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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 04/07/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Presidente
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. 1156/2024 R.G introdotto con ricorso depositato in data 05/08/2024 da
, nato il [...] a [...], C.F.: Parte_1
residente a [...], C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Sabrina De Matteis del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTE
CONTRO
, C.F. , nata il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
Benedetto del Tronto (AP) ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Pierantozzi del Foro di Ascoli Piceno
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 05/09/2024 ha dichiarato “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: omologa separazione personale coniugi
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da accordo sottoscritto tra i coniugi datato
03/04/2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/08/2024 sulla premessa Parte_1
che:
- in data 11/11/2020, in San Benedetto del Tronto (AP), aveva contratto matrimonio civile con la sig.ra C.F. , nata il [...] a Controparte_1 C.F._2
San Benedetto del Tronto (AP), scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni (atto trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2020 al Numero 27 Parte 1 Serie deleg. 1);
- i coniugi avevano fissato la residenza coniugale presso l'immobile sito in Via dei
Mille n° 18 di San Benedetto del Tronto, di cui la IGa è nuda Controparte_1
proprietaria ed il IG è titolare del diritto di usufrutto vitalizio, Parte_1
come da Atto Pubblico di compravendita Notaio stipulato in data Persona_1
11.11.2021, Repertorio n.
5.745 Raccolta 4.261, Registrato in San Benedetto del
Tronto il 15.11.2021 – n. 4089/IT.
Il predetto appartamento ad uso civile abitazione, sito in Via dei Mille n° 18 di San
Benedetto del Tronto, posto al piano primo, distinto con il numero interno 2 della scala
“B”, è censito nel Catasto Fabbricati del Comune di San Benedetto del Tronto al foglio
25, particella 492, subalterno 13, categoria A/2, classe 5, consistenza 5 vani;
il locale garage, di pertinenza del sopra descritto appartamento, posto al piano seminterrato, avente accesso dal civico 20 di Via dei Mille di San Benedetto del Tronto, è censito nel Catasto Fabbricati del Comune di San Benedetto del Tronto al foglio 25, particella
492, subalterno 10, categoria C/6, classe 5.
- Contestualmente al Rogito notarile per l'acquisto dell'immobile sopra descritto, veniva stipulato dai coniugi un contratto di mutuo fondiario ipotecario (Notaio
[...]
Repertorio n.
5.746 Raccolta 4.262 Registrato in San Benedetto del Tronto Per_1
il 15.11.2021 – n. 4090/IT), che si allega come Documento sub 4. D)Dalla unione dei ricorrenti non sono nati figli.
- I IGi e sono economicamente indipendenti ed Parte_1 Controparte_1
autosufficienti. Il IG è dipendente della Parte_1 Controparte_2
con sede in Via della Repubblica n° 24 di Ascoli Piceno.
[...]
- A causa di sopravvenute circostanze e incomprensioni, è inevitabilmente venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi e conseguentemente la convivenza è divenuta di impossibile prosecuzione.
Tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di pronunciare sentenza di separazione personale dei coniugi, alle condizioni indicate nel ricorso.
Con decreto del 02/09/2024 il Presidente del Tribunale designava Giudice relatore la
Dott.ssa Rita De Angelis e fissava per la trattazione della causa dinanzi ad essa l'udienza del 06/03/2025.
La resistente, costituitasi in giudizio, non si opponeva all'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, ma chiedeva essa fosse pronunciata a condizioni diverse rispetto a quelle indicate dalla controparte nel ricorso.
Depositate le memorie ex art. 473bis.17 c.p.c., all'udienza del 06/03/2025 il GI formulava una proposta transattiva alle parti, presenti personalmente;
non assegnava la casa coniugale in assenza di figli minori, disabili o economicamente non autosufficienti della coppia e rinviava la causa all'udienza del giorno 08/04/2025; in quella sede, i coniugi davano atto di aver raggiunto un accordo per il cui perfezionamento necessitavano di un termine di circa due mesi, in quanto avente ad oggetto trasferimenti immobiliari tra le parti. Di conseguenza, il G.I. rinviava la causa all'udienza del 26/06/2025, disponendone la sostituzione mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
In data 17/06/2025 la difesa di parte ricorrente depositava l'accordo sottoscritto dai coniugi in data 03/04/2025, ove le parti chiedevano che venisse emessa sentenza d separazione tra essi ricorrenti alle seguenti condizioni:
PREMESSO CHE
A)Il IG il 5.08.2024 instaurava dinanzi al Tribunale di Ascoli Parte_1
Piceno giudizio per la separazione giudiziale dei coniugi – procedimento contraddistinto dal NRG 1156/2024 e il Presidente dell'intestato Ufficio Giudiziario,
Dott. Luigi Cirillo, nominava quale Giudice relatore la Dott.ssa Rita De Angelis;
per la comparizione delle parti dinanzi al Magistrato delegato veniva fissata l'udienza del
06.03.2025.
B) Il ricorso con il pedissequo provvedimento veniva notificato alla IGa
[...]
in data 18.09.2024 e la stessa si costituiva in giudizio il 03.02.2025. Nelle CP_1
more del predetto giudizio, i coniugi hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, che vengono qui di seguito riportate.
C) L'atto di acquisto dell'immobile adibito a casa coniugale sito in San Benedetto del
Tronto alla Via dei Mille n° 18 è stato stipulato con Rogito Notaio Persona_1
Repertorio n. 5.745 (Raccolta n. 4.261) in data 11 novembre 2021: Parte_1
ha acquistato per l'intero diritto di usufrutto vitalizio e ha acquistato Controparte_1
per l'intera nuda proprietà.
D) Il predetto appartamento ad uso civile abitazione, sito in Via dei Mille n° 18 di San
Benedetto del Tronto, posto al piano primo, distinto con il numero interno 2 della scala
“B”, è censito nel Catasto Fabbricati del Comune di San Benedetto del Tronto al foglio
25, particella 492, subalterno 13, categoria A/2, classe 5, consistenza 5 vani;
il locale garage, di pertinenza del sopra descritto appartamento, posto al piano seminterrato, avente accesso dal civico 20 di Via dei Mille di San Benedetto del Tronto, è censito nel
Catasto Fabbricati del Comune di San Benedetto del Tronto al foglio 25, particella 492, subalterno 10, categoria C/6, classe 5. E) In pari data – 11 novembre 2021 - è stato stipulato contratto di Mutuo
Fondiario/Ipotecario per Euro 106.221,57 (Rogito Notaio Repertorio n. Persona_1
5.746 Raccolta n. 4.262) con la Banca del Piceno Credito Cooperativo – Società
Cooperativa; in detto contratto parte mutuataria è e Schiavoni Parte_1
Catia è stata indicata come “Parte Terza Datrice di Ipoteca”.
F) Il IG , nato il [...] in [...], C.F.: Parte_1
nazionalità italiana, è quindi titolare del diritto di usufrutto C.F._1
vitalizio costituito sull'immobile sito in Via dei Mille n° 18 di San Benedetto del Tronto, sopra meglio descritto, e di cui la IGa è nuda proprietaria, in virtù di Controparte_1
atto pubblico Notaio Repertorio n° 5.745 (Raccolta n. 4.261) del 11 Persona_1
novembre 2021; il medesimo ha piena capacità legale e tutti i diritti Parte_1
necessari per disporre della rinuncia al diritto di usufrutto sull'immobile sopracitato in favore di e, pertanto, dichiara di impegnarsi a rinunciare in modo Controparte_1
irrevocabile e senza termini e/o condizioni al diritto di usufrutto sopra menzionato. Detta rinuncia è fatta liberamente e consapevolmente senza alcuna costrizione o pressione. La IGa si impegna e promette di acquisire il diritto di usufrutto vitalizio Controparte_1
insistente sull'immobile, di cui è attualmente titolare . Parte_1
Tanto premesso, i IGi e come sopra Parte_1 Controparte_1
generalizzati, convengono e stipulano quanto di seguito
1) La premessa, unitamente agli atti e ai documenti ivi richiamati anche se non materialmente allegati, costituisce parte integrante e sostanziale della presente scrittura ed ha valore di patto aggiunto.
2) Il IG si impegna a rinunciare al proprio diritto di usufrutto Parte_1
vitalizio sull'immobile sito in Via dei Mille n° 18 di San Benedetto del Tronto e sulla relativa pertinenza, immobile sopra meglio descritto, e la IGa per Controparte_1
detta rinuncia al diritto di usufrutto da parte di ed acquisizione da Parte_1
parte della stessa di tale diritto reale di godimento, si impegna a versare al medesimo la somma di Euro 110.000,00 (Euro centodiecimila/00) e ad estinguere il mutuo fondiario contratto con l'Istituto di Credito Banca del Piceno Credito Cooperativo – Società
Cooperativa per l'acquisto dell'immobile ed intestato a e il cui Parte_1
capitale residuo ad oggi è di circa Euro 84.000,00.
3) Il IG , come da accordi, ha pagato l'ultima rata di mutuo nel mese Parte_1
di marzo 2025; da aprile 2025 le rate di mutuo verranno versate dalla Controparte_1
fino a quando la stessa non provvederà alla estinzione del mutuo, che dovrà avvenire entro e non oltre il 31 maggio 2025 e comunque prima del rogito notarile per la rinuncia del diritto di usufrutto da parte del in favore della stessa Con il Pt_1 CP_1
presente accordo la libera il da ogni obbligo rispetto Controparte_1 Parte_1
al pagamento del mutuo;
se per una qualsiasi ragione la non dovesse rispettare CP_1
l'impegno assunto, il IG si rivarrà sulla stessa per il recupero Parte_1
forzoso delle somme eventualmente esborsate sempre per il pagamento delle rate di mutuo di cui è obbligato principale.
4) Gli effetti della rinuncia all'usufrutto da parte del in favore di Parte_1
, che lo acquisisce, a fronte della corresponsione da parte della stessa Controparte_1
della somma di Euro 110.000,00 (Euro centodiecimila//00) e Controparte_1
dell'estinzione del mutuo ipotecario da parte della stessa (con le modalità di cui al punto sub 3), si produrranno con la stipula del rogito notarile, che dovrà avvenire entro il 31 maggio 2025, altrimenti il presente accordo si dovrà intendere risolto e non produttivo di alcun effetto giuridico tra le parti. Fino alla stipula del rogito notarile il IG Pt_1
conserverà la titolarità del diritto di usufrutto, anche se dal giorno 3 aprile
[...]
2025, entro le ore 19:00, previa riconsegna di tutte le chiavi dell'immobile, si trasferirà altrove a causa dei rapporti estremamente conflittuali che si sono ingenerati nell'ambito familiare e che non permettono di proseguire la convivenza tra i coniugi. Il di Pt_1
impegna a presenziare alla stipula del rogito per la rinuncia al diritto di usufrutto in favore della e qualora per qualsiasi ragione il medesimo dovesse omettere di far CP_1
fronte agli impegni assunti (rilascio immobili ed arredi e sottoscrizione rogito notarile) la presente scrittura si intenderà risolta con obbligo del di rifondere alla Pt_1
tutte le somme versate in esecuzione del presente accordo. CP_1 5) Soltanto con la stipula dell'atto pubblico notarile, la IGa diventerà Controparte_1
piena proprietaria dell'immobile e della sua pertinenza e quindi piena ed esclusiva titolare dei diritti di utilizzo, godimento e disposizione. Le spese del rogito notarile e di tutte quelle che dovessero risultare necessarie, anche per le imposte, saranno poste a carico della IGa . Controparte_1
6) La presente scrittura, contenente contratto preliminare per la rinuncia al diritto di usufrutto, dovrà essere sottoscritta dalle parti entro il 03 aprile 2025 e contestualmente alla sottoscrizione e, nel contempo, al trasferimento del presso altra abitazione, Pt_1
la IGa corrisponderà a titolo di caparra confirmatoria in favore di Controparte_1
la somma di Euro 20.000,00 (Euro ventimila/00) tramite assegno Parte_1
circolare, mentre la rimanente somma pari ad Euro 90.000,00 (Euro novantamila//00) verrà corrisposta, sempre tramite assegno circolare, dalla al Controparte_1 Parte_1
dinanzi al Notaio al momento della stipula del rogito notarile.
[...]
7) A completamento dell'accordo, i coniugi hanno stabilito quanto di seguito:
-D porterà via dall'appartamento soltanto i propri abiti e gli effetti Parte_1
personali, il televisore presente nella propria camera, l'aspirapolvere e gli attrezzi da lavoro;
- tutto il resto oggi contenuto nell'immobile verrà lasciato nella piena disponibilità e proprietà della IGa Controparte_1
-la IGa – attualmente nuda proprietaria e in seguito con la stipula Controparte_1
dell'atto pubblico di cui sopra, piena proprietaria - senza alcuna recriminazione e/o contestazione ora e in futuro, si assumerà tutti i costi per i lavori del 110% eseguiti sulla palazzina di cui fa parte la casa coniugale, per gli ulteriori lavori straordinari e di manutenzione ordinaria eseguiti e da eseguirsi sull'immobile e sulla sua pertinenza e nessun costo o somma verrà addebitata e richiesta dalla al Controparte_1 Parte_1
;
[...]
-essendo entrambi i coniugi economicamente autosufficienti, gli stessi rinunciano reciprocamente alla richiesta di mantenimento;
concordemente i medesimi intendono rinunciare, come in effetti rinunciano, alla richiesta dell'assegno di mantenimento a seguito della separazione dei coniugi, così come rinunciano fin da ora alla richiesta di assegno divorzile: nessuna rivendicazione verrà avanzata in tal senso;
-al corretto ed esatto adempimento degli obblighi assunti i coniugi dichiarano di null'altro avere a pretendere reciprocamente dal punto di vista patrimoniale ed economico;
-il IG lascerà l'immobile entro le ore 19:00 del giorno 03 aprile Parte_1
2025 ed entro il mese di aprile 2025 la IGa dovrà volturare tutte le Controparte_1
utenze (attualmente intestate al a proprio nome;
ciò a patto e condizione Pt_1
che il sig. trasferirà altrove la propria residenza non potendosi, altrimenti, Pt_1
provvedere alla voltura delle utenze;
-la chiave Master della moto di proprietà del , chiave attualmente Parte_1
detenuta dalla dovrà essere riconsegnata al entro il giorno 03 CP_1 Pt_1
aprile 2025; La acconsente al di depositare la moto nel garage CP_1 Pt_1
dell'alloggio coniugale sino a quando quest'ultimo non troverà altra allocazione;
8) Qualsiasi modifica al presente contratto preliminare, sia nei suoi elementi essenziali che secondari che accidentali, sarà valida, efficace e vincolante tra le parti solo se avvenuta per iscritto e concordemente;
9) Il presente contratto preliminare costituisce la manifestazione integrale di tutte le intese intervenute tra le parti in merito al suo oggetto e, pertanto, supera ed annulla ogni altro eventuale precedente accordo.
10) Nel caso in cui, per qualunque motivo, una o più delle previsioni contenute nel presente contratto dovesse risultare affetta da nullità, il resto del contratto rimarrà perfettamente valido e dovrà essere interpretato come se tale/i clausola/e non fosse/ro mai stata/e apposta/e.
11) Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le parti fanno espresso riferimento a quanto previsto dal Codice Civile e dalle Leggi vigenti.
12) il sig. da una parte e la sig.ra dall'altra si Parte_1 Controparte_1
impegnano a rimettere e ad accettare, entro gg. 15 (quindici) dalla sottoscrizione della presente, le denunce – querele sporte a carico dell'altro coniuge;
13) Le spese legali, sia per il giudizio di separazione che per il presente contratto preliminare/accordo debbono intendersi interamente compensate tra le parti e i Legali delle parti dichiarano di rinunciare al vincolo della solidarietà per le rispettive competenze professionali;
i medesimi Legali sottoscrivono il presente accordo anche per conferma della sottoscrizione dei rispettivi Assistiti.
14) La presente scrittura si compone di n° 6 (sei) facciate e viene redatta in duplice copia.
Infine, con ordinanza emessa in data 26/06/2025, il Giudice relatore rimetteva la causa dinanzi al Collegio per la decisione, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c., trattandosi di conclusioni congiunte.
Osserva il Collegio preliminarmente che la domanda relativa alla separazione giudiziale va accolta, in quanto la convivenza tra i coniugi è divenuta intollerabile, come dimostra il contegno processuale ed extraprocessuale delle parti.
Le condizioni della separazione da ultimo concordate tra le parti appaiono idonee a tutelare i loro rispettivi interessi.
Le spese di lite, tenuto conto dell'accordo raggiunto in giudizio tra i coniugi, devono essere integralmente compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, così provvede:
1) omologa la separazione personale tra i coniugi ricorrenti alle condizioni concordate dalle parti nel documento scritto datato 03/04/2025, acquisito agli atti, come sopra riportate e trascritte;
2) manda la Cancelleria del Tribunale di Ascoli Piceno di trasmettere copia della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di San Benedetto del Tronto (AP) per le annotazioni e le altre incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396, in quanto il matrimonio è stato trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2020 al N. 27 Parte 1 Serie deleg. 1; 3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del giorno 3/7/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Presidente
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. 1156/2024 R.G introdotto con ricorso depositato in data 05/08/2024 da
, nato il [...] a [...], C.F.: Parte_1
residente a [...], C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Sabrina De Matteis del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTE
CONTRO
, C.F. , nata il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
Benedetto del Tronto (AP) ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Pierantozzi del Foro di Ascoli Piceno
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 05/09/2024 ha dichiarato “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: omologa separazione personale coniugi
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da accordo sottoscritto tra i coniugi datato
03/04/2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/08/2024 sulla premessa Parte_1
che:
- in data 11/11/2020, in San Benedetto del Tronto (AP), aveva contratto matrimonio civile con la sig.ra C.F. , nata il [...] a Controparte_1 C.F._2
San Benedetto del Tronto (AP), scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni (atto trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2020 al Numero 27 Parte 1 Serie deleg. 1);
- i coniugi avevano fissato la residenza coniugale presso l'immobile sito in Via dei
Mille n° 18 di San Benedetto del Tronto, di cui la IGa è nuda Controparte_1
proprietaria ed il IG è titolare del diritto di usufrutto vitalizio, Parte_1
come da Atto Pubblico di compravendita Notaio stipulato in data Persona_1
11.11.2021, Repertorio n.
5.745 Raccolta 4.261, Registrato in San Benedetto del
Tronto il 15.11.2021 – n. 4089/IT.
Il predetto appartamento ad uso civile abitazione, sito in Via dei Mille n° 18 di San
Benedetto del Tronto, posto al piano primo, distinto con il numero interno 2 della scala
“B”, è censito nel Catasto Fabbricati del Comune di San Benedetto del Tronto al foglio
25, particella 492, subalterno 13, categoria A/2, classe 5, consistenza 5 vani;
il locale garage, di pertinenza del sopra descritto appartamento, posto al piano seminterrato, avente accesso dal civico 20 di Via dei Mille di San Benedetto del Tronto, è censito nel Catasto Fabbricati del Comune di San Benedetto del Tronto al foglio 25, particella
492, subalterno 10, categoria C/6, classe 5.
- Contestualmente al Rogito notarile per l'acquisto dell'immobile sopra descritto, veniva stipulato dai coniugi un contratto di mutuo fondiario ipotecario (Notaio
[...]
Repertorio n.
5.746 Raccolta 4.262 Registrato in San Benedetto del Tronto Per_1
il 15.11.2021 – n. 4090/IT), che si allega come Documento sub 4. D)Dalla unione dei ricorrenti non sono nati figli.
- I IGi e sono economicamente indipendenti ed Parte_1 Controparte_1
autosufficienti. Il IG è dipendente della Parte_1 Controparte_2
con sede in Via della Repubblica n° 24 di Ascoli Piceno.
[...]
- A causa di sopravvenute circostanze e incomprensioni, è inevitabilmente venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi e conseguentemente la convivenza è divenuta di impossibile prosecuzione.
Tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di pronunciare sentenza di separazione personale dei coniugi, alle condizioni indicate nel ricorso.
Con decreto del 02/09/2024 il Presidente del Tribunale designava Giudice relatore la
Dott.ssa Rita De Angelis e fissava per la trattazione della causa dinanzi ad essa l'udienza del 06/03/2025.
La resistente, costituitasi in giudizio, non si opponeva all'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, ma chiedeva essa fosse pronunciata a condizioni diverse rispetto a quelle indicate dalla controparte nel ricorso.
Depositate le memorie ex art. 473bis.17 c.p.c., all'udienza del 06/03/2025 il GI formulava una proposta transattiva alle parti, presenti personalmente;
non assegnava la casa coniugale in assenza di figli minori, disabili o economicamente non autosufficienti della coppia e rinviava la causa all'udienza del giorno 08/04/2025; in quella sede, i coniugi davano atto di aver raggiunto un accordo per il cui perfezionamento necessitavano di un termine di circa due mesi, in quanto avente ad oggetto trasferimenti immobiliari tra le parti. Di conseguenza, il G.I. rinviava la causa all'udienza del 26/06/2025, disponendone la sostituzione mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
In data 17/06/2025 la difesa di parte ricorrente depositava l'accordo sottoscritto dai coniugi in data 03/04/2025, ove le parti chiedevano che venisse emessa sentenza d separazione tra essi ricorrenti alle seguenti condizioni:
PREMESSO CHE
A)Il IG il 5.08.2024 instaurava dinanzi al Tribunale di Ascoli Parte_1
Piceno giudizio per la separazione giudiziale dei coniugi – procedimento contraddistinto dal NRG 1156/2024 e il Presidente dell'intestato Ufficio Giudiziario,
Dott. Luigi Cirillo, nominava quale Giudice relatore la Dott.ssa Rita De Angelis;
per la comparizione delle parti dinanzi al Magistrato delegato veniva fissata l'udienza del
06.03.2025.
B) Il ricorso con il pedissequo provvedimento veniva notificato alla IGa
[...]
in data 18.09.2024 e la stessa si costituiva in giudizio il 03.02.2025. Nelle CP_1
more del predetto giudizio, i coniugi hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, che vengono qui di seguito riportate.
C) L'atto di acquisto dell'immobile adibito a casa coniugale sito in San Benedetto del
Tronto alla Via dei Mille n° 18 è stato stipulato con Rogito Notaio Persona_1
Repertorio n. 5.745 (Raccolta n. 4.261) in data 11 novembre 2021: Parte_1
ha acquistato per l'intero diritto di usufrutto vitalizio e ha acquistato Controparte_1
per l'intera nuda proprietà.
D) Il predetto appartamento ad uso civile abitazione, sito in Via dei Mille n° 18 di San
Benedetto del Tronto, posto al piano primo, distinto con il numero interno 2 della scala
“B”, è censito nel Catasto Fabbricati del Comune di San Benedetto del Tronto al foglio
25, particella 492, subalterno 13, categoria A/2, classe 5, consistenza 5 vani;
il locale garage, di pertinenza del sopra descritto appartamento, posto al piano seminterrato, avente accesso dal civico 20 di Via dei Mille di San Benedetto del Tronto, è censito nel
Catasto Fabbricati del Comune di San Benedetto del Tronto al foglio 25, particella 492, subalterno 10, categoria C/6, classe 5. E) In pari data – 11 novembre 2021 - è stato stipulato contratto di Mutuo
Fondiario/Ipotecario per Euro 106.221,57 (Rogito Notaio Repertorio n. Persona_1
5.746 Raccolta n. 4.262) con la Banca del Piceno Credito Cooperativo – Società
Cooperativa; in detto contratto parte mutuataria è e Schiavoni Parte_1
Catia è stata indicata come “Parte Terza Datrice di Ipoteca”.
F) Il IG , nato il [...] in [...], C.F.: Parte_1
nazionalità italiana, è quindi titolare del diritto di usufrutto C.F._1
vitalizio costituito sull'immobile sito in Via dei Mille n° 18 di San Benedetto del Tronto, sopra meglio descritto, e di cui la IGa è nuda proprietaria, in virtù di Controparte_1
atto pubblico Notaio Repertorio n° 5.745 (Raccolta n. 4.261) del 11 Persona_1
novembre 2021; il medesimo ha piena capacità legale e tutti i diritti Parte_1
necessari per disporre della rinuncia al diritto di usufrutto sull'immobile sopracitato in favore di e, pertanto, dichiara di impegnarsi a rinunciare in modo Controparte_1
irrevocabile e senza termini e/o condizioni al diritto di usufrutto sopra menzionato. Detta rinuncia è fatta liberamente e consapevolmente senza alcuna costrizione o pressione. La IGa si impegna e promette di acquisire il diritto di usufrutto vitalizio Controparte_1
insistente sull'immobile, di cui è attualmente titolare . Parte_1
Tanto premesso, i IGi e come sopra Parte_1 Controparte_1
generalizzati, convengono e stipulano quanto di seguito
1) La premessa, unitamente agli atti e ai documenti ivi richiamati anche se non materialmente allegati, costituisce parte integrante e sostanziale della presente scrittura ed ha valore di patto aggiunto.
2) Il IG si impegna a rinunciare al proprio diritto di usufrutto Parte_1
vitalizio sull'immobile sito in Via dei Mille n° 18 di San Benedetto del Tronto e sulla relativa pertinenza, immobile sopra meglio descritto, e la IGa per Controparte_1
detta rinuncia al diritto di usufrutto da parte di ed acquisizione da Parte_1
parte della stessa di tale diritto reale di godimento, si impegna a versare al medesimo la somma di Euro 110.000,00 (Euro centodiecimila/00) e ad estinguere il mutuo fondiario contratto con l'Istituto di Credito Banca del Piceno Credito Cooperativo – Società
Cooperativa per l'acquisto dell'immobile ed intestato a e il cui Parte_1
capitale residuo ad oggi è di circa Euro 84.000,00.
3) Il IG , come da accordi, ha pagato l'ultima rata di mutuo nel mese Parte_1
di marzo 2025; da aprile 2025 le rate di mutuo verranno versate dalla Controparte_1
fino a quando la stessa non provvederà alla estinzione del mutuo, che dovrà avvenire entro e non oltre il 31 maggio 2025 e comunque prima del rogito notarile per la rinuncia del diritto di usufrutto da parte del in favore della stessa Con il Pt_1 CP_1
presente accordo la libera il da ogni obbligo rispetto Controparte_1 Parte_1
al pagamento del mutuo;
se per una qualsiasi ragione la non dovesse rispettare CP_1
l'impegno assunto, il IG si rivarrà sulla stessa per il recupero Parte_1
forzoso delle somme eventualmente esborsate sempre per il pagamento delle rate di mutuo di cui è obbligato principale.
4) Gli effetti della rinuncia all'usufrutto da parte del in favore di Parte_1
, che lo acquisisce, a fronte della corresponsione da parte della stessa Controparte_1
della somma di Euro 110.000,00 (Euro centodiecimila//00) e Controparte_1
dell'estinzione del mutuo ipotecario da parte della stessa (con le modalità di cui al punto sub 3), si produrranno con la stipula del rogito notarile, che dovrà avvenire entro il 31 maggio 2025, altrimenti il presente accordo si dovrà intendere risolto e non produttivo di alcun effetto giuridico tra le parti. Fino alla stipula del rogito notarile il IG Pt_1
conserverà la titolarità del diritto di usufrutto, anche se dal giorno 3 aprile
[...]
2025, entro le ore 19:00, previa riconsegna di tutte le chiavi dell'immobile, si trasferirà altrove a causa dei rapporti estremamente conflittuali che si sono ingenerati nell'ambito familiare e che non permettono di proseguire la convivenza tra i coniugi. Il di Pt_1
impegna a presenziare alla stipula del rogito per la rinuncia al diritto di usufrutto in favore della e qualora per qualsiasi ragione il medesimo dovesse omettere di far CP_1
fronte agli impegni assunti (rilascio immobili ed arredi e sottoscrizione rogito notarile) la presente scrittura si intenderà risolta con obbligo del di rifondere alla Pt_1
tutte le somme versate in esecuzione del presente accordo. CP_1 5) Soltanto con la stipula dell'atto pubblico notarile, la IGa diventerà Controparte_1
piena proprietaria dell'immobile e della sua pertinenza e quindi piena ed esclusiva titolare dei diritti di utilizzo, godimento e disposizione. Le spese del rogito notarile e di tutte quelle che dovessero risultare necessarie, anche per le imposte, saranno poste a carico della IGa . Controparte_1
6) La presente scrittura, contenente contratto preliminare per la rinuncia al diritto di usufrutto, dovrà essere sottoscritta dalle parti entro il 03 aprile 2025 e contestualmente alla sottoscrizione e, nel contempo, al trasferimento del presso altra abitazione, Pt_1
la IGa corrisponderà a titolo di caparra confirmatoria in favore di Controparte_1
la somma di Euro 20.000,00 (Euro ventimila/00) tramite assegno Parte_1
circolare, mentre la rimanente somma pari ad Euro 90.000,00 (Euro novantamila//00) verrà corrisposta, sempre tramite assegno circolare, dalla al Controparte_1 Parte_1
dinanzi al Notaio al momento della stipula del rogito notarile.
[...]
7) A completamento dell'accordo, i coniugi hanno stabilito quanto di seguito:
-D porterà via dall'appartamento soltanto i propri abiti e gli effetti Parte_1
personali, il televisore presente nella propria camera, l'aspirapolvere e gli attrezzi da lavoro;
- tutto il resto oggi contenuto nell'immobile verrà lasciato nella piena disponibilità e proprietà della IGa Controparte_1
-la IGa – attualmente nuda proprietaria e in seguito con la stipula Controparte_1
dell'atto pubblico di cui sopra, piena proprietaria - senza alcuna recriminazione e/o contestazione ora e in futuro, si assumerà tutti i costi per i lavori del 110% eseguiti sulla palazzina di cui fa parte la casa coniugale, per gli ulteriori lavori straordinari e di manutenzione ordinaria eseguiti e da eseguirsi sull'immobile e sulla sua pertinenza e nessun costo o somma verrà addebitata e richiesta dalla al Controparte_1 Parte_1
;
[...]
-essendo entrambi i coniugi economicamente autosufficienti, gli stessi rinunciano reciprocamente alla richiesta di mantenimento;
concordemente i medesimi intendono rinunciare, come in effetti rinunciano, alla richiesta dell'assegno di mantenimento a seguito della separazione dei coniugi, così come rinunciano fin da ora alla richiesta di assegno divorzile: nessuna rivendicazione verrà avanzata in tal senso;
-al corretto ed esatto adempimento degli obblighi assunti i coniugi dichiarano di null'altro avere a pretendere reciprocamente dal punto di vista patrimoniale ed economico;
-il IG lascerà l'immobile entro le ore 19:00 del giorno 03 aprile Parte_1
2025 ed entro il mese di aprile 2025 la IGa dovrà volturare tutte le Controparte_1
utenze (attualmente intestate al a proprio nome;
ciò a patto e condizione Pt_1
che il sig. trasferirà altrove la propria residenza non potendosi, altrimenti, Pt_1
provvedere alla voltura delle utenze;
-la chiave Master della moto di proprietà del , chiave attualmente Parte_1
detenuta dalla dovrà essere riconsegnata al entro il giorno 03 CP_1 Pt_1
aprile 2025; La acconsente al di depositare la moto nel garage CP_1 Pt_1
dell'alloggio coniugale sino a quando quest'ultimo non troverà altra allocazione;
8) Qualsiasi modifica al presente contratto preliminare, sia nei suoi elementi essenziali che secondari che accidentali, sarà valida, efficace e vincolante tra le parti solo se avvenuta per iscritto e concordemente;
9) Il presente contratto preliminare costituisce la manifestazione integrale di tutte le intese intervenute tra le parti in merito al suo oggetto e, pertanto, supera ed annulla ogni altro eventuale precedente accordo.
10) Nel caso in cui, per qualunque motivo, una o più delle previsioni contenute nel presente contratto dovesse risultare affetta da nullità, il resto del contratto rimarrà perfettamente valido e dovrà essere interpretato come se tale/i clausola/e non fosse/ro mai stata/e apposta/e.
11) Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le parti fanno espresso riferimento a quanto previsto dal Codice Civile e dalle Leggi vigenti.
12) il sig. da una parte e la sig.ra dall'altra si Parte_1 Controparte_1
impegnano a rimettere e ad accettare, entro gg. 15 (quindici) dalla sottoscrizione della presente, le denunce – querele sporte a carico dell'altro coniuge;
13) Le spese legali, sia per il giudizio di separazione che per il presente contratto preliminare/accordo debbono intendersi interamente compensate tra le parti e i Legali delle parti dichiarano di rinunciare al vincolo della solidarietà per le rispettive competenze professionali;
i medesimi Legali sottoscrivono il presente accordo anche per conferma della sottoscrizione dei rispettivi Assistiti.
14) La presente scrittura si compone di n° 6 (sei) facciate e viene redatta in duplice copia.
Infine, con ordinanza emessa in data 26/06/2025, il Giudice relatore rimetteva la causa dinanzi al Collegio per la decisione, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c., trattandosi di conclusioni congiunte.
Osserva il Collegio preliminarmente che la domanda relativa alla separazione giudiziale va accolta, in quanto la convivenza tra i coniugi è divenuta intollerabile, come dimostra il contegno processuale ed extraprocessuale delle parti.
Le condizioni della separazione da ultimo concordate tra le parti appaiono idonee a tutelare i loro rispettivi interessi.
Le spese di lite, tenuto conto dell'accordo raggiunto in giudizio tra i coniugi, devono essere integralmente compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, così provvede:
1) omologa la separazione personale tra i coniugi ricorrenti alle condizioni concordate dalle parti nel documento scritto datato 03/04/2025, acquisito agli atti, come sopra riportate e trascritte;
2) manda la Cancelleria del Tribunale di Ascoli Piceno di trasmettere copia della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di San Benedetto del Tronto (AP) per le annotazioni e le altre incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396, in quanto il matrimonio è stato trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2020 al N. 27 Parte 1 Serie deleg. 1; 3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del giorno 3/7/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi