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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 13/02/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2975/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 2975/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 13 febbraio 2025, innanzi al dott. Leonardo Pucci, sono comparsi: l'avv. FABBRETTI MARIA CRISTINA per parte ricorrente presente di Parte_1 persona.
Nonché, per parte resistente , l'avv. ZOLI CARLO. Controparte_1
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
Leonardo Pucci
pagina 1 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 2975/2024 promossa da:
(cf: Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. FABBRETTI MARIA CRISTINA
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. ZOLI CARLO
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: retribuzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è stato accolto sulla base delle seguenti considerazioni:
1- Parte ricorrente, già dipendente del Comune di dal luglio 2005, assume CP_1
prima di essere transitato nel personale della società in house (dal Controparte_2
pagina 2 di 7 gennaio 2013 al giugno 2014 in comando), di essere passato alle dipendenze di
[...]
incorporante della stessa dall'aprile 2016 e di essere ritornato Parte_2 CP_2
in forza al resistente a seguito di reinternalizzazione di servizi, deliberata dal CP_1
dicembre 2017, con decorrenza, nel suo caso, settembre 2019.
In particolare, parte ricorrente rileva che al momento del suo rientro a seguito reinternalizzazione dell'attività presso il Comune di , parte resistente, in CP_1
violazione degli atti amministrativi precedenti (allegato D, delibera n. 106 del 27 giugno 2012), delle norme di Legge (art. 2112 c.c.) e della normativa e giurisprudenza comunitaria, il dipendente avrebbe visto un peggioramento del suo livello economico.
Agiva in giudizio, perciò, al fine di sentir «accertare e dichiarare per i motivi indicati in narrativa il diritto del ricorrente a percepire all'atto della riassunzione presso il comune di il medesimo trattamento retributivo percepito all'atto della CP_1
cessazione presso la e conseguentemente, condannare Parte_3
l'amministrazione resistente, alla corresponsione in favore del ricorrente delle differenze retributive e contributive dalla data del 1/09/2019 o da altra data che verrà accertata in corso di causa, con interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al saldo».
Si costituiva il , eccependo l'inammissibilità della domanda per Controparte_1
intervenuta conciliazione sindacale, l'inoperatività dell'art. 2112 c.c. in relazione al caso di specie, l'insussistenza del peggioramento retributivo.
2- Nel merito, come eccepito dalla difesa di parte resistente, è opportuno rilevare come la ricostruzione fattuale operata dalla parte ricorrente manifesti alcune lacune.
Infatti, ad esempio, la difesa del dà atto del fatto che da gennaio 2013 Pt_1 fino a giugno 2014 lo stesso ha lavorato in comando presso la società in house, senza esplicare i passaggi successivi.
Al contrario, parte resistente ha documentalmente dimostrato tutti i passaggi rilevante nel percorso del ricorrente alle dipendenze del e delle società Beni CP_1
poi . CP_2 Pt_2
pagina 3 di 7 Risulta, dunque, che il ricorrente nell'anno 2012 non abbia aderito al passaggio diretto a ai sensi dell'art. 2112 c.c., rinunciando così anche alla CP_2
normativa specifica disposta con la delibera comunale n.106/2012, la quale espressamente prevedeva obblighi specifici in capo all'Amministrazione Locale in caso di reinternalizzazione delle attività conferite a (cfr., doc. 6, fasc. Controparte_2
resistente).
Risulta, invece, confermato il comando fino al 30 giugno 2014 presso quest'ultima società in house e la sua assunzione da parte di a decorrere CP_2
dal luglio 2014 (cfr., doc. 6 ter, fasc. resistente), rapporto di lavoro poi transitato in capo ad che, a seguito di delibera del 15 dicembre 2016 (doc. 7, fasc. Parte_2
resistente) ha incorporato Controparte_2
Contrariamente a quanto allegato in ricorso, poi, parte ricorrente non risulta aver partecipato alla mobilità di rientro verso il di , determinata dalla CP_1 CP_1
decisione dell'Ente comunale di reinternalizzare alcune attività prima demandate alla partecipata (cfr., doc. 8, fasc. resistente), procedura di reinternalizzazione nella quale, infatti, documentalmente non rientra il nome del ricorrente (cfr., doc. 9, 10 e 11, fasc. resistente).
Dunque, è stato provato da parte della resistente che il rientro del ricorrente alle dipendenze del Comune di non è stato conseguente ad un trasferimento di CP_1
attività, ovvero, in ogni modo, non è stato effettuato in ottemperanza della reinternalizzazione disposta nel dicembre 2017 e posta in essere nel 2018.
3- In realtà, la difesa del resistente dà atto che con delibera della Giunta del CP_1
maggio 2019 (cfr., doc. 12, fasc. resistente), l'Ente locale abbia rideterminato la dotazione organica, prevedendo la copertura di un posto di “Specialista attività tecniche” anche attraverso mobilità e che proprio il ricorrente risultava interessato a detta procedura, come da comunicazione in atti proveniente da (cfr., Parte_2 doc. 13, fasc. resistente).
pagina 4 di 7 In altre parole, non parrebbe che vi sia stata una reinternalizzazione di servizi o attività prima svolti in capo ad , ma soltanto la copertura di un posto in Pt_2
organico del Comune attraverso mobilità volontaria di un dipendente della partecipata, per il quale, dunque, è stato re-internalizzato soltanto il rapporto di lavoro.
Che vi sia stato il consenso del ricorrente al rientro in questi termini emerge dalla documentazione versata in atti e, nello specifico, dalla sottoscrizione del contratto di lavoro (cfr., doc. 14, fasc. resistente) e del verbale di conciliazione (cfr., doc. 15, fasc. resistente).
Sul punto, se è vero che il contratto di lavoro richiama una determinazione dirigenziale (la n. 646 del 30 agosto 2019), che pare prevedere il rientro del Pt_1
nell'ambito di una reinternalizzazione di attività da al Comune di , Pt_2 CP_1
manca la prova di una specifica correlazione effettiva (ad accezione della cornice giuridica richiamata), rispetto alla quale vi era un onere probatorio gravante sul ricorrente.
Come anticipato, poi, con la sottoscrizione del verbale di conciliazione sindacale del 30 agosto 2019 (doc. 15 citato), il ricorrente ha espressamente rinunciato a qualsivoglia pretesa che potesse riguardare, tra le altre, anche la successione dei contrattati collettivi.
Non risulta certo in ricorso alcuna impugnazione tempestiva del verbale suddetto, né in questa sede giudiziale il ricorrente ha mosso alcuna doglianza rispetto a quanto concordato al momento del suo rientro presso il Comune, ma come evidenziato dalla difesa del l'attuale parte resistente non risulta essere stata Pt_1
parte del verbale di conciliazione, con la conseguenza che tutte le rinunce del ricorrente hanno effetto soltanto nei confronti di . Pt_2
4- Per il resto, anche volendo valorizzare il testo documentale del contratto di lavoro che richiama una reinternalizzazione di attività (ed assumendo che sia sufficiente per ritenere soddisfatto l'onere probatorio in capo al ricorrente), ovvero, in ogni modo, anche volendo ritenere, in condivisione con una recente ricostruzione della Suprema
pagina 5 di 7 Corte, che «l'indicata legge n. 246/2005, all'art. 16, commi 1 e 2, ha apportato all'art.
30 del D.Lgs. n. 165/2001, una specifica modifica, […]; senonché, l'avverbio
"esclusivamente" riferito al trattamento economico da riconoscersi e l'esplicito riferimento alla "iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione" non conducono affatto a concludere che, a seguito della novella, sia riconoscibile al dipendente coinvolto in procedura di mobilità solo il trattamento economico della P.A. di destinazione, senza alcun adeguamento in rapporto al pregresso percorso lavorativo;
infatti, la sostituzione dell'espressione "passaggio diretto", di cui all'art. 30 del D.Lgs. n.
165 del 2001 nella sua formulazione originaria, con la dizione "cessione del contratto di lavoro" non fa che ribadire l'esegesi che a tale disposizione si forniva, e che riconnetteva la fattispecie all'istituto civilistico della cessione del contratto (art. 1406 cod. civ.) che, come precisato già in epoca risalente da Cass. 5 novembre 2003 n.
16635, comporta il trasferimento soggettivo del complesso unitario di diritti e obblighi derivanti dal contratto, lasciando immutati gli elementi oggettivi essenziali e realizzando soltanto una sostituzione soggettiva, con conservazione della anzianità e mantenimento del trattamento economico goduto nell'amministrazione di provenienza»
(così., Cassazione civile sez. lav., 22/07/2024, n.20197: «In tema di pubblico impiego contrattualizzato, in caso di passaggio ad altra amministrazione a seguito delle procedure di mobilità volontaria di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, al dipendente transitato, pur in epoca successiva al 16 dicembre 2005, compete un assegno ad personam a garanzia del trattamento economico acquisito presso
l'amministrazione di provenienza, non incidendo sul diritto alla percezione dell'integrazione stipendiale le modifiche apportate al citato art. 30 dall'art. 16, comma
1, lett. c), della l. n. 246 del 2005») e che, quindi, un divieto di reformatio in pejus sussista anche a prescindere dalla ricorrenza o meno dei presupposti di cui all'art. 2112 c.c., ciò nondimeno parte ricorrente non avrebbe dimostrato che il nuovo trattamento economico fosse effettivamente peggiorativo, valutando tutti le componenti economicamente rilevanti, a partire dall'orario di lavoro.
In particolare, considerando l'oggetto della domanda, limitata espressamente al trattamento retributivo, anche prescindendo dal fatto che la normativa tutela il lavoratore da pregiudizio riguardanti l'intero profilo economico globalmente intesto,
pagina 6 di 7 nel caso di specie la retribuzione oraria prevista in favore del ricorrente con l'applicazione del contratto collettivo Enti locali è maggiore rispetto alla precedente
(che si fermava ad euro 13,66114, come emerge dal doc. 16, fasc. ricorrente), anche solo considerando i ratei di 13ma e gli anticipi sui rinnovi contrattuali.
Sarebbe allora spettato al ricorrente allegare e dimostrare in maniera specifica le ragioni per le quali sia sussistente un detrimento reale della sua posizione retributiva, in quanto si tratta di uno dei presupposti per la tutela richiesta in questa sede, dal quale non si può prescindere adottando, ad esempio, un mero accertamento del diritto e una condanna generica, in quanto la circostanza va ad impattare sull'an della pretesa e non solo sul quantum.
In definitiva, le domande non possono essere accolte.
5- Con riferimento alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del mancato svolgimento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.,
A) respinge il ricorso.
B) Condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite all'Amministrazione resistente, liquidate in complessivi euro 2.900,00, oltre, spese generali, IVA e CAP come per legge
Bologna il 13/02/2025
Il Giudice
Leonardo Pucci
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