TRIB
Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 57688/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DICIOTTESIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Silvia Albano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 57688 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2023 vertente:
TRA
, nata a [...] il [...] (CF: Parte_1
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti GIOVANNI C.F._1
CARLUCCI (CF: ) ed EMANUELA YOVANIDIS (CF: C.F._2
; C.F._3
- ricorrente - E Controparte_1
, con il
[...] patrocinio ex lege dell'Avvocatura Generale dello Stato, con elezione di domicilio ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
- resistente–
OGGETTO: rilascio visto per ricongiungimento familiare
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato telematicamente il 16.12.2023 la SI.ra ha Parte_1 impugnato il provvedimento con cui l' ad aveva Controparte_1 CP_1 rigettato la richiesta di rilascio di un visto per ricongiungimento familiare in favore della madre, SI.ra , nata a [...] il [...]. Parte_2
Esponeva la ricorrente che tale diniego, fondato sul fatto che in Pakistan erano presenti altri figli della donna, non teneva in considerazione che gli stessi non convivevano con la madre e versavano in condizioni di assoluta indigenza, pertanto non erano nelle condizioni di prendersi cura di lei;
che, al contrario, la ricorrente era in grado di provvedere alle eSIenze economiche non solo della madre ma anche dei fratelli, a cui inviava rimesse di denaro;
per tali ragioni la presenza di altri figli nel paese d'origine non costituiva una causa ostativa al rilascio del visto. La ricorrente chiedeva dunque di annullare il provvedimento impugnato e di ordinare all' in Pakistan il rilascio in favore della SI.ra Controparte_1 Pt_2 di un visto d'ingresso per ricongiungimento familiare.
[...]
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
*** L'art.29 comma 1 del d.lgs. 286/1998 stabilisce che lo straniero può chiedere il ricongiungimento familiare per i genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute. L'odierna ricorrente ha richiesto, in data 03/06/2022, il visto d'ingresso per ricongiungimento familiare con la madre, SI.ra , nata in [...] il Parte_2 01/01/1959; nel caso di specie è necessaria, dunque, l'integrazione dell'elemento della vivenza a carico, oltre che dell'assenza di altri figli nel paese d'origine o di residenza del genitore. Ebbene, non si può ritenere che la valutazione effettuata dall' sia stata CP_1 illegittima o irragionevole;
in quella sede, infatti, la ricorrente aveva fornito documentazione attestante la presenza di cinque figli nel paese d'origine e a fronte della richiesta, contenuta nel preavviso di rigetto ex art. 10 bis L.241/90, di
“spiegare perché gli altri suoi figli non possano prendersi cura di lei”, la SI.ra non aveva presentato controdeduzioni, come anche affermato nel ricorso Pt_2
(cfr. pag. 1).
Allo stesso modo non si ritiene che la documentazione depositata nel presente giudizio sia idonea a dimostrare la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 29 comma 1 lett. d) D.lgs. 286/98 ai fini del ricongiungimento con genitore infrasessantacinquenne.
Sebbene sia stata prodotta copia di alcune rimesse di denaro effettuate dalla ricorrente in favore della madre, quest'ultima risulta avere in Pakistan altri cinque figli, circostanza che esclude la sussistenza di uno dei presupposti richiesti dalla norma per il ricongiungimento con il genitore infrasessantacinquenne;
peraltro, rispetto alla situazione dei figli presenti in Pakistan sono stati depositati solo degli affidavit nei quali, a differenza di quanto affermato nel ricorso, gli stessi non hanno dato atto né di una personale condizione di indigenza né di fare affidamento sulle rimesse della sorella residente in , ma si sono limitati a dichiarare di non avere CP_1 obiezioni al trasferimento della madre in e che la sorella provvedeva al suo CP_1 sostentamento.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale:
-rigetta il ricorso;
-dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, il 07/01/2025
LA GIUDICE
Silvia Albano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DICIOTTESIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Silvia Albano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 57688 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2023 vertente:
TRA
, nata a [...] il [...] (CF: Parte_1
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti GIOVANNI C.F._1
CARLUCCI (CF: ) ed EMANUELA YOVANIDIS (CF: C.F._2
; C.F._3
- ricorrente - E Controparte_1
, con il
[...] patrocinio ex lege dell'Avvocatura Generale dello Stato, con elezione di domicilio ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
- resistente–
OGGETTO: rilascio visto per ricongiungimento familiare
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato telematicamente il 16.12.2023 la SI.ra ha Parte_1 impugnato il provvedimento con cui l' ad aveva Controparte_1 CP_1 rigettato la richiesta di rilascio di un visto per ricongiungimento familiare in favore della madre, SI.ra , nata a [...] il [...]. Parte_2
Esponeva la ricorrente che tale diniego, fondato sul fatto che in Pakistan erano presenti altri figli della donna, non teneva in considerazione che gli stessi non convivevano con la madre e versavano in condizioni di assoluta indigenza, pertanto non erano nelle condizioni di prendersi cura di lei;
che, al contrario, la ricorrente era in grado di provvedere alle eSIenze economiche non solo della madre ma anche dei fratelli, a cui inviava rimesse di denaro;
per tali ragioni la presenza di altri figli nel paese d'origine non costituiva una causa ostativa al rilascio del visto. La ricorrente chiedeva dunque di annullare il provvedimento impugnato e di ordinare all' in Pakistan il rilascio in favore della SI.ra Controparte_1 Pt_2 di un visto d'ingresso per ricongiungimento familiare.
[...]
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
*** L'art.29 comma 1 del d.lgs. 286/1998 stabilisce che lo straniero può chiedere il ricongiungimento familiare per i genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute. L'odierna ricorrente ha richiesto, in data 03/06/2022, il visto d'ingresso per ricongiungimento familiare con la madre, SI.ra , nata in [...] il Parte_2 01/01/1959; nel caso di specie è necessaria, dunque, l'integrazione dell'elemento della vivenza a carico, oltre che dell'assenza di altri figli nel paese d'origine o di residenza del genitore. Ebbene, non si può ritenere che la valutazione effettuata dall' sia stata CP_1 illegittima o irragionevole;
in quella sede, infatti, la ricorrente aveva fornito documentazione attestante la presenza di cinque figli nel paese d'origine e a fronte della richiesta, contenuta nel preavviso di rigetto ex art. 10 bis L.241/90, di
“spiegare perché gli altri suoi figli non possano prendersi cura di lei”, la SI.ra non aveva presentato controdeduzioni, come anche affermato nel ricorso Pt_2
(cfr. pag. 1).
Allo stesso modo non si ritiene che la documentazione depositata nel presente giudizio sia idonea a dimostrare la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 29 comma 1 lett. d) D.lgs. 286/98 ai fini del ricongiungimento con genitore infrasessantacinquenne.
Sebbene sia stata prodotta copia di alcune rimesse di denaro effettuate dalla ricorrente in favore della madre, quest'ultima risulta avere in Pakistan altri cinque figli, circostanza che esclude la sussistenza di uno dei presupposti richiesti dalla norma per il ricongiungimento con il genitore infrasessantacinquenne;
peraltro, rispetto alla situazione dei figli presenti in Pakistan sono stati depositati solo degli affidavit nei quali, a differenza di quanto affermato nel ricorso, gli stessi non hanno dato atto né di una personale condizione di indigenza né di fare affidamento sulle rimesse della sorella residente in , ma si sono limitati a dichiarare di non avere CP_1 obiezioni al trasferimento della madre in e che la sorella provvedeva al suo CP_1 sostentamento.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale:
-rigetta il ricorso;
-dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, il 07/01/2025
LA GIUDICE
Silvia Albano