Art. 5.
Il passaporto e' rilasciato, rinnovato, ritirato o restituito dal Ministro per gli affari esteri e, per sua delega:
a) in Italia: dai questori e, in casi eccezionali, dagli ispettori di frontiera per gli italiani all'estero;
b) all'estero: dai rappresentanti diplomatici e consolari.
Il passaporto e' rilasciato, rinnovato, ritirato o restituito dal Ministro per gli affari esteri e, per sua delega:
a) in Italia: dai questori e, in casi eccezionali, dagli ispettori di frontiera per gli italiani all'estero;
b) all'estero: dai rappresentanti diplomatici e consolari.