Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 26/02/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai
Sigg.:
Dott.ssa Giuseppina FINAZZI Presidente rel.
Dott.ssa Silvia MOSSI Consigliere
Dott.ssa Laura CORAZZA Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa in grado d'appello con ricorso depositato in Cancelleria il giorno 25.03.2024, iscritta al n. 89/2024 R.G.
Sezione Lavoro e posta in discussione all'udienza collegiale del
12.09.2024
d a
Parte_1
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv.
[...]
Angela Caliò Marincola Sculco dell'Avvocatura Distrettuale di OGGETTO: Pt_1
Altre controversie in Brescia, domiciliatario giusta delega in atti.
materia di previdenza
RICORRENTE APPELLANTE
obbligatoria c o n t r o
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso Controparte_1
dagli avv.ti Francesca Cavalli e Aurora Maria Romerio del foro di
Brescia, domiciliatarie giusta delega in atti.
RESISTENTE APPELLATO
In punto: appello a sentenza n. 452 del 2023 del Tribunale di Brescia.
Conclusioni:
Del ricorrente appellante:
Come da ricorso
Del resistente appellato:
Come da memoria
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.452/2023, pubblicata il 17 ottobre 2023,
il Tribunale di Brescia, in funzione di giudice del lavoro, ha accolto l'opposizione proposta dal avverso il Controparte_1
d.i. n.42/2023 con il quale, su ricorso dell' era stato Pt_1
ingiunto al il pagamento della somma di € CP_1
404.299,40, a titolo di contributi omessi dalla Controparte_2
e dei quali il era stato chiamato a rispondere in
[...] CP_1
solido, ai sensi dell'art.29 del d.lgs.273 del 2003, ed ha revocato il decreto ingiuntivo, compensando le spese di lite.
Il Tribunale, dopo aver dato atto essere pacifico tra le parti, oltre che documentale, che l' avesse agito nei Pt_1
confronti del ben oltre due anni dalla cessazione CP_1
dell'ultimo appalto intercorso tra il e la ME CP_1
Costruzioni s.r.l., ha ritenuto che l'ente previdenziale fosse decaduto dalle proprie pretese, essendosi compiuta la decadenza biennale prevista dal cit.art.29 del d.lgs. 276 del 2003.
Discostandosi dall'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema, ha osservato come dalla stessa formulazione - 3 -
letterale del cit.29 si evincesse un preciso limite temporale di azionabilità, non solo delle pretese retributive, ma anche di quelle contributive ed assicurative, espressamente citate separatamente nel testo della previsione.
Tale interpretazione letterale, del resto, era coerente con la ratio della norma, che era quella di contemperare l'esigenza dei creditori dell'appaltatore di ottenere una maggiore garanzia di soddisfazione delle loro pretese con quella del committente di esporsi solo per un tempo determinato e ragionevole, quale debitore “sussidiario”, ad una responsabilità economica di tipo oggettivo.
Secondo il primo giudice, il richiamo ai “lavoratori”
contenuto nella norma era irrilevante, prevedendo espressamente l'articolo il limite biennale con riferimento anche ai crediti previdenziali, con conseguente implicito richiamo alla posizione di ed non essendo i lavoratori coinvolti, se non in via Pt_1 CP_3
indiretta, nei relativi rapporti.
In altri termini, considerando che il lavoratore non può
agire per la corresponsione diretta dei contributi e dei premi assicurativi, l'espresso inserimento di queste voci nell'ambito delle obbligazioni aventi decadenza biennale sarebbe stata priva di significato, laddove si fosse ritenuta la decadenza non applicabile ad ed Pt_1 CP_3
Né la tesi dell' poteva fondarsi sul rischio di Pt_1
recisione del nesso tra retribuzione e contribuzione, non - 4 -
consentendo la mera possibilità di conseguenze negative derivanti da una situazione patologica di condividere un'interpretazione non in linea con la previsione di legge e foriera di un aggravio della posizione del committente, già
sottoposto ad un gravoso regime di responsabilità oggettiva.
Infine, secondo il Tribunale, l'interpretazione letterale era preferibile anche operando un raffronto con il disposto degli artt. 3 e 4 della legge n. 1369 del 1960 che disciplinavano in precedenza la materia, norme che invece prevedevano espressamente la decadenza solo per le azioni proposte dai lavoratori, regolate in una disposizione diversa da quella dedicata agli obblighi derivanti dalle leggi di previdenza e assistenza.
Contro la sentenza l' ha proposto appello, Pt_1
contestando l'operatività della decadenza biennale e chiedendo la riforma della decisione con rigetto dell'opposizione proposta dal e conferma del proprio credito contributivo. CP_1
Il si è costituito in giudizio ed ha resistito CP_1
all'appello, chiedendone il rigetto e ribadendo, in subordine, tutti i motivi dell'opposizione già fatti valere in primo grado.
Ha altresì proposto appello incidentale avverso le statuizioni del giudice di primo grado che non avevano autorizzato la chiamata in causa del debitore principale, ME
Costruzioni s.r.l..
All'odierna udienza, la causa è stata discussa e decisa - 5 -
con sentenza, del cui dispositivo è stata data pubblica lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale merita accoglimento laddove quello incidentale che va respinto.
1) In data 6 ottobre 2020, è stato avviato un accertamento ispettivo dell'Ispettorato del lavoro nei confronti della ME
Costruzioni s.r.l. e anche del (e della Controparte_1
Dimensioni e Geometrie s.r.l.), che si è chiuso con il verbale di accertamento del 25 giugno 2021.
Nel corso dell'accertamento, i funzionari ispettivi, una volta constatato che la ME Costruzioni s.r.l., per quel che rileva nel presente giudizio, aveva concluso con il (di Controparte_1
cui la società era anche consorziata), numerosi appalti nel settore dell'edilizia, hanno eseguito un accesso, in data 27 gennaio
2021, anche presso il medesimo e hanno acquisito CP_1
varia documentazione.
I funzionari hanno accertato che nell'arco temporale compreso tra ottobre 2018 e dicembre 2019, la ME Costruzioni
s.r.l. e il avevano stipulato n.25 contratti Controparte_1
appalto, relativi a differenti cantieri edili.
Hanno quindi acquisito documentazione dal medesimo
, tra cui i P.O.S. di cantiere e gli elenchi dei dipendenti CP_1
di ME Costruzioni s.r.l. impiegati nei cantieri oggetto dei contratti di appalto, e hanno confrontato la documentazione con quella acquisita dalla appaltatrice ME Costruzioni s.r.l., per poi - 6 -
procedere alla ricostruzione del nominativo di ogni lavoratore,
dipendente dell'appaltatrice ME Costruzioni s.r.l., che aveva lavorato in esecuzione degli appalti conclusi con il , CP_1
del periodo di lavoro e del numero dei giorni di lavoro di ogni singolo operaio, nonché del cantiere ove era stata svolta l'attività lavorativa (cfr.l'elenco di cui all'allegato 2.2 del verbale).
I funzionari hanno poi accertato che la ME Costruzioni
s.r.l., nel periodo oggetto di verifica (da ottobre 2018 a dicembre
2019) e con riferimento a detti dipendenti, non aveva corrisposto alcun contributo, effettuando la compensazione del proprio
debito contributivo con presunti crediti fiscali (in particolare asseriti crediti IVA) e, una volta, acquisite informazioni presso l'Agenzia delle Entrate (sul fatto che era in corso un'attività di verifica in ordine alla veridicità degli asseriti crediti fiscali oggetto di compensazione), hanno ritenuto detta modalità di pagamento dei debiti contributivi non satisfattiva, contestando di conseguenza alla ME Costruzioni s.r.l. la relativa omissione contributiva.
Ed ancora, i funzionari ispettivi hanno accertato che nelle buste paga dei lavoratori risultavano erogati compensi sotto la voce della “Trasferta Italia”, non assoggettati a contribuzione,
e poiché la ME Costruzioni s.r.l., pur sollecitata, non aveva fornito documentazione a giustificazione delle trasferte effettuate dai singoli lavoratori interessati, hanno incluso detti compensi nella retribuzione imponibile ai fini contributivi, considerandoli - 7 -
retribuzione.
Infine, i funzionari hanno contestato l' illegittimità della voce dei “permessi non retribuiti (“PN”)”, ricorrente nelle buste paga dei lavoratori, assoggettando a contribuzione le ore indicate come assenza sotto detta voce, ulteriori rispetto alle 40 ore all'anno previste dal CCNL come premessi individuali concedibili senza retribuzione, salvo che il lavoratore risultante in permesso non retribuito non avesse più ripreso attività
lavorativa alla scadenza del permesso.
All'esito dell'accertamento, i funzionari hanno dunque contestato alla ME Costruzioni s.r.l. tutte le omissioni contributive che precedono e, ai sensi dell'art.29 del d.lgs.276
del 2003, hanno individuato il obbligato in Controparte_1
solido quale committente, per le omissioni relative ai lavoratori impiegati dalla nell'esecuzione degli Parte_2
appalti conclusi con il medesimo (allo stesso modo CP_1
hanno ritenuto responsabile in solido anche l'altra committente della pure Parte_3
oggetto di accertamento, con riferimento ai dipendenti della ME
Costruzioni impiegati in esecuzione degli appalti conclusi dalla detta società).
Dall'accertamento è scaturito, per quanto riguarda il il decreto ingiuntivo n.42/2023, opposto nel Controparte_1
giudizio di primo grado, per il considerevole importo complessivo di € 404.299,40, oltre accessori di legge. - 8 -
Nelle more, con sentenza n.168/2022 del Tribunale di
Brescia, depositata il 12 dicembre 2022, è stata dichiarata la liquidazione giudiziale della ME Costruzioni s.r.l..
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2) Ciò premesso in fatto, l' con l'appello, ha chiesto Pt_1
la riforma della sentenza nella parte in cui ha ritenuto fondata l'eccezione di decadenza biennale sollevata dal ai CP_1
sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276 del 2003, a norma del quale, nel testo applicabile ratione temporis, “in caso di appalto di
opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro
è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno
degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla
cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i
trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine
rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi
dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di
appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.”
Il , invece, ha chiesto la conferma della CP_1
sentenza sul punto.
La censura dell' è certamente fondata, essendo la Pt_1
decadenza biennale inapplicabile alle azioni proposte dagli istituti previdenziali, come affermato dall'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (tra le più recenti, Cass. 15 maggio - 9 -
2023 n. 28836) ed anche da questa Corte in diverse sentenze
(cfr. tra le varie, la n. 72 del 2021).
Un primo argomento che depone nel senso che il termine in questione vada riferito alla sola azione giudiziale dei lavoratori nei confronti del committente e non possa essere esteso anche agli enti previdenziali, attiene al fatto che gli enti previdenziali sono titolari di crediti che hanno la propria fonte nella legge e che sono destinati a soddisfare interessi pubblici, e per questa ragione non possono essere soggetti ad una decadenza che non sia espressamente stabilita nei loro confronti.
In secondo luogo, il testo letterale della norma non è
affatto risolutivo, in quanto, a ben vedere, laddove prevede il termine in parola non menziona gli enti previdenziali e, anzi, fa riferimento ai contributi ed i premi quale diritto azionabile direttamente dai “lavoratori”, mentre è pacifico che dei crediti contributivi sono titolari esclusivamente gli enti pubblici, unici legittimati al loro esercizio, entro lo speciale termine di prescrizione previsto dall'art. 3 L. 335/95: “…il committente … è obbligato in solido con l'appaltatore, … a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di
trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i
premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto”.
Il che conferma che vi è la necessità di un'interpretazione della disposizione che tenga conto che, a dispetto del dato - 10 -
letterale, i contributi e i premi assicurativi dovuti non devono essere corrisposti ai lavoratori, ma agli enti previdenziali.
In terzo luogo, come recentemente affermato dalla
Suprema Corte nelle sentenze sopra citate, va considerato che l'obbligazione contributiva non si confonde con l'obbligo retributivo, posto che la giurisprudenza ha da tempo consolidato il principio secondo il quale il rapporto di lavoro e quello previdenziale, per quanto tra loro connessi, rimangono del tutto diversi (cfr., ex multis, Cass.n. 5353/2004, Cass.n.15979/2003,
Cass.n. 6673/2003). L'obbligazione contributiva, derivante dalla legge e che fa capo all' , è dunque distinta ed autonoma Pt_1
rispetto a quella retributiva, essa ha natura indisponibile e va commisurata alla retribuzione che al lavoratore spetterebbe sulla base della contrattazione collettiva vigente (cd. "minimale contributivo"). Può pertanto affermarsi che la finalità di finanziamento della gestione assicurativa previdenziale pone una relazione immanente e necessaria tra la "retribuzione" dovuta secondo i parametri della legge previdenziale e la pretesa impositiva dell'ente preposto alla realizzazione della tutela previdenziale.
Ne deriva che proprio dalla peculiarità dell'oggetto dell'obbligazione contributiva, che coincide con il concetto di
“minimale contributivo” strutturato dalla legge in modo imperativo, discende la considerazione di rilevo sistematico che fa ritenere non coerente con tale assetto l'interpretazione che - 11 -
comporterebbe la possibilità, addirittura prevista implicitamente dalla legge come effetto fisiologico, che alla corresponsione di una retribuzione - a seguito dell'azione tempestivamente proposta dal lavoratore - non possa seguire il soddisfacimento anche dell'obbligo contributivo solo perché l'ente previdenziale non ha azionato la propria pretesa nel termine di due anni dalla cessazione dell'appalto.
Si spezzerebbe, in altri termini e senza alcuna plausibile ragione logica e giuridica apprezzabile, il nesso stretto tra retribuzione dovuta (in ipotesi addirittura effettivamente erogata)
e adempimento dell'obbligo contributivo, con ciò procurandosi un vulnus nella protezione assicurativa del lavoratore che,
invece, l'art. 29 cit. ha voluto potenziare (cfr. Cass.18004/2019
cit. in motivazione).
In quarto luogo, la differenza fra l'azione dei lavoratori nei confronti del committente, soggetta al termine di decadenza,
e quella degli enti previdenziali, esclusa invece dal medesimo termine, era già stata affermata dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore della precedente disciplina relativa all'appalto (art. 4 L. 1369/60). In particolare, Cass. sez. lav. n.
996/07, dopo aver ribadito che le norme in materia di decadenza non sono soggette ad interpretazione estensiva né analogica,
aveva sottolineato la piena autonomia del rapporto previdenziale di cui è titolare l' rispetto a quello privato fra lavoratori, Pt_1
datori e committenti di questi ultimi, ricordando come l'istituto - 12 -
previdenziale faccia valere, in qualità di soggetto autonomo, un diritto altrettanto autonomo (per fonte, causa, soggetti e contenuto differente da quello del pur connesso rapporto di lavoro), al punto tale da non essere sottoposto al giudicato intervenuto fra lavoratore e datore di lavoro, e rimanendo legittimato in modo autonomo all'accertamento del proprio diritto.
Le ontologiche differenze tra credito retributivo e credito contributivo, la differente posizione in cui si trova l' , che Pt_1
non può rinunciare a riscuotere i contributi, rispetto al lavoratore, che, magari conciliando la lite con il committente,
può anche rinunciare al versamento dei contributi, e l'esigenza di assicurare ai lavoratori utilizzati dal committente la copertura contributiva evitando il ricorso alla contribuzione figurativa, esigenza che costituisce la finalità più importante dell'azione ex art. 29, co. 2, riconosciuta all' , consentono di giungere ad Pt_1
un'interpretazione della disposizione in esame che sottrae ancora oggi l'ente previdenziale al termine di decadenza previsto per il lavoratore.
Ed invero, qualora si ritenesse che l' , pur estraneo Pt_1
al rapporto contrattuale da cui sorge l'inadempimento contributivo, fosse soggetto al termine in questione, si avrebbe un sostanziale annullamento della tutela di interesse pubblico perseguita con il riconoscimento anche all'ente previdenziale dell'azione di responsabilità solidale ex art. 29. co. 2.. - 13 -
Occorre considerare che l' non conosce se Pt_1
l'obbligazione contributiva relativa ai dipendenti di un'impresa consegua all'attività lavorativa prestata a favore dell'impresa medesima o all'attività lavorativa prestata a favore di un terzo, in forza di appalto. Ora, ritenere che l debba essere soggetto Pt_1
ad un termine di decadenza decorrente dalla cessazione del contratto di appalto, evento che nessuno è tenuto a comunicare all' e di cui l' può non avere conoscenza (anzi, Pt_1 Pt_1
generalmente non ha conoscenza), appare una soluzione non giustificata e foriera di conseguenze irragionevoli: il lavoratore, che, diversamente dall' è certamente a conoscenza Pt_1
dell'appalto e della sua cessazione, potrebbe anche rinunciare alla copertura contributiva limitando la domanda alle sole retribuzioni o comunque conciliando la lite con il committente, mentre l' , che non conosce affatto dell'appalto e non può Pt_1
rinunciare ai contributi, sarebbe invece soggetto allo stesso termine di decadenza, pur non avendo ricevuto alcuna notizia né, come già detto, dell'esistenza dell'appalto, né, meno che meno,
della cessazione dello stesso. In altri termini, se la concessione al lavoratore di un ristretto lasso temporale per far valere nei confronti del committente le proprie pretese retributive può
trovare giustificazione nel fatto che tra lo stesso lavoratore e colui che riceve la prestazione lavorativa, vi è un rapporto diretto e continuativo per la durata dell'appalto e sino alla sua cessazione o sino all'estromissione del lavoratore dalla struttura - 14 -
organizzativa del committente, lo stesso non accade per l Pt_1
L'ente per potere attivare la propria pretesa contributiva nei confronti dei committenti o sub-committenti responsabili in solido, deve in primo luogo avere conoscenza dell'appalto, posto che il rapporto previdenziale intercorre unicamente tra l'ente previdenziale e l'appaltatore-datore di lavoro, e questi non è certo tenuto a comunicare all'ente il fatto di operare in esecuzione di appalti e, meno che meno, è tenuto a comunicare di volta in volta in quale appalto siano impiegati i propri dipendenti. Non solo, ma deve avere conoscenza anche della data di cessazione dell'appalto, perché da questa data dovrebbe farsi decorrere, in tesi, il termine decadenziale in parola.
L'estensione del termine di decadenza in parola anche agli enti previdenziali finirebbe per avere quale principale effetto quello di mettere a rischio il recupero da parte degli enti stessi dei contributi e premi obbligatori, a danno dei lavoratori medesimi e in spregio alla ratio della disciplina in esame (essendo piuttosto evidente che l' può avere conoscenza del fatto che i Pt_1
lavoratori con riferimento ai quali si è verificata l'omissione contributiva hanno lavorato in esecuzione di appalto, soltanto a seguito di denuncia dei lavoratori medesimi o di accertamento ispettivo, ipotesi queste assolutamente residuali, che, oltretutto,
potrebbero intervenire anche ben dopo il decorso di due anni dalla cessazione dell'appalto).
In definitiva, concludendo in punto, deve escludersi che - 15 -
il termine di decadenza biennale in questione si applichi anche ai crediti contributivi.
In punto la sentenza di primo grado va pertanto riformata.
::::::::::
3) Una volta accertato che l' non è decaduto dal Pt_1
diritto di rivolgersi al committente quale debitore in CP_1
solido, occorre ora affrontare tutte le difese esposte dal medesimo nel ricorso di primo grado, difese non CP_1
affrontate dal Tribunale perché assorbite dall'accoglimento dell'eccezione di decadenza ed espressamente ribadite in questa sede dal . CP_1
Partendo da quella processuale, oggetto dell'appello
incidentale, il si duole del fatto che il Tribunale non CP_1
abbia pronunciato sull'istanza preliminare dallo stesso avanzata di chiamata in causa della propria appaltatrice ossia della ME
Costruzioni s.r.l..
Rileva che la relativa istanza era stata tempestivamente formulata in sede di costituzione nel giudizio di primo grado sia al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto di manleva/regresso nei confronti di detta società, qualora fosse stata accertata la propria responsabilità solidale per le omissioni contributive imputate a detta società, sia perché detta società,
quale datore di lavoro, era l'unico soggetto a conoscenza dei fatti e in grado di replicare alle pretese dell' Pt_1 - 16 -
Ha chiesto pertanto di essere autorizzato a chiamare in causa, nell'ambito del presente grado di giudizio, la ME
Costruzioni.
La difesa va disattesa, non essendo più possibile autorizzare la chiamata in questione in questo grado di giudizio.
In linea di diritto giova ricordare che nel giudizio di appello è ammesso soltanto l'intervento dei terzi che potrebbero proporre opposizione ai sensi dell'art.404 c.p.c. e tra questi, cioè
tra i terzi pregiudicati dalla sentenza di primo grado nei propri diritti, non può certamente ricomprendersi il soggetto che la parte chiamante deduce essere l'unico legittimato passivo (nei cui confronti la sentenza non produce alcun effetto, essendo rimasto estraneo al giudizio) ovvero, in subordine, il soggetto che la parte chiamante ritiene tenuto a tenerla indenne da un'eventuale condanna (nei confronti del quale la parte che è
stata condannata può sempre agire separatamente), e ciò anche quando la parte abbia ritualmente avanzato la relativa istanza in sede di costituzione nel giudizio di primo grado.
La chiamata in causa di un terzo, a differenza dell'ordine di integrazione del contraddittorio nel caso di litisconsorzio necessario ai sensi dell'art.102 c.p.c., involge valutazioni circa l'opportunità di estendere il contradittorio ad altro soggetto ed è
sempre rimessa alla discrezionalità del giudice di primo grado,
onde il relativo potere, comunque esercitato, in senso positivo o negativo, non può essere oggetto di censura con il mezzo - 17 -
dell'appello o del ricorso per cassazione (cfr. tra le varie, Cass.
21706 del 2019 che tra l'altro riguarda proprio un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo).
Ne consegue che nel caso in cui la chiamata del terzo non sia stata disposta, espressamente o, come nella specie, anche implicitamente, dal giudice di primo grado, l'esercizio del relativo potere di ammissione è precluso nel giudizio di secondo grado.
Né è consentito al giudice di appello che ritenga che infondatamente il giudice di primo grado abbia respinto l'istanza di chiamata del terzo, rimettere le parti avanti dal giudice di primo grado, per l'espletamento del relativo incombente:
l'art.354 c.p.c., nel disciplinare le ipotesi di rimessione della causa al giudice di primo grado, include in queste ipotesi unicamente quella della mancata partecipazione al giudizio di primo grado del litisconsorte necessario ai sensi dell'art.102
c.p.c. e non anche i casi di mero litisconsorzio facoltativo e,
notoriamente, l'elencazione delle ipotesi in questione è tassativa.
D'altro canto, soltanto nel primo caso la mancata integrazione del contraddittorio con il litisconsorte necessario,
darebbe luogo ad una sentenza inutiliter data per l'oggettiva inidoneità della decisione a produrre effetti nei confronti di tutti i soggetti di una determinata situazione sostanziale, unitaria e plurilaterale;
di contro, questa evenienza non si verifica nell'ipotesi in cui una parte chiami in causa un terzo, per essere - 18 -
da questi manlevata in causa di soccombenza, essendosi qui in presenza di cause scindibili e dunque di mero litisconsorzio facoltativo.
Ed invero, è pacifico che la chiamata in causa del terzo in ipotesi di garanzia impropria o di regresso nei confronti del condebitore solidale si basa su un titolo diverso ed indipendente da quello su cui si fonda la domanda principale e introduce,
pacificamente, una causa scindibile (che può essere promossa separatamente), in quanto non comportante l'estensione del giudizio ad un litisconsorte necessario.
Nella specie, è pacifico che la chiamata in causa del terzo avanzata in primo grado dal fosse finalizzata a far CP_1
accertare la sussistenza di un diritto di manleva/regresso del medesimo nei confronti della appaltatrice, quale CP_1
condebitore solidale (non avendo invece, all'evidenza, alcun valore giuridico, per quanto attiene alle domande proponibili nei confronti del terzo che si vorrebbe parte del giudizio per ottenere nei confronti dello stesso una decisione, il fatto che il terzo chiamato fosse l'unico a conoscenza dei fatti oggetto di giudizio,
essendo questa una circostanza che potrebbe al più rilevare sotto il profilo dell'istruzione della causa - con possibilità di essere ovviata mediante l'articolazione di adeguate istanze istruttorie da parte del chiamante -, ma non ai fini delle azioni che si vorrebbero esperire nei confronti del terzo, una volta chiamato in giudizio). - 19 -
Si verte dunque nell'ambito di una causa scindibile e di un litisconsorzio meramente facoltativo, con la conseguenza che la decisione adottata dal giudice di primo grado in ordine alla chiamata in causa del terzo, anche soltanto di rigetto implicito,
non può formare oggetto di appello (per la precisione, non potrebbe formare oggetto di appello neppure se si fosse trattato di mancata decisione).
A nulla rilevando, peraltro, che nel frattempo la ME
Costruzioni s.r.l. è stata dichiarata fallita, potendo il CP_1
far valere le proprie ragioni in sede concorsuale (anche con insinuazione tardiva).
Tutte le difese in tema del vanno pertanto CP_1
disattese con conseguente rigetto dell'appello incidentale.
::::::::::
4) Passando alle altre contestazioni del , per CP_1
dare un ordine logico all'odierna motivazione, si reputa di partire dalle questioni che riguardano la sussistenza della prova scritta del decreto ingiuntivo opposto, lasciando invece la trattazione della questione della sussistenza della prova per quanto attiene alle omissioni contributive contestate, e al relativo onere probatorio, in sede di trattazione di ogni singola omissione.
Il , sotto un primo profilo, ripropone CP_1
l'eccezione di inutilizzabilità/inammissibilità della documentazione allegata dall' a supporto del ricorso Pt_1
monitorio, rilevando che la stessa era stata prodotta - 20 -
telematicamente in maniera disordinata e confusa, senza alcun ordine logico, con numerazione non coerente con l'indice documentale in calce all'atto dell'ente e senza la denominazione dei singoli file.
Allega che la produzione sarebbe pertanto avvenuta in violazione degli artt.74 e 87 disp.att. c.p.c..
Rileva ancora che l proponendo appello, non ha Pt_1
riprodotto integralmente la documentazione del fascicolo di primo grado, versando in causa unicamente il documento n.12 e alcuni altri documenti in ordine sparso e senza numerazione.
Le censure vanno disattese.
Per quanto sia vero che la produzione effettuata dall' Pt_1
non sia sempre ordinata e non rispetti pienamente il disposto degli art.74 e 87 dis.att.c.p.c. invocati dal , si tratta CP_1
tuttavia di mera irregolarità che non comporta alcuna decadenza dell'ente previdenziale dalla relativa prova documentale
(essendo comunque numerata ed essendo ogni documento identificato).
Una tale decadenza non è infatti prevista da alcuna norma ed è noto che la decadenza, consistendo in una limitazione dell'esercizio del diritto che viene assoggettato alla stessa, deve essere espressamente prevista e non può ricostruirsi né mediante interpretazioni estensive, né mediante interpretazioni analogiche.
Per quanto riguarda poi la parziale riproduzione in - 21 -
appello del fascicolo di primo grado, deve darsi atto che l' Pt_1
prima dell'udienza di discussione, ha prodotto telematicamente la documentazione mancante, per cui anche sotto questo profilo non è configurabile alcuna decadenza dell'ente (trattandosi peraltro di documentazione già prodotta in primo grado tempestivamente, entro i termini di preclusione e decadenza di cui agli artt.414 e ss. c.p.c.).
Sotto diverso profilo, il sostiene che il verbale CP_1
ispettivo non potrebbe costituire idonea prova scritta del decreto ingiuntivo, perché conterrebbe affermazioni apodittiche e generiche, oltre che prive di riscontro, e non conterrebbe alcuna informazione necessaria alla propria difesa, non indicando i cantieri ove gli operai della propria appaltatrice avrebbero lavorato, i giorni e gli orari che gli stessi avrebbero osservato,
così impedendo la verifica da parte propria della correttezza degli imponibili contributivi presi in considerazione dai funzionari ispettivi e sui quali è stata calcolata la contribuzione omessa dalla appaltatrice e di cui esso è chiamato a CP_1
rispondere.
Anche questa censura non può trovare accoglimento.
Basti rilevare che il verbale ispettivo, diversamente da quanto sostenuto dal , non è affatto apodittico o CP_1
generico, ma espone nel dettaglio le singole omissioni contributive accertate e gli elementi, documentali e non, presi in considerazione dagli ispettori a riscontro delle stesse. - 22 -
Così, nel verbale è indicata la documentazione acquisita nel corso dell'accertamento, e ciò non soltanto dalla appaltatrice
ME Costruzioni s.r.l. e dell'Agenzia delle Entrate (sulla situazione patrimoniale e fiscale della ME Costruzioni s.r.l., non essendo stato possibile contattare il commercialista di quest'ultima società), ma anche dallo stesso : LUL, CP_1
contratti di appalto o sub-appalto, e, per quanto riguarda la documentazione fornita dal (su sopporto informatico), CP_1
i POS dei vari cantieri cui si riferivano i contratti di appalto conclusi con la ME Costruzioni s.r.l., i contratti di appalto, le relative fatture ed i pagamenti effettuati, nonché uno specifico elenco indicante il nome dei singoli lavoratori della ME
Costruzioni s.r.l. che avevano lavorato in esecuzione di detti appalti, con indicazione dei periodi di lavoro e dei cantieri.
Inoltre, sono pure esposte, seppure in forma riassuntiva,
le dichiarazioni rese dai vari soggetti interrogati dagli ispettori,
tra cui quelle di due operai assunti dalla Parte_2
Ed ancora, nel verbale sono individuate con precisione le omissioni contributive contestate alla ME Costruzioni s.r.l. e gli elementi a riscontro di ogni omissione, e il verbale è stato corredato da numerosi allegati riguardanti l'individuazione dei singoli lavoratori della appaltatrice che avevano operato nei vari appalti, il conteggio dell'imponibile e della corrispondente contribuzione omessa, le denunce contributive che l'appaltatrice avrebbe dovuto presentare. - 23 -
In particolare, l'allegato 2.1 riguarda specificamente i lavoratori impiegati nei cantieri oggetto degli appalti conclusi dal appellato ed espone il nome del singolo CP_1
lavoratore, i giorni di lavoro del singolo mese e il cantiere ove aveva lavorato: riporta dunque tutti i dati che secondo il non sarebbero contenuti nel verbale ispettivo. CP_1
Il prospetto di calcolo delle differenze imponibili, sempre allegato al verbale ispettivo (allegato A), riporta poi per ogni lavoratore la retribuzione imponibile con riferimento ad ogni mese, con indicazione dei giorni e delle ore lavorate o lavorative,
e con inclusione delle voci della trasferta e dei permessi non retribuiti e indicazione della paga oraria applicata.
Tale essendo il contenuto del verbale ispettivo, posto alla base del ricorso monitorio, e dei suoi allegati, è indubbio che il
, diversamente da quanto dallo stesso lamentato, CP_1
disponesse di tutti gli elementi per verificare la correttezza della pretesa creditoria dell' sia per quanto attiene agli elementi di Pt_1
prova raccolti dagli ispettori, sia per quanto riguarda il calcolo degli imponibili contributivi.
Il verbale ispettivo, dunque, ben poteva integrare la prova scritta del decreto ingiuntivo ottenuto dall' e ciò ai Pt_1
sensi dell'art.635, comma 2, c.p.c., secondo cui per i crediti derivanti da omesso versamento agli enti di previdenza e assistenza dei contributi, sono prove idonee gli accertamenti eseguiti dall'Ispettorato del lavoro e dai funzionari degli enti. - 24 -
Peraltro, giova rilevare, soltanto per completezza, che se anche il decreto ingiuntivo fosse stato emesso in assenza di prova scritta, il vizio sarebbe del tutto privo di rilievo per quanto attiene alla sussistenza della pretesa avanzata dall'ente previdenziale, essendo consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui l'opposizione a decreto ingiuntivo radica un giudizio di cognizione sul merito della pretesa azionata in via monitoria, con la conseguenza che, a prescindere dai vizi formali dell'atto monitorio, il giudice è comunque tenuto a verificare la fondatezza delle pretese azionate in detta sede ed opposte dal debitore.
Quindi se anche, in tesi, il vizio eccepito dal CP_1
fosse fondato, lo stesso non porterebbe certo all'annullamento della pretesa creditoria dell' dovendo comunque verificarsi Pt_1
la sussistenza della stessa.
::::::::::
5) Venendo ora alle omissioni contributive contestate alla
ME Costruzioni s.r.l. e di cui il appellato è chiamato a CP_1
rispondere quale debitore solidale per legge (ai sensi dell'art.29
del d.lgs.276 del 2003), il contesta la sussistenza di CP_1
quella conseguente alla illegittima compensazione di crediti
erariali con i debiti contributivi.
Deduce di non essere in grado di argomentare al riguardo e rileva che l' non ha fornito alcuna prova dell'insussistenza Pt_1
dei crediti fiscali, essendosi limitato a produrre al riguardo - 25 -
documentazione dell'Agenzia delle Entrate incompleta e inconsistente.
Osserva che l'esistenza di due avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate negli anni 2022 e 2023 non sarebbe decisiva, trattandosi di atti non opponibili ad esso
, in quanto soggetto terzo, estraneo alla appaltatrice CP_1
ME Costruzioni s.r.l. destinataria di detti avvisi.
Inoltre, non sarebbe dato sapere se detti avvisi siano definitivi oppure siano stati impugnati e non è dato sapere l'esito di eventuali contenziosi tributari instaurati dalla ME Costruzioni.
Sostiene pertanto di essere del tutto estraneo alle vicende relative alla compensazione in esame e alle attività ed accertamenti compiuti dall'Agenzia delle Entrate, e deduce di aver sempre richiesto e ottenuto dalla appaltatrice il CP_4
risultato sempre regolare, con la conseguenza che non sarebbe tenuto a rispondere dell'omissione contributiva in esame.
In fatto è pacifico che, come accertato dai funzionari ispettivi, la ME Costruzioni s.r.l., nel periodo oggetto di causa
(anni 2018 e 2019) abbia presentato all le denunce mensili Pt_1
delle retribuzioni imponibili.
E' pure certo che i pagamenti dei relativi F24 sono stati effettuati esclusivamente con il sistema della compensazione con presunti crediti fiscali della società, e ciò per quanto attiene ai mesi compresi tra ottobre 2018 e luglio 2019.
Per i mesi di agosto e settembre 2019 l'azienda ha invece - 26 -
ottenuto dall' una rateizzazione di 24 mesi, ma la ME Pt_1
Costruzioni s.r.l. ha versato soltanto la prima delle rate concordate, utilizzando sempre il sistema della compensazione con crediti fiscali e non ha effettuato altri pagamenti.
A fronte di questi fatti e posto che il non CP_1
contesta il debito contributivo della ME Costruzioni s.r.l. da questa compensato con asseriti crediti fiscali (del resto il debito contributivo compensato con il credito tributario risulta dagli stessi DM10 presentati dall'appaltatrice), il , in qualità CP_1
di committente ed ai sensi dell'art. 29 D. Lgs. n. 276 del 2003, deve considerarsi debitore in solido con la ME Costruzioni s.r.l.
dei contributi stessi.
Se così è, incombeva allora al l'onere di CP_1
dimostrare che il diritto di credito dell' era stato Pt_1
legittimamente estinto mediante compensazione con un credito tributario dell'appaltatrice.
Ed infatti, il creditore che agisce per l'adempimento deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, spettando invece a quest'ultimo la prova di fatti estintivi o modificativi del credito,
quali appunto la compensazione (Cfr., tra le molte, Cass., Sez.
Lav., sent. n. 292 del 12 gennaio 2016).
Rispetto a questo principio non risultano previste eccezioni per il caso in cui ad opporre la compensazione sia il - 27 -
debitore solidale, come consentito dall'art. 1302 c.c., a norma del quale “ciascuno dei debitori in solido può opporre in compensazione il credito di un condebitore solo fino alla concorrenza della parte di quest'ultimo.”
Del resto, se il debitore solidale oppone in compensazione il credito di un condebitore non può che assumere la sua stessa posizione, anche dal punto di vista degli oneri probatori.
Questi essendo i principi applicabili, spettava dunque al provare l'esistenza del credito tributario opposto in CP_1
compensazione dalla ME Costruzioni s.r.l. e il , CP_1
pacificamente non fornito alcuna prova al riguardo.
In ogni caso, si giungerebbe a identica conclusione anche a voler ritenere che spettasse invece all' dimostrare Pt_1
l'illegittimità della compensazione in questione.
L' ha infatti provato che l'Agenzia delle Entrate ha Pt_1
ritenuto insussistente il credito fiscale (per IVA), opposto in compensazione dalla ME Costruzioni s.r.l., ed ha prodotto in causa non solo una relazione del funzionario dell'Agenzia delle
Entrate ove si spiegano le ragioni di tale conclusione (doc.4
fasc. , ma anche due avvisi di accertamento emessi Pt_1
dall'Agenzia delle Entrate e volti al recupero proprio dei crediti di imposta utilizzati per il pagamento dei contributi negli anni
2018 e 2019, risultando inesistenti (doc.4 fasc. . Pt_1
Nella relazione si dà atto di una evidente discrasia tra i - 28 -
dati indicati nella dichiarazione della ME Costruzioni s.r.l. e quelli presenti nella Banca dati spesometro, risultando che a fronte di acquisti dichiarati per l'anno 2018 pari ad €
2.347.130,00 più IVA per € 516.369,00, risultavano nella banca dati “fatture e corrispettivi” soltanto € 14.535,96 + IVA per €
32,11, fatturati dalla ME Costruzioni s.r.l.; negli avvisi di accertamento si aggiunge che all'esito delle attività istruttorie esperite, la ME Costruzioni s.r.l., operando quale mera fornitrice di manodopera a terzi, aveva utilizzato crediti di imposta inesistenti per compensare oneri fiscali e contributivi, posto che la società aveva un capitale irrisorio per sostenere una struttura societaria, non risultava proprietaria di alcun immobile e non possedeva alcun bene strumentale, né era intestataria di utenze,
non aveva alcun depositario delle scritture contabili, la sede della società coincideva con la residenza della formale legale rappresentate e non aveva trasmesso la prescritta dichiarazione mod.770 contenente il credito utilizzato in compensazione.
Alla luce di questi elementi gravi, precisi e concordanti e,
come tali, sufficienti a provare la fittizietà dei crediti IVA
dichiarati dalla ME Costruzioni s.r.l., spettava al CP_1
fornire elementi idonei a scalfirli.
Nessun elemento è stato fornito, per cui non può che ritenersi provata l'insussistenza dei crediti fiscali utilizzati dalla appaltatrice per pagare i propri debiti contributivi, con conseguente persistenza di questi ultimi debiti e obbligo del - 29 -
del loro pagamento, in quanto condebitore in solido. CP_1
Né incide sull'obbligo di pagamento del la CP_1
circostanza, ammessane la rispondenza al vero, che nel corso degli appalti il abbia sempre acquisito i DURC CP_1
dall'appaltatrice, tutti regolari, e sia rimasto del tutto estraneo alle vicende tributarie che hanno interessato la ME Costruzioni
s.r.l..
Questa Corte territoriale già in altre occasioni – così la sent. n. 81 del 2023 - ha avuto modo di osservare che l'art. 29,
comma 2, del d.lgs.276/2003, per quanto attiene alla responsabilità solidale del committente in materia di contributi previdenziali omessi dall'appaltatore, non prevede esoneri o esclusioni di responsabilità, omettendo ogni riferimento e valorizzazione della condizione soggettiva dell'obbligato in solido (e cioè del fatto che l'obbligato in solido sia al corrente dell'omissione contributiva dell'obbligato principale, o, addirittura, abbia elementi per ritenere che non vi sia alcuna omissione).
L'art. 29, in origine, consentiva l'esonero del committente dalla responsabilità solidale soltanto in caso di espresse previsioni, qui non ricorrenti, dei contratti collettivi nazionali, sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore, i quali, tuttavia, perché l'esonero fosse valido ed efficace, erano tenuti ad individuare metodi e procedure di controllo e di - 30 -
verifica della regolarità complessiva degli appalti. Questa
deroga, peraltro, è venuta meno per effetto dell'art.2, del D.L.
n.25 del 17/03/2017, convertito nella l. n.49 del 20 aprile 2017,
per cui ad oggi non è più possibile alcun esonero dalla responsabilità solidale in questione. Il regime di solidarietà opera sempre a prescindere dalla condotta tenuta dall'appaltatore, la quale anche se in tesi fosse illegittima o addirittura illecita (in quanto diretta a trarre in inganno il committente responsabile in solido) non esime il committente (pur in buona fede)
dall'obbligo solidale. Si tratta all'evidenza di una tutela rafforzata che il legislatore ha inteso introdurre per i dipendenti delle ditte appaltatrici e sub-appaltatrici, traslando una parte di rischio di impresa sull'imprenditore-committente (che solitamente è quello più solido), pur in presenza di appalti genuini. Ed invero, i lavoratori dell'appaltatore si trovano ad operare in una situazione di decentramento e dissociazione tra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della loro prestazione lavorativa, di talché è giustificato che il committente,
che di fatto utilizza questa prestazione, sia chiamato a rispondere dei debiti retributivi e contributivi dell'appaltatore o del subappaltatore e ciò indipendentemente dalle effettive possibilità
di controllo o di intervento del committente, posto che questi nel momento in cui ha scelto quell'appaltatore, ha accettato il rischio di sue eventuali inadempienze nei confronti degli enti previdenziali (oltre che dei lavoratori). In sostanza il - 31 -
committente, per quanto attiene alle obbligazioni contributive e retributive, risponde sempre, a prescindere da qualsiasi condizione soggettiva e da qualsiasi possibilità dello stesso di controllare o ingerirsi nella gestione ad opera dell'appaltatore dei rapporti di lavoro dei dipendenti impiegati in esecuzione dell'appalto.
In assenza di espressa previsione di legge, non è dunque possibile ritagliare ipotesi di esonero non previste dalla norma medesima (la quale evidentemente, se avesse inteso attribuire rilevanza alle condizioni soggettive del committente, per la sua assenza di colpa in ordine alla verifica del corretto e regolare adempimento degli obblighi contributivi da parte dell'appaltatore, lo avrebbe detto espressamente.
D'altro canto, l'angolo visuale in cui ci si deve porre non
è quello della sussistenza o meno di una colpa (anche soltanto in eligendo) del committente chiamato a rispondere in solido, o del suo inadempimento per non aver adeguatamente controllato, ex ante e nel corso dell'appalto, la solvibilità dell'appaltatore con riferimento alle retribuzioni e alle contribuzioni dovute per i lavoratori impiegati nell'appalto, ma è appunto quello della tutela rafforzata di questi lavoratori, sia dal punto di vista retributivo, sia dal punto di vista previdenziale, tutela che sarebbe certamente compromessa qualora si consentisse al committente di liberarsi della responsabilità solidale, facendo valere posizioni (dello stesso committente o dell'appaltatore) del - 32 -
tutto estranee ai lavoratori medesimi (i lavoratori sono estranei ai rapporti tra il committente e l'appaltatore/datore di lavoro). Né vi sono ragioni per far ricadere sulla fiscalità generale i vuoti contributivi dovuti agli inadempimenti contributivi dell'appaltatore, anziché sul datore di lavoro e sul soggetto che di fatto ha utilizzato la prestazione lavorativa del lavoratore colpito dall'omissione contributiva. D'altro canto, il committente chiamato a rispondere in solido, ben può agire in via di regresso nei confronti dell'appaltatore.
Per tacere che le modalità di controllo del corretto adempimento degli obblighi contributivi da parte dell'appaltatore non si fermano certo alla richiesta del CP_4
ben potendo il committente, proprio in questa qualità, pretendere dal proprio appaltatore l'esibizione di documentazione ben più pregnante circa l'avvenuto pagamento dei contributi dovuti
(denunce contributive mensili e ricevute di pagamento dei contributi dovuti) e ciò a maggior ragione considerata la possibilità introdotta dall'art.4 del d.l. 43 del 20 marzo 2014
(conv. nella l.78/2014), di verificare con modalità telematiche la regolarità contributiva delle imprese verso gli enti previdenziali
(è noto che il copre un periodo di tempo limitato – 30 CP_4
giorni dalla sua emissione – ed è rilasciato sulla base di un controllo documentale, allo stato degli atti, e non sulla base di indagini accertative o ispettive dell'ente, che restano sempre possibili anche in caso di emissioni di DURC positivo). - 33 -
In definitiva, la circostanza che il abbia CP_1
chiesto ed ottenuto i vari DURC dalla società appaltatrice ME
Costruzioni s.r.l., anche se veritiera, è del tutto irrilevante per quanto riguarda la sussistenza della sua responsabilità solidale ai sensi del cit.art.29, con riferimento ai contributi non pagati dalla società appaltatrice (con conseguente superfluità delle prove in tema articolate dalla appellato). CP_1
Concludendo in punto, non vi sono ragioni per escludere l'obbligo di pagamento dei contributi in questione da parte del
, quale committente e responsabile in solido con CP_1
l'appaltatore ai sensi dell'art.29 d.lgs. 276 del 2003, a nulla rilevando l'estraneità dello stesso ai fatti fonte degli addebiti contributivi e/o l'eventuale controllo dei DURC
dell'appaltatrice.
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6) Per quanto attiene all'addebito contributivo riguardante l'assoggettamento a contribuzione dei compensi che i funzionari ispettivi, esaminando le buste paga, hanno accertato essere stati erogati ai dipendenti della ME Costruzioni sotto la voce della “Trasferta Italia”, il deduce di non sapere CP_1
nulla riguardo a dette trasferte e che in ogni caso esso CP_1
non può rispondere per l'inerzia dell'appaltatrice che non ha fornito alcuna giustificazione al riguardo.
Occorre chiarire che l'ente previdenziale, verificando la presenza nelle buste paga dei dipendenti della ME Costruzioni - 34 -
s.r.l. di somme non assoggettate a contribuzione per detto titolo,
ha contestato che questi lavoratori avessero lavorato in trasferta e quindi ha chiesto alla ME Costruzioni s.r.l. di provare questi ultimi fatti ossia che in effetti in alcuni giorni del mese i dipendenti avessero lavorato in trasferta (magari con la produzione di documentazione che avvalorasse che il singolo lavoratore avesse effettivamente affrontato spese, come quella relativa ai pedaggi stradali o alle schede carburante); in assenza di questa prova, l'ente previdenziale ha ritenuto, in sostanza, che le voci in questione fossero fittizie e mascherassero in realtà un compenso aggiuntivo non collegato ad alcuna trasferta, e in quanto tali fossero da assoggettare a contribuzione.
L'operato dell' non merita censure essendo invero Pt_1
consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità
secondo cui nel caso di specie l'ente previdenziale deve solo provare l'ammontare complessivo delle somme erogate ai lavoratori in costanza di rapporto di lavoro, spettando invece al datore di lavoro provare l'ammontare delle somme sottratte all'applicazione della regola generale di cui all'art.12 della l.153/1969, secondo cui sono assoggettati a contribuzione tutti i redditi che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro ed in particolare tutte le somme ed i valori in genere, a qualunque titolo percepiti, anche sotto forma di erogazioni liberali in relazione al rapporto di lavoro (art.49, ex 46, e art.51,
ex art.48, del TUIR), dimostrando, in caso di rimborsi e trasferte, - 35 -
che le trasferte sono state realmente effettuate e in quali termini
(con quale cadenza e presso quale luogo) e che le spese rimborsate (in via forfettaria o a più di lista) sono state effettivamente sostenute.
Opera dunque il principio generale più volte enunciato dalla Suprema Corte secondo cui laddove si versi in situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo, grava sul soggetto che intenda beneficiarne, l'onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero (o alla detrazione) di volta in volta invocata, ricadendo sul datore di lavoro che pretenda di aver accesso ai benefici contributivi previsti in caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso forfettario delle spese, l'onere per prima cosa, di provarne il presupposto di fatto, ossia che il lavoratore sia stato effettivamente inviato ad operare in trasferta ed abbia effettivamente operato in trasferta, e/o abbia effettivamente affrontato le spese rimborsate forfettariamente (cfr. tra le varie
Cass.2419/2012, Cass.16639/2014, 18160/2018).
La ME Costruzioni s.r.l. e, nella specie lo stesso
, quale obbligato in solido, a fronte della contestazione CP_1
dell' della mancanza dei presupposti di legge per Pt_1
l'erogazione ai dipendenti di emolumenti definiti nelle buste paga come indennità di trasferta, avrebbe dovuto provare il contrario, ossia la ricorrenza dei relativi presupposti.
In assenza di questa prova, fondatamente l' ha Pt_1 - 36 -
assoggettato a contribuzione i relativi emolumenti.
Per quanto riguarda poi l'inerzia della ME Costruzioni e l'estraneità del alla prova in esame, valgono i principi CP_1
sopra esposti sulla responsabilità solidale del committente,
praticamente oggettiva, sulla quale non incidono le situazioni soggettive di quest'ultimo o i rapporti dello stesso con l'appaltatore, rapporti ai quali sia il lavoratore, sia l' restano Pt_1
estranei (peraltro il ben avrebbe potuto acquisire CP_1
elementi utili direttamente dalla propria appaltatrice).
Anche dell'addebito in questione il deve CP_1
pertanto rispondere.
::::::::::
7) Per le stesse ragioni di cui si è appena detto, il deve rispondere pure dell'addebito contributivo CP_1
riguardante i permessi non retribuiti, inseriti nelle buste paga dei dipendenti della ME Costruzioni s.r.l..
I funzionari ispettivi hanno verificato che, dal mese di dicembre 2018 al mese di gennaio 2020, erano state registrate nel LUL molteplici ore di assenza indicate come “permessi non retribuiti” (sigla “PN”) e non avendo ottenuto dalla ME
Costruzioni s.r.l. alcuna documentazione a supporto delle assenze (ad eccezione di una domanda di aspettativa non retribuita presentata dal dipendente dal 5 al 31 Parte_4
agosto 2019, di cui hanno tenuto conto), hanno applicato l'art.29
del d.l.244/1995, che, in materia di edilizia, prevede che la - 37 -
contribuzione previdenziale deve essere calcolata su una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario normale di lavoro stabilito dalla contrattazione collettiva (c.d. retribuzione virtuale), salvo che le assenze rientrino tra quelle disciplinate da quest'ultima contrattazione.
Posto che il CCNL di settore prevede un numero massimo di 40 ore annuali per i permessi non retribuiti, le ore di assenza ulteriori a questo limite (ad eccezione di quelle alle quali aveva fatto seguito la cessazione del rapporto di lavoro), sono state inserite nell'imponibile contributivo, utilizzando come base di calcolo la retribuzione spettante per dette ore.
Il con riferimento a questo addebito, non CP_1
contestandolo nel merito, spiega difese identiche a quelle esposte con riferimento alla voce dell'indennità di trasferta, per cui non può che rimandarsi alle considerazioni di cui al precedente punto di motivazione, anche con riferimento alla asserita estraneità del alla condotta inerte della ME Costruzioni s.r.l. e alle CP_1
vicende lavorative dei dipendenti di quest'ultima.
::::::::::
8) Resta da analizzare un'ultima difesa del che CP_1
riguarda tutti gli addebiti contributivi di cui lo stesso è stato chiamato a rispondere quale condebitore solidale.
Il Consorzio lamenta che l' non abbia dimostrato Pt_1
quali dipendenti di ME Costruzioni s.r.l. abbiano effettivamente - 38 -
prestato la loro attività nei cantieri oggetto di appalto,
l'ammontare delle prestazioni rese da ciascuno di tali dipendenti, le retribuzioni a ognuno dovute per tali prestazioni rese, né i contributi afferenti alle retribuzioni dovute.
Anche tali doglianze appaiono infondate in quanto dalla lettura integrale del verbale di accertamento emerge che gli ispettori sono riusciti a ricostruire quali lavoratori della ME
Costruzioni s.r.l. siano stati impiegati negli appalti con il
, e in quali periodi, sulla base del confronto incrociato CP_1
di documenti forniti proprio dallo stesso Consorzio committente
(e cioè i contratti di appalto, le fatture, i Pos, ed un prospetto nel quale vengono indicati, per ogni cantiere, quali lavoratori inviati dalla ME Costruzioni s.r.l. vi hanno lavorato).
Gli ispettori hanno poi quantificato i contributi sulla base delle retribuzioni dovute ai lavoratori e del LUL della ME
Costruzioni s.r.l., con le correzioni relative a trasferte e permessi non retribuiti di cui s'è detto sopra.
Le conclusioni cui sono giunti sono compendiate in vari allegati e tabelle contenuti nel verbale di accertamento, che riportano i nomi dei lavoratori impiegati ed i relativi periodi di impiego per ciascuno specifico cantiere (dettagliatamente indicato), nonché, per ogni mese di impiego, l'imponibile, i giorni e le ore di presenza risultanti dal LUL, le trasferte non documentate, il numero di ore di assenze non retribuite e non giustificate come risultanti dal LUL, la paga oraria, i contributi - 39 -
sull'imponibile dichiarato, i contributi sull'imponibile ricalcolato.
A fronte di tale dettagliata ricostruzione dei fatti e del
quantum dovuto, peraltro effettuata sulla base di documenti certamente in possesso del appellato in quanto forniti CP_1
agli ispettori proprio dallo stesso , era onere di CP_1
quest'ultimo sollevare specifiche contestazioni circa i lavoratori impiegati, i relativi periodi, le ore di lavoro, la base imponibile ed i contributi dovuti.
Ebbene, poiché tali specifiche contestazioni non risultano sollevate, pur conoscendo il appellato tutti i dati CP_1
necessari, e dato che quest'ultimo si è limitato a lamentare la mancanza di prova del credito, non può che confermarsi la correttezza della ricostruzione offerta dagli ispettori in forza di quanto disposto dall'art. 115 c.p.c..
In conclusione, pronunciando nel merito dell'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dal , CP_1
l'opposizione deve essere respinta.
::::::::::
9) Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza del e vanno liquidate come in CP_1
dispositivo.
PQM
Riforma la sentenza n.45272023 del Tribunale di Brescia
e respinge l'opposizione proposta in primo grado da Parte_5 [...]
avverso il decreto ingiuntivo n.42/2023 oggetto di
[...]
giudizio;
condanna al pagamento in favore Controparte_1
dell' delle spese di entrambi i gradi giudizio, liquidandole, Pt_1
per il primo grado, in complessivi € 3.500,00, e, per il presente grado, in complessivi € 3.000,00, oltre accessori di legge.
Brescia, 12 settembre 2024
Il Presidente est.
(dott.ssa Giuseppina Finazzi) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2023 n. 13236, Cass. 14 agosto 2023 n. 24609, Cass. 17 ottobre