Sentenza 29 gennaio 1973
Massime • 3
Gli interessi moratori, previsti dalla legge 26 gennaio 1961 n 29 (interpretata dalla legge 28 marzo 1962 n 147), sono dovuti, con decorso dalla entrata in vigore della legge n 29, sull'imposta complementare di successione anche rispetto a rapporti tributari sorti prima della entrata in vigore di detta legge e dal giorno in cui risulti dovuto il tributo principale (per l'imposta di successione, entro sei mesi dalla morte del de cuius). ( V 655/72, mass n 356715; 441/72, mass n 356367).*
In tema di irretroattivita delle leggi, la legge sopravvenuta deve essere comunque applicata quando il rapporto giuridico disciplinato, sebbene sorto anteriormente, non abbia ancora esaurito i suoi effetti e purche la norma innovatrice non sia diretta a regolare il fatto o l'atto generatore del rapporto ma gli effetti di esso. ( V 1885/70, mass n 347886).*
Il soggetto passivo del tributo non solo ha l'Obbligo di dichiarare il valore effettivo dei beni caduti nella successione, ma anche quello di provvedere a tale adempimento nei termini stabiliti per la denuncia di successione.*
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/01/1973, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 1973 |
Testo completo
Gli interessi moratori, previsti dalla legge 26 gennaio 1961 n 29 (interpretata dalla legge 28 marzo 1962 n 147), sono dovuti, con decorso dalla entrata in vigore della legge n 29, sull'imposta complementare di successione anche rispetto a rapporti tributari sorti prima della entrata in vigore di detta legge e dal giorno in cui risulti dovuto il tributo principale (per l'imposta di successione, entro sei mesi dalla morte del de cuius). ( V 655/72, mass n 356715; 441/72, mass n 356367).*