Art. 2.
All'assessore anziano o delegato dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti, e' corrisposta una indennita' mensile di carica da fissarsi nel modo indicato dall'articolo 1, in misura non superiore al 50 per cento di quella assegnata al sindaco.
All'assessore anziano o delegato di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e' corrisposta una indennita' mensile di carica, da fissarsi dal consiglio comunale con i criteri indicati nell'articolo 1, in misura non superiore al 75 per cento di quella assegnata al sindaco.
Agli altri assessori sia effettivi che supplenti dei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, o che pur avendo popolazione inferiore siano capoluoghi di provincia, e' corrisposta una indennita' mensile in misura non superiore al 50 per cento di quella assegnata al sindaco, da fissarsi sempre nel modo indicato dall'articolo 1. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 18 dicembre 1979 n. 632 ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che "A decorrere dal 1 febbraio 1979 i limiti indicati negli articoli 1 , 2 , 3 e 4 della legge 26 aprile 1974, n. 169 , entro i quali i consigli comunali e provinciali fissano le indennita' in essi previste, sono aumentati nella misura del 100 per cento".
All'assessore anziano o delegato dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti, e' corrisposta una indennita' mensile di carica da fissarsi nel modo indicato dall'articolo 1, in misura non superiore al 50 per cento di quella assegnata al sindaco.
All'assessore anziano o delegato di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e' corrisposta una indennita' mensile di carica, da fissarsi dal consiglio comunale con i criteri indicati nell'articolo 1, in misura non superiore al 75 per cento di quella assegnata al sindaco.
Agli altri assessori sia effettivi che supplenti dei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, o che pur avendo popolazione inferiore siano capoluoghi di provincia, e' corrisposta una indennita' mensile in misura non superiore al 50 per cento di quella assegnata al sindaco, da fissarsi sempre nel modo indicato dall'articolo 1. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 18 dicembre 1979 n. 632 ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che "A decorrere dal 1 febbraio 1979 i limiti indicati negli articoli 1 , 2 , 3 e 4 della legge 26 aprile 1974, n. 169 , entro i quali i consigli comunali e provinciali fissano le indennita' in essi previste, sono aumentati nella misura del 100 per cento".