Versione
2 gennaio 1968
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11 agosto 2023
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Art. 5.
Il passaporto e' rilasciato, rinnovato, ritirato o restituito dal Ministro per gli affari esteri e, per sua delega:
a) in Italia: dai questori e, in casi eccezionali, dagli ispettori di frontiera per gli italiani all'estero;
b) all'estero: dai rappresentanti diplomatici e consolari.
Il passaporto e' rilasciato, rinnovato, ritirato o restituito dal Ministro per gli affari esteri e, per sua delega:
a) in Italia: dai questori e, in casi eccezionali, dagli ispettori di frontiera per gli italiani all'estero;
b) all'estero: dai rappresentanti diplomatici e consolari.
Giurisprudenza • 44
- 1. TAR Milano, sez. I, sentenza 21/04/2026, n. 1846Provvedimento: […] 2. Il Ministero dell'interno si è costituto in giudizio in resistenza e in rito ha eccepito l'inammissibilità del ricorso a causa della mancata evocazione in giudizio del “Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale”, quale amministrazione competente al rilascio del passaporto ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1185/1967.Leggi di più...
- art. 27 c.p.a.·
- art. 1185/1967·
- art. 49 c.p.a.·
- art. 3 lett. d) l. 1185/1967·
- art. 38 direttiva 2004/38·
- art. 41 c.p.a.·
- art. 3532/2015 Consiglio di Stato·
- art. 5 Regolamento UE 2016/679·
- giurisdizione amministrativa·
- compensazione spese·
- art. 52 d.lgs. 196/2003·
- art. 5 l. 1185/1967·
- art. 27 direttiva 2004/38·
- art. 6 Regolamento UE 2016/679·
- rilascio passaporto