ad 1/3, del danno parentale subito dalla Sig.ra salve in ogni caso le diverse somme, maggiori o Parte_4
minori, che risulteranno accertate in corso di causa, applicando le Tabelle
conformi a diritto (di Roma o di Milano) o in subordine in via equitativa, e con rivalutazione monetaria e interessi/lucro cessante (calcolato con un aumento percentuale nella misura risultante dalla moltiplicazione di un valore base corrispondente al rendimento medio dei Titoli di Stato negli anni compresi nel periodo che viene in rilievo per il numero di anni in cui si è protratto il ritardo nel risarcimento per equivalente;
o in subordine considerando gli interessi legali sul capitale devalutato alla data del sinistro e rivalutato anno per anno),
oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
- sempre in via consequenziale, condannare l'
[...]
in persona del direttore generale pro Controparte_3
tempore, e/o il Dott. a risarcire in via solidale e/o Parte_5
disgiunta, ciascuno per quanto di propria competenza, al Sig. CP_2
secondogenito del Sig.
[...] Persona_1
a) iure proprio, tutti i danni dal medesimo direttamente risentiti a seguito della morte del padre, Sig. liquidandoli nella seguente misura: Persona_1
') Euro 336.500,00 a titolo di danno parentale;
pagina 5 di 21 '') Euro 186.500,00 a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante;
b) iure hereditario, quale erede legittimo della Sig.ra madre Parte_4
del Sig. il danno parentale direttamente da quest'ultima patito, Persona_1
liquidandolo nella seguente misura: ''') Euro 112.166,66 a titolo di quota, pari ad 1/3, del danno parentale subito dalla Sig.ra salve in ogni Parte_4
caso le diverse somme, maggiori o minori, che risulteranno accertate in corso di causa, applicando le Tabelle conformi a diritto (di Roma o di Milano) o in subordine in via equitativa, e con rivalutazione monetaria e interessi/lucro cessante (calcolato con un aumento percentuale nella misura risultante dalla moltiplicazione di un valore base corrispondente al rendimento medio dei
Titoli di Stato negli anni compresi nel periodo che viene in rilievo per il numero di anni in cui si è protratto il ritardo nel risarcimento per equivalente;
o in subordine considerando gli interessi legali sul capitale devalutato alla data del sinistro e rivalutato anno per anno), oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
- sempre in via consequenziale, condannare l'
[...]
in persona del direttore generale pro Controparte_3
tempore, e/o il Dott. a risarcire in via solidale e/o Parte_5
disgiunta, ciascuno per quanto di propria competenza, alla Sig.ra
[...]
terza figlia del Sig. Pt_2 Persona_1
a) iure proprio, tutti i danni dalla medesima direttamente risentiti a seguito della morte del padre, Sig. liquidandoli nella seguente misura: Persona_1
pagina 6 di 21 ') Euro 336.500,00 a titolo di danno parentale;
'') Euro 234.000,00 a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante;
b) iure hereditario, quale erede legittima della Sig.ra madre Parte_4
del Sig. il danno parentale direttamente da quest'ultima patito, Persona_1
liquidandolo nella seguente misura:
''') Euro 112.166,66 a titolo di quota, pari ad 1/3, del danno parentale subito dalla Sig.ra salve in ogni caso le diverse somme, maggiori o Parte_4
minori, che risulteranno accertate in corso di causa, applicando le Tabelle
conformi a diritto (di Roma o di Milano) o in subordine in via equitativa, e con rivalutazione monetaria e interessi/lucro cessante (calcolato con un aumento percentuale nella misura risultante dalla moltiplicazione di un valore base corrispondente al rendimento medio dei Titoli di Stato negli anni compresi nel periodo che viene in rilievo per il numero di anni in cui si è protratto il ritardo nel risarcimento per equivalente;
o in subordine considerando gli interessi legali sul capitale devalutato alla data del sinistro e rivalutato anno per anno),
oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
- In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio e della fase di attivazione del procedimento di mediazione dinanzi all'Ordine degli Avvocati di (queste ultime da liquidarsi ex art. 20 CP_4
del decreto del Ministro della Giustizia 8 marzo 2018, n. 37 - con rinvio alla tabella 25bis), oltre accessori come per Legge, e con rifusione degli onorari del C.T.U., liquidazione dei costi relativi al C.T.P. degli attori, rifusione dei pagina 7 di 21 contributi unificati di ambo i gradi di giudizio.
Degli appellati:
In via pregiudiziale:
Per i motivi di cui in premessa ed in particolare, per la violazione dell'art. 111
Costituzione, dichiarare che gli appellanti hanno violato i principi in materia di giusto processo e sinteticità degli atti processuali e per l'effetto, si chiede che la Corte Eccellentissima ne tenga conto in sede di liquidazione delle spese processuali, condannando gli appellanti, in caso di soccombenza, ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c.;
Nel merito:
2. Rigettare l'appello proposto dagli appellanti per i motivi di cui alla narrativa ed assolvere sia la l' sia il dott. Controparte_5 Parte_5
da ogni domanda ex adverso proposta e, per l'effetto, confermare
[...]
integralmente la sentenza n. 1117/2019 pronunciata dal Tribunale di Bergamo
e pubblicata in data 17.05.2019;
3. Con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio;
4. Nel merito, in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata una qualsiasi responsabilità dei sanitari in forza presso l' e il CP_3
Dott. ivi appellati, limitarsi il quantum negli stretti Parte_5
limiti del giusto e provato, mandando comunque assolto il Dott. da Pt_5
ogni avversa richiesta in virtù del disposto della Legge Balduzzi e della e Pt_6 pagina 8 di 21 della conseguente qualifica della responsabilità del convenuto come extracontrattuale;
5. Quantomeno con la compensazione delle spese del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 15 agosto 2014 alle ore 22,00 all'età di 49 anni, decedeva Persona_1
presso l'ospedale di in seguito alla rottura Controparte_3 CP_4
dell'aorta, avvenuta mentre veniva posizionato sul letto operatorio per essere sottoposto ad intervento chirurgico di riparazione del tratto di aorta toraco addominale colpito da “dissezione di tipo A Stanford”.
Con citazione notificata il 6 luglio 2016 la moglie in proprio e Parte_1
quale rappresentante dei figli minori e nonché il figlio CP_2 Parte_2
(questi ultimi anche quali eredi della nonna paterna Parte_3
convenivano in giudizio la Parte_4 Controparte_4
ed il dottor medico operante presso il
[...] Parte_5
Pronto Soccorso, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati loro dalla morte del congiunto.
Allegavano che si era presentato alle ore 15,40 al Pronto Persona_1
Soccorso lamentando dolore acuto al petto ed alla schiena, intenso e persistente;
che gli esami ematochimici eseguiti alle ore 16.06 riportavano assenza di troponina, elemento che doveva portare all'esclusione della diagnosi di origine coronarica del dolore, accreditando quella alternativa di pagina 9 di 21 dissezione aortica.
Aggiungevano che la diagnosi corretta veniva raggiunta soltanto con l'esame di angio- TC, che il dottor aveva richiesto alle 16,31, ma che era stata Pt_5
eseguita soltanto alle 19,43 e refertata alle ore 21,00, in esito alla quale
[...]
veniva preparato per l'intervento chirurgico di riparazione dell'aorta. Per_1
Concludevano che la morte del loro congiunto era stata causata dal ritardo diagnostico di oltre quattro ore, che, unito alle carenze assistenziali,
concretatesi nel non aver somministrato alcuna terapia durante la sua permanenza nel reparto del pronto soccorso, avevano condotto il paziente ad affrontare con minor probabilità di successo l'intervento salvavita.
Istruita la causa con una C.T.U. medico legale, il Tribunale di Bergamo
pronunciava la sentenza n. 1117/19 con la quale rigettava la domanda,
adottando la motivazione di seguito riassunta.
Nel giudizio penale promosso avverso il dottor conclusosi con Pt_5
l'archiviazione, erano state disposte due perizie, una dal P.M., l'altra dal G.I.P.
Entrambe avevano escluso che la tempistica occorsa per raggiungere la diagnosi della dissezione aortica potesse ritenersi in nesso causale con la morte del paziente.
La C.T.U. effettuata nel corso del processo civile, invece, aveva avuto esito opposto.
pagina 10 di 21 Secondo il C.T.U. il ritardo della diagnosi della dissezione aortica, di oltre quattro ore, aveva impedito al paziente di essere sottoposto in emergenza ad un intervento chirurgico di sostituzione aortica.
A tale conclusione il C.T.U. era giunto valutando che il solo modo per evitare la morte era quello di intervenire chirurgicamente e che la mortalità nella storia naturale della dissezione aortica di tipo A si attesta attorno al 50% a 48
ore, mentre il tasso di mortalità intraospedaliera nel medesimo caso si arresta al 25%.
Il Tribunale disattendeva i risultati della C.T.U. ritenendo in primo luogo che nel citare il tasso di mortalità postoperatoria (25%) aveva trascurato gli altri dati statistici scientifici riportati nella perizia disposta dal , secondo la CP_6
quale nella letteratura scientifica nella dissezione aortica di tipo A variante ampiamente tra il 10% ed il 25%, che anche dopo la riparazione chirurgica e le cure mediche era del 26,6% e del 55,9%.
La grave patologia comportava quindi un elevato rischio di decesso postoperatorio.
Inoltre, ad avviso del Tribunale, nella condotta del dottor e degli altri Pt_5
medici operanti presso l'azienda ospedaliera non era Controparte_3
ravvisabile un ritardo nella diagnosi e/o nella cura della dissezione aortica sorretto da colpa.
Quanto alla valutazione del ritardo diagnostico, asseriva che il medico che pagina 11 di 21 aveva redatto la C.T.U., diversamente dal collegio peritale nominato dal
G.I.P., non aveva considerato che all'ingresso in ospedale Persona_1
presentava una sintomatologia subdola e atipica, che aveva suggerito la diagnosi di ischemia cardiaca.
Anche nel proseguo della sua permanenza presso il reparto del pronto soccorso, il paziente aveva presentato sintomi opposti a quelli tipici della dissezione aortica (cd. paucisintomatismo) ovvero: “pressione arteriosa nella norma, nessuna notizia anamnestica di ipertensione, polsi normosfigmici”.
Inoltre alle 17,30, alla somministrazione di un antidolorifico (AD) il dolore era regredito, mentre la dissezione aortica cagiona dolori intensi,
scarsamente controllabili con farmaci.
L'importanza della regressione al dolore trattato con AD era stata evidenziata anche dai periti del P.M., secondo i quali poteva aver indotto i medici a sottovalutarne l'entità, attenendo così l'esito della consulenza cardiologica.
Infine il Tribunale considerava che i medici dell' Controparte_4
sul paziente entrato alle ore 15,52 erano giunti alla diagnosi
[...]
alle ore 21, entro il tempo che secondo i periti del G.I.P. è mediamente necessario per la dissezione aortica, di sei ore dall'insorgenza dei sintomi.
Il primo giudice concludeva che se non era ravvisabile alcuna condotta colposa in capo al dottor non poteva essere ritenuto responsabile del Pt_5
pagina 12 di 21 decesso del paziente, a titolo di responsabilità extracontrattuale per fatto illecito secondo il disposto dell'art. 3 della Legge 189/12 (Legge Balduzzi,
applicabile ratione temporis).
Di conseguenza, non poteva ritenersi raggiunta la prova della sussistenza del nesso causale tra il decesso di e la condotta Persona_1
diagnostica/terapeutica del medico che lo ebbe in cura, né della struttura sanitaria sulla quale grava una responsabilità contrattuale derivante dall'operato dei propri dipendenti.
La sentenza veniva gravata da e dai figli e Parte_1 Pt_2 CP_2
Parte_3
Si costituivano l' Controparte_7
, succeduta all'omonima Azienda ,
[...] CP_4
resistendo all'impugnazione.
Con ordinanza pronunciata il 18.1.2023 la causa, trattenuta in decisione,
veniva rimessa sul ruolo al fine di consentire la costituzione in proprio di e divenuti maggiorenni. CP_2 Parte_2
All'udienza del 15 marzo 2023 la causa passava in decisione con assegnazione dei termini per comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo gli appellanti censurano la sentenza per aver il Tribunale
pagina 13 di 21 fondato il proprio convincimento privilegiando le conclusioni delle perizie formatesi nel procedimento penale, che da un lato costituiscono prove atipiche nel processo civile, valutabili soltanto quali indizi, dall'altro prevedono un'indagine sul nesso di causalità tra condotta ed evento danno secondo i principi della colpevolezza dell'imputato (ancorata al criterio del superamento di ogni ragionevole dubbio) e non in base al criterio civilistico
(preponderanza dell'evidenza).
Con il secondo motivo lamentano che la sentenza è contradditoria, illogica,
pronunciata in violazione del criterio del nesso di causalità civilistico, nonchè
frutto di travisamento delle circostanze provate dalla documentazione prodotta ed analizzate dalle perizie e dalla C.T.U. , poiché, dopo aver enunciato che è
elevata la probabilità di decesso postoperatorio dei pazienti colpiti da dissezione aortica di tipo A, il Tribunale riporta le percentuali del decesso ampiamente inferiori al 50%
Sostengono che un ragionamento logico corretto avrebbe dovuto portare alla conclusione che, se fosse stato sottoposto a tempestivo intervento chirurgico, il paziente avrebbe avuto un'ampia possibilità di sopravvivenza, dovendosi considerare che era un uomo giovane, in buone condizioni di salute, che consentivano di stimare nel suo caso una mortalità attesa in termini inferiori a quanto rilevato dalle statistiche riportate dalla letteratura medica citata dalle relazioni in atti (tra il 90 ed il 93%, non meno del 75%).
pagina 14 di 21 Con il terzo motivo gli appellanti confutano le argomentazioni adottate dal
Tribunale per concludere che il ritardo nella diagnosi non era colpevole, ma giustificato dalla sintomatologia subdola e atipica della patologia.
Evidenziano: I) che all'arrivo al pronto soccorso il sintomo Persona_1
caratteristico del “ dolore toracico con irradiazione dorso lombare e comparsa improvvisa del dolore”, unito a sudorazione algida;
II) profilo connotato da fattori di rischio (fumatore, età); III) nessun rilievo doveva attribuirsi al fatto che i polsi erano normosfigmici, poiché soltanto il 5% dei pazienti affetti da dissezione aortica presenta l'iposfigmia dei polsi;
IV) gli esami di laboratorio eseguiti alle ore 16.13 (refertato alle ore 17,00) rilevavano l'assenza di troponina, con conseguente assoluta esclusione dell'origine miocardica del dolore, indice altissimo di dissecazione aortica;
alle 17.07 perveniva l' esito allarmante dell'RX torace (richiesto alle 16,31 insieme all'angio Tac); V)
invece che pretendere l'esecuzione in urgenza di angio tac toracica con mezzo di contrasto in urgenza (esame gold standard per la diagnosi della dissezione aortica) il dottor rimase inerte sino alle 19,00 decidendosi a telefonare Pt_5
al dottor medico radiologo, per chiedere l'esecuzione dell'ecografia, Per_2
che venne compiuta alle ore 19,43 e refertata alle ore 21, con un ritardo di oltre 4 ore dalla richiesta.
-.-
I motivi si prestano a trattazione congiunta, in quanto, complessivamente pagina 15 di 21 considerati, portano alla cognizione della Corte un vaglio ampio della vicenda che ha portato alla morte di Persona_1
I fatti sono stati ricostruiti in modo conforme dai consulenti medici che si sono avvicendati nel corso del processo penale e del presente giudizio civile, varia la loro valutazione in merito alla sussistenza del nesso causale tra il ritardo diagnostico (riconosciuto esistente in ogni relazione) e l'esito infausto del tentativo di salvare la vita al paziente con l'intervento chirurgico di emergenza.
L'accertamento del nesso di causalità in caso di diagnosi tardiva, nel giudizio di responsabilità per attività medico chirurgica, va compiuto secondo la regola civilistica invocata dagli appellanti (criterio del “più probabile che non” o
“preponderanza dell'evidenza”).
A tal fine occorre verificare se il comportamento doveroso che avrebbero dovuto tenere i medici dell'ospedale in particolare il CP_3 CP_3
dottor che operava presso il Pronto Soccorso, sarebbe stato in grado di Pt_5
impedire la morte del paziente, tenendo conto di tutte le risultanze del caso concreto, con giudizio che non deve limitarsi esclusivamente alla determinazione quantitativo – statistica ( cd. probabilità quantitativa) ma deve valorizzare ogni elemento disponibile (cd probabilità logica).
Il criterio della probabilità logica esclude di per sé la fondatezza del secondo motivo di appello che si basa sulle percentuali di sopravvivenza o di mortalità
pagina 16 di 21 dei pazienti colpiti da dissezione aortica in termini meramente matematici,
ricavati dagli studi clinici citati dalle perizie e dalla C.T.U.
E' rilevante individuare il momento in cui i sanitari avrebbero dovuto giungere alla diagnosi corretta della patologia, giudizio che può essere fondato sia sulla
CTU che sugli esiti delle perizie acquisite, sebbene si tratti di prove atipiche.
All'ingresso al pronto soccorso il forte dolore presentato da Persona_1
poteva essere causato dalla dissezione aortica o da sindrome coronarica, in rapporto di 1 a 1000 (pag 23 della perizia . CP_6
I medici , per giungere alla diagnosi differenziale, seguirono la corretta Flow-
chart: elettrocardiogramma (ECG), prelievi di sangue per esame ematochimico, Rx torace.
E' pacifico che il risultato dell'esame del sangue (disponibile alle 16,31), con assenza di toponomina, portava ad escludere che soffrisse di una Persona_1
patologia di origine cardiaca.
Corretta anche la tempestiva richiesta di approfondimenti diagnostici strumentali, (RX e angio Tac) delle ore 16,31.
Il ritardo ingiustificato, secondo il C.T.U., è decorso da questo momento,
poiché l'angio Tac è stata eseguita alle 19,43 e refertata alle 21 (a distanza di 4
ore) ed è stato determinato dalla mancata segnalazione dell'urgenza al medico radiologo.
pagina 17 di 21 Questa indicazione non è condivisibile.
Dai dati risultanti dalla cartella clinica (ripresi dalla perizia del G.I.P.) emerge che il dottor chiese l'esame dell'RX del torace alle 17,42, che l'esame Pt_5
fu eseguito dal dottor con inizio alle 19,38, ed il referto Parte_7
evidenziò “dilatazione del bulbo aortico ed una dubbia immagine di doppio lume basale dell'aorta ascendente. Utile controllo TC torace”.
Seguì l'angio Tac alle ore 19,43 (refertata alle ore 21) che confermò la dissezione aortica toraco addominale che originava dal piano valvolare, senza versamento pericardico, con lembo di dissezione che si estendeva sino alle arterie iliache comuni.
Il ritardo diagnostico quindi ridotto alle due ore (17,42/19,38) intercorse tra la richiesta di Rx del torace e la sua esecuzione.
Il successivo iter clinico ha seguito la tempistica di urgenza necessaria per l'intervento di sostituzione aortica.
Venne allertato il cardiochirurgo, effettuata la visita anestesiologica, portato il paziente in sala operatoria, ove lamentò dolore, fu posizionato sul letto operatorio (21,30), con improvvisa perdita di coscienza, inutilità delle manovre rianimatorie, decesso alle 22.
L'autopsia ha individuato la causa della morte di in Persona_1
“tamponamento cardiaco secondario a rottura del tratto intrapericardico dell'aorta ascendente”; con la specificazione che la posizione in cui si trovava pagina 18 di 21 la dissezione date le pressioni elevate, “presentava un'elevata probabilità di andare incontro ad una rottura spontanea del pericardio, sfociando così in un tamponamento cardiaco in grado di condurre un soggetto al decesso nell'arco di pochi minuti, come in concreto si è verificato”.
Vi è da considerare che la perizia disposta dal G.I.P. ha chiarito che: I) la dissezione di tipo A dell'aorta ascendente (situata nella porzione compresa tra l'aorta prossimale e l'arteria brachiocefalica), è una condizione a rischio di mortalità doppia rispetto a quella di tipo B (che coinvolge l'aorta discendente),
del 25% rispetto al 12%, poiché vi è il rischio della rottura dell'aorta; II) il solo modo per evitare la morte del paziente è intervenire chirurgicamente con la sostituzione del tratto di aorta interessato dalla lacerazione.
Ha aggiunto che il quadro patologico di evidenziato dall'esame Persona_1
angio tac era drammatico: il lembo di dissezione originava dal piano valvolare,
si estendeva sino alle arterie iliache comuni, pur non presentando segni di versamento pericaridico.
Su questa constatazione di elevata compromissione delle arterie del paziente,
che si doveva sottoporre ad un intervento salvavita ad alto rischio, con sottoposizione a circolo sanguigno extracorporeo per operare una così ampia sostituzione dell'arteria danneggiata (dalle valvole cardiache all'area iliaca) si innesta il dato scientifico della mortalità operatoria riferito dai periti nel 25%
dei casi.
pagina 19 di 21 La C.T.U., laddove rileva l'esistenza del nesso di causalità tra il ritardo diagnostico e la morte del paziente, si è limitata a considerare che il tasso di mortalità intraospedaliera per dissezione aortica acuta dei pazienti operati è del
25%, senza confrontare il dato statistico con le condizioni di estrema gravità
della dissezione che aveva colpito Persona_1
Ritiene questa Corte che tutti gli elementi acquisiti nel giudizio depongano per ritenere che la causa della morte del paziente, secondo il richiamato principio della preponderanza dell'evidenza, non sia stato il ritardo (di due ore) nella diagnosi, ma il rischio elevato della rottura dell'aorta che la dissezione, per ampiezza e posizionamento, presentava sin dal momento della sua insorgenza.
La rottura si è verificata, molto probabilmente, a causa dello sbalzo pressorio occorso al paziente nella manovra di posizionamento sul letto operatorio:
sarebbe occorsa anche nel caso in cui fosse stato portato in sala Persona_1
operatoria due ore prima.
L'assenza del nesso di causalità tra condotta dei sanitari ed evento morte comporta il venir meno di ogni illecito ascritto a titolo di responsabilità
contrattuale alla ed al medico attuali appellati. CP_8
Al rigetto dell'appello consegue la condanna degli appellanti al rimborso, in favore degli appellati, delle spese del grado, che la Corte liquida in dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/14 (scaglione di valore dichiarato).
pagina 20 di 21 Accerta che ricorrono le condizioni per porre a carico dell' appellante l'onere di pagamento di un' ulteriore somma pari al contributo unificato già
corrisposto ex art. 13 quater DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1117/19 del Tribunale di
Bergamo, così provvede:
rigetta l'appello;
condanna gli appellanti al rimborso delle spese del grado in favore degli appellati, che liquida in € 14.239 ( di cui € 4.389 per la fase di studio, € 2-552
per la fase introduttiva, € 7.298 per la fase decisionale), oltre a rimborso forfettario del 15% sui compensi, Iva e cpa;
dà atto che ricorrono le condizioni per porre a carico dell' appellante l'onere di pagamento di un' ulteriore somma pari al contributo unificato già corrisposto ex art. 13 quater DPR 115/2002.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025
La cons. est. La Presidente
Lucia Cannella Manuela Cantù
pagina 21 di 21
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Manuela Cantù Presidente
Dott. Giuseppe Serao Consigliere
Dott. Lucia Cannella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 884/19 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale
del 15/03/2023
d a
OGGETTO:
, IN PROPRIO E QUALE EREDE DI GINO Parte_1
Responsabilità ; e CP_1 Controparte_2 Parte_2 [...]
Parte_3
, IN PROPRIO E QUALI EREDI DI GINO
[...]
BETTONI E DI tutti rappresentati e difesi dall'avv. Parte_4
PERRON CABUS ANDREA, elettivamente domiciliati in PIAZZA SAN
BABILA N.4/A 20122 MILANO presso il difensore
APPELLANTI
c o n t r o pagina 1 di 21 Controparte_3
GIÀ
[...] Controparte_4
; , rappresentati e difesi dall'avv.
[...] Parte_5
VINCI PAOLO, elettivamente domiciliati in PIAZZA DELLA
CONCILIAZIONE 5 20123 MILANO
APPELLATI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo- sezione terza-
pubblicata in data 17.5.2019 con il n. 1117/19.
CONCLUSIONI
Degli appellanti:
Accogliere integralmente l'appello proposto avverso la Sentenza del Tribunale
di Bergamo n. 1117/2019, emessa nella causa R.G. 7543/2016 in data 17
maggio 2019, e per l'effetto accogliere la domanda già formulata dagli odierni
Appellanti in primo grado;
ossia accertare e dichiarare che l' Controparte_3
in persona del direttore generale pro tempore, e/o il Dott.
[...]
sono responsabili del decesso del Sig. e di Parte_5 Persona_1
tutti i danni che ne sono conseguiti;
- in via consequenziale condannare l' Controparte_3
in persona del direttore generale pro tempore, e/o il Dott.
[...]
a risarcire in via solidale e/o disgiunta, ciascuno per Parte_5
quanto di propria competenza, agli Appellanti, iure hereditario, tutti i danni pagina 2 di 21 subiti dal loro congiunto Sig. liquidandoli nella seguente misura: Persona_1
') Euro 861.840,30 a titolo di danno da perdita di chance di vivere subito dal
Sig. Persona_1
'') Euro 926.710,00 a titolo di danno tanatologico “puro” subito dal Sig.
[...]
e una somma equitativa a titolo di danno tanatologico “terminale” Per_1
(biologico e morale) subito dal Sig. Persona_1
salve in ogni caso le diverse somme, maggiori o minori, che risulteranno accertate in corso di causa, se del caso in via equitativa, e con rivalutazione monetaria e interessi/lucro cessante (calcolato con un aumento percentuale nella misura risultante dalla moltiplicazione di un valore base corrispondente al rendimento medio dei Titoli di Stato negli anni compresi nel periodo che viene in rilievo per il numero di anni in cui si è protratto il ritardo nel risarcimento per equivalente;
o in subordine considerando gli interessi legali sul capitale devalutato alla data del sinistro e rivalutato anno per anno), oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
- sempre in via consequenziale, condannare l'
[...]
in persona del direttore generale pro Controparte_3
tempore, e/o il Dott. a risarcire in via solidale e/o Parte_5
disgiunta, ciascuno per quanto di propria competenza, alla Sig.ra
[...]
moglie del Sig. iure proprio, tutti i danni dalla Pt_1 Persona_1
medesima direttamente risentiti a seguito della morte di Persona_1
liquidandoli nella seguente misura:
pagina 3 di 21 ') Euro 336.500,00 a titolo di danno da perdita del rapporto parentale;
'') Euro 2.850,00 a titolo di danno patrimoniale emergente;
''') Euro 590.900,00 a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante;
salve in ogni caso le diverse somme, maggiori o minori, che risulteranno accertate in corso di causa, applicando le Tabelle conformi a diritto (di Roma
o di Milano) o in subordine in via equitativa, e con rivalutazione monetaria e interessi/lucro cessante (calcolato con un aumento percentuale nella misura risultante dalla moltiplicazione di un valore base corrispondente al rendimento medio dei Titoli di Stato negli anni compresi nel periodo che viene in rilievo per il numero di anni in cui si è protratto il ritardo nel risarcimento per equivalente;
o in subordine considerando gli interessi legali sul capitale devalutato alla data del sinistro e rivalutato anno per anno), oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
- sempre in via consequenziale, condannare l'
[...]
in persona del direttore generale pro Controparte_3
tempore, e/o il Dott. a risarcire in via solidale e/o Parte_5
disgiunta, ciascuno per quanto di propria competenza, al Sig.
[...]
primogenito del Sig. Parte_3 Persona_1
a) iure proprio, tutti i danni dal medesimo direttamente risentiti a seguito della morte del padre, Sig. liquidandoli nella seguente misura: Persona_1
') Euro 336.500,00 a titolo di danno da perdita del rapporto parentale;
'') Euro 121.100,00 a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante;
pagina 4 di 21 b) iure hereditario, quale erede legittimo della Sig.ra madre Parte_4
del Sig. il danno parentale direttamente da quest'ultima patito, Persona_1
liquidandolo nella seguente misura:
''') Euro 112.166,66 a titolo di quota, pari ad 1/3, del danno parentale subito dalla Sig.ra salve in ogni caso le diverse somme, maggiori o Parte_4
minori, che risulteranno accertate in corso di causa, applicando le Tabelle
conformi a diritto (di Roma o di Milano) o in subordine in via equitativa, e con rivalutazione monetaria e interessi/lucro cessante (calcolato con un aumento percentuale nella misura risultante dalla moltiplicazione di un valore base corrispondente al rendimento medio dei Titoli di Stato negli anni compresi nel periodo che viene in rilievo per il numero di anni in cui si è protratto il ritardo nel risarcimento per equivalente;
o in subordine considerando gli interessi legali sul capitale devalutato alla data del sinistro e rivalutato anno per anno),
oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
- sempre in via consequenziale, condannare l'
[...]
in persona del direttore generale pro Controparte_3
tempore, e/o il Dott. a risarcire in via solidale e/o Parte_5
disgiunta, ciascuno per quanto di propria competenza, al Sig. CP_2
secondogenito del Sig.
[...] Persona_1
a) iure proprio, tutti i danni dal medesimo direttamente risentiti a seguito della morte del padre, Sig. liquidandoli nella seguente misura: Persona_1
') Euro 336.500,00 a titolo di danno parentale;
pagina 5 di 21 '') Euro 186.500,00 a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante;
b) iure hereditario, quale erede legittimo della Sig.ra madre Parte_4
del Sig. il danno parentale direttamente da quest'ultima patito, Persona_1
liquidandolo nella seguente misura: ''') Euro 112.166,66 a titolo di quota, pari ad 1/3, del danno parentale subito dalla Sig.ra salve in ogni Parte_4
caso le diverse somme, maggiori o minori, che risulteranno accertate in corso di causa, applicando le Tabelle conformi a diritto (di Roma o di Milano) o in subordine in via equitativa, e con rivalutazione monetaria e interessi/lucro cessante (calcolato con un aumento percentuale nella misura risultante dalla moltiplicazione di un valore base corrispondente al rendimento medio dei
Titoli di Stato negli anni compresi nel periodo che viene in rilievo per il numero di anni in cui si è protratto il ritardo nel risarcimento per equivalente;
o in subordine considerando gli interessi legali sul capitale devalutato alla data del sinistro e rivalutato anno per anno), oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
- sempre in via consequenziale, condannare l'
[...]
in persona del direttore generale pro Controparte_3
tempore, e/o il Dott. a risarcire in via solidale e/o Parte_5
disgiunta, ciascuno per quanto di propria competenza, alla Sig.ra
[...]
terza figlia del Sig. Pt_2 Persona_1
a) iure proprio, tutti i danni dalla medesima direttamente risentiti a seguito della morte del padre, Sig. liquidandoli nella seguente misura: Persona_1
pagina 6 di 21 ') Euro 336.500,00 a titolo di danno parentale;
'') Euro 234.000,00 a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante;
b) iure hereditario, quale erede legittima della Sig.ra madre Parte_4
del Sig. il danno parentale direttamente da quest'ultima patito, Persona_1
liquidandolo nella seguente misura:
''') Euro 112.166,66 a titolo di quota, pari ad 1/3, del danno parentale subito dalla Sig.ra salve in ogni caso le diverse somme, maggiori o Parte_4
minori, che risulteranno accertate in corso di causa, applicando le Tabelle
conformi a diritto (di Roma o di Milano) o in subordine in via equitativa, e con rivalutazione monetaria e interessi/lucro cessante (calcolato con un aumento percentuale nella misura risultante dalla moltiplicazione di un valore base corrispondente al rendimento medio dei Titoli di Stato negli anni compresi nel periodo che viene in rilievo per il numero di anni in cui si è protratto il ritardo nel risarcimento per equivalente;
o in subordine considerando gli interessi legali sul capitale devalutato alla data del sinistro e rivalutato anno per anno),
oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
- In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio e della fase di attivazione del procedimento di mediazione dinanzi all'Ordine degli Avvocati di (queste ultime da liquidarsi ex art. 20 CP_4
del decreto del Ministro della Giustizia 8 marzo 2018, n. 37 - con rinvio alla tabella 25bis), oltre accessori come per Legge, e con rifusione degli onorari del C.T.U., liquidazione dei costi relativi al C.T.P. degli attori, rifusione dei pagina 7 di 21 contributi unificati di ambo i gradi di giudizio.
Degli appellati:
In via pregiudiziale:
Per i motivi di cui in premessa ed in particolare, per la violazione dell'art. 111
Costituzione, dichiarare che gli appellanti hanno violato i principi in materia di giusto processo e sinteticità degli atti processuali e per l'effetto, si chiede che la Corte Eccellentissima ne tenga conto in sede di liquidazione delle spese processuali, condannando gli appellanti, in caso di soccombenza, ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c.;
Nel merito:
2. Rigettare l'appello proposto dagli appellanti per i motivi di cui alla narrativa ed assolvere sia la l' sia il dott. Controparte_5 Parte_5
da ogni domanda ex adverso proposta e, per l'effetto, confermare
[...]
integralmente la sentenza n. 1117/2019 pronunciata dal Tribunale di Bergamo
e pubblicata in data 17.05.2019;
3. Con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio;
4. Nel merito, in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata una qualsiasi responsabilità dei sanitari in forza presso l' e il CP_3
Dott. ivi appellati, limitarsi il quantum negli stretti Parte_5
limiti del giusto e provato, mandando comunque assolto il Dott. da Pt_5
ogni avversa richiesta in virtù del disposto della Legge Balduzzi e della e Pt_6 pagina 8 di 21 della conseguente qualifica della responsabilità del convenuto come extracontrattuale;
5. Quantomeno con la compensazione delle spese del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 15 agosto 2014 alle ore 22,00 all'età di 49 anni, decedeva Persona_1
presso l'ospedale di in seguito alla rottura Controparte_3 CP_4
dell'aorta, avvenuta mentre veniva posizionato sul letto operatorio per essere sottoposto ad intervento chirurgico di riparazione del tratto di aorta toraco addominale colpito da “dissezione di tipo A Stanford”.
Con citazione notificata il 6 luglio 2016 la moglie in proprio e Parte_1
quale rappresentante dei figli minori e nonché il figlio CP_2 Parte_2
(questi ultimi anche quali eredi della nonna paterna Parte_3
convenivano in giudizio la Parte_4 Controparte_4
ed il dottor medico operante presso il
[...] Parte_5
Pronto Soccorso, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati loro dalla morte del congiunto.
Allegavano che si era presentato alle ore 15,40 al Pronto Persona_1
Soccorso lamentando dolore acuto al petto ed alla schiena, intenso e persistente;
che gli esami ematochimici eseguiti alle ore 16.06 riportavano assenza di troponina, elemento che doveva portare all'esclusione della diagnosi di origine coronarica del dolore, accreditando quella alternativa di pagina 9 di 21 dissezione aortica.
Aggiungevano che la diagnosi corretta veniva raggiunta soltanto con l'esame di angio- TC, che il dottor aveva richiesto alle 16,31, ma che era stata Pt_5
eseguita soltanto alle 19,43 e refertata alle ore 21,00, in esito alla quale
[...]
veniva preparato per l'intervento chirurgico di riparazione dell'aorta. Per_1
Concludevano che la morte del loro congiunto era stata causata dal ritardo diagnostico di oltre quattro ore, che, unito alle carenze assistenziali,
concretatesi nel non aver somministrato alcuna terapia durante la sua permanenza nel reparto del pronto soccorso, avevano condotto il paziente ad affrontare con minor probabilità di successo l'intervento salvavita.
Istruita la causa con una C.T.U. medico legale, il Tribunale di Bergamo
pronunciava la sentenza n. 1117/19 con la quale rigettava la domanda,
adottando la motivazione di seguito riassunta.
Nel giudizio penale promosso avverso il dottor conclusosi con Pt_5
l'archiviazione, erano state disposte due perizie, una dal P.M., l'altra dal G.I.P.
Entrambe avevano escluso che la tempistica occorsa per raggiungere la diagnosi della dissezione aortica potesse ritenersi in nesso causale con la morte del paziente.
La C.T.U. effettuata nel corso del processo civile, invece, aveva avuto esito opposto.
pagina 10 di 21 Secondo il C.T.U. il ritardo della diagnosi della dissezione aortica, di oltre quattro ore, aveva impedito al paziente di essere sottoposto in emergenza ad un intervento chirurgico di sostituzione aortica.
A tale conclusione il C.T.U. era giunto valutando che il solo modo per evitare la morte era quello di intervenire chirurgicamente e che la mortalità nella storia naturale della dissezione aortica di tipo A si attesta attorno al 50% a 48
ore, mentre il tasso di mortalità intraospedaliera nel medesimo caso si arresta al 25%.
Il Tribunale disattendeva i risultati della C.T.U. ritenendo in primo luogo che nel citare il tasso di mortalità postoperatoria (25%) aveva trascurato gli altri dati statistici scientifici riportati nella perizia disposta dal , secondo la CP_6
quale nella letteratura scientifica nella dissezione aortica di tipo A variante ampiamente tra il 10% ed il 25%, che anche dopo la riparazione chirurgica e le cure mediche era del 26,6% e del 55,9%.
La grave patologia comportava quindi un elevato rischio di decesso postoperatorio.
Inoltre, ad avviso del Tribunale, nella condotta del dottor e degli altri Pt_5
medici operanti presso l'azienda ospedaliera non era Controparte_3
ravvisabile un ritardo nella diagnosi e/o nella cura della dissezione aortica sorretto da colpa.
Quanto alla valutazione del ritardo diagnostico, asseriva che il medico che pagina 11 di 21 aveva redatto la C.T.U., diversamente dal collegio peritale nominato dal
G.I.P., non aveva considerato che all'ingresso in ospedale Persona_1
presentava una sintomatologia subdola e atipica, che aveva suggerito la diagnosi di ischemia cardiaca.
Anche nel proseguo della sua permanenza presso il reparto del pronto soccorso, il paziente aveva presentato sintomi opposti a quelli tipici della dissezione aortica (cd. paucisintomatismo) ovvero: “pressione arteriosa nella norma, nessuna notizia anamnestica di ipertensione, polsi normosfigmici”.
Inoltre alle 17,30, alla somministrazione di un antidolorifico (AD) il dolore era regredito, mentre la dissezione aortica cagiona dolori intensi,
scarsamente controllabili con farmaci.
L'importanza della regressione al dolore trattato con AD era stata evidenziata anche dai periti del P.M., secondo i quali poteva aver indotto i medici a sottovalutarne l'entità, attenendo così l'esito della consulenza cardiologica.
Infine il Tribunale considerava che i medici dell' Controparte_4
sul paziente entrato alle ore 15,52 erano giunti alla diagnosi
[...]
alle ore 21, entro il tempo che secondo i periti del G.I.P. è mediamente necessario per la dissezione aortica, di sei ore dall'insorgenza dei sintomi.
Il primo giudice concludeva che se non era ravvisabile alcuna condotta colposa in capo al dottor non poteva essere ritenuto responsabile del Pt_5
pagina 12 di 21 decesso del paziente, a titolo di responsabilità extracontrattuale per fatto illecito secondo il disposto dell'art. 3 della Legge 189/12 (Legge Balduzzi,
applicabile ratione temporis).
Di conseguenza, non poteva ritenersi raggiunta la prova della sussistenza del nesso causale tra il decesso di e la condotta Persona_1
diagnostica/terapeutica del medico che lo ebbe in cura, né della struttura sanitaria sulla quale grava una responsabilità contrattuale derivante dall'operato dei propri dipendenti.
La sentenza veniva gravata da e dai figli e Parte_1 Pt_2 CP_2
Parte_3
Si costituivano l' Controparte_7
, succeduta all'omonima Azienda ,
[...] CP_4
resistendo all'impugnazione.
Con ordinanza pronunciata il 18.1.2023 la causa, trattenuta in decisione,
veniva rimessa sul ruolo al fine di consentire la costituzione in proprio di e divenuti maggiorenni. CP_2 Parte_2
All'udienza del 15 marzo 2023 la causa passava in decisione con assegnazione dei termini per comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo gli appellanti censurano la sentenza per aver il Tribunale
pagina 13 di 21 fondato il proprio convincimento privilegiando le conclusioni delle perizie formatesi nel procedimento penale, che da un lato costituiscono prove atipiche nel processo civile, valutabili soltanto quali indizi, dall'altro prevedono un'indagine sul nesso di causalità tra condotta ed evento danno secondo i principi della colpevolezza dell'imputato (ancorata al criterio del superamento di ogni ragionevole dubbio) e non in base al criterio civilistico
(preponderanza dell'evidenza).
Con il secondo motivo lamentano che la sentenza è contradditoria, illogica,
pronunciata in violazione del criterio del nesso di causalità civilistico, nonchè
frutto di travisamento delle circostanze provate dalla documentazione prodotta ed analizzate dalle perizie e dalla C.T.U. , poiché, dopo aver enunciato che è
elevata la probabilità di decesso postoperatorio dei pazienti colpiti da dissezione aortica di tipo A, il Tribunale riporta le percentuali del decesso ampiamente inferiori al 50%
Sostengono che un ragionamento logico corretto avrebbe dovuto portare alla conclusione che, se fosse stato sottoposto a tempestivo intervento chirurgico, il paziente avrebbe avuto un'ampia possibilità di sopravvivenza, dovendosi considerare che era un uomo giovane, in buone condizioni di salute, che consentivano di stimare nel suo caso una mortalità attesa in termini inferiori a quanto rilevato dalle statistiche riportate dalla letteratura medica citata dalle relazioni in atti (tra il 90 ed il 93%, non meno del 75%).
pagina 14 di 21 Con il terzo motivo gli appellanti confutano le argomentazioni adottate dal
Tribunale per concludere che il ritardo nella diagnosi non era colpevole, ma giustificato dalla sintomatologia subdola e atipica della patologia.
Evidenziano: I) che all'arrivo al pronto soccorso il sintomo Persona_1
caratteristico del “ dolore toracico con irradiazione dorso lombare e comparsa improvvisa del dolore”, unito a sudorazione algida;
II) profilo connotato da fattori di rischio (fumatore, età); III) nessun rilievo doveva attribuirsi al fatto che i polsi erano normosfigmici, poiché soltanto il 5% dei pazienti affetti da dissezione aortica presenta l'iposfigmia dei polsi;
IV) gli esami di laboratorio eseguiti alle ore 16.13 (refertato alle ore 17,00) rilevavano l'assenza di troponina, con conseguente assoluta esclusione dell'origine miocardica del dolore, indice altissimo di dissecazione aortica;
alle 17.07 perveniva l' esito allarmante dell'RX torace (richiesto alle 16,31 insieme all'angio Tac); V)
invece che pretendere l'esecuzione in urgenza di angio tac toracica con mezzo di contrasto in urgenza (esame gold standard per la diagnosi della dissezione aortica) il dottor rimase inerte sino alle 19,00 decidendosi a telefonare Pt_5
al dottor medico radiologo, per chiedere l'esecuzione dell'ecografia, Per_2
che venne compiuta alle ore 19,43 e refertata alle ore 21, con un ritardo di oltre 4 ore dalla richiesta.
-.-
I motivi si prestano a trattazione congiunta, in quanto, complessivamente pagina 15 di 21 considerati, portano alla cognizione della Corte un vaglio ampio della vicenda che ha portato alla morte di Persona_1
I fatti sono stati ricostruiti in modo conforme dai consulenti medici che si sono avvicendati nel corso del processo penale e del presente giudizio civile, varia la loro valutazione in merito alla sussistenza del nesso causale tra il ritardo diagnostico (riconosciuto esistente in ogni relazione) e l'esito infausto del tentativo di salvare la vita al paziente con l'intervento chirurgico di emergenza.
L'accertamento del nesso di causalità in caso di diagnosi tardiva, nel giudizio di responsabilità per attività medico chirurgica, va compiuto secondo la regola civilistica invocata dagli appellanti (criterio del “più probabile che non” o
“preponderanza dell'evidenza”).
A tal fine occorre verificare se il comportamento doveroso che avrebbero dovuto tenere i medici dell'ospedale in particolare il CP_3 CP_3
dottor che operava presso il Pronto Soccorso, sarebbe stato in grado di Pt_5
impedire la morte del paziente, tenendo conto di tutte le risultanze del caso concreto, con giudizio che non deve limitarsi esclusivamente alla determinazione quantitativo – statistica ( cd. probabilità quantitativa) ma deve valorizzare ogni elemento disponibile (cd probabilità logica).
Il criterio della probabilità logica esclude di per sé la fondatezza del secondo motivo di appello che si basa sulle percentuali di sopravvivenza o di mortalità
pagina 16 di 21 dei pazienti colpiti da dissezione aortica in termini meramente matematici,
ricavati dagli studi clinici citati dalle perizie e dalla C.T.U.
E' rilevante individuare il momento in cui i sanitari avrebbero dovuto giungere alla diagnosi corretta della patologia, giudizio che può essere fondato sia sulla
CTU che sugli esiti delle perizie acquisite, sebbene si tratti di prove atipiche.
All'ingresso al pronto soccorso il forte dolore presentato da Persona_1
poteva essere causato dalla dissezione aortica o da sindrome coronarica, in rapporto di 1 a 1000 (pag 23 della perizia . CP_6
I medici , per giungere alla diagnosi differenziale, seguirono la corretta Flow-
chart: elettrocardiogramma (ECG), prelievi di sangue per esame ematochimico, Rx torace.
E' pacifico che il risultato dell'esame del sangue (disponibile alle 16,31), con assenza di toponomina, portava ad escludere che soffrisse di una Persona_1
patologia di origine cardiaca.
Corretta anche la tempestiva richiesta di approfondimenti diagnostici strumentali, (RX e angio Tac) delle ore 16,31.
Il ritardo ingiustificato, secondo il C.T.U., è decorso da questo momento,
poiché l'angio Tac è stata eseguita alle 19,43 e refertata alle 21 (a distanza di 4
ore) ed è stato determinato dalla mancata segnalazione dell'urgenza al medico radiologo.
pagina 17 di 21 Questa indicazione non è condivisibile.
Dai dati risultanti dalla cartella clinica (ripresi dalla perizia del G.I.P.) emerge che il dottor chiese l'esame dell'RX del torace alle 17,42, che l'esame Pt_5
fu eseguito dal dottor con inizio alle 19,38, ed il referto Parte_7
evidenziò “dilatazione del bulbo aortico ed una dubbia immagine di doppio lume basale dell'aorta ascendente. Utile controllo TC torace”.
Seguì l'angio Tac alle ore 19,43 (refertata alle ore 21) che confermò la dissezione aortica toraco addominale che originava dal piano valvolare, senza versamento pericardico, con lembo di dissezione che si estendeva sino alle arterie iliache comuni.
Il ritardo diagnostico quindi ridotto alle due ore (17,42/19,38) intercorse tra la richiesta di Rx del torace e la sua esecuzione.
Il successivo iter clinico ha seguito la tempistica di urgenza necessaria per l'intervento di sostituzione aortica.
Venne allertato il cardiochirurgo, effettuata la visita anestesiologica, portato il paziente in sala operatoria, ove lamentò dolore, fu posizionato sul letto operatorio (21,30), con improvvisa perdita di coscienza, inutilità delle manovre rianimatorie, decesso alle 22.
L'autopsia ha individuato la causa della morte di in Persona_1
“tamponamento cardiaco secondario a rottura del tratto intrapericardico dell'aorta ascendente”; con la specificazione che la posizione in cui si trovava pagina 18 di 21 la dissezione date le pressioni elevate, “presentava un'elevata probabilità di andare incontro ad una rottura spontanea del pericardio, sfociando così in un tamponamento cardiaco in grado di condurre un soggetto al decesso nell'arco di pochi minuti, come in concreto si è verificato”.
Vi è da considerare che la perizia disposta dal G.I.P. ha chiarito che: I) la dissezione di tipo A dell'aorta ascendente (situata nella porzione compresa tra l'aorta prossimale e l'arteria brachiocefalica), è una condizione a rischio di mortalità doppia rispetto a quella di tipo B (che coinvolge l'aorta discendente),
del 25% rispetto al 12%, poiché vi è il rischio della rottura dell'aorta; II) il solo modo per evitare la morte del paziente è intervenire chirurgicamente con la sostituzione del tratto di aorta interessato dalla lacerazione.
Ha aggiunto che il quadro patologico di evidenziato dall'esame Persona_1
angio tac era drammatico: il lembo di dissezione originava dal piano valvolare,
si estendeva sino alle arterie iliache comuni, pur non presentando segni di versamento pericaridico.
Su questa constatazione di elevata compromissione delle arterie del paziente,
che si doveva sottoporre ad un intervento salvavita ad alto rischio, con sottoposizione a circolo sanguigno extracorporeo per operare una così ampia sostituzione dell'arteria danneggiata (dalle valvole cardiache all'area iliaca) si innesta il dato scientifico della mortalità operatoria riferito dai periti nel 25%
dei casi.
pagina 19 di 21 La C.T.U., laddove rileva l'esistenza del nesso di causalità tra il ritardo diagnostico e la morte del paziente, si è limitata a considerare che il tasso di mortalità intraospedaliera per dissezione aortica acuta dei pazienti operati è del
25%, senza confrontare il dato statistico con le condizioni di estrema gravità
della dissezione che aveva colpito Persona_1
Ritiene questa Corte che tutti gli elementi acquisiti nel giudizio depongano per ritenere che la causa della morte del paziente, secondo il richiamato principio della preponderanza dell'evidenza, non sia stato il ritardo (di due ore) nella diagnosi, ma il rischio elevato della rottura dell'aorta che la dissezione, per ampiezza e posizionamento, presentava sin dal momento della sua insorgenza.
La rottura si è verificata, molto probabilmente, a causa dello sbalzo pressorio occorso al paziente nella manovra di posizionamento sul letto operatorio:
sarebbe occorsa anche nel caso in cui fosse stato portato in sala Persona_1
operatoria due ore prima.
L'assenza del nesso di causalità tra condotta dei sanitari ed evento morte comporta il venir meno di ogni illecito ascritto a titolo di responsabilità
contrattuale alla ed al medico attuali appellati. CP_8
Al rigetto dell'appello consegue la condanna degli appellanti al rimborso, in favore degli appellati, delle spese del grado, che la Corte liquida in dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/14 (scaglione di valore dichiarato).
pagina 20 di 21 Accerta che ricorrono le condizioni per porre a carico dell' appellante l'onere di pagamento di un' ulteriore somma pari al contributo unificato già
corrisposto ex art. 13 quater DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1117/19 del Tribunale di
Bergamo, così provvede:
rigetta l'appello;
condanna gli appellanti al rimborso delle spese del grado in favore degli appellati, che liquida in € 14.239 ( di cui € 4.389 per la fase di studio, € 2-552
per la fase introduttiva, € 7.298 per la fase decisionale), oltre a rimborso forfettario del 15% sui compensi, Iva e cpa;
dà atto che ricorrono le condizioni per porre a carico dell' appellante l'onere di pagamento di un' ulteriore somma pari al contributo unificato già corrisposto ex art. 13 quater DPR 115/2002.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025
La cons. est. La Presidente
Lucia Cannella Manuela Cantù
pagina 21 di 21