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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/06/2025, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 18935/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott.Chantal Dameglio Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18935/2024 promossa da:
e entrambi elettivamente domiciliati in Parte_1 Parte_2 presso lo studio dell'avv. FAVRO LORENZO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in GIAVENO il 01/10/2016.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di GIAVENO (TO) (atto n. 23 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016).
Dal matrimonio è nato un figlio: nato a [...] in data [...]. Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 30/10/2018.
Con ricorso depositato il 01/08/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza;
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri Parte_1 Parte_2 dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune GIAVENO (TO) di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA in via condivisa il figlio minore secondo le seguenti modalità: (a) il figlio Persona_1 minore manterrà la propria collocazione prevalente presso la residenza della madre Persona_1 in Giaveno (TO), Via Tenente Tonda n. 2; (b) relativamente al diritto di visita del genitore non collocatario;
- il padre potrà tenere con sé il figlio minore a week end alternati, dalle ore 9,00 del Persona_1 sabato, quando lo preleverà dall'abitazione materna, al lunedì mattina quando provvederà ad accompagnarlo all'entrata a scuola;
- il padre potrà altresì tenere con sé il figlio minore per due sere a settimana dalle Persona_1 ore 18,00 sino al mattino successivo quando lo accompagnerà all'ingresso a scuola. I suddetti giorni infrasettimanali in cui il padre potrà tenere con sé il figlio saranno preventivamente concordati tra i genitori e in mancanza di accordo sono determinati sin d'ora nelle giornate del martedì e del giovedì;
- in casi particolari, quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, weekend al mare o vacanze, e sempre previo accordo tra i genitori, il padre potrà tenere presso di sé il figlio per Persona_1 ulteriori pernotti oltre a quelli precedentemente stabiliti;
- in caso di impossibilità momentanea di uno dei genitori ad occuparsi del minore, quest'ultimo dovrà chiedere, in via preferenziale e non tassativa, la disponibilità dell'altro genitore a tenere con sé il minore;
- il padre potrà tenere con sé il figlio minore per metà vacanze natalizie, alternativamente dal 23 dicembre al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- in ogni caso il minore trascorrerà, ad anni alterni, la Vigilia di Natale con un genitore e il giorno di
Santo Stefano con l'altro; - il giorno di Natale il minore trascorrerà ad anni alterni il pranzo con un genitore e la cena con l'altro genitore. I genitori potranno in ogni caso concordare diversi periodi di permanenza in ragione delle rispettive esigenze lavorative;
- il padre potrà tenere con sé il figlio minore per metà vacanze pasquali, alternativamente dall'inizio del periodo di vacanza sino alle ore 19,00 della giornata di Pasqua oppure dalle ore 19,00 della giornata di Pasqua sino al termine delle vacanze pasquali;
- in ogni caso il minore trascorrerà il pranzo di Pasqua con un genitore e la cena con l'altro, alternandosi ogni anno;
- i ponti corrispondenti alle vacanze scolastiche saranno trascorsi con il minore in modo alternato con il padre o con la madre;
- all'occasione delle vacanze estive, il padre potrà tenere con sé il figlio minore per Persona_1 un periodo di due settimane, anche non consecutive, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ciascun anno;
- il minore , qualora vi sia il consenso di entrambi i genitori, trascorrerà il giorno del Persona_1 suo compleanno con entrambi i genitori;
nel caso in cui entrambi i genitori non dovessero acconsentire a tale gestione del giorno del compleanno, un genitore lo terrà con sé per il pranzo e l'altro genitore lo terrà con sé dalle ore 17,00 alle ore 21,30 della giornata del compleanno;
4. disporre che il sig. provvederà alla corresponsione in favore della sig.ra Parte_1 Parte_2 dell'importo mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore ER
, da versarsi entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese;
[...]
DÀ ATTO che l'Assegno Unico sarà goduto interamente dalla sig.ra e il sig. si Parte_2 Pt_1 impegnerà a porre in essere tutti gli adempimenti necessari affinché la madre benefici di tale erogazione.
DISPONE che le spese straordinarie extra assegno così come previste dal Protocollo adottato dal
Tribunale di Torino del 15/03/2016, preventivamente concordate o necessitate e comunque successivamente documentate, siano a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23.05.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott.Chantal Dameglio Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18935/2024 promossa da:
e entrambi elettivamente domiciliati in Parte_1 Parte_2 presso lo studio dell'avv. FAVRO LORENZO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in GIAVENO il 01/10/2016.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di GIAVENO (TO) (atto n. 23 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016).
Dal matrimonio è nato un figlio: nato a [...] in data [...]. Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 30/10/2018.
Con ricorso depositato il 01/08/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza;
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri Parte_1 Parte_2 dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune GIAVENO (TO) di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA in via condivisa il figlio minore secondo le seguenti modalità: (a) il figlio Persona_1 minore manterrà la propria collocazione prevalente presso la residenza della madre Persona_1 in Giaveno (TO), Via Tenente Tonda n. 2; (b) relativamente al diritto di visita del genitore non collocatario;
- il padre potrà tenere con sé il figlio minore a week end alternati, dalle ore 9,00 del Persona_1 sabato, quando lo preleverà dall'abitazione materna, al lunedì mattina quando provvederà ad accompagnarlo all'entrata a scuola;
- il padre potrà altresì tenere con sé il figlio minore per due sere a settimana dalle Persona_1 ore 18,00 sino al mattino successivo quando lo accompagnerà all'ingresso a scuola. I suddetti giorni infrasettimanali in cui il padre potrà tenere con sé il figlio saranno preventivamente concordati tra i genitori e in mancanza di accordo sono determinati sin d'ora nelle giornate del martedì e del giovedì;
- in casi particolari, quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, weekend al mare o vacanze, e sempre previo accordo tra i genitori, il padre potrà tenere presso di sé il figlio per Persona_1 ulteriori pernotti oltre a quelli precedentemente stabiliti;
- in caso di impossibilità momentanea di uno dei genitori ad occuparsi del minore, quest'ultimo dovrà chiedere, in via preferenziale e non tassativa, la disponibilità dell'altro genitore a tenere con sé il minore;
- il padre potrà tenere con sé il figlio minore per metà vacanze natalizie, alternativamente dal 23 dicembre al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- in ogni caso il minore trascorrerà, ad anni alterni, la Vigilia di Natale con un genitore e il giorno di
Santo Stefano con l'altro; - il giorno di Natale il minore trascorrerà ad anni alterni il pranzo con un genitore e la cena con l'altro genitore. I genitori potranno in ogni caso concordare diversi periodi di permanenza in ragione delle rispettive esigenze lavorative;
- il padre potrà tenere con sé il figlio minore per metà vacanze pasquali, alternativamente dall'inizio del periodo di vacanza sino alle ore 19,00 della giornata di Pasqua oppure dalle ore 19,00 della giornata di Pasqua sino al termine delle vacanze pasquali;
- in ogni caso il minore trascorrerà il pranzo di Pasqua con un genitore e la cena con l'altro, alternandosi ogni anno;
- i ponti corrispondenti alle vacanze scolastiche saranno trascorsi con il minore in modo alternato con il padre o con la madre;
- all'occasione delle vacanze estive, il padre potrà tenere con sé il figlio minore per Persona_1 un periodo di due settimane, anche non consecutive, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ciascun anno;
- il minore , qualora vi sia il consenso di entrambi i genitori, trascorrerà il giorno del Persona_1 suo compleanno con entrambi i genitori;
nel caso in cui entrambi i genitori non dovessero acconsentire a tale gestione del giorno del compleanno, un genitore lo terrà con sé per il pranzo e l'altro genitore lo terrà con sé dalle ore 17,00 alle ore 21,30 della giornata del compleanno;
4. disporre che il sig. provvederà alla corresponsione in favore della sig.ra Parte_1 Parte_2 dell'importo mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore ER
, da versarsi entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese;
[...]
DÀ ATTO che l'Assegno Unico sarà goduto interamente dalla sig.ra e il sig. si Parte_2 Pt_1 impegnerà a porre in essere tutti gli adempimenti necessari affinché la madre benefici di tale erogazione.
DISPONE che le spese straordinarie extra assegno così come previste dal Protocollo adottato dal
Tribunale di Torino del 15/03/2016, preventivamente concordate o necessitate e comunque successivamente documentate, siano a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23.05.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.