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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/10/2025, n. 3442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3442 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati dr. Alberto CELESTE - Presidente dr.ssa AR Pia DI STEFANO - Consigliere dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex 127-ter c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, del d.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 28.10.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 3038/2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 10362/2024, del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Elia e Daniela De Parte_1
SA ed elettivamente domiciliata in Roma, Largo Toniolo n. 6; APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
AR LA AS, come da procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato in Roma presso l'Ufficio Legale Distrettuale di Via Cesare Beccaria, 29; APPELLATO
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.5.2023 innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, , premesso di essere titolare di assegno Parte_1 ordinario di invalidità CAT. IO n. 18986467 con decorrenza giugno 2006 e di aver presentato regolari dichiarazioni fiscali negli anni dal 2014 al 2021, lamentava che l con nota del 18.12.2018 le aveva comunicato un debito a suo carico di € CP_2 16.929,60. In punto di diritto sosteneva che vi era la regola generale di irripetibilità dell'indebito previdenziale per motivi reddituali. Concludeva chiedendo di:
“Accertare e dichiarare l'inesistenza/irripetibilità/inesigibilità dell'indebito pari ad euro CP_ 16.929,60 preteso dall nei confronti della Ricorrente, per le motivazioni tutte espresse in narrativa”. L si costituiva sostenendo che l'indebito si era creato a CP_2 seguito di un'omessa segnalazione di circostanze che non erano già a conoscenza dell'Istituto. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso. Il Tribunale, affermato “che - in caso di indebito determinato dalla insussistenza del requisito reddituale – debbano essere restituiti i ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento che accerta la non debenza della prestazione”, dichiarava l'illegittimità della richiesta di restituzione delle somme erogate di cui al provvedimento di accertamento di indebito impugnato limitatamente alle somme relative agli anni 2014 e 2015.
Con ricorso depositato il 6.11.2024 ha proposto appello. Parte_1
L si è costituito chiedendo di rigettare l'appello perché infondato in fatto CP_2
e in diritto.
Invero, con l'atto di appello la censura la sentenza del Tribunale per Pt_1
1) errata non valutazione della “IRRIPETIBILITA' QUALE REGOLA GENERALE DELL'INDEBITO PREVIDENZIALE PER MOTIVI REDDITUALI – CASSAZIONE SENT. n. 8731/2019 e 13223/2020 – SUSSISTENZA”. Sostiene l'appellante che “I redditi percepiti sono stati integralmente dichiarati al Fisco mai variati, quindi conosciuti legalmente da controparte;
- La buona fede della ricorrente è provata dal fatto che la stessa ha regolarmente presentato le dichiarazioni fiscali … Si evidenzia come dall'anno 2013 il reddito dichiarato al Fisco (come depositati in atti) è sempre stato omologo per tutti gli anni … il Magistrato di prime cure ha omesso di dichiarare irripetibile il debito da integrazione al minimo contestato per gli anni dal 2016 al 2018, dovendosi rilevare: - come la ricorrente ha presentato dichiarazioni fiscali per tutti gli anni dal 2013 in poi, aventi contenuto omologo, nel rispetto della Circolare CP_ n. 195/2015; - che la durata pluriennale dell'erogazione ha creato il ragionevole affidamento nella correttezza dell'erogazione; - che non CP_ sussiste il dolo della ricorrente;
- che sussiste l'errore imputabile all il quale, dall'anno 2013, era a conoscenza del reddito di importo costante per tutti gli anni in contestazione.”; 2) “SULLA CRISTALLIZZAZIONE DEL RATEO – SUSSISTENZA”. Dice appellante: “La sistematica normativa applicabile al caso di specie è la seguente: A) Recita l'art. 6, commi 5 - 6 -7, L. n. 638/83 “ …. Le pensioni non integrate al trattamento minimo di cui al presente articolo sono assoggettate alla disciplina della perequazione automatica delle pensioni integrate al trattamento minimo secondo i rispettivi ordinamenti.
6. Le pensioni integrate al trattamento minimo i cui titolari superino il limite di reddito di cui ai precedenti commi successivamente alla data di decorrenza della pensione, ivi comprese quelle aventi decorrenza anteriore al 30 settembre 1983, sono assoggettate alle disposizioni di cui ai commi precedenti dalla cessazione del diritto alla integrazione ….
7. L 'importo erogato alla data della cessazione del diritto all 'integrazione viene conservato fino al suo superamento per effetto dell 'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5 all 'importo, determinato ai sensi del comma sesto … il Magistrato di prime cure ha omesso di dichiarare inesistente il debito da integrazione al minimo contestato per gli anni dal 2016 al 2018, dovendosi rilevare: - come l'importo debba essere cristallizzato per l'importo presente al momento del superamento del limite reddituale, senza perequazione”.
L'appello è fondato. Infatti, è noto che “In tema di indebito previdenziale, l'art. 13, comma 2, della l. CP_ n. 412 del 1991, si interpreta nel senso che l' deve procedere alla verifica nell'anno civile in cui ha avuto conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione e che, entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica, deve procedere, a pena di decadenza, al recupero dell'eventuale indebito”, così Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 29689 del 19/11/2024
Del pari, “in tema di indebito previdenziale, il dolo dell'assicurato, idoneo ad escludere l'applicazione delle norme che limitano la ripetibilità delle somme non dovute, in deroga alla regola generale di cui all'art. 2033 c.c., pur non potendo presumersi sulla base del semplice silenzio, che di per sé stesso, non ha valore di causa determinante in tutti i casi in cui l'erogazione indebita non sia imputabile al percipiente, è configurabile nelle ipotesi di omessa o incompleta segnalazione di circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciute o conoscibili dall'ente competente.(Nella specie, il pensionato aveva omesso di segnalare l'evidente discrasia tra lo stipendio percepito in costanza di lavoro e la pensione, provvisoriamente liquidata in misura quasi pari al doppio del primo).”, così Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 8731 del 28/03/2019. Al riguardo, è comunque sufficiente richiamare, in merito, quanto già precisato dalla giurisprudenza di legittimità del tutto in conformità con il sopra richiamato indirizzo, che ha avuto modo, altresì, di precisare che “In tema di indebito assistenziale
[tanto più in quello previdenziale n.d.r.], in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ripetibilità dei ratei di assegno sociale, perché l'assistito aveva inserito nelle dichiarazioni reddituali i ratei della pensione estera che determinavano il superamento dei limiti di reddito)”, così Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 13223 del 30/06/2020. CP_ Ebbene, nel caso di specie, l avrebbe ben potuto conoscere esso stesso la situazione reddituale dell'appellante a prescindere dalla sua dichiarazione al riguardo, ma, nel caso di specie, non omessa perché fiscalmente comunicata e, di certo, non per suo atteggiamento o intento doloso, di cui non v'è prova alcuna. Ne consegue l'accoglimento del gravame e, in integrale riforma dell'appellata CP_ sentenza, deve dichiararsi l'irripetibilità dell'indebito preteso dall nei confronti della . CP_3
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico dell CP_2
P.Q.M.
- in integrale riforma dell'appellata sentenza, dichiara l'irripetibilità dell'indebito CP_ preteso dall nei confronti dell'appellante;
- condanna l al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio che CP_2 liquida, per il primo grado, in € 1.865,00 e in € 1.984,00, per il presente grado, oltre, per entrambi i gradi, spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA e distrazione ex art. 93 c.p.c. Roma, 28.10.2025
L'ESTENSORE Dr. Roberto Bonanni
ILPRESIDENTE Dr. Alberto Celeste
composta dai Magistrati dr. Alberto CELESTE - Presidente dr.ssa AR Pia DI STEFANO - Consigliere dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex 127-ter c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, del d.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 28.10.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 3038/2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 10362/2024, del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Elia e Daniela De Parte_1
SA ed elettivamente domiciliata in Roma, Largo Toniolo n. 6; APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
AR LA AS, come da procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato in Roma presso l'Ufficio Legale Distrettuale di Via Cesare Beccaria, 29; APPELLATO
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.5.2023 innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, , premesso di essere titolare di assegno Parte_1 ordinario di invalidità CAT. IO n. 18986467 con decorrenza giugno 2006 e di aver presentato regolari dichiarazioni fiscali negli anni dal 2014 al 2021, lamentava che l con nota del 18.12.2018 le aveva comunicato un debito a suo carico di € CP_2 16.929,60. In punto di diritto sosteneva che vi era la regola generale di irripetibilità dell'indebito previdenziale per motivi reddituali. Concludeva chiedendo di:
“Accertare e dichiarare l'inesistenza/irripetibilità/inesigibilità dell'indebito pari ad euro CP_ 16.929,60 preteso dall nei confronti della Ricorrente, per le motivazioni tutte espresse in narrativa”. L si costituiva sostenendo che l'indebito si era creato a CP_2 seguito di un'omessa segnalazione di circostanze che non erano già a conoscenza dell'Istituto. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso. Il Tribunale, affermato “che - in caso di indebito determinato dalla insussistenza del requisito reddituale – debbano essere restituiti i ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento che accerta la non debenza della prestazione”, dichiarava l'illegittimità della richiesta di restituzione delle somme erogate di cui al provvedimento di accertamento di indebito impugnato limitatamente alle somme relative agli anni 2014 e 2015.
Con ricorso depositato il 6.11.2024 ha proposto appello. Parte_1
L si è costituito chiedendo di rigettare l'appello perché infondato in fatto CP_2
e in diritto.
Invero, con l'atto di appello la censura la sentenza del Tribunale per Pt_1
1) errata non valutazione della “IRRIPETIBILITA' QUALE REGOLA GENERALE DELL'INDEBITO PREVIDENZIALE PER MOTIVI REDDITUALI – CASSAZIONE SENT. n. 8731/2019 e 13223/2020 – SUSSISTENZA”. Sostiene l'appellante che “I redditi percepiti sono stati integralmente dichiarati al Fisco mai variati, quindi conosciuti legalmente da controparte;
- La buona fede della ricorrente è provata dal fatto che la stessa ha regolarmente presentato le dichiarazioni fiscali … Si evidenzia come dall'anno 2013 il reddito dichiarato al Fisco (come depositati in atti) è sempre stato omologo per tutti gli anni … il Magistrato di prime cure ha omesso di dichiarare irripetibile il debito da integrazione al minimo contestato per gli anni dal 2016 al 2018, dovendosi rilevare: - come la ricorrente ha presentato dichiarazioni fiscali per tutti gli anni dal 2013 in poi, aventi contenuto omologo, nel rispetto della Circolare CP_ n. 195/2015; - che la durata pluriennale dell'erogazione ha creato il ragionevole affidamento nella correttezza dell'erogazione; - che non CP_ sussiste il dolo della ricorrente;
- che sussiste l'errore imputabile all il quale, dall'anno 2013, era a conoscenza del reddito di importo costante per tutti gli anni in contestazione.”; 2) “SULLA CRISTALLIZZAZIONE DEL RATEO – SUSSISTENZA”. Dice appellante: “La sistematica normativa applicabile al caso di specie è la seguente: A) Recita l'art. 6, commi 5 - 6 -7, L. n. 638/83 “ …. Le pensioni non integrate al trattamento minimo di cui al presente articolo sono assoggettate alla disciplina della perequazione automatica delle pensioni integrate al trattamento minimo secondo i rispettivi ordinamenti.
6. Le pensioni integrate al trattamento minimo i cui titolari superino il limite di reddito di cui ai precedenti commi successivamente alla data di decorrenza della pensione, ivi comprese quelle aventi decorrenza anteriore al 30 settembre 1983, sono assoggettate alle disposizioni di cui ai commi precedenti dalla cessazione del diritto alla integrazione ….
7. L 'importo erogato alla data della cessazione del diritto all 'integrazione viene conservato fino al suo superamento per effetto dell 'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5 all 'importo, determinato ai sensi del comma sesto … il Magistrato di prime cure ha omesso di dichiarare inesistente il debito da integrazione al minimo contestato per gli anni dal 2016 al 2018, dovendosi rilevare: - come l'importo debba essere cristallizzato per l'importo presente al momento del superamento del limite reddituale, senza perequazione”.
L'appello è fondato. Infatti, è noto che “In tema di indebito previdenziale, l'art. 13, comma 2, della l. CP_ n. 412 del 1991, si interpreta nel senso che l' deve procedere alla verifica nell'anno civile in cui ha avuto conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione e che, entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica, deve procedere, a pena di decadenza, al recupero dell'eventuale indebito”, così Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 29689 del 19/11/2024
Del pari, “in tema di indebito previdenziale, il dolo dell'assicurato, idoneo ad escludere l'applicazione delle norme che limitano la ripetibilità delle somme non dovute, in deroga alla regola generale di cui all'art. 2033 c.c., pur non potendo presumersi sulla base del semplice silenzio, che di per sé stesso, non ha valore di causa determinante in tutti i casi in cui l'erogazione indebita non sia imputabile al percipiente, è configurabile nelle ipotesi di omessa o incompleta segnalazione di circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciute o conoscibili dall'ente competente.(Nella specie, il pensionato aveva omesso di segnalare l'evidente discrasia tra lo stipendio percepito in costanza di lavoro e la pensione, provvisoriamente liquidata in misura quasi pari al doppio del primo).”, così Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 8731 del 28/03/2019. Al riguardo, è comunque sufficiente richiamare, in merito, quanto già precisato dalla giurisprudenza di legittimità del tutto in conformità con il sopra richiamato indirizzo, che ha avuto modo, altresì, di precisare che “In tema di indebito assistenziale
[tanto più in quello previdenziale n.d.r.], in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ripetibilità dei ratei di assegno sociale, perché l'assistito aveva inserito nelle dichiarazioni reddituali i ratei della pensione estera che determinavano il superamento dei limiti di reddito)”, così Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 13223 del 30/06/2020. CP_ Ebbene, nel caso di specie, l avrebbe ben potuto conoscere esso stesso la situazione reddituale dell'appellante a prescindere dalla sua dichiarazione al riguardo, ma, nel caso di specie, non omessa perché fiscalmente comunicata e, di certo, non per suo atteggiamento o intento doloso, di cui non v'è prova alcuna. Ne consegue l'accoglimento del gravame e, in integrale riforma dell'appellata CP_ sentenza, deve dichiararsi l'irripetibilità dell'indebito preteso dall nei confronti della . CP_3
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico dell CP_2
P.Q.M.
- in integrale riforma dell'appellata sentenza, dichiara l'irripetibilità dell'indebito CP_ preteso dall nei confronti dell'appellante;
- condanna l al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio che CP_2 liquida, per il primo grado, in € 1.865,00 e in € 1.984,00, per il presente grado, oltre, per entrambi i gradi, spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA e distrazione ex art. 93 c.p.c. Roma, 28.10.2025
L'ESTENSORE Dr. Roberto Bonanni
ILPRESIDENTE Dr. Alberto Celeste