Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 29/03/2025, n. 1029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1029 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N. 3149/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCE Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Cinzia Mondatore Presidente
Dott.ssa Francesca Caputo Giudice
Dott. Alessandro Carra Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3149/2021 promossa da:
, nata a [...], il [...], con Parte_1
l'avv.to CHETTA STEFANO
-RICORRENTE- nei confronti di nato a [...], il E_
09/03/1963
-RESISTENTE CONTUMACE-
CONCLUSIONI
Nell'odierna camera di consiglio, la causa è stata decisa, sulle conclusioni del solo procuratore di parte ricorrente, come da verbale di udienza del 21 novembre 2024.
MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato in data 8 aprile 2021, la ricorrente, Parte_1
, deduceva quanto di seguito.
[...]
I coniugi e Parte_1 E_
contraevano matrimonio, in Casarano, il 27.05.1996, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di Casarano nell'anno 1996, Atto n. 1, p.1 in regime di comunione legale dei beni, stabilendo la loro residenza in Casarano, alla via Umberto Biancamano, 37. Dalla loro unione non è nato alcun figlio e non
1
Il sig. subito dopo l'acquisto dell'abitazione E_
coniugale (anno 2004, contrada Bufolelle, s.n.c. Ugento), ha improvvisamente iniziato una vita autonoma, spesso allontanandosi dall'abitazione coniugale per lunghi periodi, senza alcuna apparente necessità, neanche di lavoro;
egli, invero, ha progressivamente abbandonato il suo mestiere di falegname, per dedicarsi ad una vita oziosa. Per lungo tempo, ha abitato la ex caserma dei Carabinieri di Casarano, trascurando quando non dimenticando del tutto la moglie. Occasionalmente (e con cadenza del tutto improvvisa e casuale), il sig. E_ si presenta nell'abitazione coniugale, restandovi per pochi giorni o, addirittura, per poche ore;
in tali casi, spesso in preda ai fumi dell'alcool, il sig. cerca (ed ottiene) dalla moglie ristoro e per E_
quanto a lei possibile, denaro;
in alcuni casi chiede il solo uso della doccia.
Seguono poi il lavaggio e la stiratura dei suoi capi di abbigliamento e il consumo dei pasti preparati dalla moglie. Dopo di che è solito dileguarsi nuovamente, e per lunghi periodi, non comunicando mai alla moglie né la sua meta né i motivi dell'allontanamento. Ogni incontro, poi, a seconda dello stato d'animo del marito, viene spesso corredato da minacce di morte, offese, ingiurie e percosse;
le minacce, poi, non sono mai risparmiate alla , Pt_1
durante le telefonate che pure sporadicamente intercorrono fra i due. La situazione di cui sopra non è cessata con la separazione dei coniugi ma è invece continuata, con le stesse cadenze casuali e modalità.
Il sig. non ha mai contribuito al pagamento E_ delle rate del mutuo per l'acquisto della casa coniugale;
tutte le rate, infatti,
(alcune delle quali peraltro ancora insolute) sono state, con notevole difficoltà, onorate dalla sola moglie con quanto è riuscita a guadagnare con l'attività di collaboratrice domestica ad ore e con il fondamentale aiuto dei suoi anziani genitori (che tutt'ora provvedono economicamente a lei).
2 Comunque, non ha mai messo a disposizione della famiglia alcuna sua sostanza guadagnata col proprio lavoro o per avventura pervenutagli;
ha sempre peraltro taciuto e nascosto alla moglie l'esistenza e l'entità delle sue entrate. Allo stesso modo il marito si è sempre disinteressato sia moralmente che economicamente delle necessità della moglie e della famiglia in generale, non provvedendo mai al pagamento neanche di una sola bolletta casalinga o alla spesa quotidiana, non ha mai aiutato la moglie nelle faccende domestiche, lasciando a lei tutto l'impegno di casa e famiglia (inclusa ad esempio, la pesante pulizia e manutenzione del giardino). Il marito, ancora, non ha mai cucinato un pasto, e non si è mai occupato delle faccende domestiche, neanche quando la moglie non poteva, perché malata;
la sig.ra
, durante il matrimonio, ogni volta che ha avuto bisogno di Pt_1
aiuto, è dovuta ricorrere ad amici e parenti, non potendo per questi casi, mai fare affidamento sul marito. La sig.ra è inoccupata e come già Pt_1
detto il suo sostentamento alimentare è garantito dal di lei padre che mensilmente le mette a disposizione la somma di euro 200,00 circa. Solo occasionalmente la sig.ra presta attività di lavoro come addetta Pt_1
alle pulizie per privati ricavando, per lo più nei mesi estivi, circa 5 euro per ogni ora lavorata (tale ultima attività nella primavera estate 2020 non è stata neanche effettuata a causa dell'emergenza sanitaria). Sotto il profilo economico, la sig.ra è co-proprietaria al 50% col marito di Pt_1 un'abitazione sita in Ugento, alla contrada Bufolelle, s.n.c., identificata al catasto fabbricati del comune di Ugento foglio 3, particelle 453, sub. 1 e particella 545 sub 2, cat. A/4, classe 3, consistenza 4,5 vani;
tale immobile è stato acquistato con contratto di mutuo -a firma di entrambi i coniugi- del
10.12.2004 per notar da (rep. 6520, raccolta n. Persona_1 Per_2
1488) con la Banca Nazionale del Lavoro;
tutte le rate sino ad ora scadute sono state pagate solo dalla ricorrente (con proventi propri e dei suoi genitori). La ricorrente è ancora co-proprietaria al 50% col marito di un terreno sito in agro di Ugento al catasto terreni foglio 3, particelle 317 e 434,
Uliveto 2 classe, superficie totale are 43 e ca 66; ancora di 2/42 di un immobile sito in Casarano, via Trento, in catasto fabbricati del comune di
Casarano al foglio 27, particella 159, sub 3 cat. A/4, classe 3, consistenza
8,5 vani.
3 La sig.ra , pertanto, avendo ella sempre provveduto al Pt_1
pagamento di tutte le rate del mutuo (peraltro scaduto il 31.01.2020 ma con rate in sofferenza), chiede, sin da ora, che il marito sia chiamato al versamento, in favore della moglie, di un assegno di mantenimento, nella misura non inferiore ad euro 700 mensili, da rivalutarsi annualmente come per legge. Con ricorso del 19.04.2017, la sig.ra ha chiesto la Pt_1
separazione dei coniugi in via giudiziale al Tribunale di Lecce che, con sentenza 2346/18 del 14-21 giugno 2018, contumace il marito, ne ha accolto la domanda (proc. civ. n. 4777/17 R.G.). Da quanto sopra esposto ed allegato, e come meglio si potrà dimostrare in corso di giudizio, la responsabilità del fallimento del matrimonio non può non essere addebitata unicamente al marito. Questi ha sempre riferito alla moglie di aver conseguito in Tunisia ben due lauree (non più precisate); se mai tale circostanza dovesse rivelarsi vera, evidentemente, tale intensa attività di studio gli sarebbe valsa a ben poco. ha, infatti, E_
dimostrato di non aver compreso (neanche dopo anni di studi), il rispetto dovuto ad ogni individuo. E specialmente se l'individuo, come nel suo caso,
è una donna (per di più sua moglie!). Il comportamento riservato alla moglie ha evidenziato tutte le colpevoli limitazioni psichiche del marito, che, ove realmente provate in corso di causa, non potranno che determinare, a suo esclusivo carico, l'addebito del fallimento del matrimonio, con ogni sua conseguenza di legge, che sin da ora si invoca. Il sig. E_
ha intenzionalmente e colpevolmente negato a sua moglie, tutti quei
[...]
diritti che la Repubblica Italiana ha, invece, a lui puntualmente riconosciuto.
Egli ha, di fatto, trattato la moglie, come un oggetto, oppure, nel migliore dei casi, come una sua domestica. Ha preteso da lei di essere servito;
ha preteso da lei ogni suo provento;
ha ottenuto da lei il pagamento integrale del mutuo e di tutti i costi familiari;
ha preteso da lei il silenzio, su ogni circostanza;
ha ripetutamente calpestato anche la stessa dignità della ricorrente quale
Individuo prima ancora che moglie. In cambio, il marito ha riconosciuto alla moglie insulti, offese, anche sull'aspetto esteriore, minacce, percosse (cfr. denunce allegate) e abbandoni, arrivando a disinteressarsi completamente delle sue sorti. Le ha negato i diritti fondamentali della persona, prima ancora che di moglie, tacendole i suoi affari, i suoi guadagni, le sue
4 frequentazioni, i luoghi di dimora durante le sue lunghe, numerose ed ingiustificate assenze da casa approfittando, vilmente, dell'amore che la ricorrente, comunque, nutriva nei suoi confronti. Per tali motivi, una volta appurati i fatti e le circostanze sopra narrate, alla declaratoria di addebito del divorzio in capo al marito andrà riconosciuto alla ricorrente un congruo risarcimento del danno costituente una conseguenza delle reiterate violazioni degli obblighi di solidarietà coniugale ex artt. 143 c.c., 2043 c.c., 2059 c.c. ed art. 2 Cost. Da ormai due anni e più, la non vede il marito, Pt_1
se non nelle sporadiche occasioni nelle quali, come sopra detto, si rifà arrogantemente vivo, e solo per sue esigenze personali. Il tempo trascorso ad ogni buon conto non è servito ad alcun riavvicinamento fra i coniugi. Anzi!
Da tanto è ormai più che ragionevole presumere la definitiva cessazione dell'affectio coniugalis, con conseguente ed insanabile rottura della loro unione. Dalla separazione è, nel frattempo, abbondantemente trascorso il termine di mesi sei, ex art. 3 co. I, lett. b) n. 2) della Legge n. 898/1970, come modificato dalla Legge 6/05/2015, n. 55, e che, da allora, non si è ricostituita tra i coniugi né la comunione materiale né quella spirituale.
Tutto quanto sopra premesso ut supra rappresentata Parte_1
e difesa, rassegnava le seguenti conclusioni di merito.
Accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi e rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato in Casarano, il
27.05.1996, e trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di Casarano nell'anno
1996, Atto n. 1, p.1 in regime di comunione legale dei beni, con espressa richiesta di declaratoria di addebito ex art. 151 c.c. in capo al sig. nonché con condanna di esso resistente al E_
risarcimento del danno in favore della ricorrente, da quantificarsi in misura non inferiore ad euro diecimila e comunque, in subordine, in via equitativa dall'On.le Tribunale adito.
2. Disporre, a favore della e a Pt_1
carico del sig. il pagamento di un assegno E_
divorzile mensile, di euro 700,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici
Istat, da corrispondersi con una qualsiasi modalità tracciata, ed entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dall'udienza presidenziale. 3.
Assegnarsi alla ricorrente, in via esclusiva, l'abitazione coniugale, sita in
5 Ugento (LE), alla Contrada Bufolelle s.n.c., con tutti gli arredi e corredi. 4.
Con vittoria di spese e competenze legali.
Talché, la medesima ricorrente, con ogni più ampia riserva sia di merito che istruttoria, chiedeva che il Presidente del Tribunale, ai fini della pronuncia dei provvedimenti provvisori ed urgenti, volesse, già in fase presidenziale, ordinare al resistente l'esibizione degli estratti di tutti i suoi conti bancari, oltre alle ultime tre dichiarazioni dei redditi e delle eventuali buste paga.
All'udienza di prima comparizione delle parti, davanti al Presidente delegato, del 29 settembre 2022, il resistente, pur regolarmente citato, a seguito di rituale notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, ometteva di comparire;
di talché, l'udienza presidenziale ex art. 5 L. 898/1970 veniva celebrata in assenza del resistente.
La moglie ricorrente, comparendo personalmente alla ridetta udienza, con l'assistenza e la rappresentanza dell'Avv. Stefano Chetta, dichiarava di essere in possesso del titolo di studio della licenza media, di essere disoccupata, nonché di percepire il reddito di cittadinanza, per € 500,00, da due mesi. La stessa ricorrente, inoltre, nel riportarsi al ricorso, precisava di vivere nella casa familiare e che l'immobile de quo è cointestato. Precisava, ancora, che, sulla casa coniugale, gravava un mutuo che ella non stava più pagando, a motivo di una impossibilità oggettiva. Aggiungeva che, mentre prima faceva dei piccoli lavori, ora non svolgeva più nessun lavoro. Dichiarava, inoltre, che il proprio marito non era mai stato a casa, e che andava e veniva dopo mesi, trattando l'abitazione familiare come se fosse un albergo. Dichiarava, ancora, che il marito non si era mai occupato né di lei né della casa coniugale, sicché ella era riuscita a vivere, fino a quel momento, grazie all'aiuto di suo padre che, all'epoca, era ancora vivo. Dichiarava, altresì, che il consorte non era più tornato dal novembre 2020, aggiungendo che lo stesso consorte non aveva mai lavorato, tant'è che ella si chiedeva come potesse mantenersi.
Sicché, già nel contesto della medesima udienza presidenziale, l'Avv. Chetta dichiarava di rinunciare alla domanda accessoria di “addebito del divorzio”, nonché all'ulteriore e distinta domanda accessoria di assegnazione in godimento esclusivo della casa coniugale.
Il Presidente delegato, quindi, in sede di adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti, si limitava a rigettare, allo stato, la domanda di assegno
6 divorzile, come proposta dalla , nei confronti del marito resistente, Pt_1 in ragione delle dichiarazioni rese dalla ricorrente, circa l'assenza dello svolgimento di occupazione lavorativa del resistente e l'attuale percezione da parte di essa di reddito di cittadinanza.
Veniva, quindi, correttamente differito alla sede processuale a ciò deputata, cioè alla sede della sentenza definitiva, lo scrutinio giudiziale della fondatezza della pretesa economica de qua. La ricorrente veniva, quindi, onerata della notifica al resistente dell'ordinanza presidenziale, e, quindi, della rituale evocazione in giudizio dello stesso resistente, davanti al G.I, per l'udienza del 23 marzo 2023. All'esito di detta ultima udienza, il Giudice istruttore, verificata la regolarità della notifica dell'ordinanza di fissazione di udienza al convenuto, ne dichiarava la contumacia;
nel medesimo contesto processuale, il G.I., a fronte di espressa richiesta in tal senso, concedeva i termini perentori dell'art. 183 c.p.c., co. 6 c.p.c., per il deposito di memorie istruttorie, e rinviava la causa, per il prosieguo, all'udienza del 18 gennaio
2024.
All'udienza del 20 maggio 2024, il difensore fiduciario della ricorrente, previo deposito di copia della citazione testimoniale, evidenziava che non era tornata la cartolina di ritorno. Sennonché, il medesimo difensore fiduciario dichiarava di rinunciare all'ascolto dei testi citati, e non comparsi;
l'Avv.
Chetta chiedeva, quindi, che la causa fosse rinviata per la precisazione delle conclusioni. A tanto seguiva il rinvio, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 21 novembre 2024.
All'esito di detta ultima udienza, sulle conclusioni del procuratore di parte ricorrente, la causa è stata rimessa immediatamente al Collegio per la decisione. Ebbene, l'Avv. Stefano Chetta, nel precisare le conclusioni, reiterava la rinuncia, invero già formalizzata, alla domanda accessoria di
“addebito del divorzio”; nel medesimo contesto dichiarava, inoltre, di rinunciare anche all'ulteriore e distinta domanda di accessoria, a carattere risarcitorio, di cui al medesimo “capo di domanda” (id est il n. 1 delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo). Reiterava la propria espressa rinuncia alla originaria richiesta di assegnazione in uso esclusivo della casa coniugale, di cui al n. 3 delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo.
7 Quanto, quindi, alla corretta e definitiva perimetrazione del thema decidendum del presente giudizio, va osservato che l'Avv. Stefano Chetta, nel precisare le proprie conclusioni, reiterava la sola richiesta di declaratoria del divorzio, unitamente alla richiesta accessoria di imposizione, a carico e a favore di di un assegno E_ Parte_1 divorzile periodico, da determinarsi nella misura di € 700,00 mensili, o, in subordine, nella diversa misura che sarebbe stata equitativamente determinata dal Tribunale.
Si proceda con ordine.
Quanto alla domanda principale di declaratoria della “cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato in Casarano, il
27.05.1996, e trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di Casarano nell'anno
1996, Atto n. 1, p.1 in regime di comunione legale dei beni”, la stessa va certamente riformulata, in ossequio al principio iura novit curia, nei termini, normativamente più appropriati, di una richiesta di declaratoria di scioglimento del “matrimonio civile”, coerentemente con la reale natura giuridica del matrimonio a suo tempo contratto dalle parti. D'altronde, le stesse risultanze anagrafiche depongono, univocamente, nel senso della qualificazione giuridica del matrimonio per cui è procedimento di divorzio, in termini di “matrimonio civile”, anziché in quelli erronei di “matrimonio concordatario” (atto di matrimonio, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Casarano, al n. 1, parte I, Serie//, per l'anno 1996).
La domanda di scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra la ricorrente e il resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 2 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile, regolarmente iscritto, allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Invero, nel caso in esame, ricorrono le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett.
b) della L. n. 898/1970 (e successive modifiche) e segnatamente: -inizio della separazione dalle dichiarazioni della ricorrente e dalla documentazione esibita;
-durata ininterrotta della separazione (ormai dichiarata in modo irrevocabile), da oltre 1 anno a far tempo dalla avvenuta comparizione dei
8 coniugi, innanzi al Presidente del Tribunale, nella procedura di separazione personale (14.12.2017); -mancanza di eccezioni d'interruzione.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni della ricorrente,
l'impossibilità dell'esperimento del tentativo di conciliazione dei coniugi, a motivo del disinteresse del resistente (che non è comparso all'udienza presidenziale e non si è neppure successivamente costituito in giudizio davanti al G.I.), unitamente alle risultanze anagrafiche, rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché va dichiarato lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra i coniugi de quibus.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio, mentre, ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Va, per converso, rigettata la domanda accessoria a contenuto economico, volta all'attribuzione, in favore della , di un assegno post Pt_1
matrimoniale. Tale pretesa patrimoniale va certamente respinta, nel merito, innanzitutto per difetto di prova: si allude alla circostanza che parte ricorrente ha, nei fatti, omesso di coltivare sul piano istruttorio la propria pretesa. Viene in rilievo il dato, già debitamente evidenziato, della formale rinuncia all'escussione dei testi, a fronte della loro preventiva e rituale citazione.
Parte attrice ha, inoltre, omesso di formulare dei capitoli di prova, ammissibili e rilevanti, in vista della successiva dimostrazione di fatti storici, specifici e circostanziati, dai quali potesse desumersi la ricorrenza, nel caso concreto, delle funzioni che, alla stregua dell'insegnamento del Giudice della nomofilachia, connotano l'assegno post matrimoniale.
Vengono ivi di seguito riprodotti i capitoli di prova testimoniale, nei termini in cui gli stessi sono stati articolati con la memoria istruttoria II termine, depositata telematicamente il 12 maggio 2023. 1. vero che: il sig.
subito dopo il matrimonio, svolgeva il mestiere di E_
falegname che gli consentiva di mantenere dignitosamente la propria
9 famiglia;
2. vero che: dopo qualche anno dal matrimonio il sig. CP_1
smetteva di fare il falegname ed iniziava ad assentarsi per CP_1
lunghi periodi da casa;
3. vero che i detti periodi si prolungavano, in alcuni casi, anche per mesi;
4. vero che ogni tanto il sig. E_
faceva rientro a casa dalla moglie solo per il tempo strettamente necessario ad ottenere da questa l'uso del bagno, per rifocillarsi e per la biancheria pulita per poi allontanarsi nuovamente;
5. vero che il sig.
[...]
ha sempre notiziato la moglie circa le ragioni ed i luoghi CP_1
frequentati durante le prolungate assenze, le persone con le quali si accompagnava, l'origine e la quantità dei suoi mezzi di sostentamento;
6. vero che il sig. si è sempre amorevolmente E_
occupato della moglie fornendole sostegno morale e materiale;
7. vero che il sig. si è sempre occupato della casa coniugale e E_
del giardino, prendendosene cura e provvedendo al pagamento delle rate del mutuo con la banca BNL;
8. vero che il sig. ha E_
sempre trattato la propria moglie con il dovuto rispetto;
9. vero che in più occasioni il sig. ha usato continua violenza fisica E_
sulla propria moglie procurandole lesioni per le quali doveva ricorrere, per almeno due volte, al pronto soccorso dell'ospedale di Casarano e che in altre occasioni l'ha vessata con insulti anche sull'aspetto fisico o sul suo grado di istruzione, giungendo più volte a minacciarla anche di morte;
10. vero che la sig.ra per i violenti comportamenti assunti nei suoi confronti dal Pt_1
marito, è ricorsa più volte ai Carabinieri di Casarano giungendo anche a denunciarlo due volte per maltrattamenti;
11. vero che durante la coabitazione con la moglie, il sig. abusava di E_
bevande alcoliche e si comportava sempre in modo violento con la moglie.
Vengono in rilievo delle posizioni di prova orale, per alcuni aspetti, generiche, e, per altri aspetti, valutative;
alcune posizioni di prova, poi, risultano del tutto inconferenti, per il fatto di afferire alla domanda di
“addebito del divorzio” (una domanda, quest'ultima, improponibile nella presente sede divorzile, potendo la stessa proposta soltanto nell'ambito di un procedimento contenzioso di separazione giudiziale).
Ad ogni buon conto, anche indipendentemente dal riscontrato difetto di prova, la domanda della , preordinata all'ottenimento di un assegno Pt_1
10 post matrimoniale, sarebbe comunque andata inesorabilmente incontro ad un dictum di rigetto, per infondatezza nel merito, atteso il palese difetto, nella vicenda in esame, dei presupposti fattuali e giuridici, che avrebbero potuto giustificare l'attribuzione alla istante del trattamento periodico richiesto.
Nulla, infine, va statuito, in ordine alle altre domande accessorie, che, pur originariamente proposte dalla , hanno successivamente formato, in Pt_1
momenti diversi, oggetto di espressa rinuncia.
L'esito del procedimento giustifica, certamente, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento civile contenzioso, introdotto da , con ricorso Parte_1
depositato in data 8 aprile 2021, nei confronti di E_
, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione disattesa,
[...]
così provvede:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile, contratto dai coniugi anzidetti, in CASARANO (LE), il 27/05/1996 (atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di CASARANO, al n.1, parte I, anno
1996);
2) RIGETTA la domanda accessoria, a contenuto economico, proposta dalla stessa ricorrente, , nei confronti del Parte_1
medesimo resistente, volta E_ all'ottenimento di un assegno post matrimoniale;
3) DICHIARA “non luogo a provvedere”, relativamente a tutte le altre domande accessorie originariamente formulate con l'atto introduttivo, nell'interesse della stessa;
Parte_1
4) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Dispone la trasmissione di copia della presente sentenza all'ufficiale di stato civile di competenza, per gli adempimenti di cui all'articolo 69 del d.p.r. 396/2000.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Lecce, 3 febbraio 2025.
Il Giudice relatore La Presidente Dott. Alessandro Carra Dott.ssa Cinzia Mondatore
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