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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 14/05/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Giudici:
Dott.ssa Patrizia Morabito Presidente
Dott.ssa Viviana Cusolito Consigliere
Dott.ssa Ivana Acacia Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 690/2019 R.G. e vertente tra
(P.IVA. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del suo l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Edoardo Morroni del foro di
Siena (Pec: Email_1
-appellante- nei confronti di
(P.IVA. Controparte_1
), in persona del suo l.r.p.t. P.IVA_2
-appellato contumace-
Controparte_2
(C.F. ), in persona del suo l.r.p.t. P.IVA_3
-appellato contumace- OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 554/2019 del Tribunale di Palmi, depositata il 07.06.2019, emessa a definizione del procedimento n. 91/2019 R.G.
* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.01.25 (con riserva in decisione poi comunicata alle parti in data 07.02.2025).
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 132 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge 18.6.09 n. 69, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato la Controparte_1
proponeva innanzi al Tribunale di Palmi, opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.,
[...]
avverso l'intimazione di pagamento n. 09420189004169439/000, notificatogli in data
05.11.2018 dall , in relazione al mancato pagamento Controparte_3
dell'importo di Euro 39.497,03 portato dalla cartella esattoriale n.
09420120019402955001, notificata il 21.09.2012 e dovuto a titolo di sanzioni amministrative e correlate maggiorazioni ex l. 689/1981 maturate nei confronti dell' di Vibo Valentia. Controparte_2
Con la spiegata opposizione, la eccepiva l'intervenuta prescrizione del CP_1
credito, trattandosi di violazioni risalenti al 2007 per le quali era decorso il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 legge n.689/1981.
E infatti la data della notifica della cartella esattoriale risaliva al 21.09.2012 mentre la notifica dell'intimazione di pagamento era del 05.11.2018, risultando per tale via decorso il termine quinquennale di prescrizione, in difetto di atti interruttivi della prescrizione stessa.
Chiedeva pertanto, l'annullamento dell'intimazione di pagamento in parte qua, previo accertamento della prescrizione del credito azionato.
Con comparsa di costituzione e risposta dell'08.05.2019 si costituiva nel giudizio di primo grado l , contestando le avverse prospettazioni. Controparte_3
In particolare, evidenziava che l'attività dell'agente della riscossione deve ritenersi soggetta al termine ordinario di prescrizione previsto dall'art. 2946 c.c., il quale stabilisce che “…Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni…”
Secondo la ricostruzione dell' a decorrere dalla notifica della cartella, non CP_3
potrebbe più farsi riferimento ai singoli termini di prescrizione previsti per ciascuno dei crediti portati nel ruolo, con la decorrenza originariamente fissata dalla legge per tali crediti, bensì alla ordinaria prescrizione per l'unico credito pecuniario nel quale sono confluite le singole voci e con l'unitaria decorrenza a far tempo dalla notifica della cartella.
Invocava a sostegno della propria ricostruzione la disposizione di cui all'art. 20, comma 6°d.lgs. 112.1999 (inserita nel Capo II dello stesso decreto, inerente i “Principi generali dei diritti e degli obblighi del concessionario” con conseguentemente applicazione a tutti i crediti iscritti a ruolo e/o affidati in riscossione) che alla prescrizione decennale farebbe riferimento là dove dispone che l'ente creditore, qualora nell'esercizio della propria attività istituzionale individui, successivamente al discarico, l'esistenza di significativi elementi reddituali o patrimoniali riferibili agli stessi debitori, può, a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale, sulla base di valutazioni di economicità e delle esigenze operative, riaffidare in riscossione le somme, comunicando all'agente i nuovi beni da sottoporre a esecuzione, ovvero le azioni cautelari o esecutive da intraprendere (le modalità di affidamento di tali somme sono stabilite con decreto del Ministro dell'Economia e delle
Finanze). Con comparsa di costituzione e risposta del 17.05.2019 si costituiva anche l'
[...]
in giudizio, contestando le avverse Controparte_2
prospettazioni.
Evidenziava, in particolare, che la Direzione provinciale del lavoro aveva notificato l'ordinanza ingiunzione in data 20 dicembre 2008; con ciò determinando l'interruzione della prescrizione quinquennale, sicchè alla data di notifica della cartella di pagamento
(non contestata dall'attrice) non poteva ancora reputarsi decorso il termine quinquennale previsto dall'art. 28, L. n. 689 del 1981.
In ogni caso evidenziava la non imputabilità, a sé, ma all'ente concessionario, dell'eventuale decorso del termine prescrizionale, chiedendo, per il caso di accoglimento della domanda attorea, la compensazione delle spese di lite.
All'esito del giudizio di prime cure, istruito mediante le produzioni documentali delle parti, veniva emessa la sentenza n. 554/2019, pubblicata il 07/06/2019, con la quale il giudice di primo grado sul presupposto della prescrizione delle pretese portate dalle cartelle di pagamento opposte annullava l'intimazione di pagamento n.
094220189004169439/00 nella parte relativa alla somma di Euro 39497,03 e condannava al pagamento delle spese processuali Controparte_4
liquidate a favore del procuratore distrattario nella misura di €. 800,00 oltre esborsi ed accessori se dovuti.
1. MOTIVO DI APPELLO
Avverso tale sentenza proponeva appello l' che, Controparte_3
formulando un unico motivo di appello, ne chiedeva la riforma, riproponendo le difese già spiegate in primo grado ovvero l'operatività della prescrizione decennale e non già quinquennale in ragione dell'applicabilità e vigenza sia dell'art. 20, comma VI, del d.lgs. 112/1999, sia dell'art. 1 comma 197 della L. n. 145/2018. In particolare anche tale ultima disposizione, nella ricostruzione dell'appellante farebbe riferimento alla prescrizione decennale, in quanto “ nel disciplinare gli effetti sulla riscossione del nuovo istituto di definizione dei carichi pregressi (c.d. “saldo e stralcio”) introdotto nei precedenti commi 184 e segg., statuisce quanto segue: “Nell'ipotesi di mancata tempestiva produzione della documentazione a seguito della comunicazione di cui al comma 196, ovvero nei casi di irregolarità o omissioni costituenti falsità, non si determinano gli effetti di cui al comma 184 e al comma 185 e l'ente creditore, qualora sia già intervenuto il discarico automatico di cui all'articolo 3, comma 19, del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2018, n. 136, procede, a seguito di segnalazione dell'agente della riscossione, nel termine di prescrizione decennale, a riaffidare in riscossione il debito residuo. Restano fermi gli adempimenti conseguenti alle falsità rilevate.”
Parti appellate, nei cui confronti l'appello veniva ritualmente notificato, rimanevano contumaci.
Con provvedimento collegiale del 07.02.2025 il giudizio di gravame veniva assegnato a sentenza ex art. 190 c.p.c.
Nel merito l'appello proposto va rigettato, con integrale conferma della sentenza gravata.
Parte appellante ha contestato al Giudice di prime cure l'erroneo accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'attore, avendo quest'ultimo ritenuto operante il termine di prescrizione quinquennale.
Ritiene l'odierna Corte, infatti, che non colga nel segno la contestazione della parte appellante la quale ha evidenziato come, nel caso di specie, assuma rilievo l'art. 20 comma 6 del D. Lgs. 112/1999, come modificato dall'art. 1 comma 683, L. n.
190/2014, reputando tale disposizione applicabile a tutti i tipi di credito (e non esclusivamente a quelli tributari), sicchè, a parere dell'appellante, il richiamo al termine ordinario di prescrizione non possa ritenersi limitato al rapporto tra l'Ente impositore e l' , esplicando la norma i suoi effetti anche nei Controparte_5
confronti dei debitori, verso i quali è diretta l'azione di riscossione.
Analogamente parte appellante ha richiamato anche quanto statuito con la Legge di bilancio 2019, ove l'art. 1 comma 197 della legge n. 145/2018, che nel disciplinare gli effetti sulla riscossione del nuovo istituto di definizione dei carichi pregressi (c.d. "saldo e stralcio") introdotto nei precedenti commi 184 e seguenti, fa riferimento alla prescrizione decennale in relazione all'attività di riscossione.
Tale ricostruzione di parte appellante va disattesa.
Con riferimento all'invocata prescrizione decennale, mutuata dall'art. 20, comma 6, del D.Lgs. 112/1999, modificato dall'art. 1, comma 683, L. n. 190/2014, proprio la
Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza citata dallo stesso appellante n.
23397/2016 ha affermato: “Il suddetto art. 20 va letto all'interno del d.lgs. n. 112 del
1999 (e non all'interno della legge n. 190 del 2014) che è il decreto attuativo della legge di delega n. 337 del 1998 dedicato ai rapporti tra ente impositore ed agente della riscossione, che contiene un complessivo riordino della disciplina della riscossione mediante ruoli, basato su una profonda revisione dei rapporti tra ente impositore e agente della riscossione […]. A questo può aggiungersi che, in ogni caso, l'art. 20, comma 6, […] , è inutilizzabile nella specie anche perché – pur nell'ambito della riscossione fiscale – si tratta di una norma che non ha alcuna attinenza ai rapporti tra contribuente e Ente impositore, riguardando – in modo emblematico – i rapporti tra ente impositore ed agente della riscossione come risulta evidente ove si consideri che il Capo II del d.lgs. n. 112 cit. contiene i “Principi generali dei diritti e degli obblighi del Concessionario” e la Sezione I di tale Capo (articoli da 17 a 21) disciplina i
“Diritti del concessionario”, regolando il “Discarico per inesigibilità” all'art. 19 e la
“Procedura di discarico per inesigibilità e reiscrizione dei ruoli” all'art. 20. […] In sintesi, il suddetto riferimento alla prescrizione decennale, nell'art. 20 comma 6 cit., risulta effettuato sempre in ambito sostanziale e senza alcun possibile riferimento all'art. 2953 cod. civ., visto che pacificamente viene richiamato con riguardo alla attività amministrativa di riscossione – per la quale, in ambito fiscale, vale come regola generale, il termine ordinario della prescrizione – nell'ambito di una procedura
(di discarico per inesigibilità) del pari di natura pacificamente amministrativa”.
Inoltre, sempre la Suprema Corte, con ordinanza n. 840/2020, nel riprendere e condividere le medesime argomentazioni delle Sezioni Unite, ha avuto modo di precisare come “la procedura di discarico per inesigibilità di quote di imposta, di cui agli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112 del 1999, ha carattere meramente amministrativo e riguarda esclusivamente il rapporto giuridico di dare-avere intercorrente tra il concessionario e l'ente creditore, al fine di accertare se sussista o meno il diritto al rimborso (vedi: Corte di cassazione, SU 29 ottobre 2014, n. 22951; Corte Conti
Calabria Sez. giurisdiz. 7 marzo 2011, n. 150; Corte Conti Sicilia Sez. giurisdiz., 4 ottobre 2010, n. 2041)”.
Ne consegue che il termine ivi indicato trovi applicazione in relazione ai soli rapporti tra ente impositore e agente della riscossione, afferendo alla “procedura di discarico per inesigibilità” di cui agli art. 19 e ss. D. Lgs. 112/1999 [procedura che “ha carattere meramente amministrativo e riguarda esclusivamente il rapporto giuridico di dare- avere intercorrente tra il concessionario e l'ente creditore al fine di accertare se sussista o meno il diritto al rimborso” (vedi: Cass. S.U. 29 ottobre 2014, n. 22951;
Corte Conti Calabria Sez. giurisdiz. 7 marzo 2011, n. 150; Corte Conti Sicilia Sez. giurisdiz., 4 ottobre 2010, n. 2041)].
Pertanto, il richiamo al temine di prescrizione decennale, contenuto nell'art. 20, co. 6,
D. Lgs. 112/1999, appare inidoneo a mutare la generale disciplina della prescrizione e, in particolare, a modificare, nei confronti del contribuente, il termine di prescrizione proprio e specifico del credito sotteso (nel caso di specie pari, ex art. 28 della Legge n.
689/1981, al termine quinquennale).
La norma in esame, dunque, non inerisce allo “specifico termine di prescrizione previsto per azionare il credito” (v. Cass. n. 11814/2020, cit., e Cass. n. 25487/2023, cit.).
Da ciò ne scaturisce, sul presupposto che la disciplina della prescrizione è di stretta osservanza ed insuscettibile d'interpretazione analogica (vedi, ex multis da ultimo Cass.
n. 9589 del 2018) la sua inidoneità a determinare una trasformazione ex art. 2953 c.c. del termine prescrizionale considerato che la cartella esattoriale, pur avendo le caratteristiche di un titolo esecutivo, resta un atto amministrativo privo dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, sicchè la decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, mentre non determina alcun effetto processuale, con conseguente inapplicabilità della disposizione di cui all'art. 2953 cod. civ. ai fini della operatività della conversione del termine di prescrizione breve (quinquennale) in quello ordinario decennale.
Parimenti privo di pregio appare il richiamo per sostenere la prescrizione decennale nel caso in esame all'art. 1 comma 197 della legge 145/2018.
L'articolo 1, comma 197, della legge 145/2018, la "Legge di bilancio 2019", riguarda il monitoraggio del credito d'imposta previsto dai commi da 184 a 195.
Tale disposizione nel disciplinare gli effetti sulla riscossione del nuovo istituto di definizione dei carichi pregressi (c.d. "saldo e stralcio") introdotto nei precedenti commi 184 e segg., statuisce quanto segue: "Nell'ipotesi di mancata tempestiva produzione della documentazione a seguito della comunicazione di cui al comma 196, ovvero nei casi di irregolarità o omissioni costituenti falsità, non si determinano gli effetti di cui al comma 184 e al comma 185 e l'ente creditore, qualora sia già intervenuto il discarico automatico di cui all'articolo 3, comma 19, del decreto legge
23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018,
n. 136, procede, a seguito di segnalazione dell'agente della riscossione, nel termine di prescrizione decennale, a riaffidare in riscossione il debito residuo. Restano fermi gli adempimenti conseguenti alle falsità rilevate".
È evidente che anche tale disposizione concernente i debiti fiscali e previdenziali attiene ai rapporti tra ente creditore e agente della riscossione e al potere di riscossione soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c., senza avere alcuna attinenza ai rapporti tra contribuente ed Ente impositore.
Tale posizione è stata recentemente ribadita dalla Cassazione con la sentenza n. 15704 del 2021 (“la cartella esattoriale, divenuta inoppugnabile, in quanto decorso inutilmente il termine di impugnazione, non vale ai sensi dell'articolo 2953 del codice civile a trasformare la prescrizione in decennale. La cartella esattoriale non impugnata, in sostanza, è sì, atto interruttivo del credito, ma non novativo del suo titolo, al punto da fungere da giudicato e dunque da determinare un nuovo termine di prescrizione, ossia quello decennale, in sostituzione del termine proprio del credito portato dalla cartella. Questa regola vale anche nel caso in cui l'atto che costituisce dies a quo, anziché essere costituito dalla cartella esattoriale, è costituito dal ruolo, che pur essendo titolo esecutivo, non è idoneo a comportare una novazione del credito, trasformandolo in uno avente la sua fonte in un titolo esecutivo. I crediti iscritti a ruolo, infatti, conservano la loro natura, e il ruolo stesso costituisce semmai un mezzo, un atto della procedura di riscossione, non contenendo accertamento di un diritto nuovo rispetto a quello oggetto di tutela mediante riscossione coattiva.”).
Nel caso di specie, opera, pertanto, il termine quinquennale ex art. 28 della Legge n.
689/1981.
La sentenza di primo grado va, pertanto, confermata.
2. SPESE DI LITE
Nulla sulle spese di lite attesa la contumacia delle parti appellate.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio di appello iscritto al n. 690/2019 R.G., instaurato da
(P.IVA. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del suo l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Edoardo Morroni del foro di
Siena (Pec: Email_1
-appellante- nei confronti di
(P.IVA. Controparte_1
), in persona del suo l.r.p.t. P.IVA_2
-appellato contumace-
Controparte_2
(C.F. ), in persona del suo l.r.p.t. P.IVA_3
-appellato contumace- avverso la sentenza del Tribunale di Palmi del n. 554/2019, pubblicata in data
07.06.2019, emessa a definizione del proc. n. 91/2019 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza gravata;
2. nulla sulle spese di lite attesa la contumacia di parte appellata.
Attesta, ai fini di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Reggio Calabria, nella Camera di Consiglio del 13.05.2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott.ssa Ivana Acacia dott.ssa Patrizia Morabito