Articolo 5 della Legge 21 novembre 1967, n. 1185
Articolo 3 bisArticolo 6
Versione
2 gennaio 1968
Art. 5.
Il passaporto e' rilasciato, rinnovato, ritirato o restituito dal Ministro per gli affari esteri e, per sua delega:
a) in Italia: dai questori e, in casi eccezionali, dagli ispettori di frontiera per gli italiani all'estero;
b) all'estero: dai rappresentanti diplomatici e consolari.
Entrata in vigore il 2 gennaio 1968
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