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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/09/2025, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE 14^ CIVILE composto dai sig.ri magistrati:
Stefano Cardinali Presidente
Fabio Miccio Giudice
Francesco Cottone Giudice Relatore nell'ambito del procedimento per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale iscritto al numero 1130-1/ del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 proposto
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
Resistente ha pronunciato la seguente
Sentenza letto il ricorso depositato in data 8 luglio 2025dalla nonché quello depositato Parte_1 dalla stessa società resistente in data 14 luglio 2025; verificata la regolare instaurazione del contraddittorio;
rilevato
- che la parte istante procede per un credito di €58.925,25 portato da un titolo costituito dal D.I. n. 14714/2024 del Tribunale di Roma;
- che la società resistente presenta debiti per l'importo complessivo di €510.000,00 a fronte di un valore della produzione pari a soli €43.000,00 ed ha un patrimonio netto negativo di
€502.884 inferiore ai limiti legali;
- che la Mr DO non rappresenta poste patrimoniali attive ed ha crediti esigibili per il solo importo di poco più di 5.000,00 euro;
- che, quindi, appare evidente lo stato di insolvenza;
- che non sussistono ragioni per ritenere insussistente la giurisdizione italiana in conformità a quanto previsto dall'art.41 Cci;
e la competenza del Tribunale di Roma è indiscussa atteso che la società debitrice ha sede legale in Roma;
considerato che la società debitrice non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art.2, comma 1, lettera d) Cci (per altro ictu oculi insussistenti) e che, quindi, ricorrono i presupposti previsti dall'art.121 Cci;
preso atto, infine, che l'importo complessivo dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è superiore a trentamila euro;
visto l'art.49 Cci
P.q.m.
dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
a) nomina giudice delegato per la procedura il dott. Francesco Cottone;
b) nomina curatore il dott. Persona_1
c) ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
d) tenuto conto della particolare complessità della procedura fissa il giorno 17.12.2025 alle ore 10:15, presso l'ufficio del giudice delegato sito nei locali della 14^ Sezione del Tribunale di Roma, l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo;
e) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui alla precedente lettera d) per la presentazione delle domande di insinuazione;
f) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
pag. 2/3 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
manda alla cancelleria per le comunicazioni e pubblicazioni ai sensi dell'articolo 45;
Così deciso nella camera di consiglio del 24/09/2025.
Il giudice relatore Il Presidente
Francesco Cottone Stefano Cardinali
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE 14^ CIVILE composto dai sig.ri magistrati:
Stefano Cardinali Presidente
Fabio Miccio Giudice
Francesco Cottone Giudice Relatore nell'ambito del procedimento per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale iscritto al numero 1130-1/ del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 proposto
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
Resistente ha pronunciato la seguente
Sentenza letto il ricorso depositato in data 8 luglio 2025dalla nonché quello depositato Parte_1 dalla stessa società resistente in data 14 luglio 2025; verificata la regolare instaurazione del contraddittorio;
rilevato
- che la parte istante procede per un credito di €58.925,25 portato da un titolo costituito dal D.I. n. 14714/2024 del Tribunale di Roma;
- che la società resistente presenta debiti per l'importo complessivo di €510.000,00 a fronte di un valore della produzione pari a soli €43.000,00 ed ha un patrimonio netto negativo di
€502.884 inferiore ai limiti legali;
- che la Mr DO non rappresenta poste patrimoniali attive ed ha crediti esigibili per il solo importo di poco più di 5.000,00 euro;
- che, quindi, appare evidente lo stato di insolvenza;
- che non sussistono ragioni per ritenere insussistente la giurisdizione italiana in conformità a quanto previsto dall'art.41 Cci;
e la competenza del Tribunale di Roma è indiscussa atteso che la società debitrice ha sede legale in Roma;
considerato che la società debitrice non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art.2, comma 1, lettera d) Cci (per altro ictu oculi insussistenti) e che, quindi, ricorrono i presupposti previsti dall'art.121 Cci;
preso atto, infine, che l'importo complessivo dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è superiore a trentamila euro;
visto l'art.49 Cci
P.q.m.
dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
a) nomina giudice delegato per la procedura il dott. Francesco Cottone;
b) nomina curatore il dott. Persona_1
c) ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
d) tenuto conto della particolare complessità della procedura fissa il giorno 17.12.2025 alle ore 10:15, presso l'ufficio del giudice delegato sito nei locali della 14^ Sezione del Tribunale di Roma, l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo;
e) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui alla precedente lettera d) per la presentazione delle domande di insinuazione;
f) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
pag. 2/3 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
manda alla cancelleria per le comunicazioni e pubblicazioni ai sensi dell'articolo 45;
Così deciso nella camera di consiglio del 24/09/2025.
Il giudice relatore Il Presidente
Francesco Cottone Stefano Cardinali
pag. 3/3