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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 08/07/2025, n. 1520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1520 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza del 08.07.2025, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, lette le note di udienza depositate dalle parti, all'esito della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al 4747/2024 R.G. Previdenza cui è “riunito” il fascicolo ATP recante il nr. 530/2023
R.g, avente ad oggetto: giudizio di merito successivo ad atp
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall' avv. Fuschino Pasquale ed elettivamente domiciliata come in atti
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Del Sordo ed CP_1 elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/07/2024, ai sensi dell'art. 445 bis 6° comma c.p.c., la parte ricorrente, dopo aver contestato le conclusioni del ctu, dott. , nell'ambito del Persona_1 procedimento a.t.p. nr. 530/2023 R.g. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità dell'espletata consulenza tecnica, essendo stato riconosciuto soggetto non avente diritto alla prestazione richiesta.
Ha chiesto, pertanto, la rinnovazione delle operazioni peritali per accertare la sussistenza del requisito CP_ sanitario con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 22.10.2021, con condanna dell'
Pag. 1 di 5 a corrispondere le relative provvidenze economiche. Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari da attribuirsi al procuratore di parte ricorrente CP_
Regolare la notifica, si è costituito l' il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per mancata specificità delle contestazioni e comunque il rigetto nel merito per l'infondatezza in fatto e in diritto. Il tutto con vittoria di spese.
Disposta la trattazione scritta, ritenuta non necessaria la rinnovazione delle operazioni peritali alla luce delle contestazioni contenute nell'atto di opposizione, la causa viene decisa in data odierna, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La decisione è avvenuta mediante il deposito di note di trattazione scritta depositate in conformità al dettato normativo, consultabili dal fascicolo telematico.
Preliminarmente, si osserva che, ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie il deposito della ctu è stato comunicato in data 18.06.2024 e la dichiarazione è stata depositata il 26.06.2024, per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato in data 15.07.2024 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Va, poi, rilevato che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto. Attesa la specificità dei motivi di contestazione, il ricorso è ammissibile contrariamente a quanto sostenuto CP_ dall'
Venendo nel merito, la parte ricorrente ha contestato le conclusioni del ctu nominato nel giudizio di a.t.p. sottolineando che il quadro patologico presentato è di gravità tale da consentire la concessione dell'indennità di accompagnamento, ma al riguardo però non ha fornito valide argomentazioni scientifiche di segno contrario, limitandosi a dedurre che la perizia ha sottovalutato la gravità delle proprie
Pag. 2 di 5 patologie.
Tutto ciò in contrasto con la perizia svolta dal consulente tecnico in cui si valutano adeguatamente tutte le patologie da cui è affetta la parte ricorrente.
In particolare, la parte ricorrente ha dedotto che tutta la documentazione medica depositata in fase a.t.p. attesta con assoluta chiarezza e certezza la sussistenza del requisito sanitario.
In particolare, il certificato rilasciato dall'Azienda Ospedaliera Universitaria della Federico II del
05.04.2023 evidenzierebbe un quadro patologico molto grave, da cui emergerebbe la necessità di assistenza continua, in quanto non in grado di assolvere le comuni attività del vivere quotidiano.
A titolo di premessa, deve osservarsi che l'indennità di accompagnamento è una prestazione economica, erogata a domanda, a favore degli invalidi civili totali a causa di minorazioni fisiche o psichiche per i quali è stata accertata l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita, intendendosi, questi ultimi, “quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età che rendono il minorato, che non è in grado di compierle, bisognevole di assistenza (vestizione, nutrizione, igiene personale, espletamento dei bisogni fisiologici, spostamenti nell'ambiente domestico).
Nel caso di specie, il consulente del Tribunale, dopo un attento esame obiettivo, pur riconoscendo la ricorrente invalida al 100% in quanto affetta da “Obesità con complicanze artrosiche in esiti di intervento chirurgico di artroprotesi di ginocchio a sinistra a moderato impegno funzionale. Vasculopatia cerebrale cronica con iniziale declino cognitivo. Ipoacusia neurosensoriale bilaterale. Insufficienza venosa cronica agli arti inferiori. Broncopatia asmatiforme.
Ipertensione arteriosa”, non ha ritenuto il quadro patologico sufficiente ad integrare i requisiti necessari per le prestazioni sanitarie richieste.
Dall'esame obiettivo il ctu non ha riscontrato l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore né l'impossibilità di svolgere in maniera autonoma gli atti della vita quotidiana.
Lo stesso, difatti, quanto all'apparato osteo-artro muscolare ha accertato: “si presenta su carrozzina ortopedica propria;
lieve ipercifosi dorsale del rachide;
cicatrice chirurgica a decorso longitudinale sulla faccia anteriore del ginocchio sinistro, continente;
assenza di ipotonotrofismo muscolare a carico dei quadricipiti femorali;
limitazione antalgica di 1/3 dei movimenti di flessione delle articolazioni delle anche;
atteggiamento in semi-flessione del ginocchio destro con riduzione antalgica di oltre la metà dei movimenti per riferito dolore;
limitazione antalgica di 1/3 dei movimenti di flessione dell'articolazione del ginocchio a sinistra;
i rapporti articolari dei restanti segmenti ossei risultano nella norma e la mobilizzazione delle articolazioni evidenzia una escursione fisiologica in assenza di dolore;
stazione eretta e passaggi posturali difficoltosi con asserita necessità di appoggio all'esaminatore; la deambulazione avviene a marcia lenta con asserita necessità di appoggio all'esaminatore per assenza di ausili ortopedici per la deambulazione (cfr. perizia in atti).
Tale giudizio è stato confermato anche nelle considerazioni medico legale, infatti, il Dott. Per_1 ha evidenziato che la IG.ra è in grado di camminare con l'ausilio di un doppio appoggio e tutore Pt_1 ortopedico, senza necessità di carrozzina né di accompagnatore fisso. Altresì, non risulta compromessa
Pag. 3 di 5 in modo grave l'autonomia motoria e non emergono elementi clinici che giustificano l'obbligo di assistenza continua per gli spostamenti.
Nessun rilievo significativo neanche per quanto concerne l'apparato neurologico. Invero, il consulente del Tribunale ha evidenziato che: “la perizianda si è presentata cosciente, orientata nel tempo e nello spazio, nei confronti della propria persona e della situazione di esame, pur con un lieve rallentamento ideo-motorio; la mimica, lo sguardo, il tono della voce e le modalità espositive sono risultate in assetto con una personalità depressa;
eloquio spontaneo rado;
lo stile comunicativo è apparso consono al suo grado di cultura e l'esposizione è risultata povera di emotività nei confronti dell'ambente circostante;
non sono emerse alterazioni a carico delle senso-percezioni; il pensiero ha presentato nessi logici conservati;
non sono emerse alterazioni formali e deliranti dell'ideazione e i contenuti sono risultati sempre pertinenti al contesto del discorso;
affettivamente è apparsa orientata verso il polo della depressione;
di fronte a temi fortemente impegnativi a livello emotivo, la perizianda ha manifestato una crisi di pianto;
non sono state riferite turbe del ritmo veglia- sonno” (cfr. perizia in atti).
Anche, in questo caso, dall'esame obiettivo il ctu non ha accertato una minorazione fisica, psichica, di relazione o di integrazione tale da determinare svantaggio sociale o emarginazione.
Ad ogni modo, va rilevato che il richiamato certificato del 05.04.2023 è precedente rispetto all'accesso peritale del 24.06.2023; per tale ragione, lo stesso deve ritenersi superato dall'approfondito esame obiettivo condotto dal consulente del Tribunale.
Preme precisare, che il CTU ai fini di un equo e corretto inquadramento medico-legale della fattispecie, ha ritenuto necessario richiedere alla IG.ra ulteriori esami: esame radiografico del bacino, Pt_1 anche e ginocchia esame ecocolordoppler artero-venoso degli arti inferiori e una consulenza chirurgica vascolare da eseguire presso strutture dell'ASL . Al riguardo, il dott. , nella propria relazione peritale, ha CP_2 Per_2 espressamente rilevato che la parte ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione sanitaria relativa agli accertamenti clinici.
Deve inoltre evidenziarsi che appare infondata la doglianza circa la mancata somministrazione del test cd. “Scala di Tinetti”.
Invero, premesso che la necessità della somministrazione dello stesso resta demandata alla valutazione del ctu, connessa a sua volta alle evidenze dell'esame obiettivo, deve evidenziarsi che comunque esso si risolve nella richiesta al paziente di effettuare dati movimenti e si presta, perciò, a delle probabili forzature.
Ed infatti, pur riconoscendo la loro validità, i test suddetti risentono necessariamente ed in parte di un fattore non eliminabile di discrezionalità della persona nella risposta.
Tali scale di valutazione, pertanto, non possono da sole essere poste alla base del giudizio medico – legale, rappresentando un ausilio in favore del ctu ma non potendo surrogare l'esame clinico sulla base della documentazione medica a disposizione, né l'esame obiettivo svolto dallo stesso Ctu nel corso della visita.
Del resto, non può non evidenziarsi come nel compito affidato dal giudice al consulente tecnico
Pag. 4 di 5 d'ufficio rivesta un ruolo fondamentale l'esame obiettivo sulla persona del periziando.
In definitiva, vanno ritenute prevalenti e decisive le considerazioni del ctu che ha concluso, correttamente, per il mancato riconoscimento del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento.
In conclusione, alla luce delle censure sollevate dalla parte ricorrente, non si ritiene di dover rinnovare, come richiesto, la consulenza tecnica medico-legale.
La stessa è priva di qualsiasi contraddizioni e può essere fatta propria dallo scrivente magistrato.
Per tutte le ragioni suesposte, l'opposizione deve essere rigettata e va dichiarata soggetto Parte_1 non avente diritto all'indennità di accompagnamento.
Le spese del giudizio a.t.p. e del presente giudizio di opposizione sono irripetibili atteso il deposito di rituale dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese della consulenza medico-legale, separatamente liquidate con decreto, sono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa
Maria Viola, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione respinta, così provvede:
1)rigetta il ricorso in opposizione e dichiara insussistente in capo alla parte ricorrente il Parte_1 requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento;
2) dichiara irripetibili le spese del giudizio a.t.p. e del presente giudizio di opposizione;
CP_
3) pone le spese della ctu redatta in fase atp, separatamente liquidate con decreto, a carico dell'
SI COMUNICHI.
Nola, 08.07.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
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